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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Marcheggiani
a seguito di udienza del 10/04/2025 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/07/1977 ed ivi residente in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), Frazione Pretara 109, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in L'Aquila, Via dell'Arcivescovado, 17/A 67100 L'Aquila (AQ), presso e nello Studio dell'avv. Paolo
Colorizio, C.F. , da cui è rappresentato e difeso congiuntamente C.F._2
e disgiuntamente all'avv. Mariangela Vizioli, , entrambi CodiceFiscale_3 del Foro di L'Aquila, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(CF ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in alla Circonvallazione Ragusa n. 1, in persona del proprio legale rapp.te CP_1
p.t. Direttore Generale dott. rappresentata e difesa nel presente Controparte_2
giudizio, giusta procura che si deposita unitamente al presente atto (doc. B), ed in virtù di delibera direttoriale n. 894 del
12.05.2021 (cfr. doc. C), dal sottoscritto avv.to Rodolfo Giungi del foro di Chieti, C.F.:
, presso il cui indirizzo pec (fax CodiceFiscale_4 Email_1
085.4917683) è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
1 di 13 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Voglia il Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso: in via principale:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità/annullabilità/nullità del verbale n. 1 del
16/10/2019, redatto dalla Commissione esaminatrice, in relazione alla graduatoria di merito per n. 3 posti presso la sede del DSB di TO, per i profili professionali per
c.p.s. infermiere categoria D per la copertura di posizioni presso le aree distrettuali e quindi l'approvazione della graduatoria di merito intervenuta con deliberazione n. 2248 del 17/12/2019, nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso
e/o conseguente;
2. riconoscere il titolo di studio dichiarato dal dott. “laurea di I livello Pt_1 in scienze infermieristiche conseguita presso l'Università degli Studi di L'Aquila” e per l'effetto, ordinare alla di la rettifica nella graduatoria predetta, del Pt_2 CP_1 punteggio in 15,062 (o quello diverso che emergerà in corso di causa) anziché 14,062 e quindi, collocare il dott. nel posto n. 2, o quello che verrà accertato in Parte_1 corso di causa, che avrebbe dovuto occupare, se correttamente valutati dalla
Commissione i titoli di cui alla domanda;
3. con vittoria di spese e competenze professionali di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.”
Parte resistente: “Conclude perché l'on.le Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Teramo, contrariis reiectis, voglia rigettare integralmente il ricorso avverso riconoscendo e dichiarando la piena legittimità dei provvedimenti impugnati;
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 04/01/2021, Parte_1
, dipendente della come infermiere presso il Presidio Ospedaliero
[...] CP_3
U.O. SER.D., ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di impugnare il verbale n. 1 del 16/10/2019 redatto dalla Commissione esaminatrice e quindi la graduatoria di merito intervenuta con deliberazione n. 2248 del 17/12/2019 e relativa all'avviso di mobilità interna n. 859 del 16/05/2019 indetta per la copertura di n.
12 posti presso le varie sedi distrettuali della Ausl 04 di per il profilo CP_1
professionale di infermiere, categoria D, assumendone la illegittimità/annullabilità e/o la nullità in ragione della mancata attribuzione in proprio favore del punteggio pari a punti n.1,00 relativo al possesso della Laurea di I livello in scienze infermieristiche.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- Che con Deliberazione n. 859 del 16/05/2019 la emanava un Parte_3
avviso di mobilità (interna) ordinaria volontaria, per soli titoli, per n. 12 posti di c.p.s. infermiere, categoria D, per la copertura di posizioni presso le aree distrettuali del Gran
Sasso- Laga e dell'Adriatico e per le varie sedi di TO (3 posti), (1 posto), CP_1
2 di 13 TO (2 posti), IN (2 posti), S. EG (1 posto), OS LI RU (1
CP_ posto), (1 posto);
- Che l'avviso di mobilità prevedeva, per la partecipazione, il possesso dei seguenti requisiti:
• profilo professionale, categoria e specifica professionalità richiesta nell'avviso, Cont ed essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l' di CP_1
• non essere stati dichiarati dal Collegio Medico delle UU.SS.LL. fisicamente non idonei ovvero idonei con prescrizioni particolari alle mansioni del profilo oggetto della mobilità o comunque per le quali risultassero limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo stesso;
• non aver subito condanne penali o provvedimenti disciplinari superiori alla censura nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso.
- Di aver presentato domanda di partecipazione all'avviso di mobilità interna per la copertura di posizioni presso la sede di TO del Distretto di TO al Vomano e di aver dichiarato di essere in possesso sia dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, sia dei diversi titoli valutativi, tra i quali il diploma di laurea di primo livello in scienze infermieristiche, conseguito nell'anno accademico 2001/2002 presso l'Università degli Studi di L'Aquila;
- Che presso la sede di TO, oltre al ricorrente, venivano ammessi alla mobilità ulteriori n. 12 infermieri;
- Che in ragione del numero di domande pervenute, ovvero superiore al numero dei posti previsti, veniva nominata apposita Commissione che procedeva alla formulazione della graduatoria sulla base di una valutazione positiva e comparata effettuata dei CV
(curriculum vitae) e della situazione familiare e sociale degli stessi partecipanti;
- Che la Commissione disponeva complessivamente di max 25 punti per titoli ripartiti come segue:
- titoli di carriera (max punti 10);
- curriculum formativo e professionale (max punti 10), tra cui la Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità con attribuzione di un punteggio pari a = 1,00;
- situazioni familiari o sociali (max punti 5);
3 di 13 - Che la Commissione, nel procedere alla valutazione dei singoli titoli prodotti dai concorrenti presso la sede di TO, formulava la graduatoria di merito e collocava il ricorrente al quinto posto di detta graduatoria attribuendogli un punteggio di 14,062;
Cont
- Che, in sede di esame e valutazione della domanda del ricorrente, la di CP_1
ometteva di attribuire allo stesso il punto spettante in forza del titolo accademico della
Laurea in scienze infermieristiche posseduta;
- Che, ove l'Azienda sanitaria avesse attribuito il punteggio spettante per il suddetto titolo accademico, il ricorrente sarebbe stato classificato senz'altro in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso per il Distretto Sanitario di Base (D.S.B.) di TO al Vomano, con un punteggio pari a 15,062;
Cont
- Che in data 17/04/2020 inviava regolare pec di diffida alla al fine di richiedere l'annullamento della graduatoria de qua in autotutela;
Cont
-Che la riscontrava con PEC prot. n. 0036750/20 del 23/04/2020 insistendo nella correttezza del proprio operato e affermando testualmente che: “la Commissione non ha attribuito alcun punteggio al succitato titolo accademico, ritenendo lo stesso requisito specifico di ammissione e quindi non valutabile” ... ed inoltre: “Quanto alla Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” prevista nel bando tra i criteri di valutazione del curriculum formativo e professionale, il riferimento è ad un ulteriore titolo accademico oltre quello fatto valere come requisito di accesso.
