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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2152 / 2024 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. ASTORINO FILOMENA SARA, CP_1 C.F._1
presso il cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e c.f. con l'avv. BALDINI FRANCESCO, Controparte_2 C.F._2 presso il cui Studio ha eletto domicilio
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente: “1) La piccola Controparte_3 verrà affidata congiuntamente, tramite le modalità dell'affido condiviso, ad entrambi i CP_3 genitori. La GN viene consensualmente individuata come genitore collocatario CP_1
1 prevalente. risiederà unitamente alla propria madre in Prato (PO), Via del Ferro n. CP_3
267. 2) Mantenimento in favore della piccola In ragione del maggior periodo di tempo che
CP_3 trascorrerà con la madre, tenuto conto dei bisogni della stessa e delle reciproche situazioni
CP_3 reddituali e patrimoniali, le parti concordano che: a) Dal mese di Gennaio al mese di Giugno e successivamente dal mese di Settembre al mese di Dicembre, il Signor verserà Controparte_2 sul conto corrente intestato alla GN di cui già conosce le coordinate bancarie, in CP_1 favore della propria figlia la somma mensile pari ad €. 325,00 (trecentoventicinque/00),
CP_3 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il Signor provvederà altresì Controparte_2 all'integrale pagamento della mensa scolastica della piccola la GN provvederà
CP_3 CP_1 all'integrale pagamento dell'unica attività sportiva svolta dalla bambina;
b) Nei mesi di Luglio ed
Agosto, non provvedendo al pagamento della mensa, il Signor verserà sul conto Controparte_2 corrente intestato alla GN di cui già conosce le coordinate bancarie, in favore della CP_1 propria figlia la somma mensile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile CP_3 annualmente secondo gli indici ISTAT;
c) l'Assegno Unico Universale, (AUU), verrà corrisposto nella misura del 100% in favore della GN che già lo percepisce nella medesima CP_1 misura;
d) Le spese straordinarie, eccetto quella relativa all'unica attività sportiva svolta da CP_3 saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Precisando che se volesse CP_3 svolgere un'ulteriore attività sportiva, o comunque extrascolastica, questa verrebbe posta a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. 3) Esercizio diritto di visita Precisato che i Signori CP_1
e hanno preso atto che la piccola anifesta, al momento, qualche difficoltà a pernottare CP_2 CP_3 lontano dalla madre e che vi sono stati alcuni episodi che hanno portato la piccola non voler
CP_3 seguire il padre nei periodi che prevedevano il pernottamento, mentre nessuna problematica è emersa nel corso dei pomeriggi infrasettimanali ove il pernottamento non era previsto, i genitori concordano che la piccola ernotterà a casa del padre, o dei genitori di quest'ultimo, solo al momento in
CP_3 cui la bambina non manifesterà più malessere. In questo periodo la GN ha prestato il suo CP_1 assenso affinché requenti la casa del padre, che comunque si impegna a trovare una soluzione
CP_3 abitativa più confacente alle esigenze della piccola el minor tempo possibile. Precisato quanto
CP_3 sopra, tenuto conto del fatto che il Signor lavora su turni e che i giorni in cui Controparte_2 egli potrà tenere ovranno essere comunicati entro e non oltre le 18 della domenica sera e che
CP_3 non sarà comunque possibile garantire (visto lo scarso preavviso) che n quei giorni non abbia
CP_3 già altri impegni (gite-compleanni-feste), il diritto di visita si svilupperà secondo le seguenti modalità:
Diritto di visita infrasettimanale e week-end nel periodo scolastico Nella settimana in cui CP_3
2 trascorrerà con la madre il fine settimana, due giorni con prelievo della bambina all'uscita da scuola per poi essere riaccompagnata a casa della madre entro le ore 21.00 con cena già effettuata;
ciò in considerazione del fatto che il Sig. il giorno seguente potrebbe avere il turno di lavoro 7.00- CP_2
13.00 ed essere impossibilitato a riaccompagnare scuola;
nel caso invece il giorno seguente
CP_3 il Sig. avesse il turno 13.00- 19.00 quest'ultimo potrebbe tenere con sé dormire, tenuto CP_2 CP_3 conto di quanto sopra esposto. Nella settimana in cui rascorrerà con il padre il fine settimana,
CP_3 un giorno con prelievo della bambina all'uscita da scuola per poi essere riaccompagnata a casa della madre entro le ore 21.00 con cena già effettuata;
ed il sabato il padre preleverà opo l'uscita
CP_3 dal lavoro (uscita alle ore 13.00, quindi non prima delle ore 14.00) per poi riaccompagnarla a casa della madre entro le ore 21.00 della domenica con cena già effettuata;
ciò in considerazione del fatto che il Sig. il lunedì seguente potrebbe avere il turno di lavoro 7.00-13.00 ed essere CP_2 impossibilitato a riaccompagnare a scuola;
nel caso invece il lunedì seguente il Sig.
