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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4258 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1740/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1740/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale dell'14.05.2025, e vertente
TRA
c.f. , con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Parte_1 P.IVA_1
Celle n. 2, in persona del legale rappresentante pro – tempore, dott.ssa Pt_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza della Repubblica n.
[...]
2, presso lo studio degli avvocati Raffaele Ferola, c.f. , e CodiceFiscale_1
Guido Del Vecchio, c.f. , che la rappresentano e CodiceFiscale_2
difendono - giusta procura rilasciata su foglio separato, del quale è stata estratta copia informatica per immagine - e che dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui all'art. 136 agli indirizzi di posta 2
elettronica certificata e Email_1
o all'indirizzo di posta Email_2
elettronica o, in subordine, a mezzo fax al n. Email_3
081.07176103.
APPELLANTE
E
E IL COMMISSARIO Controparte_1
STRAORDINARIO EX ART. 11 COMMA 18, L. 887/84, in CP_2
persona dei rispettivi legali rapp.ti pro - tempore, entrambi rapp.ti e difesi ex
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano in Napoli, alla Via Diaz n.11, PEC
- Telefax: 081.4979313 - Servizio Polisweb: Email_4
ADS80030620639.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nel riportarsi integralmente ai motivi di appello,
come di seguito indicato:
“1. previo annullamento e/o riforma della pronuncia di cessata materia del
contendere resa con la Sentenza n. 8395/2021 del Tribunale di Napoli, depositata in
data 14.10.2021, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - alla luce dell'intervenuta
Transazione del 10.08.2017 - accertare il residuo diritto della a Parte_1
vedersi corrispondere gli interessi moratori, previsti per legge, sugli importi dei
S.A.L. azionati con il Decreto Ingiuntivo n. 2232/2017 - emanato il 6.03.2017 dalla
X Sezione del Tribunale di Napoli – e non ancora pagati alla data dell'intervenuta 3
transazione sulla sorta capitale (10.08.2017);
2. per l'effetto, condannare il quale Controparte_3
Commissario Straordinario di Governo (Ex Art. 11, C. 18, L. N. 887/84) al
pagamento del relativo importo, salve le maggiori somme dovute.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Per gli appellati e il Controparte_1
ex art. 11 comma 18, l. 887/84, in Controparte_4
persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, riportandosi integralmente alla comparsa di risposta in atti con relativa produzione documentale, e ad ogni eccezione, deduzione ed istanza ivi formulata, e, previa impugnativa di ogni avverso dedotto, come di seguito indicato:
“Rigettare integralmente l'avverso gravame, perché inammissibile e
manifestamente infondato;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
P.C.M.; rigettare la domanda avversaria , perché del tutto infondata;
condannare , in
ogni caso , l'appellante alla rifusione delle spese , diritti ed onorari del grado , anche
per lite temeraria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.4.2017, la
[...]
e il ex Art. 11 Controparte_1 Controparte_4
comma 18, L. 887/84, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore,
hanno originariamente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale di Napoli n. 2232/2017 del 7.3.2017, notificato in data
8.3.17, con il quale era stato loro intimato il pagamento in favore della ricorrente in persona del legale rapp.te pro tempore, della Parte_1
somma di € 20.696.318,50, oltre interessi ex artt. 29 e 30 D.M. n. 145/2000, a 4
titolo di corrispettivo per lavori eseguiti e oneri di concessione, in esecuzione della convenzione n. rep. 763/1987, dell'atto aggiuntivo rep. N. 29/00 del
12.4.2000, nonché dell'atto di adeguamento n. 6/2006 del 2.5.2006, e successivi atti aggiuntivi e applicativi, il tutto come meglio indicato nel relativo ricorso monitorio.
Le opponenti deducevano a sostegno di quanto richiesto l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del reso provvedimento monitorio, sotto il profilo della prova documentale del credito azionato, il difetto di legittimazione passiva della nonché l'infondatezza, nel CP_5
merito, della domanda;
chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo,
dichiarando la carenza di legittimazione passiva della
[...]
nonché il rigetto di ogni avversa pretesa, in quanto Controparte_1
infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche relativi alla fase monitoria.
L'opposta nel costituirsi in giudizio chiedeva, sulla base dei motivi meglio indicati in comparsa, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Nel corso del giudizio di primo grado, con memoria del 29.3.2019, in ottemperanza a quanto disposto dal G.I. alle precedenti udienze, ed in particolare con l'ordinanza del 13.09.2018, le opponenti depositavano l'atto
transattivo Rep. n. 7 del 10.08.2017, stipulato tra il Commissariato
Straordinario ex L. 887/84 ed il a Parte_3
definizione di tutte le controversie pendenti tra dette parti, “afferenti
all'esecuzione delle convenzioni e atti correlati rep. 763/87 - rep.9/1990 - rep.16/1992
- 17/1992 -rep.26/97 - rep.29/2000 - rep.6/2006 - rep.8/2006 - rep.9/2006 - 5
rep.10/2006 –rep.11/2006 - rep.2/2012 - rep.3/2014 - rep.4/2014”.
Le stesse rappresentavano che, come poteva evincersi dal testo dell'atto transattivo in questione, ogni pretesa a titolo di interessi legali e moratori in relazione ai crediti oggetto dell'opposto D.I. per SS.AA.LL.
tardivamente posti in pagamento, secondo l'assunto avversario, risultava definita e le relative azioni estinte per effetto delle reciproche rinunce e concessioni fatti dalle parti ( art 1965 e ss c.c.).
La proponendo la lettura dell'atto transattivo di cui Parte_1
alla nota n. 333/2019 del 3.6.2019, riteneva tuttavia non coperto della transazione il proprio credito relativo agli interessi maturati sulla residua somma per la quale il Ministero delegato al pagamento, alla data di stipula dell'atto in questione, risultava ancora in mora;
sui residui corrispettivi,
ancora non pagati alla data della transazione, risultavano quindi ancora dovuti gli interessi a partire dalla data di maturazione dei S.A.L. al soddisfo.
