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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 15.9.2023 al n. 1751 del Ruolo Affari Civili ONenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Ordinamento bancario promossa da:
Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, corrente in
Roma, elettivamente domiciliato in Firenze, presso e nello studio dell'avv. prof. Lorenzo Stanghellini, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Laura Ristori, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Firenze, ivi ONroparte_1 elettivamente domiciliata, presso e nello studio dell'avv. prof. Francesco Alcaro, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'esito dell'ordinanza del 14.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 Per Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, accertato l'obbligo della allora ONroparte_2 di aderire al Fondo Temporaneo del
[...] credito cooperativo (art.
2-bis d.l. 18/2016), e il conseguente suo obbligo di versare a tale Fondo i contributi di sua competenza per gli interventi deliberati nell'anno 2016, condannare ONroparte_1
, quale società conferitaria dell'azienda bancaria
[...] esercitata da ONroparte_2
, al pagamento al Fondo Temporaneo del credito
[...] cooperativo di euro 3.238.010,48 a titolo di contributi non versati per gli interventi deliberati fino al 31 dicembre 2016 o di risarcimento del danno per il loro mancato versamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della prima richiesta stragiudiziale, e con anatocismo ex art. 1283 c.c. dalla data della notifica della citazione in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : ONroparte_1
“Dichiara preliminarmente di non accettare il contraddittorio su domande nuove.
Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in via principale, respingere l'appello proposto dal Fondo Temporaneo con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio, e, in accoglimento dell'appello incidentale, alle spese di lite del 1^ grado di giudizio.
Subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accertata e dichiarata la tempestività delle eccezioni formulate dalla convenuta/appellata, voglia ammettere CTU per il calcolo del dovuto.
2 Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1751/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2118 del
10.7.2023; parti:
[...]
, esperiti gli ONroparte_3 adempimenti ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 14.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il fondo temporaneo del credito cooperativo conveniva in giudizio
[...] e l'ente ONroparte_1 ONroparte_4 al fine di sentirli condannare, in via solidale, al
[...] pagamento della somma di € 3.526.952,49 a titolo di contributi non versati, in relazione agli interventi posti in essere dal fondo nell'anno 2016 in favore delle BCC aderenti in difficoltà, o comunque a titolo di risarcimento per l'omesso versamento della predetta somma. A fondamento della domanda esponeva che:
- al fine di rafforzare i livelli di patrimonializzazione e la struttura organizzativa delle BCC con DL 18/2016 (convertito con modifiche dalla legge 49/2016) ne era stata attuata la riforma imponendo loro, quale condizione per l'esercizio dell'attività bancaria in forma di credito cooperativo, l'obbligo di adesione ai gruppi bancari cooperativi (art. 1 comma 1 lettera a, che aggiunge il comma 1-bis al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385);
- il legislatore tuttavia, in deroga a tale obbligo, ON aveva offerto alle più solide dal punto di vista patrimoniale, che non intendessero aderire ad un gruppo bancario cooperativo, di avvalersi della cd. opzione di way out (art. 2 comma 3 bis), presentando alla Banca d'LI nel termine di 60 giorni dall' entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 18/2016 istanza di conferimento dell'azienda bancaria in una società per azioni;
- si era avvalsa di questa opzione CP_6 presentando nei termini di legge (in data 14.06.2016) l'istanza di cd. way out ed ottenendo in data 16.12.2016 la
3 relativa autorizzazione della Banca d'LI a seguito della quale aveva dato luogo, in forza di atto notarile del 21.12.2016 avente efficacia dal 1.1.2017, al conferimento dell'azienda bancaria nella banca mutando, ONroparte_1 in qualità di conferente, la denominazione in
[...] ; Parte_1
- in attesa della costituzione dei gruppi bancari il legislatore aveva inoltre istituito, ai sensi dell'art. 2 bis, un fondo temporaneo del credito cooperativo, strumento mutualistico assicurativo finalizzato alla stabilizzazione e consolidamento delle banche di credito cooperativo nella fase di transizione al nuovo regime regolamentare incentrato sull'istituto del gruppo bancario cooperativo. A tale fondo sarebbero state transitoriamente obbligate ad aderire tutte le BCC, al di là del fatto che intendessero o meno entrare a far parte di un gruppo di credito cooperativo e, quindi, anche nel caso in cui avessero optato per la cd. way out;
- nel corso del 2016 il fondo aveva deliberato cinque interventi di rafforzamento patrimoniale e riorganizzazione nei confronti di BCC aderenti in difficoltà, con un impegno di spesa per complessivi € 306.700.000;
- nonostante il fatto che avesse operato CP_6 ON come fino al 31 dicembre 2016 essa aveva ritenuto, in forza dell'istanza cd. di way out, di non essere vincolata all'obbligo di aderire al fondo e, quindi, aveva opposto illegittimo diniego agli inviti a concorrere alle spese sostenute per la quota parte di spettanza dei contributi degli interventi deliberati nella gestione 2016, pari ad € 3.526.952,49. Si costituiva in giudizio la ONroparte_1 quale in merito all' an deduceva che l'obbligo di adesione al fondo, quale presupposto dell'avversa pretesa creditoria, riguardasse solo le banche che avevano scelto di proseguire nell'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo e non anche quelle che, entro il termine previsto, avevano optato per l'uscita dal sistema cooperativo, presentando istanza di cd. way out. In merito al quantum, contestava sia l'omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'importo richiesto che il periodo temporale di riferimento, tenuto conto che dal 1.1.2017 la banca era definitivamente uscita dal sistema del credito cooperativo. Si costituiva inoltre ONroparte_7
per azioni eccependo il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in forza dell' avviso di cessione in blocco dei rapporti giuridici ex art. 58 comma 2 del d.lgs 385/1993, pubblicato in GU del 14 gennaio 2017, collegato all'operazione di conferimento dell' azienda bancaria della BCC di Cambiano nella . ONroparte_1 In via subordinata, nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda attorea sulla base delle medesime argomentazioni difensive svolte da . ONroparte_1 Sulla scorta di un'istruttoria documentale all'udienza del 1.3.2023 le parti precisavano le conclusioni, come indicate in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in