CP_3 CP_2 avesse il turno 13.00-19.00 quest'ultimo potrebbe tenere con sé a dormire, tenuto conto di
CP_3 quanto sopra esposto. Diritto di visita nel periodo di vacanza. Questi periodi verranno disciplinati con il principio dell'alternanza, fatto salvo diverso accordo tra i genitori. Nel rispetto del regime scelto, rascorrerà con un genitore, ad anni alterni, la vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano
CP_3 mentre trascorrerà con l'altro la vigilia di Capodanno, il primo dell'anno e l'Epifania. Ed ancora sempre ad anni alterni, trascorrerà con un genitore la Pasqua e con l'altro la Pasquetta. Per
CP_3 il periodo delle vacanze scolastiche estive (luglio e agosto) il Signor terrà con sé er 15 CP_2 CP_3 giorni, anche non consecutivi, nel periodo o nei periodi che verranno concordati tra le parti entro e non oltre la data del 16 Giugno di ogni anno. esteggerà, ad anni alterni, il proprio compleanno
CP_3 ed il proprio onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, l'ordine dovrà essere stabilito entro e non oltre la data del 20 Gennaio. Indipendentemente dall'ordinaria disciplina del diritto di visita, sin da subito i genitori concordano che rascorrerà con la GN il compleanno
CP_3 CP_1 di quest'ultima, la festa della mamma ed i compleanni del ramo familiare materno, e con il Signor il compleanno di quest'ultimo, la festa del papà ed i compleanni del ramo familiare paterno CP_2 anche se ciò dovesse comportare la variazione dei weekend. Nell'ipotesi in cui si dovessero giungere all'accordo di festeggiare insieme una qualsiasi ricorrenza, le spese legate all'organizzazione dell'evento e dell'evento stesso verranno ripartite nella misura del 50% tra genitori 4) Spese processuali. Le spese e i compensi del presente giudizio saranno interamente compensate fra le parti.
Ciascuna parte sosterrà il compenso del proprio legale, i quali, con la firma del presente atto,
3 dichiarano fin da ora di rinunciare alla solidarietà professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 8 nuova Legge Professionale (Legge 31 dicembre 2012, n.247)”.
Pubblico ministero: Visto, in data 5.3.2025.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04.11.2024, ha proposto domanda di regolamentazione CP_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata CP_3
in data 19.02.2020, fuori dal matrimonio, dalla relazione sentimentale intrattenuta con il convenuto Controparte_2
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto: (1) che la relazione intrattenuta con il resistente è iniziata nel 2018 e si è protratta fino al 2023; (2) che la nascita di è CP_3 avvenuta all'esito di una gravidanza estremamente complicata;
(3) che la madre e la bambina sono state dimesse dopo circa un mese di ricovero ospedaliero;
(4) che durante l'emergenza sanitaria da COVID 19 l'attività di estetista svolta dalla ricorrente è stata chiusa mentre il resistente, impiegato nella Polizia Municipale, ha sempre prestato servizio;
(5) che il padre è sempre stato poco partecipativo nella gestione della bambina tanto da dormire, ad esempio, sempre sul divano piuttosto che in camera da letto, per non essere disturbato dalla bambina;
(6) che il resistente si è progressivamente sempre più distaccato e la coppia
è stata travolta da una crisi inarrestabile contraddistinta da continui litigi, anche violenti, ai quali ha assistito anche la bambina;
(7) che dopo l'interruzione della convivenza a CP_3
mostrato nei confronti del padre un atteggiamento fortemente oppositivo;
(8) che i genitori hanno continuato a litigare per la gestione della piccola;
(9) che in particolare il padre non collabora con la madre, ha perfino mancato di contribuire al mantenimento della bambina dal mese di giugno al mese di settembre del 2024, e si disinteressa della quotidianità della figlia;
(10) che il resistente, in occasione di ogni screzio con la ricorrente, pubblica sui social messaggi sinistri chiaramente a lei riferiti;
(11) che la ricorrente, nel primario interesse della bambina, vuole far trascorrere al padre quanto più tempo possibile con la figlia;
(12) che la ditta intestata alla ricorrente ha prodotto un reddito complessivo nel 2023 pari ad € 9.478,00 mentre il resistente percepisce un reddito mensile pari ad € 1.800,00.