L'opposta precisava infatti di aver rinunciato sede transattiva esclusivamente agli interessi maturati sulla somma a tale data già corrisposta di € 10.226.558,76, pari ad € 955.286,5.
Le opponenti deducevano sul punto che la transazione aveva invece riguardato tutti i S.A.L. all'epoca ancora pendenti, coprendo, di conseguenza,
tutti gli interessi maturati e maturandi.
Successivamente, con memoria del 22.12.2000 il difensore di parte opponente, dopo aver depositato alcune note riguardanti la corrispondenza tra lo stesso la relative alla gestione e prosecuzione del Parte_1
giudizio in corso ed alla sua rinuncia al mandato, precisando in ogni caso le proprie conclusioni nei termini che seguono: 6
"a-) dare atto della transazione raggiunta tra le parti e, per l'effetto, revocare
il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare cessata la materia del contendere, quale
diretto ed esclusivo effetto della transazione del 10.8.2017;
b-) riconoscere fondato l'originario ricorso per decreto ingiuntivo, avanzato
dalla concludente, e, nel contempo, infondata l'opposizione proposta da entrambe le
PP.AA. opponenti;
per l'effetto, governare le spese in base al principio della
soccombenza virtuale, condannando le opponenti al relativo pagamento e ponendo la
liquidazione delle spese a carico delle opponenti, comprese quelle della fase monitoria,
liquidandole in diretto favore del procuratore della concludente, che dichiara di averle
anticipate e non riscosse".
Con comparsa del 20.1.2021 si costituiva tuttavia il nuovo difensore del il quale dichiarava il contenuto delle note Controparte_6
trattazione scritta depositate il 22.12.2020 per l'udienza del 21.01.2021 e della comparsa conclusionale depositata dall'Avv. Buonanno - precedente difensore della predetta parte opposta, era frutto di un'interpretazione, circa la portata della transazione del 10.08.2017, operata dal precedente difensore in via del tutto personale ed in contrasto con il mandato difensivo ricevuto dalla Parte_1
La non correttezza dell'interpretazione operata dal predetto difensore e, soprattutto, la debenza degli ulteriori interessi moratori era ampiamente dimostrata dall'emissione da parte del - Controparte_3
quale Commissario Straordinario di Governo (ex art. 11, c. 18, L. n. 887/84) -
dei decreti di liquidazione n. 1299 del 30.01.2020, per l'importo di €
1.837.189,09 a titolo di interessi moratori maturati sulle somme afferenti i
SS.AA.LL. pagati successivamente al 10.08.2017, nonché n. 1300 del 7
30.01.2020, per l'importo di € 28.997,60 a titolo di interessi pagati successivamente al 10.08.2017, relativi ai SAL ivi meglio indicati;
detti importi, tuttavia, non erano stati concretamente versati.
Gli enti opponenti, con le proprie note del 28.5.2021 deducevano che tali nuove deduzioni erano inammissibili, come inammissibile, perché
tardiva, oltre che irrilevante, era da ritenere la produzione documentale versata con la citata comparsa di costituzione del nuovo difensore;
chiedeva quindi di disporre la revoca dell'opposto D.I. e, nel merito, dare atto dell'integrale cessazione della materia del contendere per effetto dell'atto transattivo n. 7 del 10.08.2017; in via gradata, rigettare ogni domanda avversaria, perché inammissibile ed infondata.
Riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza
del 14.10.2021 n. 8395/2021, revocava l'opposto decreto, dichiarando la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di lite.
Con citazione del 14.4.2022 proponeva quindi impugnazione la
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, convenendo innanzi Parte_1
all'intestata Corte di Appello la ed il Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali Controparte_4
rapp.ti pro – tempore, chiedendo, in riforma della gravata sentenza e per le motivazioni ivi meglio indicate, di accogliere le conclusioni sopra trascritte.
Con comparsa del 12.12.2022 si costituivano le parti appellate
Controparte_7
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, chiedendo il
[...]
rigetto dell'appello perché inammissibile - stanti le dichiarazioni rese 8
dall'originario difensore dell'appellante e, comunque, la tardività delle deduzioni ed allegazioni relative ai decreti n.1299 e 1300 del 30.01.2020 per l'importo complessivo di € 1.866.186,69 (prodotti in quella circostanza),
trasmessi al , quale amm.ne delegata, ai fini del Controparte_8
materiale pagamento - e manifestamente infondato, con dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della P.C.M., con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado, anche per lite temeraria.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la gravata decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto gli interessi legali e moratori relativi ai S.A.L., il cui pagamento era stato richiesto con il D.I.
opposto, inclusi nell'importo di € 27.750.000,00 o comunque rinunciati con l'atto transattivo;
ciò sulla base delle dichiarazioni rese, oltre che da parte delle appellate, anche dell'Avv.to Roberto Buonanno, proprio precedente difensore, indotto in errore dalla mancata conoscenza della transazione, delle trattative che hanno condotto alla sua stipula e dei comportamenti inequivoci della Struttura Commissariale. 9
Il Tribunale aveva quindi interpretato la transazione del 10.8.2017
senza tener minimamente conto dei principi ermeneutici previsti dall'ordinamento e dei documenti (formati dal Commissario Straordinario
solo dopo la chiusura dell'istruttoria) successivamente versati in atti dalla
Parte_1
Quest'ultima chiedeva quindi di ricostruire correttamente, nella presente sede di gravame, i fatti di causa - attraverso un'interpretazione della scrittura transattiva del 10.8.2017 rispettosa dell'effettiva volontà delle parti -
nel senso che la Concessionaria (Contraente Generale) con la stipula dell'atto transattivo non aveva in realtà mai rinunciato al pagamento degli interessi legali e moratori, avendo solo preso atto dell'impegno della Concedente a pagarli a seguito di regolare istruttoria.
In particolare, la ricostruzione operata dal primo Giudice andava rettificata con riguardo all'omessa disamina dei Decreti di Liquidazione nn.