In diritto, ritenuta la giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del
Lavoro, vertendosi in materia di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni disciplinata dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, e non venendo, dunque, in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale, ha sostenuto l'illegittimità del verbale n. 1 del 16/10/2019 redatto dalla Commissione esaminatrice (e la conseguente graduatoria di merito intervenuta con deliberazione n. 2248 del 17/12/2019) per non avere la stessa Commissione valutato positivamente, con attribuzione del relativo punteggio, il titolo accademico posseduto dal ricorrente della Laurea in scienze infermieristiche.
Secondo la prospettazione difensiva assunta dal ricorrente, infatti, tra i requisiti di ammissione alla procedura di mobilità non sarebbe ricompreso il possesso della Laurea in scienze infermieristiche o di altro titolo equipollente sicché per “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” di cui alla sezione “Curriculum formativo e professionale” dell'avviso di mobilità, valutabile dalla Commissione con attribuzione di un massimo di 10 punti, deve ricomprendersi anche la Laurea di I livello
4 di 13 in scienze infermieristiche, posseduta dal ricorrente, non essendo valutabile, tale titolo accademico, quale requisito di ammissione e quindi di accesso alla procedura di mobilità ma quale titolo ulteriore e diverso rispetto ai requisiti di partecipazione.
Ha sostenuto, infatti, che laddove gli fosse stato attribuito detto punteggio si sarebbe certamente collocato in posizione utile in graduatoria per ricoprire uno dei tre posti disponibili presso il DSB di TO al Vomano, con un punteggio pari a 15.062, a fronte di quello pari a 14,062 attribuitogli, che lo collocava al quinto posto nella graduatoria di merito.
Ha concluso, quindi, rassegnando le conclusioni sopra richiamate. Cont
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare ha chiesto estendersi il contraddittorio nei confronti di CP_5
partecipante contro interessata collocata in posizione immediatamente precedente
[...]
rispetto al ricorrente e, nel merito, ha sostenuto la piena legittimità e correttezza
Cont dell'operato della per avere la stessa considerato quale requisito specifico di partecipazione alla procedura di mobilità il possesso della Laurea in scienze infermieristiche o di altro titolo equipollente per lo svolgimento della professione di infermiere e per “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” di cui alla sezione “Curriculum formativo e professionale” dell'avviso di mobilità un ulteriore e diverso titolo accademico oltre quello fatto valere come requisito di accesso alla procedura.
Ha contestato la fondatezza della pretesa del ricorrente deducendo, altresì, che anche laddove venisse allo stesso attribuito il punteggio relativo al possesso del diploma di laurea, non si verificherebbe una sostanziale riformulazione della graduatoria e la posizione del ricorrente rimarrebbe invariata, dovendosi procedere ad attribuite anche a tutti gli altri partecipanti il medesimo punteggio (laddove in possesso del titolo specifico abilitante alla professione di infermiere), con conseguente carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente.
Così radicatosi il contraddittorio ed esteso quest'ultimo alla contro interessata rimasta contumace, la causa è stata istruita mediante produzione CP_6
documentale e, acquisiti i curricula degli altri partecipanti alla procedura di mobilità per il DSB di TO al Vomano, la causa è stata rinviata all'udienza del 10/04/2025 per discussione, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
5 di 13 ***
La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento per i motivi che di seguito si illustrano.
Il presente giudizio è stato azionato dal ricorrente al fine di contestare la legittimità del verbale n. 1 del 16.10.2019 della Commissione Esaminatrice nominata per la valutazione dei titoli in relazione all'avviso pubblico di mobilità interna volontaria disposto con Delibera n. 859 del 16.05.2019 della per la copertura di n. CP_3
12 posti complessivi di c.p.s. infermiere cat. D nelle aree distrettuali nello stesso indicate, nonché della graduatoria di merito intervenuta con deliberazione n. 2248 del
17.12.2019, ritenendoli ingiusti sul presupposto di non essersi visto attribuire il punteggio relativo al possesso del titolo accademico del diploma di Laurea in scienze infermieristiche conseguito presso l'Università nell'anno accademico Parte_4
Cont 2001/2002 che, ove riconosciuto dalla lo avrebbe collocato in posizione utile per ricoprire uno dei tre posti disponibili presso il DSB di TO al Vomano per il quale aveva presentato la propria domanda.
Secondo la prospettazione attrice, infatti, non prevedendo l'avviso di mobilità, quale requisito di accesso alla procedura, il possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria (Laurea o titolo equipollente) quest'ultimo avrebbe dovuto necessariamente essere considerato dalla Commissione esaminatrice quale titolo da valutarsi con riferimento al possesso della “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” di cui alla sezione “Curriculum formativo e professionale” dell'avviso di mobilità, con attribuzione in proprio favore di un ulteriore punto. Cont
La di contro, si difende ritenendo il diploma di Laurea di I livello in scienze infermieristiche (o altro titolo equipollente) tra i requisiti necessari e indefettibili, prima ancora che per la partecipazione alla procedura di mobilità in esame, per lo svolgimento della professione sanitaria e quindi per la titolarità in capo al professionista sanitario di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguenza che il possesso di tale titolo accademico specifico, essendo anzitutto abilitante allo svolgimento della professione, non poteva che essere considerato unicamente quale requisito di partecipazione alla procedura di mobilità, senza attribuzione di punteggio ulteriore, pena peraltro una ingiusta differenziazione tra coloro in possesso della laurea in scienze infermieristiche e coloro in possesso del “vecchio” diploma di scuola per infermieri di cui al precedente ordinamento, a fronte della assoluta equipollenza dei titoli avvenuta per intervento della L. n. 42/1999.
6 di 13 In sostanza, ciò che è in contestazione tra le parti non è il possesso o meno in capo al ricorrente del titolo (diploma di Laurea) eventualmente legittimante l'attribuzione del punteggio ulteriore né oggetto del contendere risiede, ad esempio, nella condotta dalla
Cont per avere quest'ultima riconosciuto solo ad alcuni dei partecipanti il punto in più a parità di possesso della laurea in scienze infermieristiche (quest'ultima non è stata valutata per nessuno dei partecipanti alla procedura); oggetto del contendere ruota attorno all'accertamento se il possesso del titolo specifico di laurea in scienze infermieristiche possa, alla luce dell'avviso pubblico di mobilità, dare luogo o meno al riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio ulteriore previsto dal bando in ipotesi di “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” di cui alla sezione “Curriculum formativo e professionale” del predetto avviso, o se, tale titolo abilitante specifico, deve essere considerato solo quale requisito di partecipazione alla procedura, senza pertanto attribuzione di ulteriore punteggio.