La ricorrente ha quindi chiesto: (1) l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
(2) il diritto di visita da parte del
4 padre secondo il piano genitoriale allegato al ricorso;
(3) la determinazione, a carico del padre, di un contributo al mantenimento di ari ad € 350,00 mensili, nel caso in cui CP_3
provveda nel tempo in cui si trova presso di lui al mantenimento diretto della stessa, o pari ad € 450,00 in caso contrario, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed assegni familiari che verranno percepiti interamente dalla madre;
(4) la presa in carico della famiglia da parte dei
Servizi Sociali e/o . CP_4
si è costituito in giudizio deducendo, in particolare: (1) di aver Controparte_2
attraversato un periodo difficile della propria vita, avendo dovuto prima affrontare la prematura scomparsa della sorella e poi la crisi e la fine della relazione con la ricorrente;
(2) di amare la figlia, di stimare la ricorrente e di aver anche mutato nei suoi confronti atteggiamento, dimostrandosi sempre più disponibile e rispettoso nel ruolo di padre;
(3) di condurre in locazione una camera in un appartamento condiviso corrispondendo un canone mensile di € 500,00 e di essere in cerca di una collocazione più idonea ad ospitare (4) CP_3
che in ogni caso l'attuale sistemazione non impedisce la frequentazione padre/figlia; (5) di non poter contribuire al mantenimento della figlia nella misura pretesa dalla madre, vista la propria situazione economica.
Ha quindi domandato: l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre;
la previsione di un contributo al mantenimento ordinario della figlia, nella misura di € 300,0 mensili;
il diritto di frequentare la figlia due giorni a settimana, dall'uscita dall'asilo alle ore 21.00 (o fino al mattino successivo se non impegnato a lavoro) nelle settimane in cui con la madre nel week- CP_3
ed almeno un giorno a settimana, con le medesime modalità, nelle settimane in cui CP_3 starà con il padre nel week-end, oltre ad almeno due settimane anche non consecutive nelle vacanze estive e festività ad anni alternati, con previsione per i stare con entrambi CP_3
i genitori il giorno del compleanno.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473 bis comma 17 c.p.c., con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di prima comparizione tenutasi in data del 04.02.2025, il Giudice, preso atto che della pendenza di trattative delle parti, ha rinviato la causa per verificare il raggiungimento di un accordo.
All'esito dell'udienza di trattazione scritta del 04.03.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni. 5 Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Affidamento della figlia minore, collocamento prevalente e mantenimento–Il Collegio rileva l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate, tenuto anche conto del fatto che l'affidamento condiviso costituisce la regola dettata dal legislatore ex art. 337 ter c.p.c., derogabile soltanto in presenza di situazioni contrarie all'interesse morale e materiale del minore;
nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico della bambina, modalità peraltro domandata fin da principio da entrambe le parti.
Lo stesso può dirsi in ordine alla scelta di tempi di permanenza della minore con i genitori, secondo modalità tali da garantire nel miglior modo possibile il diritto alla bigenitorialità e ad intrattenere con entrambi i genitori un rapporto sereno e costruttivo.
Anche quanto al mantenimento della figlia, il Collegio ritiene che, valutata la documentazione allegata in atti, le modalità pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate alla età di (di anni 5), e del tempo di permanenza della CP_3 medesima presso ciascun genitore.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con CP_3 collocamento prevalente presso la madre unitamente alla quale CP_1 CP_3
risiederà in Prato (PO), Via del Ferro n. 267;
[...]