1299 e 1300 del 31.1.2020; il deposito da parte della di tali Parte_1
decreti - emanati dalla Struttura Commissariale debitrice dopo la chiusura dell'istruttoria (avvenuta all'udienza del 03.11.2017) - era senz'altro da ritenere ammissibile e la loro rilevanza, ai fini della decisione sulla cessazione o meno della materia del contendere, non poteva essere posta in dubbio.
Orbene, osserva la Corte che, ai fini dell'esame del predetto motivo di gravame, la prima questione da affrontare è quella relativa al valore delle dichiarazioni rese dal precedente difensore della in Parte_1
particolare nella memoria del 22.12.2020, cui si è accompagnato anche il deposito di una “memoria conclusionale”.
Sul punto va premesso, in linea di principio, che (v., ex plurimis, 10
Cassazione civile, sez. II , 28/09/2018, n. 23634) secondo la Suprema Corte “Le
ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore
ad litem, costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la
formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il
carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto
previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c. , qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte
personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza
delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute” (v., anche,
Cassazione civile , sez. I , 27/02/2017 , n. 4908, per al quale “Le dichiarazioni
contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti
sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia
di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'atto sia
sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente”.
Nella specie, dalla corrispondenza depositata dallo stesso Avv.
Buonanno e relativa al periodo antecedente al deposito della memoria medesima, si evince senz'altro una situazione di palese incomprensione tra la parte ed il proprio difensore che, infatti, riteneva di rinunciare al mandato.
Quanto alla memoria del 22.12.2020, con la quale sono state rassegnate le conclusioni e, addirittura, è stata depositata la comparsa conclusionale, va rilevato che, dall'esame dei verbali di udienza e dei successivi provvedimenti risulta che, all'epoca, la causa non era stata né rinviata per la precisazione delle conclusioni né tantomeno era stato assegnato alcun termine per il deposito delle comparse conclusionali, avendo proceduto il predetto difensore al relativo adempimento in maniera del tutto autonoma.
A ciò va aggiunto che detta memoria non era sottoscritta dalle parti, a 11
mezzo dei suoi rappresentati pro – tempore, dovendosi quindi concludere che le dichiarazioni in tale sede rese dall'Avv. Buonanno devono ritenersi prive certamente di valore confessorio e, inoltre, anche di valore probatorio,
dovendo semplicemente essere oggetto di valutazione quali mere argomentazioni difensive, unitamente a tutti gli altri elementi dedotti in giudizio.
Non appare quindi condivisibile l'affermazione del primo giudice, in accoglimento di quanto dedotto dal nuovo difensore - Avv. Del Vecchio -
costituito per conto della secondo cui “Il rilievo, che integra Parte_1
in ogni caso una condotta processuale contraddittoria, essendo il mutato avviso
intervenuto dopo che le conclusioni erano già state precisate, anche a prescindere
dalla tempestività di esso, non è condivisibile”.
Si tratta infatti di osservazioni che andranno comunque valutate nel merito, contribuendo alla soluzione della questione interpretativa riguardante la transazione stipulata, del tutto impregiudicata dalle dichiarazioni rese in precedenza dall'Avv. Buonanno.
Sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità, sul piano formale, della documentazione depositata dal predetto Avv. Del Vecchio, con riguardo in particolare ai decreti di liquidazione nn. 1299 e 1300 del 31.1.2020;
non solo, infatti, alle udienze precedenti non erano stati concessi termini per il deposito di documentazione, che fossero eventualmente inutilmente decorsi, ma, inoltre, l'eventuale decadenza non poteva nenache ritenersi maturata per effetto del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, in realtà in precedenza mai intervenuto.
A ciò va aggiunto che si tratta di documentazione formatasi solo in 12
data 31.1.2020 e, quindi, successivamente alle udienze precedentemente svoltesi e da ritenersi quindi tempestivamente depositata anche solo per tale motivo.
Ciò posto, resta quindi da affrontare, alla luce delle considerazioni preliminari sopra esposte, la questione di fondo relativa all'interpretazione della transazione n. 7 Rep stipulata in data 10.8.2017 tra il Commissariato
Straordinario ex art. 11, co. 18°. della legge 887/84 e, quale Contraente
Generale, la Parte_1
Rileva infatti l'appellante, con il proprio secondo motivo di gravame,
che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - erroneamente fondatosi sulle erronee dichiarazioni rese dal proprio difensore all'epoca costituito -
l'Amministrazione commissariale concedente, con comportamento di specifica valenza ermeneutica e comunque non sindacabile né dalla difesa dello Stato, né dal Tribunale, aveva provveduto proprio alla liquidazione di quegli interessi moratori che il Giudice di primo grado aveva ritenuto compresi nell'importo della transazione o, comunque, rinunciati.
Secondo l'appellante, i decreti di liquidazione in parola afferivano ad interessi maturati sui S.A.L. (relativi all'Intervento C11, 2° Lotto) a partire dal n. 24 del 31.01.2016 al n. 48-quater del 31.10.2019, comprendendo dunque gli interessi maturati sulla maggior parte dei S.A.L. il cui pagamento era stato disposto con il decreto ingiuntivo opposto (ed in particolare tutti i S.A.L. il cui pagamento era incluso nella seconda rata prevista dalla transazione del
10.08.2017).
Infatti, a dire della per SAL “maturati Parte_1
successivamente alla data dell'atto transattivo” (e, quindi, esclusi da detta 13
transazione) la Struttura Commissariale aveva inteso, in realtà, i SAL “pagati”
successivamente al 10.08.2017.
Orbene, con l'atto transattivo in questione le parti prevedevano (v.
pag. 8) la corresponsione di tutti i crediti per lavori maturati in favore del
Contraente Generale (la ed il riconoscimento in favore di Parte_1
quest'ultima, in via transattiva, di un importo complessivo ed omnicomprensivo, a titolo di riequilibrio economico e finanziario delle prestazioni ed opere eseguite o avviate al momento della stipula, inerenti tutte le convenzioni stipulate ed atti correlati.