4 decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****** Tanto premesso la domanda è infondata, e va dunque respinta. Con il decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 2016 n. 49 il legislatore ha attuato la riforma delle banche di credito cooperativo, al fine di rafforzarne livelli di patrimonializzazione e la struttura organizzativa tutelando, allo stesso tempo, il principio cardine del credito cooperativo, ossia l'essenza mutualistica. Il fulcro della riforma è rappresentato dall'introduzione ON del gruppo bancario cooperativo ( , disciplinato dagli artt. 37-bis e 37-ter TUB. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del DL 18/2016 aggiunge in particolare il comma 1-bis ed il comma 1-ter all'articolo 33 del TUB: ai sensi del comma 1 bis "l'adesione ad un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo"; “l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell'art. 2512 del codice civile, sulle cooperative a mutualità prevalente, può avvenire solo previo ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente” (comma 1-ter). L'art. 2 comma 3 del DL 18/2016 precisa poi che “le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell' art. 37 bis c. 7 e 7 bis d.lgs. 1993 n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'art. 36 d.lgs. 1993 n. 385, come modificato dall'articolo 1 comma 4 del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 150 bis c. 5 d.lgs. 1993 n. 385, come modificato dal presente decreto”. Quindi le BCC già autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della disciplina relativa ai gruppi bancari cooperativi, emanate del Ministro dell'economia e delle finanze o dalla Banca d'LI (commi 7 e 7-bis dell'art. 37 bis TUB), che non aderiscano a un GBC, devono deliberare la trasformazione in società per azioni (art. 36 TUB) o, in alternativa, la liquidazione. Viene fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 150 bis TUB, che prevede l'estensione degli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni. Ai sensi del comma 4, infine: “in caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'LI assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria”. ON Tuttavia il legislatore ha offerto, alle più solide dal punto di vista patrimoniale, una possibilità alternativa:
5 la cd. way out, disciplinata dai comma 3-bis a 3-quater dell'art 2. Più in dettaglio, ai sensi del comma 3-bis: “in deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'LI, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima societa' per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria, purche' la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data...”. BCC di Cambiano, operante nel sistema del credito cooperativo già prima dell'entrata vigore della riforma, è ON stata come si è detto l'unica ad aver portato a termine il predetto processo cd. di way out. In attesa della costituzione dei gruppi cooperativi, con l'art 2 bis introdotto in sede di conversione del DL 18/2016 il legislatore ha previsto l'istituzione del fondo temporaneo del credito cooperativo, che rappresenta uno strumento di natura privatistica di tipo mutualistico-assicurativo, avente lo scopo di promuovere processi di consolidamento e concentrazione tra le banche aderenti, anche tramite interventi diretti al sostegno, miglioramento ed all'efficientamento della struttura del credito cooperativo, nella fase di transizione al nuovo regime regolamentare incentrato sull' istituto del gruppo bancario cooperativo:
“durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, e' assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica”. Il profilo controverso tra le parti è se la BCC di Cambiano avesse l'obbligo di aderire a tale fondo, concorrendo pro quota agli oneri per i contributi erogati (o deliberati) ON in favore delle aderenti, limitatamente al periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza cd. di way out ON e il conferimento dell'azienda bancaria alla avendo essa ON pacificamente, medio tempore, continuato ad operare come . Secondo la parte attrice BCC di Cambiano sarebbe stata obbligata ad aderire al fondo in virtù di un obbligo generale di adesione ricadente su tutte le BCC, fondato:
- sul dato letterale dell'art. 2 bis (“anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto”), da interpretare nel senso che devono aderire al
6 ON fondo anche le autorizzate all' esercizio dell'attività bancaria che non aderiscano a un gruppo bancario cooperativo;
- sulla finalità perseguita dal legislatore mediante l'istituzione del fondo, di stabilizzazione e rafforzamento patrimoniale del sistema del credito cooperativo, a cui sarebbero quindi chiamate a partecipare indistintamente tutte ON le;
- sullo sfavore mostrato dallo stesso legislatore nei confronti della cd. way out e sul carattere non vincolante, ai fini devolutivi, della relativa istanza (art. 2 comma tre ter), così come evidenziato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2021. Al contrario, secondo la parte convenuta l'adesione al fondo risulterebbe doverosa solo per le BCC che debbano (e vogliano) assolvere all' obbligo di adesione a un gruppo bancario cooperativo, per evitare di dover deliberare la propria trasformazione in una spa o la liquidazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 2, come si evincerebbe dal comma 3 quater dello stesso art. 2; obbligo che non riguarderebbe dunque BCC di Cambiano, avendo essa presentato nei termini istanza cd. di way out, In realtà, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, non si rinviene nel testo dell'art. 2 bis un obbligo generale di adesione al Fondo temporaneo posto a carico di tutte le BCC, distinto e autonomo rispetto a quello di adesione delle medesime BCC ai costituendi gruppi bancari cooperativi. ON Il comma 1 consente piuttosto alle di assolvere all'obbligo di adesione ai costituendi gruppi bancari cooperativi (“l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, è assolto…”) mediante l'adesione al fondo (“dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle Banche di credito cooperativo”), in via temporanea (“e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un ON gruppo bancario cooperativo”), rivolgendosi quindi alle di nuova costituzione che intendano conseguire l'effetto dell' autorizzazione all' esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo ma anche nella fase transitoria - attraverso l'inciso “anche ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 comma 3 del presente decreto” - alle banche già autorizzate ad operare nel mondo del credito cooperativo, che intendano salvaguardare tale status, dovendo anch'esse assolvere all' obbligo di aderire a un gruppo bancario cooperativo, per evitare di dover deliberare la propria trasformazione in spa o la liquidazione. Tale interpretazione trova del resto conforto, in prospettiva di origine della norma in commento e in linea con finalità perseguite del legislatore, nel dossier 462 della legislatura diciassettesima (doc. 2 pag. 22 fasc. conv.) redatto a commento del DL 18/2016: “l'art. 2 bis reca norme transitorie durante la fase di costituzione dei gruppi bancari cooperativi: si consente alle BCC di aderire temporaneamente ad un Fondo, promosso dall'associazione che in sostanza coadiuvi il processo di adeguamento alle riforme introdotte col provvedimento in esame. Il comma 1 dispone che in tale
7 fase l'obbligo di aderire ad un gruppo bancario cooperativo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC è assolto, anche al fine di non doversi trasformare in spa o deliberare la sua liquidazione…… fino alla data di adesione della
[...]
ad un gruppo bancario cooperativo...”. ONroparte_2 L'adesione al fondo temporaneo è quindi strumentale all'assolvimento temporaneo, con effetto anticipatorio, dell'obbligo di adesione ai costituendi gruppi bancari cooperativi, discendente dal combinato disposto degli art. 33 comma 1-bis T.U.B. e dell'art. 2 comma 3 del D.L. 18/2016 convertito in legge n. 49/2016. Ma BCC di Cambiano, in tale fase, non aveva sulla scorta del dettato della legge l'obbligo di aderire a un gruppo bancario cooperativo, come si evince dall'ultimo capoverso del comma 3 quater dell'art. 2: “in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine stabilito dal comma, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3”. Dunque a seguito e per effetto della tempestiva presentazione dell'istanza cd. di way out, BCC di Cambiano non era più soggetta all'obbligo di aderire a un gruppo bancario cooperativo, avendo tale onere/obbligo solo in caso di mancato ottenimento dell'autorizzazione alla way out entro il termine di cui al comma 1 dell'art.
2. ON Ed infatti solo in caso diniego dell'adesione della (non autorizzata nei termini di legge alla cd. way out) al gruppo bancario cooperativo, diviene applicabile il comma 3 dell'art.
