Art. 7.
Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma della lettera d) dell'articolo 1, della lettera e) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:
1) per l'insolvenza di diritto:
a) dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata;
oppure
b) dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;
2) per l'insolvenza di fatto:
a) dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;
oppure
b) dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore e' tale che un pagamento anche parziale e' improbabile e che una esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, puo' prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
oppure
c) in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma della lettera d) dell'articolo 1, della lettera e) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:
1) per l'insolvenza di diritto:
a) dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata;
oppure
b) dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;
2) per l'insolvenza di fatto:
a) dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;
oppure
b) dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore e' tale che un pagamento anche parziale e' improbabile e che una esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, puo' prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
oppure
c) in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.