La somma complessiva ed omnicomprensiva da liquidare in via transattiva, a totale compensazione dei danni e delle maggiori onerosità
conseguenti al perdurare della sospensione, ivi comprese le riserve inscritte al 18.6.2013 così come aggiornate con l'atto stragiudiziale di significazione,
invito e diffida notificato in data 6.3.2015 e con l'atto di diffida e messa in mora del 14.3.2017 notificato in data 23.3.2017, veniva quindi indicata in €
27.350.000,00 (non assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n.
633/72), imputabile ai fondi di cui alla legge regionale n. 23/2017 e alla deliberazione n. 516 dell'1.8.2017.
Era quindi previsto (v. pag.9) che, con riferimento a tale somma, la avrebbe predisposto appositi decreti di liquidazione secondo la CP_9
seguente tempistica: € 13.875.00,00 entro il 31.10.2017; € 13.875.00,00 entro il
30.4.2018.
Era inoltre previsto, per quanto qui di specifico interesse, quanto segue:
“7) Il Contraente Generale, con l'accettazione della proposta e la 14
sottoscrizione dell'Atto transattivo, dichiara:
- di accettare l'importo di € 27.750000,00 a transazione di qualsiasi onere,
costo e danno subito ivi comprese le pretese attualmente oggetto di giudizio, sino ad
oggi, in relazione all'esecuzione delle prestazioni ed attività inerenti le convenzioni
stipulate ed atti correlati;
- di prendere atto del pagamento degli interessi legali e moratori maturati per
i ritardi nei pagamenti e di rinunciare, a fronte dell'importo accettato a titolo
transattivo, a tutte e ad ogni ulteriore pretesa;
- di rinunciare a qualsiasi pretesa, diritto, ragione e/o azione nei confronti dei
Concedente connessa e/o conseguente alle attività e prestazioni da quest'ultimo sino
ad oggi svolte inerenti le convenzioni stipulate e i connessi atti;
Ciò posto, con la nota n. 333/2019 del 31.5.2019 la Parte_1
rappresentava al Commissario Straordinario che, con la predetta transazione,
era stata prevista: 1) la corresponsione di tutti i crediti per lavori "od oggi"
maturati o favore del Contraente generale;
2) il riconoscimento a titolo transattivo di un importo complessivo a titolo di riequilibrio economico-
finanziario di tutte le convenzioni, da liquidare con le modalità di cui al successivo punto 3).
Secondo la nota, quindi, essa appellante avrebbe rinunciato agli interessi maturati sulla somma (già corrisposta) di € 10.226.558,76, pari ad €
955.286, ma non agli interessi su quella residua per la quale il CP_8
delegato al pagamento risultava ancora in mora alla data del 10.08.2017,
dovuti dalla data di maturazione dei S.A.L. al soddisfo.
Orbene, osserva la Corte che dall'esame dei menzionati decreti nn. 15
saldato) risulta che “Il Comitato Tecnico Amministrativo nella, seduta del
12.12.2019, in merito alle richieste degli interessi moratori per ritardato pagamento,
ha ritenuto fondate le stesse ed ha invitato la struttura a fornire al Direttore dei Lavori
gli elementi temporali utili alla quantificazione degli eventuali interessi dovuti per il
ritardato pagamento dei SS.AA.LL maturati successivamente alla data dell'atto
transattivo stipulato con il Contraente Generale”; all'esito della relativa istruttoria del Direttore dei Lavori e del RUP, veniva quindi emesso il certificato di pagamento n.1 quinques , sottoscritto dal Direttore dei Lavori il
31.1.2020, per l'importo di € 1.837.189,09.
In realtà, quindi, pur volendo tener conto, al fine di interpretare la portata del predetto atto transattivo, dei decreti in questione, questi fanno chiaramente riferimento agli interessi sui soli SS.AA.LL. “maturati”
successivamente all'atto transattivo e non a quelli “pagati” successivamente allo stesso.
Peraltro, come chiarito da parte appellata, con affermazione non oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante, il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto il pagamento di SS.AA.LL., SS.AA.CC
(oneri di concessione) e SS.AA.DD. (somme a rimborso) maturati con decorrenza dal 10.08.2015 al 7.11.2016 ( v. ricorso monitorio), mentre i decreti nn.1299 e 1300 del 30.01.2020 riguardano i soli corrispettivi lavori (SS.AA.LL)
maturati per la gran parte in periodo successivo.
Peraltro, in relazione alle somme non pagate alla data di stipula della transazione - pari ad € 9.121.173 - solo una piccola parte risultava dovuta a
Cont titolo di SAL ( essendo le fatture emesse relative, per la maggior parte, a
Cont e a ), per i quali non maturavano gli interessi moratori, previsti dal Cap. 16
Gen. AA.PP. solo per i corrispettivi lavori (SS.AA.LL). (artt. 29 e 30 DM
145/00).
In buona sostanza, atteso la portata amplissima del contenuto dell'atto transattivo, cui ha fatto effettivamente seguito il pagamento di tutta la sorta capitale, l'avvenuta adozione dei predetti decreti nn. 1299 e 1300 del
31.1.2020, stante il loro diverso oggetto, non assume nessuna diversa valenza interpretativa rispetto alle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, aventi carattere del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dalle parti,
l'impugnazione va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dalle appellate e Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro – Controparte_4
tempore seguono la soccombenza dell'appellante in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, e si liquidano in favore delle prime come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-zione
dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31
dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile
ratione temporis, in base al valore della controversia (valore indeterminabile -
media complessità) e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che,
per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rapp.te pro – tempore, con Parte_1
citazione del 14.4.2022, nei confronti della Controparte_1
e del , in persona dei
[...] Controparte_4
rispettivi legali rapp.ti pro – tempore, nonché avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8395/2021 del 14.10.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna la in persona del legale rapp.te pro – Parte_1
tempore, al pagamento in favore della Controparte_1
e del , in persona dei rispettivi legali Controparte_4
rapp.ti pro – tempo, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 7.000.00 per compensi, oltre rimb.
forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante
in persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.9.2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
18
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1299 e 1300 del 31.1.2020 (quest'ultimo pacificamente allo stato da tempo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1740/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1740/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale dell'14.05.2025, e vertente
TRA
c.f. , con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Parte_1 P.IVA_1
Celle n. 2, in persona del legale rappresentante pro – tempore, dott.ssa Pt_2
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza della Repubblica n.
