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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2024, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 3063/2024 ed instaurata da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ceccani, per procura congiunta al ricorso;
e
, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Vitaterna, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c...
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile in Castro dei Volsci (FR), il 14.02.2004; che dalla relazione matrimoniale nascevano tre figlie, , nella data del 10.04.2004, maggiorenne non Per_1 Per_ economicamente indipendente, ed , rispettivamente nelle date del 12.06.2012 e del 6.12.2018; Per_3 che, con sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 451/2023, veniva omologata la separazione dei coniugi;
che gli stessi non si erano più riconciliati.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti,
risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visto l'estratto dell'atto di matrimonio da cui risulta l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 451/2023 del 19.04.2023, emessa dal Tribunale di
Frosinone (all. al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso sia il termine posto dalla disciplina sul divorzio sia quello necessario al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note di trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2024.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Castro dei Volsci (FR), il 14.02.2004 da nata a [...], il [...], e nato a [...], Parte_1 Parte_2
l'11.03.1979 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004,
Numero 1, Parte I, Serie , Ufficio 1);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castro dei Volsci (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note di trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 3063/2024 ed instaurata da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ceccani, per procura congiunta al ricorso;
e
, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Vitaterna, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c...
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile in Castro dei Volsci (FR), il 14.02.2004; che dalla relazione matrimoniale nascevano tre figlie, , nella data del 10.04.2004, maggiorenne non Per_1 Per_ economicamente indipendente, ed , rispettivamente nelle date del 12.06.2012 e del 6.12.2018; Per_3 che, con sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 451/2023, veniva omologata la separazione dei coniugi;
che gli stessi non si erano più riconciliati.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti,
risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visto l'estratto dell'atto di matrimonio da cui risulta l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 451/2023 del 19.04.2023, emessa dal Tribunale di
Frosinone (all. al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso sia il termine posto dalla disciplina sul divorzio sia quello necessario al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note di trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2024.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Castro dei Volsci (FR), il 14.02.2004 da nata a [...], il [...], e nato a [...], Parte_1 Parte_2
l'11.03.1979 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004,
Numero 1, Parte I, Serie , Ufficio 1);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castro dei Volsci (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note di trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2024;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi