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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5494/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5494 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1949, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Angela Satta, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
25/09/1958;
-convenuto-
Causa avente in oggetto: Vendita di cose immobili;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezioni e conclusione rigettata: In via principale e nel merito – accertare e dichiarare la palese fondatezza, in fatto ed in diritto, del credito richiesto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 condannare il Sig. alla restituzione della somma di €19.080,85, CP_1
comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione monetaria, oltre al maggior danno da ritardato adempimento ai sensi dell'art. 1224 c.c., da
1 calcolarsi fino all'effettivo soddisfo, spese successive occorrende. In tutti i casi, condannare il sig. al pagamento delle spese legali CP_1
stragiudiziali e giudiziali, compensi professionali, secondo le vigenti tariffe forensi, oltre spese successive, occorrende”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo che:
[...]
Con
- è creditore nei confronti di della somma di €15.000,00 Pt_1
corrisposti a titolo di pagamento del prezzo di compravendita per l'acquisto di un terreno ubicato in località Girinu Spinosu, Comune di IA, della superficie di 5720 mq;
- il terreno era di proprietà della domiciliata in Controparte_2
IA;
- le parti, con preliminare del 20.5.2010 in forma di scrittura privata,
si accordarono per la vendita a corpo (non già a misura) del terreno su indicato: in rappresentanza della Controparte_2 CP_1
sottoscrisse il contratto preliminare in qualità di amministratore e legale rappresentante.
- alla firma del preliminare, versò la somma di €15.000,00 a Pt_1
mezzo di due assegni bancari non trasferibili tratti su Unicredit
Banca di Roma;
- sia l'assegno n.7027775618 pari ad €5.000,00 e intestato a CP_1
che il secondo assegno n.7027775619, dell'importo di
[...]
Con
€10.000,00 e intestato alla furono consegnati al Controparte_2
- le parti si impegnarono a concludere il contratto definitivo entro e non oltre quattro mesi dalla conclusione del contratto preliminare;
- non provvide mai a trasferire il terreno in oggetto, CP_1
adducendo varie giustificazioni;
- in seguito a controlli effettuati presso l'Istituto di credito sul quale erano tratti gli assegni, è emerso che aveva CP_1
personalmente incassato, in data 25.05.2010, la somma di
2 €15.000,00.
Ha concluso per la restituzione, con vittoria delle spese della lite.
Nessuno si è costituito nell'interesse di dichiarato contumace CP_1
con ordinanza del 27.04.2023.
La causa è stata istruita per via documentale.
Con note del 06.02.2025, l'attore ha precisato che, al tempo della sottoscrizione del preliminare di vendita, non era CP_1
l'amministratore e legale rappresentante della società venditrice e che
, in buona fede, sarebbe stato indotto a fare affidamento Parte_1
sulla parola del convenuto che, in seguito, avrebbe incassato le somme in proprio;
ha prodotto una visura storica della società Controparte_2
___
Preliminarmente, deve dichiararsi l'inutilizzabilità delle produzioni documentali effettuate in data 06.02.2025 in quanto introdotte in giudizio oltre il termine di legge (art. 183 comma 6 c.p.c.).
Del pari, sono inammissibili, in quanto nuove, le deduzioni effettuate per la prima volta solo con note del 06.02.2025.
Si tratta di allegazioni che introducono in causa un nuovo thema decidendum finora estraneo al giudizio, rispetto al quale il convenuto, rimasto contumace, non ha avuto la possibilità di interloquire o di valutare l'opportunità di costituirsi in giudizio. Con La circostanza che, all'epoca della conclusione del contratto, non fosse
Amministratore della ma solo “notoriamente patron” (il Controparte_2
coniuge del convenuto sarebbe stata amministratrice in qualità di mera
Con prestanome) e che sulla base di tale falsa apparenza lo stesso avesse sottoscritto il contratto e ricevuto il denaro corrisposto dal è, infatti, Pt_1
del tutto nuova e, peraltro, in contraddizione con quanto allegato dallo stesso attore alla pagina 2, punto 3, dell'atto di citazione, ove espressamente si legge “Tale atto veniva stipulato dal a nome Parte_2
Con della società Edilnord Costruzioni S.r.l. […] di cui lo stesso era
Amministratore e legale rappresentante”.
Le nuove deduzioni, formulate nelle note illustrative depositate in vista
3 dell'udienza di discussione, devono essere, pertanto, dichiarate inammissibili.