[...]
2, presso lo studio degli avvocati Raffaele Ferola, c.f. , e CodiceFiscale_1
Guido Del Vecchio, c.f. , che la rappresentano e CodiceFiscale_2
difendono - giusta procura rilasciata su foglio separato, del quale è stata estratta copia informatica per immagine - e che dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui all'art. 136 agli indirizzi di posta 2
elettronica certificata e Email_1
o all'indirizzo di posta Email_2
elettronica o, in subordine, a mezzo fax al n. Email_3
081.07176103.
APPELLANTE
E
E IL COMMISSARIO Controparte_1
STRAORDINARIO EX ART. 11 COMMA 18, L. 887/84, in CP_2
persona dei rispettivi legali rapp.ti pro - tempore, entrambi rapp.ti e difesi ex
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano in Napoli, alla Via Diaz n.11, PEC
- Telefax: 081.4979313 - Servizio Polisweb: Email_4
ADS80030620639.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nel riportarsi integralmente ai motivi di appello,
come di seguito indicato:
“1. previo annullamento e/o riforma della pronuncia di cessata materia del
contendere resa con la Sentenza n. 8395/2021 del Tribunale di Napoli, depositata in
data 14.10.2021, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - alla luce dell'intervenuta
Transazione del 10.08.2017 - accertare il residuo diritto della a Parte_1
vedersi corrispondere gli interessi moratori, previsti per legge, sugli importi dei
S.A.L. azionati con il Decreto Ingiuntivo n. 2232/2017 - emanato il 6.03.2017 dalla
X Sezione del Tribunale di Napoli – e non ancora pagati alla data dell'intervenuta 3
transazione sulla sorta capitale (10.08.2017);
2. per l'effetto, condannare il quale Controparte_3
Commissario Straordinario di Governo (Ex Art. 11, C. 18, L. N. 887/84) al
pagamento del relativo importo, salve le maggiori somme dovute.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Per gli appellati e il Controparte_1
ex art. 11 comma 18, l. 887/84, in Controparte_4
persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, riportandosi integralmente alla comparsa di risposta in atti con relativa produzione documentale, e ad ogni eccezione, deduzione ed istanza ivi formulata, e, previa impugnativa di ogni avverso dedotto, come di seguito indicato:
“Rigettare integralmente l'avverso gravame, perché inammissibile e
manifestamente infondato;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
P.C.M.; rigettare la domanda avversaria , perché del tutto infondata;
condannare , in
ogni caso , l'appellante alla rifusione delle spese , diritti ed onorari del grado , anche
per lite temeraria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.4.2017, la
[...]
e il ex Art. 11 Controparte_1 Controparte_4
comma 18, L. 887/84, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore,
hanno originariamente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
emesso dal Tribunale di Napoli n. 2232/2017 del 7.3.2017, notificato in data
8.3.17, con il quale era stato loro intimato il pagamento in favore della ricorrente in persona del legale rapp.te pro tempore, della Parte_1
somma di € 20.696.318,50, oltre interessi ex artt. 29 e 30 D.M. n. 145/2000, a 4
titolo di corrispettivo per lavori eseguiti e oneri di concessione, in esecuzione della convenzione n. rep. 763/1987, dell'atto aggiuntivo rep. N. 29/00 del
12.4.2000, nonché dell'atto di adeguamento n. 6/2006 del 2.5.2006, e successivi atti aggiuntivi e applicativi, il tutto come meglio indicato nel relativo ricorso monitorio.
Le opponenti deducevano a sostegno di quanto richiesto l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del reso provvedimento monitorio, sotto il profilo della prova documentale del credito azionato, il difetto di legittimazione passiva della nonché l'infondatezza, nel CP_5
merito, della domanda;
chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo,
dichiarando la carenza di legittimazione passiva della
[...]
nonché il rigetto di ogni avversa pretesa, in quanto Controparte_1
infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche relativi alla fase monitoria.
L'opposta nel costituirsi in giudizio chiedeva, sulla base dei motivi meglio indicati in comparsa, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Nel corso del giudizio di primo grado, con memoria del 29.3.2019, in ottemperanza a quanto disposto dal G.I. alle precedenti udienze, ed in particolare con l'ordinanza del 13.09.2018, le opponenti depositavano l'atto
transattivo Rep. n. 7 del 10.08.2017, stipulato tra il Commissariato
Straordinario ex L. 887/84 ed il a Parte_3
definizione di tutte le controversie pendenti tra dette parti, “afferenti
all'esecuzione delle convenzioni e atti correlati rep. 763/87 - rep.9/1990 - rep.16/1992
- 17/1992 -rep.26/97 - rep.29/2000 - rep.6/2006 - rep.8/2006 - rep.9/2006 - 5
rep.10/2006 –rep.11/2006 - rep.2/2012 - rep.3/2014 - rep.4/2014”.
Le stesse rappresentavano che, come poteva evincersi dal testo dell'atto transattivo in questione, ogni pretesa a titolo di interessi legali e moratori in relazione ai crediti oggetto dell'opposto D.I. per SS.AA.LL.
tardivamente posti in pagamento, secondo l'assunto avversario, risultava definita e le relative azioni estinte per effetto delle reciproche rinunce e concessioni fatti dalle parti ( art 1965 e ss c.c.).
La proponendo la lettura dell'atto transattivo di cui Parte_1
alla nota n. 333/2019 del 3.6.2019, riteneva tuttavia non coperto della transazione il proprio credito relativo agli interessi maturati sulla residua somma per la quale il Ministero delegato al pagamento, alla data di stipula dell'atto in questione, risultava ancora in mora;
sui residui corrispettivi,
ancora non pagati alla data della transazione, risultavano quindi ancora dovuti gli interessi a partire dalla data di maturazione dei S.A.L. al soddisfo.