Trattasi, quindi, a ben vedere, di una questione meramente interpretativa del contenuto dell'avviso di mobilità, da effettuarsi avuto riguardo alle posizioni difensive assunte dalle parti in giudizio.
Tanto chiarito, appare utile richiamare l'avviso di mobilità per cui è causa nelle parti maggiormente di interesse ai fini del presente giudizio, essendo controversa tra le parti proprio l'interpretazione del suo contenuto.
L'avviso pubblico di mobilità interna, ordinaria e volontaria indetto in esecuzione Cont della deliberazione n. 589 del 16/05/2019, ha previsto, ai fini della partecipazione alla procedura di mobilità, il possesso in capo agli aspiranti candidati dei seguenti requisiti di ammissione:
- “possedere profilo professionale, categoria e specifica professionalità richiesta nell'avviso, ed essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Cont l' di CP_1
- non essere stati dichiarati dal Collegio Medico delle UU.SS.LL. competenti o dal
Medico competente aziendale fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con prescrizioni particolari” alle mansioni del profilo oggetto della mobilità o per i quali comunque risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo stesso in termini di esonero parziale o totale da turni, servizi notturni e festivi, pronta disponibilità. Attività di reparto, attività di sala operatoria, etc. Le limitazioni che danno comunque diritto all'ammissibilità sono quelle relative al mero obbligo di utilizzo di presidi quali: guanti speciali, mascherine etc.;
7 di 13 - non avere subito condanne penali o provvedimenti disciplinari superiori alla censura nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso.”
Per quanto attiene poi ai titoli valutativi l'avviso ha previsto quanto segue:
“VALUTAZIONE CURRICULUM
La Commissione di valutazione procede alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum e alla situazione familiare e sociale.
La Commissione dispone complessivamente di max 25 punti per i titoli ripartiti come appresso:
TITOLI DI CARRIERA (max punti 10)
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti di cui agli artt.20, 21 e 22 del D.P.R.220/2001:
servizio nel profilo professionale richiesto punti 1,2 per anno
servizio in altro profilo professionale della medesima area punti 0,6 per anno
b) Servizio di ruolo nel profilo professionale richiesto presso Pubbliche
Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti di cui all'art.11 del D.P.R. 220/2001, punti 0,50 per anno.
I periodi di servizi prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max punti 10)
Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità punti 1,00
Specializzazione in materia attinente al profilo professionale oggetto della mobilità, punti 1,000;
Pubblicazione monografica attinente alle competenze del profilo professionale messo in mobilità, fino ad un massimo di punti 0,500 ciascuna;
Pubblicazione non monografica attinente alle competenze del profilo professionale messo in mobilità, fino ad un massimo di punti 0,250 ciascuna;
Abstract/Poster in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità, fino ad un massimo di punti 0,050 ciascuno;
Attività didattica presso corsi di laurea e di Specializzazione in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità: fino ad un massimo di punti 0,200 per anno accademico;
8 di 13 Partecipazione a Corsi di aggiornamento e/o seminari: da valutare avuto riguardo al fatto che gli argomenti in trattazione siano riconducibili direttamente al posto in mobilità ovvero che con la stessa abbiano comunque attinenza:
- come Docente/Insegnante/Relatore fino ad un massimo di punti 0,050 per ogni partecipazione;
- come Discente/Uditore, fino ad un massimo di punti 0,005 per ogni partecipazione;
D attinente al profilo professionale messo in mobilità fino ad un Parte_5
massimo di punti 2,000 ciascuno;
Master di I livello attinente al profilo professionale messo in mobilità, fino ad un massimo di punti 0,300 ciascuno;
Master di II livello attinenti al profilo professionale messo in mobilità, fino ad un massimo di punti 0,500 ciascuno;
Corso di perfezionamento universitario attinente al profilo professionale messo in mobilità, fino ad un massimo di punti 0,300 ciascuno;
I servizi prestati nel profilo professionale messo in mobilità, presso strutture pubbliche, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa/libero professionali (in proporzione alle ore di attività espletate): massimo punti 1 per anno;
-se prestati in strutture convenzionate con il (ove espressamente dichiarato) CP_7
verranno valutati al 25% del punteggio di cui sopra.
-se prestati in strutture private verranno valutati al 10% del punteggio di cui sopra.
Altri titoli vari, non valutabili in categorie specifiche, ma che comprovino arricchimento culturale e professionale del candidato per profilo professionale in mobilità fino ad un massimo di punti 3,000.”
Ebbene, dalla lettura del contenuto dell'avviso di mobilità appena richiamato si evince che, ai fini della partecipazione alla relativa procedura, l'aspirante candidato deve essere in possesso di tre distinti requisiti di ammissione: deve essere un infermiere,
Cont cat. D, in servizio presso la di con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato, non deve essere stato dichiarato “non idoneo” o “idoneo con prescrizioni” allo svolgimento delle mansioni da parte del Medico competente e non deve aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso.
Ora è indubbio che ai fini del rispetto del primo dei requisiti di ammissione (essere
Cont un infermiere, cat. D, presso la di con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato) il candidato deve necessariamente essere in possesso del titolo abilitativo
9 di 13 allo svolgimento della professione sanitaria e che tale titolo possa essere indifferentemente il diploma di Laurea di I livello in scienze infermieristiche ovvero un altro titolo abilitativo equiparato al primo (come il diploma conseguito presso la scuola per infermieri di cui al previgente ordinamento).
La tesi attorea secondo cui l'avviso di mobilità non prevederebbe, tra i requisiti di ammissione, il possesso del titolo abilitante allo svolgimento della professione sanitaria
(nel caso di specie, il diploma di laurea) non può, pertanto, condividersi essendo un requisito indefettibile per svolgere la professione di infermiere alle dipendenze dell'Azienda sanitaria e dunque per poter partecipare alla procedura di mobilità riservata a tale categoria professionale.
Tuttavia, sostenere che il possesso della Laurea in scienze infermieristiche possa, per il semplice fatto di costituire titolo abilitativo allo svolgimento della professione sanitaria, essere valutata ai soli fini dell'ammissione alla procedura di mobilità e non anche ai fini dell'attribuzione di un punteggio ulteriore, non appare corretto in quanto chiaramente irragionevole alla luce del bando richiamato.
Quest'ultimo, infatti, nel prevedere la valutazione da parte della Commissione esaminatrice di titoli afferenti alla carriera ovvero al Curriculum professionale e formativo del candidato espressamente prevede l'attribuzione di punti n. 1,00 nell'ipotesi di “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità”.
Proseguendo nella lettura dell'avviso si evince poi che un ulteriore punteggio pari a punti n.1,00 è previsto in caso di “Specializzazione in materia attinente al profilo professionale oggetto della mobilità”, che un massimo di punti n. 0,300 è attribuito in caso di “Master di I livello attinente al profilo professionale messo in mobilità” e che un massimo di punti n. 0,500 è previsto nell'ipotesi di “Master di II livello attinenti al profilo professionale messo in mobilità”.