2) dispone che dal mese di Gennaio al mese di Giugno e successivamente dal mese di
Settembre al mese di Dicembre, il Signor verserà sul conto Controparte_2
corrente intestato alla GN , di cui già conosce le coordinate bancarie, CP_1 in favore della propria figlia la somma mensile pari ad €. 325,00 CP_3
(trecentoventicinque/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il
Signor provvederà altresì all'integrale pagamento della mensa Controparte_2 scolastica della piccola la GN provvederà all'integrale CP_3 CP_1
pagamento dell'unica attività sportiva svolta dalla bambina;
6 3) Nei mesi di Luglio ed Agosto, non provvedendo al pagamento della mensa, il Signor
verserà sul conto corrente intestato alla GN , di Controparte_2 CP_1
cui già conosce le coordinate bancarie, in favore della propria figlia la CP_3 somma mensile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) l'Assegno Unico Universale, (AUU), verrà corrisposto nella misura del 100% in favore della GN , che già lo percepisce nella medesima misura;
CP_1
5) Le spese straordinarie, eccetto quella relativa all'unica attività sportiva svolta da saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Precisando che CP_3
se olesse svolgere un'ulteriore attività sportiva, o comunque extrascolastica, CP_3
questa verrebbe posta a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
6) dispone che la piccola pernotterà a casa del padre, o dei genitori di CP_3
quest'ultimo, solo al momento in cui la bambina non manifesterà più malessere. In questo periodo requenterà la casa del padre, che comunque si impegna a CP_3 trovare una soluzione abitativa più confacente alle esigenze della piccola el CP_3
minor tempo possibile. Tenuto conto del fatto che il Signor Controparte_2 lavora su turni e che i giorni in cui egli potrà tenere dovranno essere CP_3
comunicati entro e non oltre le 18 della domenica sera e che non sarà comunque possibile garantire (visto lo scarso preavviso) che n quei giorni non abbia già CP_3 altri impegni (gite-compleanni-feste), il diritto di visita si svilupperà secondo le seguenti modalità: Nella settimana in cui trascorrerà con la madre il fine CP_3
settimana, due giorni con prelievo della bambina all'uscita da scuola per poi essere riaccompagnata a casa della madre entro le ore 21.00 con cena già effettuata;
ciò in considerazione del fatto che il Sig. il giorno seguente potrebbe avere il turno CP_2 di lavoro 7.00-13.00 ed essere impossibilitato a riaccompagnare scuola;
nel CP_3
caso invece il giorno seguente il Sig. avesse il turno 13.00- 19.00 quest'ultimo CP_2
potrebbe tenere con sé dormire, tenuto conto di quanto sopra esposto. Nella CP_3 settimana in cui trascorrerà con il padre il fine settimana, un giorno con CP_3
prelievo della bambina all'uscita da scuola per poi essere riaccompagnata a casa della madre entro le ore 21.00 con cena già effettuata;
ed il sabato il padre preleverà CP_3 dopo l'uscita dal lavoro (uscita alle ore 13.00, quindi non prima delle ore 14.00) per poi riaccompagnarla a casa della madre entro le ore 21.00 della domenica con cena 7 già effettuata;
ciò in considerazione del fatto che il Sig. il lunedì seguente CP_2
potrebbe avere il turno di lavoro 7.00-13.00 ed essere impossibilitato a riaccompagnare a scuola;
nel caso invece il lunedì seguente il Sig. CP_3 CP_2 avesse il turno 13.00-19.00 quest'ultimo potrebbe tenere con sé a dormire, CP_3
tenuto conto di quanto sopra esposto.
7) Il diritto di visita nel periodo di vacanza sarà disciplinato con il principio dell'alternanza, fatto salvo diverso accordo tra i genitori. Nel rispetto del regime scelto, rascorrerà con un genitore, ad anni alterni, la vigilia di Natale, Natale CP_3
e Santo Stefano mentre trascorrerà con l'altro la vigilia di Capodanno, il primo dell'anno e l'Epifania. Ed ancora sempre ad anni alterni, trascorrerà con un CP_3
genitore la Pasqua e con l'altro la Pasquetta. Per il periodo delle vacanze scolastiche estive (luglio e agosto) il Signor terrà con sé er 15 giorni, anche non CP_2 CP_3
consecutivi, nel periodo o nei periodi che verranno concordati tra le parti entro e non oltre la data del 16 Giugno di ogni anno. esteggerà, ad anni alterni, il proprio CP_3 compleanno ed il proprio onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena,
l'ordine dovrà essere stabilito entro e non oltre la data del 20 Gennaio.
Indipendentemente dall'ordinaria disciplina del diritto di visita, sin da subito i genitori concordano che rascorrerà con la GN il compleanno di CP_3 CP_1
quest'ultima, la festa della mamma ed i compleanni del ramo familiare materno, e con il Signor il compleanno di quest'ultimo, la festa del papà ed i compleanni CP_2
del ramo familiare paterno anche se ciò dovesse comportare la variazione dei weekend. Nell'ipotesi in cui si dovessero giungere all'accordo di festeggiare insieme una qualsiasi ricorrenza, le spese legate all'organizzazione dell'evento e dell'evento stesso verranno ripartite nella misura del 50% tra genitori.
8) Spese legali integralmente compensate dalle parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Presidente dott.Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott.ssa Costanza Comunale
8 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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