L'opposta precisava infatti di aver rinunciato sede transattiva esclusivamente agli interessi maturati sulla somma a tale data già corrisposta di € 10.226.558,76, pari ad € 955.286,5.
Le opponenti deducevano sul punto che la transazione aveva invece riguardato tutti i S.A.L. all'epoca ancora pendenti, coprendo, di conseguenza,
tutti gli interessi maturati e maturandi.
Successivamente, con memoria del 22.12.2000 il difensore di parte opponente, dopo aver depositato alcune note riguardanti la corrispondenza tra lo stesso la relative alla gestione e prosecuzione del Parte_1
giudizio in corso ed alla sua rinuncia al mandato, precisando in ogni caso le proprie conclusioni nei termini che seguono: 6
"a-) dare atto della transazione raggiunta tra le parti e, per l'effetto, revocare
il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare cessata la materia del contendere, quale
diretto ed esclusivo effetto della transazione del 10.8.2017;
b-) riconoscere fondato l'originario ricorso per decreto ingiuntivo, avanzato
dalla concludente, e, nel contempo, infondata l'opposizione proposta da entrambe le
PP.AA. opponenti;
per l'effetto, governare le spese in base al principio della
soccombenza virtuale, condannando le opponenti al relativo pagamento e ponendo la
liquidazione delle spese a carico delle opponenti, comprese quelle della fase monitoria,
liquidandole in diretto favore del procuratore della concludente, che dichiara di averle
anticipate e non riscosse".
Con comparsa del 20.1.2021 si costituiva tuttavia il nuovo difensore del il quale dichiarava il contenuto delle note Controparte_6
trattazione scritta depositate il 22.12.2020 per l'udienza del 21.01.2021 e della comparsa conclusionale depositata dall'Avv. Buonanno - precedente difensore della predetta parte opposta, era frutto di un'interpretazione, circa la portata della transazione del 10.08.2017, operata dal precedente difensore in via del tutto personale ed in contrasto con il mandato difensivo ricevuto dalla Parte_1
La non correttezza dell'interpretazione operata dal predetto difensore e, soprattutto, la debenza degli ulteriori interessi moratori era ampiamente dimostrata dall'emissione da parte del - Controparte_3
quale Commissario Straordinario di Governo (ex art. 11, c. 18, L. n. 887/84) -
dei decreti di liquidazione n. 1299 del 30.01.2020, per l'importo di €
1.837.189,09 a titolo di interessi moratori maturati sulle somme afferenti i
SS.AA.LL. pagati successivamente al 10.08.2017, nonché n. 1300 del 7
30.01.2020, per l'importo di € 28.997,60 a titolo di interessi pagati successivamente al 10.08.2017, relativi ai SAL ivi meglio indicati;
detti importi, tuttavia, non erano stati concretamente versati.
Gli enti opponenti, con le proprie note del 28.5.2021 deducevano che tali nuove deduzioni erano inammissibili, come inammissibile, perché
tardiva, oltre che irrilevante, era da ritenere la produzione documentale versata con la citata comparsa di costituzione del nuovo difensore;
chiedeva quindi di disporre la revoca dell'opposto D.I. e, nel merito, dare atto dell'integrale cessazione della materia del contendere per effetto dell'atto transattivo n. 7 del 10.08.2017; in via gradata, rigettare ogni domanda avversaria, perché inammissibile ed infondata.
Riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza
del 14.10.2021 n. 8395/2021, revocava l'opposto decreto, dichiarando la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di lite.
Con citazione del 14.4.2022 proponeva quindi impugnazione la
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, convenendo innanzi Parte_1
all'intestata Corte di Appello la ed il Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali Controparte_4
rapp.ti pro – tempore, chiedendo, in riforma della gravata sentenza e per le motivazioni ivi meglio indicate, di accogliere le conclusioni sopra trascritte.
Con comparsa del 12.12.2022 si costituivano le parti appellate
Controparte_7
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, chiedendo il
[...]
rigetto dell'appello perché inammissibile - stanti le dichiarazioni rese 8
dall'originario difensore dell'appellante e, comunque, la tardività delle deduzioni ed allegazioni relative ai decreti n.1299 e 1300 del 30.01.2020 per l'importo complessivo di € 1.866.186,69 (prodotti in quella circostanza),
trasmessi al , quale amm.ne delegata, ai fini del Controparte_8
materiale pagamento - e manifestamente infondato, con dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della P.C.M., con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado, anche per lite temeraria.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la gravata decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto gli interessi legali e moratori relativi ai S.A.L., il cui pagamento era stato richiesto con il D.I.
opposto, inclusi nell'importo di € 27.750.000,00 o comunque rinunciati con l'atto transattivo;
ciò sulla base delle dichiarazioni rese, oltre che da parte delle appellate, anche dell'Avv.to Roberto Buonanno, proprio precedente difensore, indotto in errore dalla mancata conoscenza della transazione, delle trattative che hanno condotto alla sua stipula e dei comportamenti inequivoci della Struttura Commissariale. 9
Il Tribunale aveva quindi interpretato la transazione del 10.8.2017
senza tener minimamente conto dei principi ermeneutici previsti dall'ordinamento e dei documenti (formati dal Commissario Straordinario
solo dopo la chiusura dell'istruttoria) successivamente versati in atti dalla
Parte_1
Quest'ultima chiedeva quindi di ricostruire correttamente, nella presente sede di gravame, i fatti di causa - attraverso un'interpretazione della scrittura transattiva del 10.8.2017 rispettosa dell'effettiva volontà delle parti -
nel senso che la Concessionaria (Contraente Generale) con la stipula dell'atto transattivo non aveva in realtà mai rinunciato al pagamento degli interessi legali e moratori, avendo solo preso atto dell'impegno della Concedente a pagarli a seguito di regolare istruttoria.
In particolare, la ricostruzione operata dal primo Giudice andava rettificata con riguardo all'omessa disamina dei Decreti di Liquidazione nn.