Cont
Ora aderire alla tesi difensiva della secondo cui il punteggio (di punti n. 1,00) previsto per la “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità”, nell'ambito del punteggio complessivo da attribuirsi, secondo l'avviso, al “curriculum formativo e professionale”, non poteva che riferirsi (ed essere attribuito) esclusivamente al possesso, da parte di ciascun ricorrente, di una laurea “in materia attinente” ulteriore e diversa rispetto a quella abilitante all'esercizio della professione, significherebbe di fatto preferire (con attribuzione del relativo punteggio) un candidato in possesso di specializzazione in materia diversa ma attinente alle scienze infermieristiche (ad esempio in ostetricia) rispetto ad un infermiere specializzato proprio in scienze
10 di 13 infermieristiche, ovvero preferire un candidato che ha conseguito un Master in altra materia attinente allo specifico profilo professionale messo in mobilità rispetto a un candidato in possesso del Master in scienze infermieristiche.
È chiaro allora che, al fine di non incorrere nelle suddette irragionevoli differenziazioni, per titolo (Laurea, Specializzazione, Master etc.) in “materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” deve intendersi anche quello relativo allo specifico profilo professionale oggetto di avviso senza che possa, nella specie, venire in rilievo la diversità ontologica tra la Laurea, abilitante all'esercizio della professione e i titoli conseguenti alla stessa, meramente “specializzanti”, essendo anche la Laurea, seppur “in materie attinenti”, inserita tra i titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice. Cont
L'interpretazione che la resistente fornisce dell'avviso di mobilità appare pertanto infondata siccome irragionevole, così come infondato appare l'assunto secondo cui, aderendo alla tesi attorea, si determinerebbe una palese e ingiusta differenziazione tra coloro in possesso della laurea in scienze infermieristiche e coloro in possesso del
“vecchio” diploma di scuola per infermieri di cui al precedente ordinamento, a fronte della assoluta equipollenza dei titoli avvenuta per intervento della L. n. 42/1999.
L'equiparazione dei titoli per opera della legge 42/1999 ha, infatti, prodotto l'effetto di consentire anche ai prestatori in possesso del “vecchio" diploma di continuare a svolgere la professione sanitaria nonostante l'intervento della riforma avviata ad opera del D.lgs. 502/1992 che ha introdotto il requisito del possesso del diploma di laurea ai fini dell'accesso alla professione di infermiere. Diversa, tuttavia, è la questione interpretativa per cui è causa. Essa, come già detto, è incentrata nella ricostruzione dell'esatto significato dell'espressione “laurea in materia attinente …”. Ebbene, tale espressione, se intesa nel senso di laurea in materia diversa da quella in scienze infermieristiche, avrebbe fatto sì che i possessori di laurea in tali scienze ed i concorrenti con diploma di vecchio ordinamento venissero equiparati quanto alla possibilità di valutazione di titolo di laurea, che, appunto, avrebbe dovuto essere in maniera diversa (seppur attinente) a quella in scienze infermieristiche. Diversamente, i possesso di laurea in scienze infermieristiche sarebbe stati privilegiati, poiché, pur essendo abilitati al pari dei diplomati di vecchio ordinamento, avrebbero avuto un titolo spendibile come attributivo di punteggio maggiore.
Sennonché tale impostazione, apparentemente sollecita della necessità di evitare disparità di trattamento, omette di considerare che una disparità di trattamento
11 di 13 ingiustificata è configurabile solo ove, a parità di condizioni, si verifichi una differenza di trattamento, che appunto per ciò si qualifica come disparitario.
Per contro, deve escludersi che il possesso del titolo di laurea in scienze infermieristiche, ove preso in considerazione come titolo attributivo di punteggio ulteriore, venga assunto a base di un trattamento di natura disparitaria, anziché ragionevolmente differenziata. Infatti, si tratta del titolo specifico che, in base alla disciplina di accesso all'esercizio della professione, è considerato dalla legge garanzia Cont di preparazione adeguata e quindi l'aver inteso valorizzarlo da parte della nel bando rappresenta la conseguenza di una scelta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro che in nulla implica un esercizio arbitrario dei suoi poteri di determinazione delle condizioni del concorso privato (quale ormai deve considerarsi anche nel pubblico impiego quello successivo alla procedura di accesso e differente dai concorsi per il passaggio ad inquadramento superiore).
Cont Sarebbe stato, dunque, necessario che la specificasse, invece, che il possesso di laurea in materia attinente non si riferiva a quello nella disciplina specifica delle scienze infermieristiche, perché potesse ritenersi che essa non aveva inteso esercitare quella discrezionalità datoriale, ma piuttosto valorizzare solo la preparazione di coloro che avevano inteso arricchire la qualificazione conseguita attraverso gli studi universitari con una diversa ed ulteriore specializzazione latamente intesa.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene, pertanto, che l'omessa attribuzione in favore del ricorrente del punteggio pari a n.1 punti relativo al possesso della “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” di cui alla sezione “Curriculum professionale e formativo” dell'avviso di mobilità sia ingiusta, essendo egli in possesso della Laurea di I livello in scienze infermieristiche conseguita nell'anno accademico 2001/2002 presso l'Università degli Studi di L'Aquila, certamente valutabile, per le ragioni sopra esposte, con attribuzione del relativo punteggio.
Ne deriva che al ricorrente va riconosciuto il complessivo punteggio di 15,062 a
Cont fronte di quello pari a 14,062 attribuitogli dalla con conseguente annullamento del verbale n. 1 del 16/10/2019 della nonché della graduatoria di merito CP_3
relativa al DSB di TO al Vomano intervenuta con deliberazione n. 2248 del
17/12/2019.