___
Nel merito, la domanda è infondata e non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Emerge dagli atti che e la avessero Parte_1 Controparte_2
predisposto un contratto preliminare di compravendita, ancorché firmato dal solo venditore (doc. 1 – citazione), in forza del quale il primo si era impegnato ad acquistare l'immobile ivi indicato per la somma di € 15.000.
Inoltre, è provato per via documentale che, in esecuzione del contratto:
- l'assegno non trasferibile n.7027775618 era stato intestato a CP_1
e da lui incassato in data 25.05.2010 (doc. 2 – citazione);
[...]
- l'assegno non trasferibile n.7027775619 era stato intestato alla e incassato dalla stessa società in data 08.06.2010 Controparte_2
(doc. 3 – citazione), come si evince dal timbro apposto.
L'attore ha, quindi, allegato l'inadempimento del venditore, che non ha mai stipulato il definitivo, e ha domandato la restituzione delle somme di cui sopra, senza meglio specificare il titolo della pretesa.
In difetto di una specifica domanda e sulla base delle allegazioni svolte dalla parte attrice nell'atto introduttivo potrebbe sostenersi che la domanda proposta sia quella di restituzione in conseguenza della risoluzione del contratto.
E tuttavia, osta all'interpretazione della domanda in tal senso (e certamente, comunque, al suo accoglimento) la circostanza che il preliminare di vendita sia stato concluso con la società e che l'attore abbia Controparte_2
convenuto in giudizio non già quale (asserito) rappresentante CP_1
della società (come individuato in citazione), ma in proprio.
Neppure può accogliersi la domanda di restituzione ritenendo che la stessa
Con si fondi su un'indebita condotta da parte del il quale, secondo le prospettazioni dell'attore, avrebbe incassato di persona l'assegno destinato al venditore.
Infatti, in disparte l'indeterminatezza del titolo della pretesa, non vi è prova
4 del carattere in sé indebito dell'appropriazione, considerato che – sulla base delle allegazioni e produzioni (utilizzabili) della parte - le somme sono state corrisposte in base alla scrittura privata agli atti, che la domanda è stata formulata per la restituzione dell'intero importo di €15.000,00 (solo in Con parte incassato in proprio dal convenuto) e che, in ogni caso, era intestatario in proprio dell'assegno “non trasferibile” n.7027775618.
E tanto basta a rigettare integralmente la domanda restitutoria, statuendo in conformità.
___
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Cagliari, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5494 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1949, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Angela Satta, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
25/09/1958;
-convenuto-
Causa avente in oggetto: Vendita di cose immobili;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezioni e conclusione rigettata: In via principale e nel merito – accertare e dichiarare la palese fondatezza, in fatto ed in diritto, del credito richiesto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 condannare il Sig. alla restituzione della somma di €19.080,85, CP_1
comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione monetaria, oltre al maggior danno da ritardato adempimento ai sensi dell'art. 1224 c.c., da
1 calcolarsi fino all'effettivo soddisfo, spese successive occorrende. In tutti i casi, condannare il sig. al pagamento delle spese legali CP_1
stragiudiziali e giudiziali, compensi professionali, secondo le vigenti tariffe forensi, oltre spese successive, occorrende”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo che:
[...]
Con
- è creditore nei confronti di della somma di €15.000,00 Pt_1
corrisposti a titolo di pagamento del prezzo di compravendita per l'acquisto di un terreno ubicato in località Girinu Spinosu, Comune di IA, della superficie di 5720 mq;
- il terreno era di proprietà della domiciliata in Controparte_2
IA;
- le parti, con preliminare del 20.5.2010 in forma di scrittura privata,
si accordarono per la vendita a corpo (non già a misura) del terreno su indicato: in rappresentanza della Controparte_2 CP_1
sottoscrisse il contratto preliminare in qualità di amministratore e legale rappresentante.
- alla firma del preliminare, versò la somma di €15.000,00 a Pt_1
mezzo di due assegni bancari non trasferibili tratti su Unicredit
Banca di Roma;
- sia l'assegno n.7027775618 pari ad €5.000,00 e intestato a CP_1
che il secondo assegno n.7027775619, dell'importo di
[...]
Con
€10.000,00 e intestato alla furono consegnati al Controparte_2
- le parti si impegnarono a concludere il contratto definitivo entro e non oltre quattro mesi dalla conclusione del contratto preliminare;
- non provvide mai a trasferire il terreno in oggetto, CP_1
adducendo varie giustificazioni;
- in seguito a controlli effettuati presso l'Istituto di credito sul quale erano tratti gli assegni, è emerso che aveva CP_1
personalmente incassato, in data 25.05.2010, la somma di
2 €15.000,00.