1299 e 1300 del 31.1.2020; il deposito da parte della di tali Parte_1
decreti - emanati dalla Struttura Commissariale debitrice dopo la chiusura dell'istruttoria (avvenuta all'udienza del 03.11.2017) - era senz'altro da ritenere ammissibile e la loro rilevanza, ai fini della decisione sulla cessazione o meno della materia del contendere, non poteva essere posta in dubbio.
Orbene, osserva la Corte che, ai fini dell'esame del predetto motivo di gravame, la prima questione da affrontare è quella relativa al valore delle dichiarazioni rese dal precedente difensore della in Parte_1
particolare nella memoria del 22.12.2020, cui si è accompagnato anche il deposito di una “memoria conclusionale”.
Sul punto va premesso, in linea di principio, che (v., ex plurimis, 10
Cassazione civile, sez. II , 28/09/2018, n. 23634) secondo la Suprema Corte “Le
ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore
ad litem, costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la
formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il
carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto
previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c. , qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte
personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza
delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute” (v., anche,
Cassazione civile , sez. I , 27/02/2017 , n. 4908, per al quale “Le dichiarazioni
contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti
sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia
di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'atto sia
sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente”.
Nella specie, dalla corrispondenza depositata dallo stesso Avv.
Buonanno e relativa al periodo antecedente al deposito della memoria medesima, si evince senz'altro una situazione di palese incomprensione tra la parte ed il proprio difensore che, infatti, riteneva di rinunciare al mandato.
Quanto alla memoria del 22.12.2020, con la quale sono state rassegnate le conclusioni e, addirittura, è stata depositata la comparsa conclusionale, va rilevato che, dall'esame dei verbali di udienza e dei successivi provvedimenti risulta che, all'epoca, la causa non era stata né rinviata per la precisazione delle conclusioni né tantomeno era stato assegnato alcun termine per il deposito delle comparse conclusionali, avendo proceduto il predetto difensore al relativo adempimento in maniera del tutto autonoma.
A ciò va aggiunto che detta memoria non era sottoscritta dalle parti, a 11
mezzo dei suoi rappresentati pro – tempore, dovendosi quindi concludere che le dichiarazioni in tale sede rese dall'Avv. Buonanno devono ritenersi prive certamente di valore confessorio e, inoltre, anche di valore probatorio,
dovendo semplicemente essere oggetto di valutazione quali mere argomentazioni difensive, unitamente a tutti gli altri elementi dedotti in giudizio.
Non appare quindi condivisibile l'affermazione del primo giudice, in accoglimento di quanto dedotto dal nuovo difensore - Avv. Del Vecchio -
costituito per conto della secondo cui “Il rilievo, che integra Parte_1
in ogni caso una condotta processuale contraddittoria, essendo il mutato avviso
intervenuto dopo che le conclusioni erano già state precisate, anche a prescindere
dalla tempestività di esso, non è condivisibile”.
Si tratta infatti di osservazioni che andranno comunque valutate nel merito, contribuendo alla soluzione della questione interpretativa riguardante la transazione stipulata, del tutto impregiudicata dalle dichiarazioni rese in precedenza dall'Avv. Buonanno.
Sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità, sul piano formale, della documentazione depositata dal predetto Avv. Del Vecchio, con riguardo in particolare ai decreti di liquidazione nn. 1299 e 1300 del 31.1.2020;
non solo, infatti, alle udienze precedenti non erano stati concessi termini per il deposito di documentazione, che fossero eventualmente inutilmente decorsi, ma, inoltre, l'eventuale decadenza non poteva nenache ritenersi maturata per effetto del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, in realtà in precedenza mai intervenuto.
A ciò va aggiunto che si tratta di documentazione formatasi solo in 12
data 31.1.2020 e, quindi, successivamente alle udienze precedentemente svoltesi e da ritenersi quindi tempestivamente depositata anche solo per tale motivo.
Ciò posto, resta quindi da affrontare, alla luce delle considerazioni preliminari sopra esposte, la questione di fondo relativa all'interpretazione della transazione n. 7 Rep stipulata in data 10.8.2017 tra il Commissariato
Straordinario ex art. 11, co. 18°. della legge 887/84 e, quale Contraente
Generale, la Parte_1
Rileva infatti l'appellante, con il proprio secondo motivo di gravame,
che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - erroneamente fondatosi sulle erronee dichiarazioni rese dal proprio difensore all'epoca costituito -
l'Amministrazione commissariale concedente, con comportamento di specifica valenza ermeneutica e comunque non sindacabile né dalla difesa dello Stato, né dal Tribunale, aveva provveduto proprio alla liquidazione di quegli interessi moratori che il Giudice di primo grado aveva ritenuto compresi nell'importo della transazione o, comunque, rinunciati.
Secondo l'appellante, i decreti di liquidazione in parola afferivano ad interessi maturati sui S.A.L. (relativi all'Intervento C11, 2° Lotto) a partire dal n. 24 del 31.01.2016 al n. 48-quater del 31.10.2019, comprendendo dunque gli interessi maturati sulla maggior parte dei S.A.L. il cui pagamento era stato disposto con il decreto ingiuntivo opposto (ed in particolare tutti i S.A.L. il cui pagamento era incluso nella seconda rata prevista dalla transazione del
10.08.2017).
Infatti, a dire della per SAL “maturati Parte_1
successivamente alla data dell'atto transattivo” (e, quindi, esclusi da detta 13
transazione) la Struttura Commissariale aveva inteso, in realtà, i SAL “pagati”
successivamente al 10.08.2017.
Orbene, con l'atto transattivo in questione le parti prevedevano (v.
pag. 8) la corresponsione di tutti i crediti per lavori maturati in favore del
Contraente Generale (la ed il riconoscimento in favore di Parte_1
quest'ultima, in via transattiva, di un importo complessivo ed omnicomprensivo, a titolo di riequilibrio economico e finanziario delle prestazioni ed opere eseguite o avviate al momento della stipula, inerenti tutte le convenzioni stipulate ed atti correlati.