In definitiva sintesi, in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, va disposta la rettifica del punteggio ad esso riconosciuto con attribuzione di complessivi
12 di 13 punti 15.062 (a fronte del punteggio pari a 14.062), con conseguente annullamento del verbale n. 1 del 16/10/2019 della nonché della graduatoria di merito CP_3
relativa al DSB di TO al Vomano intervenuta con deliberazione n. 2248 del
17/12/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 8/2021 contrariis reiectis, così provvede:
- In accoglimento della domanda, dispone la rettifica del punteggio riconosciuto al ricorrente con attribuzione di complessivi punti 15.062 e, per l'effetto, annulla il verbale n. 1 del 16/10/2019 della nonché la graduatoria di merito relativa al DSB CP_3
di TO al Vomano intervenuta con deliberazione n. 2248 del 17/12/2019;
- condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
Teramo, 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giuseppe Marcheggiani)
13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Marcheggiani
a seguito di udienza del 10/04/2025 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/07/1977 ed ivi residente in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), Frazione Pretara 109, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in L'Aquila, Via dell'Arcivescovado, 17/A 67100 L'Aquila (AQ), presso e nello Studio dell'avv. Paolo
Colorizio, C.F. , da cui è rappresentato e difeso congiuntamente C.F._2
e disgiuntamente all'avv. Mariangela Vizioli, , entrambi CodiceFiscale_3 del Foro di L'Aquila, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(CF ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in alla Circonvallazione Ragusa n. 1, in persona del proprio legale rapp.te CP_1
p.t. Direttore Generale dott. rappresentata e difesa nel presente Controparte_2
giudizio, giusta procura che si deposita unitamente al presente atto (doc. B), ed in virtù di delibera direttoriale n. 894 del
12.05.2021 (cfr. doc. C), dal sottoscritto avv.to Rodolfo Giungi del foro di Chieti, C.F.:
, presso il cui indirizzo pec (fax CodiceFiscale_4 Email_1
085.4917683) è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
1 di 13 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Voglia il Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso: in via principale:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità/annullabilità/nullità del verbale n. 1 del
16/10/2019, redatto dalla Commissione esaminatrice, in relazione alla graduatoria di merito per n. 3 posti presso la sede del DSB di TO, per i profili professionali per
c.p.s. infermiere categoria D per la copertura di posizioni presso le aree distrettuali e quindi l'approvazione della graduatoria di merito intervenuta con deliberazione n. 2248 del 17/12/2019, nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso
e/o conseguente;
2. riconoscere il titolo di studio dichiarato dal dott. “laurea di I livello Pt_1 in scienze infermieristiche conseguita presso l'Università degli Studi di L'Aquila” e per l'effetto, ordinare alla di la rettifica nella graduatoria predetta, del Pt_2 CP_1 punteggio in 15,062 (o quello diverso che emergerà in corso di causa) anziché 14,062 e quindi, collocare il dott. nel posto n. 2, o quello che verrà accertato in Parte_1 corso di causa, che avrebbe dovuto occupare, se correttamente valutati dalla
Commissione i titoli di cui alla domanda;
3. con vittoria di spese e competenze professionali di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.”
Parte resistente: “Conclude perché l'on.le Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Teramo, contrariis reiectis, voglia rigettare integralmente il ricorso avverso riconoscendo e dichiarando la piena legittimità dei provvedimenti impugnati;
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 04/01/2021, Parte_1
, dipendente della come infermiere presso il Presidio Ospedaliero
[...] CP_3
U.O. SER.D., ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di impugnare il verbale n. 1 del 16/10/2019 redatto dalla Commissione esaminatrice e quindi la graduatoria di merito intervenuta con deliberazione n. 2248 del 17/12/2019 e relativa all'avviso di mobilità interna n. 859 del 16/05/2019 indetta per la copertura di n.
12 posti presso le varie sedi distrettuali della Ausl 04 di per il profilo CP_1
professionale di infermiere, categoria D, assumendone la illegittimità/annullabilità e/o la nullità in ragione della mancata attribuzione in proprio favore del punteggio pari a punti n.1,00 relativo al possesso della Laurea di I livello in scienze infermieristiche.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- Che con Deliberazione n. 859 del 16/05/2019 la emanava un Parte_3
avviso di mobilità (interna) ordinaria volontaria, per soli titoli, per n. 12 posti di c.p.s. infermiere, categoria D, per la copertura di posizioni presso le aree distrettuali del Gran
Sasso- Laga e dell'Adriatico e per le varie sedi di TO (3 posti), (1 posto), CP_1
2 di 13 TO (2 posti), IN (2 posti), S. EG (1 posto), OS LI RU (1
CP_ posto), (1 posto);
- Che l'avviso di mobilità prevedeva, per la partecipazione, il possesso dei seguenti requisiti:
• profilo professionale, categoria e specifica professionalità richiesta nell'avviso, Cont ed essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l' di CP_1
• non essere stati dichiarati dal Collegio Medico delle UU.SS.LL. fisicamente non idonei ovvero idonei con prescrizioni particolari alle mansioni del profilo oggetto della mobilità o comunque per le quali risultassero limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo stesso;
• non aver subito condanne penali o provvedimenti disciplinari superiori alla censura nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso.
- Di aver presentato domanda di partecipazione all'avviso di mobilità interna per la copertura di posizioni presso la sede di TO del Distretto di TO al Vomano e di aver dichiarato di essere in possesso sia dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione, sia dei diversi titoli valutativi, tra i quali il diploma di laurea di primo livello in scienze infermieristiche, conseguito nell'anno accademico 2001/2002 presso l'Università degli Studi di L'Aquila;
- Che presso la sede di TO, oltre al ricorrente, venivano ammessi alla mobilità ulteriori n. 12 infermieri;
- Che in ragione del numero di domande pervenute, ovvero superiore al numero dei posti previsti, veniva nominata apposita Commissione che procedeva alla formulazione della graduatoria sulla base di una valutazione positiva e comparata effettuata dei CV
(curriculum vitae) e della situazione familiare e sociale degli stessi partecipanti;
- Che la Commissione disponeva complessivamente di max 25 punti per titoli ripartiti come segue:
- titoli di carriera (max punti 10);
- curriculum formativo e professionale (max punti 10), tra cui la Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità con attribuzione di un punteggio pari a = 1,00;
- situazioni familiari o sociali (max punti 5);
3 di 13 - Che la Commissione, nel procedere alla valutazione dei singoli titoli prodotti dai concorrenti presso la sede di TO, formulava la graduatoria di merito e collocava il ricorrente al quinto posto di detta graduatoria attribuendogli un punteggio di 14,062;
Cont
- Che, in sede di esame e valutazione della domanda del ricorrente, la di CP_1
ometteva di attribuire allo stesso il punto spettante in forza del titolo accademico della
Laurea in scienze infermieristiche posseduta;
- Che, ove l'Azienda sanitaria avesse attribuito il punteggio spettante per il suddetto titolo accademico, il ricorrente sarebbe stato classificato senz'altro in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso per il Distretto Sanitario di Base (D.S.B.) di TO al Vomano, con un punteggio pari a 15,062;
Cont
- Che in data 17/04/2020 inviava regolare pec di diffida alla al fine di richiedere l'annullamento della graduatoria de qua in autotutela;
Cont
-Che la riscontrava con PEC prot. n. 0036750/20 del 23/04/2020 insistendo nella correttezza del proprio operato e affermando testualmente che: “la Commissione non ha attribuito alcun punteggio al succitato titolo accademico, ritenendo lo stesso requisito specifico di ammissione e quindi non valutabile” ... ed inoltre: “Quanto alla Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” prevista nel bando tra i criteri di valutazione del curriculum formativo e professionale, il riferimento è ad un ulteriore titolo accademico oltre quello fatto valere come requisito di accesso.