2. La parte attrice desume l'esistenza, in ogni caso, dell'obbligo in capo alla convenuta di adesione al fondo temporaneo dalla ratio stessa dell'istituzione del fondo, vale a dire di stabilizzazione e rafforzamento patrimoniale del sistema del credito cooperativo, a cui sarebbero quindi ON chiamate a partecipare indistintamente tutte le . Escluso, come si è detto, che l'obbligo evocato dalla parte attrice possa discendere dal dettato dell'art. 2 bis, si prospetterebbe dunque in sostanza l'ipotesi che si sia in presenza di una lacuna normativa, vale a dire di una mancata regolamentazione da parte della legge dell'aspetto specifico oggetto della presente controversia. Si tratterebbe, in particolare, di una cd. lacuna del regolamento, vale a dire un'ipotesi in cui la stessa teleologia immanente alla legge imporrebbe la presenza di una norma (appunto l'imposizione dell'obbligo di aderire al fondo temporaneo anche per le BCC che avessero optato per la cd. way out, finchè l'iter non si fosse concluso), che invece manca. Orbene l'art. 2 bis c. 2 d.l. cit. definisce il fondo temporaneo quale “strumento mutualistico – assicurativo” il quale “può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo”. Il comma 3 dell'art. 1 dello statuto del fondo prevede dunque, ad indicazione dello scopo del fondo, che esso “promuove, anche attraverso interventi di
8 sostegno, processi di consolidamento e di concentrazione tra le banche consorziate al fine di razionalizzare la struttura del credito cooperativo e migliorarne l'efficienza nella prospettiva della costituzione dei gruppi bancari cooperativi”. In questo senso, non può dunque affermarsi che la teleologia immanente nella legge istitutiva del fondo temporaneo imponesse al legislatore di inserire una disposizione prevedente un obbligo di adesione ad esso anche ON per le che avessero optato per la cd. way out, in via transitoria fino alla positiva conclusione del relativo procedimento: il fondo è stato infatti creato, ed esercita le proprie funzioni, nella prospettiva della costituzione dei gruppi bancari cooperativi, prospettiva alla quale
[...]
era ormai estranea, già dopo la presentazione CP_6 dell'istanza cd. di way out (salvo recuperarla in caso di eventuale esito negativo dell'istanza). In questo senso, dunque, si comprenderebbe la ragione per cui l'obbligo di adesione è stato espressamente collegato dalla legge a quello ON di adesione al e ciò pone quanto meno in dubbio che ON l'obbligo di adesione per le che avessero optato per la cd. way out sia immanente alla ratio della legge, potendosi invece anche ritenere che l'omissione sia stata una scelta discrezionale, volta a differenziare le diverse posizioni. Nel dubbio pertanto, non potendosi l'obbligo in discussione dedursi in modo univoco dalla teleologia immanente alla legge, dovrà applicarsi il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, senza la possibilità di configurare una lacuna normativa in ipotesi colmabile tramite analogia. Rispetto a quanto affermato non offre elementi decisivi in senso contrario la pronuncia della Corte Costituzionale n. 149/2021 laddove ha affermato che lo scopo del legislatore, nell'imporre un consistente prelievo sul patrimonio delle banche che optavano per la cd. way out, fosse quello di disincentivare la scelta, pur offerta, alle BCC più solide di uscire dal sistema. In quel caso, infatti, si trattava di ricercare la funzione di una disposizione espressamente prevista, mentre in questo caso come si è detto essa manca, e si tratterebbe di introdurla in via interpretativa o meglio analogica. E comunque l'imposizione espressa di un simile – già consistente - disincentivo non vuole, necessariamente, dire che debbano perciò desumersene ulteriori non espressi, a carico delle banche che effettuino la scelta citata. In conclusione BCC di Cambiano, durante l'iter di way out e, più precisamente, nell'arco temporale intercorso tra la presentazione dell'istanza ai sensi dell' art. 2 comma 3 bis (14 giugno 2016) ed il conferimento dell' azienda bancaria nella Banca di Cambiano 1884 spa (21.12.2016), non aveva l'obbligo aderire al fondo temporaneo (e pertanto nemmeno di concorrere ai contributi erogati dal Fondo a favore delle BCC aderenti per la gestione 2016), avendo piuttosto soltanto la facoltà di farlo. Il rigetto della domanda rende di scarso rilievo pratico la soluzione della questione relativa alla legittimazione passiva, avendo il fondo attore evocato in giudizio sia il conferente, sia il conferitario dell'azienda bancaria. L'unico
9 rilievo è infatti quello relativo alla regolamentazione delle spese di lite, e verrà pertanto trattato di seguito. L'assoluta novità – ed anzi, potrebbe dirsi, unicità - delle questioni trattate e la complessità di esse, dovute alla scarsa chiarezza del dettato normativo, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio. Lo stesso vale anche con riferimento ai rapporti con non vi è dubbio, infatti, che la questione Parte_1 relativa all'individuazione del soggetto titolare del rapporto controverso sul piano passivo non fosse di facile soluzione e, pur essendo vero che l'individuazione del soggetto da convenire in giudizio compete all'attore, non certo corrispondente a buona fede e correttezza nei confronti della controparte è stato il comportamento delle convenute, le quali sono rimaste inerti a fronte della specifica richiesta formulata dalla parte attrice in data 13.12.18 (doc. 8), alimentando in tal modo un legittimo dubbio sul punto in capo ad essa.
p.q.m.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede: I. rigetta la domanda;
II. compensa tra le parti le spese di giudizio“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello il
Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, chiedendo, in accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire:
“accertato l'obbligo della allora
[...] di aderire al Fondo ONroparte_2
Temporaneo del credito cooperativo (art.
2-bis d.l.
18/2016), e il conseguente suo obbligo di versare a tale
Fondo i contributi di sua competenza per gli interventi deliberati nell'anno 2016, condannare ONroparte_1
, quale società conferitaria dell'azienda bancaria
[...] esercitata da ONroparte_2
, al pagamento al Fondo Temporaneo del credito
[...] cooperativo di euro 3.238.010,48 a titolo di contributi non versati per gli interventi deliberati fino al 31 dicembre 2016 o di risarcimento del danno per il loro mancato versamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della prima richiesta stragiudiziale, e con anatocismo ex art. 1283 c.c. dalla data della notifica della citazione in primo grado. Con
10 vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, ONroparte_1
a sua volta concludendo in via principale
[...] per sentir respingere l'appello proposto dal Fondo
Temporaneo con condanna dello stesso alle spese di lite del presente grado di giudizio, e, in accoglimento dell'appello incidentale, alle spese di lite del 1^ grado di giudizio;
subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accertata e dichiarata la tempestività delle eccezioni formulate da essa convenuta/appellata, di sentir ammettere CTU per il calcolo del dovuto.
Con ordinanza del 17.7.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato la seguente proposta di soluzione conciliativa, come testualmente indicata dalla parte appellante: “il
Fondo Temporaneo è disposto a transigere la controversia riconoscendo a a fronte del pagamento CP_1 dell'importo di cui alle conclusioni, il 10% (dieci per cento) di tutti i recuperi netti conseguiti dal medesimo
Fondo Temporaneo, successivamente al pagamento di
[...]
, sugli attivi acquisiti con gli interventi di CP_1 sostegno (crediti problematici, azioni di responsabilità, prestiti subordinati e, nella misura in cui vengano monetizzati, elementi di capitale AT1), fino a un ammontare massimo di 1.000.000 (un milione) di euro”; spese di entrambi i gradi del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata dalla parte appellata ONroparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
11 L'appello non è stato notificato nei confronti di avendo Parte_1
l'altra convenuta in primo grado ONroparte_1
riconosciuto la propria legittimazione passiva e
[...] dichiarando l'appellante Fondo Temporaneo del Credito
Cooperativo di prestare sul punto acquiescenza.
Il primo motivo di appello, con cui si invocano ragioni di natura testuale e logico-sistematica di critica all'impugnata decisione, è infondato.
Quanto alle ragioni testuali, il riferimento, nell'art.
2-bis, comma 1, del D.L. 18/2016, al solo comma
3 dell'art. 2 dello stesso decreto esclude che vi siano in proposito ricompresi quei soggetti, come l'odierna appellata, che siano sorti in conseguenza del c.d. way- out di cui al successivo comma 3-bis, in ragione della prescelta opzione da parte della conferente originaria banca di credito cooperativa della “terza via” alternativa da un lato rispetto all'adesione ad un gruppo bancario e dall'altro rispetto alla residuale trasformazione o messa in liquidazione di cui al citato comma 3.
Oltretutto la fattispecie di cui comma 3-bis si differenzia da quella di cui al precedente comma per essere espressamente sottratta all'obbligo di devoluzione di cui al richiamato art. 150-bis del D.Lgs. 385/1993.
Lo stesso art.
2-bis, comma 1, del D.L., nel prevedere, quale termine finale di adesione al Fondo
Temporaneo, la data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo nel frattempo costituito, funzionalizza la prima adesione alla seconda.
Di tutto quanto sopra sembra essere convinto lo
ON stesso Fondo temporaneo che, nella sua Circ. 03/2016
Prot. n. 547 del 24 novembre 2016 (doc. 9 appellante in
12 primo grado), nella evidenziata base di calcolo (vd. nota
3) non includeva i valori relativi alle banche che avevano ad allora fatto pervenire al Fondo comunicazione di non adesione, a seguito dell'opzione concessa dalla L.
49 dell'8 aprile 2016 di avvalersi della cosiddetta CP_9 dal comparto del Cooperativo, e nello
[...] CP_2
ON specifico di Cambiano, Cassa Padana, ChiantiBanca,
Banca Area Pratese e Banca di Pistoia, al contempo precisando che Banca Area Pratese e Banca di Pistoia erano confluite, a partire dal 01/07/2016, in
ChiantiBanca.
Ostano all'accoglimento dell'appello anche ragioni di natura logico-sistematica.
Nell'art.
2-bis del D.L. 18/2016 la (temporanea) adesione al Fondo Temporaneo delle banche di credito cooperative è ritenuta meramente sostitutiva della successiva adesione al gruppo bancario cooperativo o, per effetto del richiamo del comma 3, della non adesione.
La terza ipotesi del c.d. way-out – peraltro soggetta ad un termine strettissimo di scelta (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – art. 2, comma 3-bis -) ne è esclusa anche in quanto non avrebbe avuto alcun senso, in caso di mancato perfezionamento dell'iter di cui al comma
3-bis, la previsione della possibilità di tardiva adesione ad un gruppo bancario cooperativo nel frattempo già costituito o, in caso di diniego dell'adesione tardiva, dell'applicazione del comma 3 dello stesso art. 2; in entrambi i casi con gli effetti di cui al richiamo contenuto nell'art.
2-bis, comma 1, del D.L.
Non può nemmeno sostenersi - con ciò esaminando il successivo secondo motivo di appello – che vi sarebbe contraddizione fra la mancata adesione al Fondo e l'avvenuta costituzione del Fondo stesso.
13 L'art.
2-bis del D.L. 18/2016 prevedeva che a promuovere (verosimilmente la costituzione) del Fondo
Temporaneo fosse la Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane, quale ente esponenziale, mediante strumento di natura privatistica e non, perché ciò sarebbe stato praticamente impossibile,
l'insieme di tutte le preesistenti banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane, tenute in seconda battuta solo ad aderirvi.
A tutto ciò deve aggiungersi come gli effetti equivalenti alla (mancata) adesione, nell'ipotesi di cui comma 3 dell'art. 2 del D.L. 18/2016, hanno una connotazione tipicamente sanzionatoria, di cui vi è invece carenza per la fattispecie quale è quella qui in esame, disciplinante una libera scelta alternativa consentita dal legislatore.
Il terzo motivo di appello, con cui si pongono in evidenza i pericoli per la stabilità del sistema che sarebbero potuti derivare dalla totale mancata adesione al Fondo Temporaneo delle banche di credito cooperativo- casse rurali ed artigiane aventi le caratteristiche dimensionali di cui al comma 3-bis dell'art. 2, è parimenti infondato, in quanto in proposito non vi è alcun dato dimostrativo dell'assunto, confortato da dati aggregati derivati dai bilanci dell'epoca (assunto che, peraltro, sembra indirettamente smentito dal sopra citato doc. 9 di parte appellante in primo grado).
A tutto quanto sopra deve aggiungersi come il differente trattamento tra banche di credito cooperativo- casse rurali ed artigiane che avessero esercitato l'opzione di cui all'art. 2, comma 3-bis, del D.L.
18/2016 e le restanti banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane era ben lungi dal generare disparità in favore delle prime, attesa la sussistenza dell'obbligo
14 di cui al successivo comma 3-ter in virtù del quale era previsto per le prime un versamento al bilancio dello
Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, previo giudizio senza rilievi da parte dell'incaricato revisore contabile (obbligo assolto da già Parte_1 ONroparte_10
per l'importo di Euro 54.208.740,00 e
[...] ritenuto legittimo da Corte Cost., 9 luglio 2021, n. 149 nonché da Corte Giustizia UE, 22 febbraio 2024, in causa
C‑660/22).
Assorbito l'esame del quarto ed ultimo motivo di appello in punto di quantum.
Per tutte le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato.
Le spese del grado vengono compensate, stante la pacifica esistenza di lacuna normativa, ulteriormente avvalorata dal presente giudizio di appello. Per le stesse ragioni deve essere altresì rigettato l'appello incidentale di riguardo alla ONroparte_1 analoga regolamentazione delle spese disposta all'esito del giudizio di primo grado.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo e di ONroparte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da
Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo e da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di ONroparte_1
Firenze n. 2118 del 10.7.2023,
15 1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado del giudizio;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti di Fondo Temporaneo del Credito
Cooperativo e di ONroparte_1
Così deciso in Firenze il 29 ottobre 2025.