Ha concluso per la restituzione, con vittoria delle spese della lite.
Nessuno si è costituito nell'interesse di dichiarato contumace CP_1
con ordinanza del 27.04.2023.
La causa è stata istruita per via documentale.
Con note del 06.02.2025, l'attore ha precisato che, al tempo della sottoscrizione del preliminare di vendita, non era CP_1
l'amministratore e legale rappresentante della società venditrice e che
, in buona fede, sarebbe stato indotto a fare affidamento Parte_1
sulla parola del convenuto che, in seguito, avrebbe incassato le somme in proprio;
ha prodotto una visura storica della società Controparte_2
___
Preliminarmente, deve dichiararsi l'inutilizzabilità delle produzioni documentali effettuate in data 06.02.2025 in quanto introdotte in giudizio oltre il termine di legge (art. 183 comma 6 c.p.c.).
Del pari, sono inammissibili, in quanto nuove, le deduzioni effettuate per la prima volta solo con note del 06.02.2025.
Si tratta di allegazioni che introducono in causa un nuovo thema decidendum finora estraneo al giudizio, rispetto al quale il convenuto, rimasto contumace, non ha avuto la possibilità di interloquire o di valutare l'opportunità di costituirsi in giudizio. Con La circostanza che, all'epoca della conclusione del contratto, non fosse
Amministratore della ma solo “notoriamente patron” (il Controparte_2
coniuge del convenuto sarebbe stata amministratrice in qualità di mera
Con prestanome) e che sulla base di tale falsa apparenza lo stesso avesse sottoscritto il contratto e ricevuto il denaro corrisposto dal è, infatti, Pt_1
del tutto nuova e, peraltro, in contraddizione con quanto allegato dallo stesso attore alla pagina 2, punto 3, dell'atto di citazione, ove espressamente si legge “Tale atto veniva stipulato dal a nome Parte_2
Con della società Edilnord Costruzioni S.r.l. […] di cui lo stesso era
Amministratore e legale rappresentante”.
Le nuove deduzioni, formulate nelle note illustrative depositate in vista
3 dell'udienza di discussione, devono essere, pertanto, dichiarate inammissibili.
___
Nel merito, la domanda è infondata e non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Emerge dagli atti che e la avessero Parte_1 Controparte_2
predisposto un contratto preliminare di compravendita, ancorché firmato dal solo venditore (doc. 1 – citazione), in forza del quale il primo si era impegnato ad acquistare l'immobile ivi indicato per la somma di € 15.000.
Inoltre, è provato per via documentale che, in esecuzione del contratto:
- l'assegno non trasferibile n.7027775618 era stato intestato a CP_1
e da lui incassato in data 25.05.2010 (doc. 2 – citazione);
[...]
- l'assegno non trasferibile n.7027775619 era stato intestato alla e incassato dalla stessa società in data 08.06.2010 Controparte_2
(doc. 3 – citazione), come si evince dal timbro apposto.
L'attore ha, quindi, allegato l'inadempimento del venditore, che non ha mai stipulato il definitivo, e ha domandato la restituzione delle somme di cui sopra, senza meglio specificare il titolo della pretesa.
In difetto di una specifica domanda e sulla base delle allegazioni svolte dalla parte attrice nell'atto introduttivo potrebbe sostenersi che la domanda proposta sia quella di restituzione in conseguenza della risoluzione del contratto.
E tuttavia, osta all'interpretazione della domanda in tal senso (e certamente, comunque, al suo accoglimento) la circostanza che il preliminare di vendita sia stato concluso con la società e che l'attore abbia Controparte_2
convenuto in giudizio non già quale (asserito) rappresentante CP_1
della società (come individuato in citazione), ma in proprio.
Neppure può accogliersi la domanda di restituzione ritenendo che la stessa
Con si fondi su un'indebita condotta da parte del il quale, secondo le prospettazioni dell'attore, avrebbe incassato di persona l'assegno destinato al venditore.
Infatti, in disparte l'indeterminatezza del titolo della pretesa, non vi è prova
4 del carattere in sé indebito dell'appropriazione, considerato che – sulla base delle allegazioni e produzioni (utilizzabili) della parte - le somme sono state corrisposte in base alla scrittura privata agli atti, che la domanda è stata formulata per la restituzione dell'intero importo di €15.000,00 (solo in Con parte incassato in proprio dal convenuto) e che, in ogni caso, era intestatario in proprio dell'assegno “non trasferibile” n.7027775618.
E tanto basta a rigettare integralmente la domanda restitutoria, statuendo in conformità.
___
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Cagliari, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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