In diritto, ritenuta la giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del
Lavoro, vertendosi in materia di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni disciplinata dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, e non venendo, dunque, in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale, ha sostenuto l'illegittimità del verbale n. 1 del 16/10/2019 redatto dalla Commissione esaminatrice (e la conseguente graduatoria di merito intervenuta con deliberazione n. 2248 del 17/12/2019) per non avere la stessa Commissione valutato positivamente, con attribuzione del relativo punteggio, il titolo accademico posseduto dal ricorrente della Laurea in scienze infermieristiche.
Secondo la prospettazione difensiva assunta dal ricorrente, infatti, tra i requisiti di ammissione alla procedura di mobilità non sarebbe ricompreso il possesso della Laurea in scienze infermieristiche o di altro titolo equipollente sicché per “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” di cui alla sezione “Curriculum formativo e professionale” dell'avviso di mobilità, valutabile dalla Commissione con attribuzione di un massimo di 10 punti, deve ricomprendersi anche la Laurea di I livello
4 di 13 in scienze infermieristiche, posseduta dal ricorrente, non essendo valutabile, tale titolo accademico, quale requisito di ammissione e quindi di accesso alla procedura di mobilità ma quale titolo ulteriore e diverso rispetto ai requisiti di partecipazione.
Ha sostenuto, infatti, che laddove gli fosse stato attribuito detto punteggio si sarebbe certamente collocato in posizione utile in graduatoria per ricoprire uno dei tre posti disponibili presso il DSB di TO al Vomano, con un punteggio pari a 15.062, a fronte di quello pari a 14,062 attribuitogli, che lo collocava al quinto posto nella graduatoria di merito.
Ha concluso, quindi, rassegnando le conclusioni sopra richiamate. Cont
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare ha chiesto estendersi il contraddittorio nei confronti di CP_5
partecipante contro interessata collocata in posizione immediatamente precedente
[...]
rispetto al ricorrente e, nel merito, ha sostenuto la piena legittimità e correttezza
Cont dell'operato della per avere la stessa considerato quale requisito specifico di partecipazione alla procedura di mobilità il possesso della Laurea in scienze infermieristiche o di altro titolo equipollente per lo svolgimento della professione di infermiere e per “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” di cui alla sezione “Curriculum formativo e professionale” dell'avviso di mobilità un ulteriore e diverso titolo accademico oltre quello fatto valere come requisito di accesso alla procedura.
Ha contestato la fondatezza della pretesa del ricorrente deducendo, altresì, che anche laddove venisse allo stesso attribuito il punteggio relativo al possesso del diploma di laurea, non si verificherebbe una sostanziale riformulazione della graduatoria e la posizione del ricorrente rimarrebbe invariata, dovendosi procedere ad attribuite anche a tutti gli altri partecipanti il medesimo punteggio (laddove in possesso del titolo specifico abilitante alla professione di infermiere), con conseguente carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente.
Così radicatosi il contraddittorio ed esteso quest'ultimo alla contro interessata rimasta contumace, la causa è stata istruita mediante produzione CP_6
documentale e, acquisiti i curricula degli altri partecipanti alla procedura di mobilità per il DSB di TO al Vomano, la causa è stata rinviata all'udienza del 10/04/2025 per discussione, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
5 di 13 ***
La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento per i motivi che di seguito si illustrano.
Il presente giudizio è stato azionato dal ricorrente al fine di contestare la legittimità del verbale n. 1 del 16.10.2019 della Commissione Esaminatrice nominata per la valutazione dei titoli in relazione all'avviso pubblico di mobilità interna volontaria disposto con Delibera n. 859 del 16.05.2019 della per la copertura di n. CP_3
12 posti complessivi di c.p.s. infermiere cat. D nelle aree distrettuali nello stesso indicate, nonché della graduatoria di merito intervenuta con deliberazione n. 2248 del
17.12.2019, ritenendoli ingiusti sul presupposto di non essersi visto attribuire il punteggio relativo al possesso del titolo accademico del diploma di Laurea in scienze infermieristiche conseguito presso l'Università nell'anno accademico Parte_4
Cont 2001/2002 che, ove riconosciuto dalla lo avrebbe collocato in posizione utile per ricoprire uno dei tre posti disponibili presso il DSB di TO al Vomano per il quale aveva presentato la propria domanda.
Secondo la prospettazione attrice, infatti, non prevedendo l'avviso di mobilità, quale requisito di accesso alla procedura, il possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria (Laurea o titolo equipollente) quest'ultimo avrebbe dovuto necessariamente essere considerato dalla Commissione esaminatrice quale titolo da valutarsi con riferimento al possesso della “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” di cui alla sezione “Curriculum formativo e professionale” dell'avviso di mobilità, con attribuzione in proprio favore di un ulteriore punto. Cont
La di contro, si difende ritenendo il diploma di Laurea di I livello in scienze infermieristiche (o altro titolo equipollente) tra i requisiti necessari e indefettibili, prima ancora che per la partecipazione alla procedura di mobilità in esame, per lo svolgimento della professione sanitaria e quindi per la titolarità in capo al professionista sanitario di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguenza che il possesso di tale titolo accademico specifico, essendo anzitutto abilitante allo svolgimento della professione, non poteva che essere considerato unicamente quale requisito di partecipazione alla procedura di mobilità, senza attribuzione di punteggio ulteriore, pena peraltro una ingiusta differenziazione tra coloro in possesso della laurea in scienze infermieristiche e coloro in possesso del “vecchio” diploma di scuola per infermieri di cui al precedente ordinamento, a fronte della assoluta equipollenza dei titoli avvenuta per intervento della L. n. 42/1999.
6 di 13 In sostanza, ciò che è in contestazione tra le parti non è il possesso o meno in capo al ricorrente del titolo (diploma di Laurea) eventualmente legittimante l'attribuzione del punteggio ulteriore né oggetto del contendere risiede, ad esempio, nella condotta dalla
Cont per avere quest'ultima riconosciuto solo ad alcuni dei partecipanti il punto in più a parità di possesso della laurea in scienze infermieristiche (quest'ultima non è stata valutata per nessuno dei partecipanti alla procedura); oggetto del contendere ruota attorno all'accertamento se il possesso del titolo specifico di laurea in scienze infermieristiche possa, alla luce dell'avviso pubblico di mobilità, dare luogo o meno al riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio ulteriore previsto dal bando in ipotesi di “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” di cui alla sezione “Curriculum formativo e professionale” del predetto avviso, o se, tale titolo abilitante specifico, deve essere considerato solo quale requisito di partecipazione alla procedura, senza pertanto attribuzione di ulteriore punteggio.