Il Presidente rel.est.
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 15.9.2023 al n. 1751 del Ruolo Affari Civili ONenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Ordinamento bancario promossa da:
Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, corrente in
Roma, elettivamente domiciliato in Firenze, presso e nello studio dell'avv. prof. Lorenzo Stanghellini, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Laura Ristori, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Firenze, ivi ONroparte_1 elettivamente domiciliata, presso e nello studio dell'avv. prof. Francesco Alcaro, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'esito dell'ordinanza del 14.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 Per Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, accertato l'obbligo della allora ONroparte_2 di aderire al Fondo Temporaneo del
[...] credito cooperativo (art.
2-bis d.l. 18/2016), e il conseguente suo obbligo di versare a tale Fondo i contributi di sua competenza per gli interventi deliberati nell'anno 2016, condannare ONroparte_1
, quale società conferitaria dell'azienda bancaria
[...] esercitata da ONroparte_2
, al pagamento al Fondo Temporaneo del credito
[...] cooperativo di euro 3.238.010,48 a titolo di contributi non versati per gli interventi deliberati fino al 31 dicembre 2016 o di risarcimento del danno per il loro mancato versamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della prima richiesta stragiudiziale, e con anatocismo ex art. 1283 c.c. dalla data della notifica della citazione in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : ONroparte_1
“Dichiara preliminarmente di non accettare il contraddittorio su domande nuove.
Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in via principale, respingere l'appello proposto dal Fondo Temporaneo con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio, e, in accoglimento dell'appello incidentale, alle spese di lite del 1^ grado di giudizio.
Subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accertata e dichiarata la tempestività delle eccezioni formulate dalla convenuta/appellata, voglia ammettere CTU per il calcolo del dovuto.
2 Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1751/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2118 del
10.7.2023; parti:
[...]
, esperiti gli ONroparte_3 adempimenti ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 14.4.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il fondo temporaneo del credito cooperativo conveniva in giudizio
[...] e l'ente ONroparte_1 ONroparte_4 al fine di sentirli condannare, in via solidale, al
[...] pagamento della somma di € 3.526.952,49 a titolo di contributi non versati, in relazione agli interventi posti in essere dal fondo nell'anno 2016 in favore delle BCC aderenti in difficoltà, o comunque a titolo di risarcimento per l'omesso versamento della predetta somma. A fondamento della domanda esponeva che:
- al fine di rafforzare i livelli di patrimonializzazione e la struttura organizzativa delle BCC con DL 18/2016 (convertito con modifiche dalla legge 49/2016) ne era stata attuata la riforma imponendo loro, quale condizione per l'esercizio dell'attività bancaria in forma di credito cooperativo, l'obbligo di adesione ai gruppi bancari cooperativi (art. 1 comma 1 lettera a, che aggiunge il comma 1-bis al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385);
- il legislatore tuttavia, in deroga a tale obbligo, ON aveva offerto alle più solide dal punto di vista patrimoniale, che non intendessero aderire ad un gruppo bancario cooperativo, di avvalersi della cd. opzione di way out (art. 2 comma 3 bis), presentando alla Banca d'LI nel termine di 60 giorni dall' entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 18/2016 istanza di conferimento dell'azienda bancaria in una società per azioni;
- si era avvalsa di questa opzione CP_6 presentando nei termini di legge (in data 14.06.2016) l'istanza di cd. way out ed ottenendo in data 16.12.2016 la
3 relativa autorizzazione della Banca d'LI a seguito della quale aveva dato luogo, in forza di atto notarile del 21.12.2016 avente efficacia dal 1.1.2017, al conferimento dell'azienda bancaria nella banca mutando, ONroparte_1 in qualità di conferente, la denominazione in
[...] ; Parte_1
- in attesa della costituzione dei gruppi bancari il legislatore aveva inoltre istituito, ai sensi dell'art. 2 bis, un fondo temporaneo del credito cooperativo, strumento mutualistico assicurativo finalizzato alla stabilizzazione e consolidamento delle banche di credito cooperativo nella fase di transizione al nuovo regime regolamentare incentrato sull'istituto del gruppo bancario cooperativo. A tale fondo sarebbero state transitoriamente obbligate ad aderire tutte le BCC, al di là del fatto che intendessero o meno entrare a far parte di un gruppo di credito cooperativo e, quindi, anche nel caso in cui avessero optato per la cd. way out;
- nel corso del 2016 il fondo aveva deliberato cinque interventi di rafforzamento patrimoniale e riorganizzazione nei confronti di BCC aderenti in difficoltà, con un impegno di spesa per complessivi € 306.700.000;
- nonostante il fatto che avesse operato CP_6 ON come fino al 31 dicembre 2016 essa aveva ritenuto, in forza dell'istanza cd. di way out, di non essere vincolata all'obbligo di aderire al fondo e, quindi, aveva opposto illegittimo diniego agli inviti a concorrere alle spese sostenute per la quota parte di spettanza dei contributi degli interventi deliberati nella gestione 2016, pari ad € 3.526.952,49. Si costituiva in giudizio la ONroparte_1 quale in merito all' an deduceva che l'obbligo di adesione al fondo, quale presupposto dell'avversa pretesa creditoria, riguardasse solo le banche che avevano scelto di proseguire nell'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo e non anche quelle che, entro il termine previsto, avevano optato per l'uscita dal sistema cooperativo, presentando istanza di cd. way out. In merito al quantum, contestava sia l'omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'importo richiesto che il periodo temporale di riferimento, tenuto conto che dal 1.1.2017 la banca era definitivamente uscita dal sistema del credito cooperativo. Si costituiva inoltre ONroparte_7
per azioni eccependo il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in forza dell' avviso di cessione in blocco dei rapporti giuridici ex art. 58 comma 2 del d.lgs 385/1993, pubblicato in GU del 14 gennaio 2017, collegato all'operazione di conferimento dell' azienda bancaria della BCC di Cambiano nella . ONroparte_1 In via subordinata, nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda attorea sulla base delle medesime argomentazioni difensive svolte da . ONroparte_1 Sulla scorta di un'istruttoria documentale all'udienza del 1.3.2023 le parti precisavano le conclusioni, come indicate in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in