La somma complessiva ed omnicomprensiva da liquidare in via transattiva, a totale compensazione dei danni e delle maggiori onerosità
conseguenti al perdurare della sospensione, ivi comprese le riserve inscritte al 18.6.2013 così come aggiornate con l'atto stragiudiziale di significazione,
invito e diffida notificato in data 6.3.2015 e con l'atto di diffida e messa in mora del 14.3.2017 notificato in data 23.3.2017, veniva quindi indicata in €
27.350.000,00 (non assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n.
633/72), imputabile ai fondi di cui alla legge regionale n. 23/2017 e alla deliberazione n. 516 dell'1.8.2017.
Era quindi previsto (v. pag.9) che, con riferimento a tale somma, la avrebbe predisposto appositi decreti di liquidazione secondo la CP_9
seguente tempistica: € 13.875.00,00 entro il 31.10.2017; € 13.875.00,00 entro il
30.4.2018.
Era inoltre previsto, per quanto qui di specifico interesse, quanto segue:
“7) Il Contraente Generale, con l'accettazione della proposta e la 14
sottoscrizione dell'Atto transattivo, dichiara:
- di accettare l'importo di € 27.750000,00 a transazione di qualsiasi onere,
costo e danno subito ivi comprese le pretese attualmente oggetto di giudizio, sino ad
oggi, in relazione all'esecuzione delle prestazioni ed attività inerenti le convenzioni
stipulate ed atti correlati;
- di prendere atto del pagamento degli interessi legali e moratori maturati per
i ritardi nei pagamenti e di rinunciare, a fronte dell'importo accettato a titolo
transattivo, a tutte e ad ogni ulteriore pretesa;
- di rinunciare a qualsiasi pretesa, diritto, ragione e/o azione nei confronti dei
Concedente connessa e/o conseguente alle attività e prestazioni da quest'ultimo sino
ad oggi svolte inerenti le convenzioni stipulate e i connessi atti;
Ciò posto, con la nota n. 333/2019 del 31.5.2019 la Parte_1
rappresentava al Commissario Straordinario che, con la predetta transazione,
era stata prevista: 1) la corresponsione di tutti i crediti per lavori "od oggi"
maturati o favore del Contraente generale;
2) il riconoscimento a titolo transattivo di un importo complessivo a titolo di riequilibrio economico-
finanziario di tutte le convenzioni, da liquidare con le modalità di cui al successivo punto 3).
Secondo la nota, quindi, essa appellante avrebbe rinunciato agli interessi maturati sulla somma (già corrisposta) di € 10.226.558,76, pari ad €
955.286, ma non agli interessi su quella residua per la quale il CP_8
delegato al pagamento risultava ancora in mora alla data del 10.08.2017,
dovuti dalla data di maturazione dei S.A.L. al soddisfo.
Orbene, osserva la Corte che dall'esame dei menzionati decreti nn. 15
saldato) risulta che “Il Comitato Tecnico Amministrativo nella, seduta del
12.12.2019, in merito alle richieste degli interessi moratori per ritardato pagamento,
ha ritenuto fondate le stesse ed ha invitato la struttura a fornire al Direttore dei Lavori
gli elementi temporali utili alla quantificazione degli eventuali interessi dovuti per il
ritardato pagamento dei SS.AA.LL maturati successivamente alla data dell'atto
transattivo stipulato con il Contraente Generale”; all'esito della relativa istruttoria del Direttore dei Lavori e del RUP, veniva quindi emesso il certificato di pagamento n.1 quinques , sottoscritto dal Direttore dei Lavori il
31.1.2020, per l'importo di € 1.837.189,09.
In realtà, quindi, pur volendo tener conto, al fine di interpretare la portata del predetto atto transattivo, dei decreti in questione, questi fanno chiaramente riferimento agli interessi sui soli SS.AA.LL. “maturati”
successivamente all'atto transattivo e non a quelli “pagati” successivamente allo stesso.
Peraltro, come chiarito da parte appellata, con affermazione non oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante, il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto il pagamento di SS.AA.LL., SS.AA.CC
(oneri di concessione) e SS.AA.DD. (somme a rimborso) maturati con decorrenza dal 10.08.2015 al 7.11.2016 ( v. ricorso monitorio), mentre i decreti nn.1299 e 1300 del 30.01.2020 riguardano i soli corrispettivi lavori (SS.AA.LL)
maturati per la gran parte in periodo successivo.
Peraltro, in relazione alle somme non pagate alla data di stipula della transazione - pari ad € 9.121.173 - solo una piccola parte risultava dovuta a
Cont titolo di SAL ( essendo le fatture emesse relative, per la maggior parte, a
Cont e a ), per i quali non maturavano gli interessi moratori, previsti dal Cap. 16
Gen. AA.PP. solo per i corrispettivi lavori (SS.AA.LL). (artt. 29 e 30 DM
145/00).
In buona sostanza, atteso la portata amplissima del contenuto dell'atto transattivo, cui ha fatto effettivamente seguito il pagamento di tutta la sorta capitale, l'avvenuta adozione dei predetti decreti nn. 1299 e 1300 del
31.1.2020, stante il loro diverso oggetto, non assume nessuna diversa valenza interpretativa rispetto alle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, aventi carattere del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dalle parti,
l'impugnazione va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dalle appellate e Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro – Controparte_4
tempore seguono la soccombenza dell'appellante in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, e si liquidano in favore delle prime come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-zione
dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31
dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile
ratione temporis, in base al valore della controversia (valore indeterminabile -
media complessità) e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che,
per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rapp.te pro – tempore, con Parte_1
citazione del 14.4.2022, nei confronti della Controparte_1
e del , in persona dei
[...] Controparte_4
rispettivi legali rapp.ti pro – tempore, nonché avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8395/2021 del 14.10.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna la in persona del legale rapp.te pro – Parte_1
tempore, al pagamento in favore della Controparte_1
e del , in persona dei rispettivi legali Controparte_4
rapp.ti pro – tempo, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 7.000.00 per compensi, oltre rimb.
forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante
in persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.9.2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
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IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
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1299 e 1300 del 31.1.2020 (quest'ultimo pacificamente allo stato da tempo