Trattasi, quindi, a ben vedere, di una questione meramente interpretativa del contenuto dell'avviso di mobilità, da effettuarsi avuto riguardo alle posizioni difensive assunte dalle parti in giudizio.
Tanto chiarito, appare utile richiamare l'avviso di mobilità per cui è causa nelle parti maggiormente di interesse ai fini del presente giudizio, essendo controversa tra le parti proprio l'interpretazione del suo contenuto.
L'avviso pubblico di mobilità interna, ordinaria e volontaria indetto in esecuzione Cont della deliberazione n. 589 del 16/05/2019, ha previsto, ai fini della partecipazione alla procedura di mobilità, il possesso in capo agli aspiranti candidati dei seguenti requisiti di ammissione:
- “possedere profilo professionale, categoria e specifica professionalità richiesta nell'avviso, ed essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Cont l' di CP_1
- non essere stati dichiarati dal Collegio Medico delle UU.SS.LL. competenti o dal
Medico competente aziendale fisicamente “non idonei” ovvero “idonei con prescrizioni particolari” alle mansioni del profilo oggetto della mobilità o per i quali comunque risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo stesso in termini di esonero parziale o totale da turni, servizi notturni e festivi, pronta disponibilità. Attività di reparto, attività di sala operatoria, etc. Le limitazioni che danno comunque diritto all'ammissibilità sono quelle relative al mero obbligo di utilizzo di presidi quali: guanti speciali, mascherine etc.;
7 di 13 - non avere subito condanne penali o provvedimenti disciplinari superiori alla censura nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso.”
Per quanto attiene poi ai titoli valutativi l'avviso ha previsto quanto segue:
“VALUTAZIONE CURRICULUM
La Commissione di valutazione procede alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum e alla situazione familiare e sociale.
La Commissione dispone complessivamente di max 25 punti per i titoli ripartiti come appresso:
TITOLI DI CARRIERA (max punti 10)
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti di cui agli artt.20, 21 e 22 del D.P.R.220/2001:
servizio nel profilo professionale richiesto punti 1,2 per anno
servizio in altro profilo professionale della medesima area punti 0,6 per anno
b) Servizio di ruolo nel profilo professionale richiesto presso Pubbliche
Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti di cui all'art.11 del D.P.R. 220/2001, punti 0,50 per anno.
I periodi di servizi prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max punti 10)
Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità punti 1,00
Specializzazione in materia attinente al profilo professionale oggetto della mobilità, punti 1,000;
Pubblicazione monografica attinente alle competenze del profilo professionale messo in mobilità, fino ad un massimo di punti 0,500 ciascuna;
Pubblicazione non monografica attinente alle competenze del profilo professionale messo in mobilità, fino ad un massimo di punti 0,250 ciascuna;
Abstract/Poster in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità, fino ad un massimo di punti 0,050 ciascuno;
Attività didattica presso corsi di laurea e di Specializzazione in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità: fino ad un massimo di punti 0,200 per anno accademico;
8 di 13 Partecipazione a Corsi di aggiornamento e/o seminari: da valutare avuto riguardo al fatto che gli argomenti in trattazione siano riconducibili direttamente al posto in mobilità ovvero che con la stessa abbiano comunque attinenza:
- come Docente/Insegnante/Relatore fino ad un massimo di punti 0,050 per ogni partecipazione;
- come Discente/Uditore, fino ad un massimo di punti 0,005 per ogni partecipazione;
D attinente al profilo professionale messo in mobilità fino ad un Parte_5
massimo di punti 2,000 ciascuno;
Master di I livello attinente al profilo professionale messo in mobilità, fino ad un massimo di punti 0,300 ciascuno;
Master di II livello attinenti al profilo professionale messo in mobilità, fino ad un massimo di punti 0,500 ciascuno;
Corso di perfezionamento universitario attinente al profilo professionale messo in mobilità, fino ad un massimo di punti 0,300 ciascuno;
I servizi prestati nel profilo professionale messo in mobilità, presso strutture pubbliche, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa/libero professionali (in proporzione alle ore di attività espletate): massimo punti 1 per anno;
-se prestati in strutture convenzionate con il (ove espressamente dichiarato) CP_7
verranno valutati al 25% del punteggio di cui sopra.
-se prestati in strutture private verranno valutati al 10% del punteggio di cui sopra.
Altri titoli vari, non valutabili in categorie specifiche, ma che comprovino arricchimento culturale e professionale del candidato per profilo professionale in mobilità fino ad un massimo di punti 3,000.”
Ebbene, dalla lettura del contenuto dell'avviso di mobilità appena richiamato si evince che, ai fini della partecipazione alla relativa procedura, l'aspirante candidato deve essere in possesso di tre distinti requisiti di ammissione: deve essere un infermiere,
Cont cat. D, in servizio presso la di con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato, non deve essere stato dichiarato “non idoneo” o “idoneo con prescrizioni” allo svolgimento delle mansioni da parte del Medico competente e non deve aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso.
Ora è indubbio che ai fini del rispetto del primo dei requisiti di ammissione (essere
Cont un infermiere, cat. D, presso la di con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato) il candidato deve necessariamente essere in possesso del titolo abilitativo
9 di 13 allo svolgimento della professione sanitaria e che tale titolo possa essere indifferentemente il diploma di Laurea di I livello in scienze infermieristiche ovvero un altro titolo abilitativo equiparato al primo (come il diploma conseguito presso la scuola per infermieri di cui al previgente ordinamento).
La tesi attorea secondo cui l'avviso di mobilità non prevederebbe, tra i requisiti di ammissione, il possesso del titolo abilitante allo svolgimento della professione sanitaria
(nel caso di specie, il diploma di laurea) non può, pertanto, condividersi essendo un requisito indefettibile per svolgere la professione di infermiere alle dipendenze dell'Azienda sanitaria e dunque per poter partecipare alla procedura di mobilità riservata a tale categoria professionale.
Tuttavia, sostenere che il possesso della Laurea in scienze infermieristiche possa, per il semplice fatto di costituire titolo abilitativo allo svolgimento della professione sanitaria, essere valutata ai soli fini dell'ammissione alla procedura di mobilità e non anche ai fini dell'attribuzione di un punteggio ulteriore, non appare corretto in quanto chiaramente irragionevole alla luce del bando richiamato.
Quest'ultimo, infatti, nel prevedere la valutazione da parte della Commissione esaminatrice di titoli afferenti alla carriera ovvero al Curriculum professionale e formativo del candidato espressamente prevede l'attribuzione di punti n. 1,00 nell'ipotesi di “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità”.
Proseguendo nella lettura dell'avviso si evince poi che un ulteriore punteggio pari a punti n.1,00 è previsto in caso di “Specializzazione in materia attinente al profilo professionale oggetto della mobilità”, che un massimo di punti n. 0,300 è attribuito in caso di “Master di I livello attinente al profilo professionale messo in mobilità” e che un massimo di punti n. 0,500 è previsto nell'ipotesi di “Master di II livello attinenti al profilo professionale messo in mobilità”.