4 decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****** Tanto premesso la domanda è infondata, e va dunque respinta. Con il decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 2016 n. 49 il legislatore ha attuato la riforma delle banche di credito cooperativo, al fine di rafforzarne livelli di patrimonializzazione e la struttura organizzativa tutelando, allo stesso tempo, il principio cardine del credito cooperativo, ossia l'essenza mutualistica. Il fulcro della riforma è rappresentato dall'introduzione ON del gruppo bancario cooperativo ( , disciplinato dagli artt. 37-bis e 37-ter TUB. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del DL 18/2016 aggiunge in particolare il comma 1-bis ed il comma 1-ter all'articolo 33 del TUB: ai sensi del comma 1 bis "l'adesione ad un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo"; “l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell'art. 2512 del codice civile, sulle cooperative a mutualità prevalente, può avvenire solo previo ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente” (comma 1-ter). L'art. 2 comma 3 del DL 18/2016 precisa poi che “le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell' art. 37 bis c. 7 e 7 bis d.lgs. 1993 n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'art. 36 d.lgs. 1993 n. 385, come modificato dall'articolo 1 comma 4 del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 150 bis c. 5 d.lgs. 1993 n. 385, come modificato dal presente decreto”. Quindi le BCC già autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della disciplina relativa ai gruppi bancari cooperativi, emanate del Ministro dell'economia e delle finanze o dalla Banca d'LI (commi 7 e 7-bis dell'art. 37 bis TUB), che non aderiscano a un GBC, devono deliberare la trasformazione in società per azioni (art. 36 TUB) o, in alternativa, la liquidazione. Viene fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 150 bis TUB, che prevede l'estensione degli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni. Ai sensi del comma 4, infine: “in caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'LI assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria”. ON Tuttavia il legislatore ha offerto, alle più solide dal punto di vista patrimoniale, una possibilità alternativa:
5 la cd. way out, disciplinata dai comma 3-bis a 3-quater dell'art 2. Più in dettaglio, ai sensi del comma 3-bis: “in deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'LI, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima societa' per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria, purche' la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data...”. BCC di Cambiano, operante nel sistema del credito cooperativo già prima dell'entrata vigore della riforma, è ON stata come si è detto l'unica ad aver portato a termine il predetto processo cd. di way out. In attesa della costituzione dei gruppi cooperativi, con l'art 2 bis introdotto in sede di conversione del DL 18/2016 il legislatore ha previsto l'istituzione del fondo temporaneo del credito cooperativo, che rappresenta uno strumento di natura privatistica di tipo mutualistico-assicurativo, avente lo scopo di promuovere processi di consolidamento e concentrazione tra le banche aderenti, anche tramite interventi diretti al sostegno, miglioramento ed all'efficientamento della struttura del credito cooperativo, nella fase di transizione al nuovo regime regolamentare incentrato sull' istituto del gruppo bancario cooperativo:
“durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, e' assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica”. Il profilo controverso tra le parti è se la BCC di Cambiano avesse l'obbligo di aderire a tale fondo, concorrendo pro quota agli oneri per i contributi erogati (o deliberati) ON in favore delle aderenti, limitatamente al periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza cd. di way out ON e il conferimento dell'azienda bancaria alla avendo essa ON pacificamente, medio tempore, continuato ad operare come . Secondo la parte attrice BCC di Cambiano sarebbe stata obbligata ad aderire al fondo in virtù di un obbligo generale di adesione ricadente su tutte le BCC, fondato:
- sul dato letterale dell'art. 2 bis (“anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto”), da interpretare nel senso che devono aderire al
6 ON fondo anche le autorizzate all' esercizio dell'attività bancaria che non aderiscano a un gruppo bancario cooperativo;
- sulla finalità perseguita dal legislatore mediante l'istituzione del fondo, di stabilizzazione e rafforzamento patrimoniale del sistema del credito cooperativo, a cui sarebbero quindi chiamate a partecipare indistintamente tutte ON le;
- sullo sfavore mostrato dallo stesso legislatore nei confronti della cd. way out e sul carattere non vincolante, ai fini devolutivi, della relativa istanza (art. 2 comma tre ter), così come evidenziato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2021. Al contrario, secondo la parte convenuta l'adesione al fondo risulterebbe doverosa solo per le BCC che debbano (e vogliano) assolvere all' obbligo di adesione a un gruppo bancario cooperativo, per evitare di dover deliberare la propria trasformazione in una spa o la liquidazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 2, come si evincerebbe dal comma 3 quater dello stesso art. 2; obbligo che non riguarderebbe dunque BCC di Cambiano, avendo essa presentato nei termini istanza cd. di way out, In realtà, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, non si rinviene nel testo dell'art. 2 bis un obbligo generale di adesione al Fondo temporaneo posto a carico di tutte le BCC, distinto e autonomo rispetto a quello di adesione delle medesime BCC ai costituendi gruppi bancari cooperativi. ON Il comma 1 consente piuttosto alle di assolvere all'obbligo di adesione ai costituendi gruppi bancari cooperativi (“l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, è assolto…”) mediante l'adesione al fondo (“dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle Banche di credito cooperativo”), in via temporanea (“e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un ON gruppo bancario cooperativo”), rivolgendosi quindi alle di nuova costituzione che intendano conseguire l'effetto dell' autorizzazione all' esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo ma anche nella fase transitoria - attraverso l'inciso “anche ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 comma 3 del presente decreto” - alle banche già autorizzate ad operare nel mondo del credito cooperativo, che intendano salvaguardare tale status, dovendo anch'esse assolvere all' obbligo di aderire a un gruppo bancario cooperativo, per evitare di dover deliberare la propria trasformazione in spa o la liquidazione. Tale interpretazione trova del resto conforto, in prospettiva di origine della norma in commento e in linea con finalità perseguite del legislatore, nel dossier 462 della legislatura diciassettesima (doc. 2 pag. 22 fasc. conv.) redatto a commento del DL 18/2016: “l'art. 2 bis reca norme transitorie durante la fase di costituzione dei gruppi bancari cooperativi: si consente alle BCC di aderire temporaneamente ad un Fondo, promosso dall'associazione che in sostanza coadiuvi il processo di adeguamento alle riforme introdotte col provvedimento in esame. Il comma 1 dispone che in tale
7 fase l'obbligo di aderire ad un gruppo bancario cooperativo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC è assolto, anche al fine di non doversi trasformare in spa o deliberare la sua liquidazione…… fino alla data di adesione della
[...]
ad un gruppo bancario cooperativo...”. ONroparte_2 L'adesione al fondo temporaneo è quindi strumentale all'assolvimento temporaneo, con effetto anticipatorio, dell'obbligo di adesione ai costituendi gruppi bancari cooperativi, discendente dal combinato disposto degli art. 33 comma 1-bis T.U.B. e dell'art. 2 comma 3 del D.L. 18/2016 convertito in legge n. 49/2016. Ma BCC di Cambiano, in tale fase, non aveva sulla scorta del dettato della legge l'obbligo di aderire a un gruppo bancario cooperativo, come si evince dall'ultimo capoverso del comma 3 quater dell'art. 2: “in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine stabilito dal comma, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3”. Dunque a seguito e per effetto della tempestiva presentazione dell'istanza cd. di way out, BCC di Cambiano non era più soggetta all'obbligo di aderire a un gruppo bancario cooperativo, avendo tale onere/obbligo solo in caso di mancato ottenimento dell'autorizzazione alla way out entro il termine di cui al comma 1 dell'art.