Cont
Ora aderire alla tesi difensiva della secondo cui il punteggio (di punti n. 1,00) previsto per la “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità”, nell'ambito del punteggio complessivo da attribuirsi, secondo l'avviso, al “curriculum formativo e professionale”, non poteva che riferirsi (ed essere attribuito) esclusivamente al possesso, da parte di ciascun ricorrente, di una laurea “in materia attinente” ulteriore e diversa rispetto a quella abilitante all'esercizio della professione, significherebbe di fatto preferire (con attribuzione del relativo punteggio) un candidato in possesso di specializzazione in materia diversa ma attinente alle scienze infermieristiche (ad esempio in ostetricia) rispetto ad un infermiere specializzato proprio in scienze
10 di 13 infermieristiche, ovvero preferire un candidato che ha conseguito un Master in altra materia attinente allo specifico profilo professionale messo in mobilità rispetto a un candidato in possesso del Master in scienze infermieristiche.
È chiaro allora che, al fine di non incorrere nelle suddette irragionevoli differenziazioni, per titolo (Laurea, Specializzazione, Master etc.) in “materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” deve intendersi anche quello relativo allo specifico profilo professionale oggetto di avviso senza che possa, nella specie, venire in rilievo la diversità ontologica tra la Laurea, abilitante all'esercizio della professione e i titoli conseguenti alla stessa, meramente “specializzanti”, essendo anche la Laurea, seppur “in materie attinenti”, inserita tra i titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice. Cont
L'interpretazione che la resistente fornisce dell'avviso di mobilità appare pertanto infondata siccome irragionevole, così come infondato appare l'assunto secondo cui, aderendo alla tesi attorea, si determinerebbe una palese e ingiusta differenziazione tra coloro in possesso della laurea in scienze infermieristiche e coloro in possesso del
“vecchio” diploma di scuola per infermieri di cui al precedente ordinamento, a fronte della assoluta equipollenza dei titoli avvenuta per intervento della L. n. 42/1999.
L'equiparazione dei titoli per opera della legge 42/1999 ha, infatti, prodotto l'effetto di consentire anche ai prestatori in possesso del “vecchio" diploma di continuare a svolgere la professione sanitaria nonostante l'intervento della riforma avviata ad opera del D.lgs. 502/1992 che ha introdotto il requisito del possesso del diploma di laurea ai fini dell'accesso alla professione di infermiere. Diversa, tuttavia, è la questione interpretativa per cui è causa. Essa, come già detto, è incentrata nella ricostruzione dell'esatto significato dell'espressione “laurea in materia attinente …”. Ebbene, tale espressione, se intesa nel senso di laurea in materia diversa da quella in scienze infermieristiche, avrebbe fatto sì che i possessori di laurea in tali scienze ed i concorrenti con diploma di vecchio ordinamento venissero equiparati quanto alla possibilità di valutazione di titolo di laurea, che, appunto, avrebbe dovuto essere in maniera diversa (seppur attinente) a quella in scienze infermieristiche. Diversamente, i possesso di laurea in scienze infermieristiche sarebbe stati privilegiati, poiché, pur essendo abilitati al pari dei diplomati di vecchio ordinamento, avrebbero avuto un titolo spendibile come attributivo di punteggio maggiore.
Sennonché tale impostazione, apparentemente sollecita della necessità di evitare disparità di trattamento, omette di considerare che una disparità di trattamento
11 di 13 ingiustificata è configurabile solo ove, a parità di condizioni, si verifichi una differenza di trattamento, che appunto per ciò si qualifica come disparitario.
Per contro, deve escludersi che il possesso del titolo di laurea in scienze infermieristiche, ove preso in considerazione come titolo attributivo di punteggio ulteriore, venga assunto a base di un trattamento di natura disparitaria, anziché ragionevolmente differenziata. Infatti, si tratta del titolo specifico che, in base alla disciplina di accesso all'esercizio della professione, è considerato dalla legge garanzia Cont di preparazione adeguata e quindi l'aver inteso valorizzarlo da parte della nel bando rappresenta la conseguenza di una scelta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro che in nulla implica un esercizio arbitrario dei suoi poteri di determinazione delle condizioni del concorso privato (quale ormai deve considerarsi anche nel pubblico impiego quello successivo alla procedura di accesso e differente dai concorsi per il passaggio ad inquadramento superiore).
Cont Sarebbe stato, dunque, necessario che la specificasse, invece, che il possesso di laurea in materia attinente non si riferiva a quello nella disciplina specifica delle scienze infermieristiche, perché potesse ritenersi che essa non aveva inteso esercitare quella discrezionalità datoriale, ma piuttosto valorizzare solo la preparazione di coloro che avevano inteso arricchire la qualificazione conseguita attraverso gli studi universitari con una diversa ed ulteriore specializzazione latamente intesa.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene, pertanto, che l'omessa attribuzione in favore del ricorrente del punteggio pari a n.1 punti relativo al possesso della “Laurea in materia attinente al profilo professionale messo in mobilità” di cui alla sezione “Curriculum professionale e formativo” dell'avviso di mobilità sia ingiusta, essendo egli in possesso della Laurea di I livello in scienze infermieristiche conseguita nell'anno accademico 2001/2002 presso l'Università degli Studi di L'Aquila, certamente valutabile, per le ragioni sopra esposte, con attribuzione del relativo punteggio.
Ne deriva che al ricorrente va riconosciuto il complessivo punteggio di 15,062 a
Cont fronte di quello pari a 14,062 attribuitogli dalla con conseguente annullamento del verbale n. 1 del 16/10/2019 della nonché della graduatoria di merito CP_3
relativa al DSB di TO al Vomano intervenuta con deliberazione n. 2248 del
17/12/2019.
In definitiva sintesi, in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, va disposta la rettifica del punteggio ad esso riconosciuto con attribuzione di complessivi
12 di 13 punti 15.062 (a fronte del punteggio pari a 14.062), con conseguente annullamento del verbale n. 1 del 16/10/2019 della nonché della graduatoria di merito CP_3
relativa al DSB di TO al Vomano intervenuta con deliberazione n. 2248 del
17/12/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 8/2021 contrariis reiectis, così provvede:
- In accoglimento della domanda, dispone la rettifica del punteggio riconosciuto al ricorrente con attribuzione di complessivi punti 15.062 e, per l'effetto, annulla il verbale n. 1 del 16/10/2019 della nonché la graduatoria di merito relativa al DSB CP_3
di TO al Vomano intervenuta con deliberazione n. 2248 del 17/12/2019;
- condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
Teramo, 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giuseppe Marcheggiani)
13 di 13