2. ON Ed infatti solo in caso diniego dell'adesione della (non autorizzata nei termini di legge alla cd. way out) al gruppo bancario cooperativo, diviene applicabile il comma 3 dell'art.
2. La parte attrice desume l'esistenza, in ogni caso, dell'obbligo in capo alla convenuta di adesione al fondo temporaneo dalla ratio stessa dell'istituzione del fondo, vale a dire di stabilizzazione e rafforzamento patrimoniale del sistema del credito cooperativo, a cui sarebbero quindi ON chiamate a partecipare indistintamente tutte le . Escluso, come si è detto, che l'obbligo evocato dalla parte attrice possa discendere dal dettato dell'art. 2 bis, si prospetterebbe dunque in sostanza l'ipotesi che si sia in presenza di una lacuna normativa, vale a dire di una mancata regolamentazione da parte della legge dell'aspetto specifico oggetto della presente controversia. Si tratterebbe, in particolare, di una cd. lacuna del regolamento, vale a dire un'ipotesi in cui la stessa teleologia immanente alla legge imporrebbe la presenza di una norma (appunto l'imposizione dell'obbligo di aderire al fondo temporaneo anche per le BCC che avessero optato per la cd. way out, finchè l'iter non si fosse concluso), che invece manca. Orbene l'art. 2 bis c. 2 d.l. cit. definisce il fondo temporaneo quale “strumento mutualistico – assicurativo” il quale “può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo”. Il comma 3 dell'art. 1 dello statuto del fondo prevede dunque, ad indicazione dello scopo del fondo, che esso “promuove, anche attraverso interventi di
8 sostegno, processi di consolidamento e di concentrazione tra le banche consorziate al fine di razionalizzare la struttura del credito cooperativo e migliorarne l'efficienza nella prospettiva della costituzione dei gruppi bancari cooperativi”. In questo senso, non può dunque affermarsi che la teleologia immanente nella legge istitutiva del fondo temporaneo imponesse al legislatore di inserire una disposizione prevedente un obbligo di adesione ad esso anche ON per le che avessero optato per la cd. way out, in via transitoria fino alla positiva conclusione del relativo procedimento: il fondo è stato infatti creato, ed esercita le proprie funzioni, nella prospettiva della costituzione dei gruppi bancari cooperativi, prospettiva alla quale
[...]
era ormai estranea, già dopo la presentazione CP_6 dell'istanza cd. di way out (salvo recuperarla in caso di eventuale esito negativo dell'istanza). In questo senso, dunque, si comprenderebbe la ragione per cui l'obbligo di adesione è stato espressamente collegato dalla legge a quello ON di adesione al e ciò pone quanto meno in dubbio che ON l'obbligo di adesione per le che avessero optato per la cd. way out sia immanente alla ratio della legge, potendosi invece anche ritenere che l'omissione sia stata una scelta discrezionale, volta a differenziare le diverse posizioni. Nel dubbio pertanto, non potendosi l'obbligo in discussione dedursi in modo univoco dalla teleologia immanente alla legge, dovrà applicarsi il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, senza la possibilità di configurare una lacuna normativa in ipotesi colmabile tramite analogia. Rispetto a quanto affermato non offre elementi decisivi in senso contrario la pronuncia della Corte Costituzionale n. 149/2021 laddove ha affermato che lo scopo del legislatore, nell'imporre un consistente prelievo sul patrimonio delle banche che optavano per la cd. way out, fosse quello di disincentivare la scelta, pur offerta, alle BCC più solide di uscire dal sistema. In quel caso, infatti, si trattava di ricercare la funzione di una disposizione espressamente prevista, mentre in questo caso come si è detto essa manca, e si tratterebbe di introdurla in via interpretativa o meglio analogica. E comunque l'imposizione espressa di un simile – già consistente - disincentivo non vuole, necessariamente, dire che debbano perciò desumersene ulteriori non espressi, a carico delle banche che effettuino la scelta citata. In conclusione BCC di Cambiano, durante l'iter di way out e, più precisamente, nell'arco temporale intercorso tra la presentazione dell'istanza ai sensi dell' art. 2 comma 3 bis (14 giugno 2016) ed il conferimento dell' azienda bancaria nella Banca di Cambiano 1884 spa (21.12.2016), non aveva l'obbligo aderire al fondo temporaneo (e pertanto nemmeno di concorrere ai contributi erogati dal Fondo a favore delle BCC aderenti per la gestione 2016), avendo piuttosto soltanto la facoltà di farlo. Il rigetto della domanda rende di scarso rilievo pratico la soluzione della questione relativa alla legittimazione passiva, avendo il fondo attore evocato in giudizio sia il conferente, sia il conferitario dell'azienda bancaria. L'unico
9 rilievo è infatti quello relativo alla regolamentazione delle spese di lite, e verrà pertanto trattato di seguito. L'assoluta novità – ed anzi, potrebbe dirsi, unicità - delle questioni trattate e la complessità di esse, dovute alla scarsa chiarezza del dettato normativo, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio. Lo stesso vale anche con riferimento ai rapporti con non vi è dubbio, infatti, che la questione Parte_1 relativa all'individuazione del soggetto titolare del rapporto controverso sul piano passivo non fosse di facile soluzione e, pur essendo vero che l'individuazione del soggetto da convenire in giudizio compete all'attore, non certo corrispondente a buona fede e correttezza nei confronti della controparte è stato il comportamento delle convenute, le quali sono rimaste inerti a fronte della specifica richiesta formulata dalla parte attrice in data 13.12.18 (doc. 8), alimentando in tal modo un legittimo dubbio sul punto in capo ad essa.
p.q.m.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede: I. rigetta la domanda;
II. compensa tra le parti le spese di giudizio“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello il
Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, chiedendo, in accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire:
“accertato l'obbligo della allora
[...] di aderire al Fondo ONroparte_2
Temporaneo del credito cooperativo (art.
2-bis d.l.
18/2016), e il conseguente suo obbligo di versare a tale
Fondo i contributi di sua competenza per gli interventi deliberati nell'anno 2016, condannare ONroparte_1
, quale società conferitaria dell'azienda bancaria
[...] esercitata da ONroparte_2
, al pagamento al Fondo Temporaneo del credito
[...] cooperativo di euro 3.238.010,48 a titolo di contributi non versati per gli interventi deliberati fino al 31 dicembre 2016 o di risarcimento del danno per il loro mancato versamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della prima richiesta stragiudiziale, e con anatocismo ex art. 1283 c.c. dalla data della notifica della citazione in primo grado. Con
10 vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, ONroparte_1
a sua volta concludendo in via principale
[...] per sentir respingere l'appello proposto dal Fondo
Temporaneo con condanna dello stesso alle spese di lite del presente grado di giudizio, e, in accoglimento dell'appello incidentale, alle spese di lite del 1^ grado di giudizio;
subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accertata e dichiarata la tempestività delle eccezioni formulate da essa convenuta/appellata, di sentir ammettere CTU per il calcolo del dovuto.
Con ordinanza del 17.7.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato la seguente proposta di soluzione conciliativa, come testualmente indicata dalla parte appellante: “il
Fondo Temporaneo è disposto a transigere la controversia riconoscendo a a fronte del pagamento CP_1 dell'importo di cui alle conclusioni, il 10% (dieci per cento) di tutti i recuperi netti conseguiti dal medesimo
Fondo Temporaneo, successivamente al pagamento di
[...]
, sugli attivi acquisiti con gli interventi di CP_1 sostegno (crediti problematici, azioni di responsabilità, prestiti subordinati e, nella misura in cui vengano monetizzati, elementi di capitale AT1), fino a un ammontare massimo di 1.000.000 (un milione) di euro”; spese di entrambi i gradi del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata dalla parte appellata ONroparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
11 L'appello non è stato notificato nei confronti di avendo Parte_1
l'altra convenuta in primo grado ONroparte_1
riconosciuto la propria legittimazione passiva e
[...] dichiarando l'appellante Fondo Temporaneo del Credito
Cooperativo di prestare sul punto acquiescenza.
Il primo motivo di appello, con cui si invocano ragioni di natura testuale e logico-sistematica di critica all'impugnata decisione, è infondato.
Quanto alle ragioni testuali, il riferimento, nell'art.
2-bis, comma 1, del D.L. 18/2016, al solo comma
3 dell'art. 2 dello stesso decreto esclude che vi siano in proposito ricompresi quei soggetti, come l'odierna appellata, che siano sorti in conseguenza del c.d. way- out di cui al successivo comma 3-bis, in ragione della prescelta opzione da parte della conferente originaria banca di credito cooperativa della “terza via” alternativa da un lato rispetto all'adesione ad un gruppo bancario e dall'altro rispetto alla residuale trasformazione o messa in liquidazione di cui al citato comma 3.
Oltretutto la fattispecie di cui comma 3-bis si differenzia da quella di cui al precedente comma per essere espressamente sottratta all'obbligo di devoluzione di cui al richiamato art. 150-bis del D.Lgs. 385/1993.
Lo stesso art.
2-bis, comma 1, del D.L., nel prevedere, quale termine finale di adesione al Fondo
Temporaneo, la data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo nel frattempo costituito, funzionalizza la prima adesione alla seconda.
Di tutto quanto sopra sembra essere convinto lo
ON stesso Fondo temporaneo che, nella sua Circ. 03/2016
Prot. n. 547 del 24 novembre 2016 (doc. 9 appellante in
12 primo grado), nella evidenziata base di calcolo (vd. nota
3) non includeva i valori relativi alle banche che avevano ad allora fatto pervenire al Fondo comunicazione di non adesione, a seguito dell'opzione concessa dalla L.
49 dell'8 aprile 2016 di avvalersi della cosiddetta CP_9 dal comparto del Cooperativo, e nello
[...] CP_2
ON specifico di Cambiano, Cassa Padana, ChiantiBanca,
Banca Area Pratese e Banca di Pistoia, al contempo precisando che Banca Area Pratese e Banca di Pistoia erano confluite, a partire dal 01/07/2016, in
ChiantiBanca.
Ostano all'accoglimento dell'appello anche ragioni di natura logico-sistematica.
Nell'art.
2-bis del D.L. 18/2016 la (temporanea) adesione al Fondo Temporaneo delle banche di credito cooperative è ritenuta meramente sostitutiva della successiva adesione al gruppo bancario cooperativo o, per effetto del richiamo del comma 3, della non adesione.
La terza ipotesi del c.d. way-out – peraltro soggetta ad un termine strettissimo di scelta (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – art. 2, comma 3-bis -) ne è esclusa anche in quanto non avrebbe avuto alcun senso, in caso di mancato perfezionamento dell'iter di cui al comma
3-bis, la previsione della possibilità di tardiva adesione ad un gruppo bancario cooperativo nel frattempo già costituito o, in caso di diniego dell'adesione tardiva, dell'applicazione del comma 3 dello stesso art. 2; in entrambi i casi con gli effetti di cui al richiamo contenuto nell'art.
2-bis, comma 1, del D.L.
Non può nemmeno sostenersi - con ciò esaminando il successivo secondo motivo di appello – che vi sarebbe contraddizione fra la mancata adesione al Fondo e l'avvenuta costituzione del Fondo stesso.
13 L'art.
2-bis del D.L. 18/2016 prevedeva che a promuovere (verosimilmente la costituzione) del Fondo
Temporaneo fosse la Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane, quale ente esponenziale, mediante strumento di natura privatistica e non, perché ciò sarebbe stato praticamente impossibile,
l'insieme di tutte le preesistenti banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane, tenute in seconda battuta solo ad aderirvi.
A tutto ciò deve aggiungersi come gli effetti equivalenti alla (mancata) adesione, nell'ipotesi di cui comma 3 dell'art. 2 del D.L. 18/2016, hanno una connotazione tipicamente sanzionatoria, di cui vi è invece carenza per la fattispecie quale è quella qui in esame, disciplinante una libera scelta alternativa consentita dal legislatore.
Il terzo motivo di appello, con cui si pongono in evidenza i pericoli per la stabilità del sistema che sarebbero potuti derivare dalla totale mancata adesione al Fondo Temporaneo delle banche di credito cooperativo- casse rurali ed artigiane aventi le caratteristiche dimensionali di cui al comma 3-bis dell'art. 2, è parimenti infondato, in quanto in proposito non vi è alcun dato dimostrativo dell'assunto, confortato da dati aggregati derivati dai bilanci dell'epoca (assunto che, peraltro, sembra indirettamente smentito dal sopra citato doc. 9 di parte appellante in primo grado).
A tutto quanto sopra deve aggiungersi come il differente trattamento tra banche di credito cooperativo- casse rurali ed artigiane che avessero esercitato l'opzione di cui all'art. 2, comma 3-bis, del D.L.
18/2016 e le restanti banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane era ben lungi dal generare disparità in favore delle prime, attesa la sussistenza dell'obbligo
14 di cui al successivo comma 3-ter in virtù del quale era previsto per le prime un versamento al bilancio dello
Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, previo giudizio senza rilievi da parte dell'incaricato revisore contabile (obbligo assolto da già Parte_1 ONroparte_10
per l'importo di Euro 54.208.740,00 e
[...] ritenuto legittimo da Corte Cost., 9 luglio 2021, n. 149 nonché da Corte Giustizia UE, 22 febbraio 2024, in causa
C‑660/22).
Assorbito l'esame del quarto ed ultimo motivo di appello in punto di quantum.
Per tutte le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato.
Le spese del grado vengono compensate, stante la pacifica esistenza di lacuna normativa, ulteriormente avvalorata dal presente giudizio di appello. Per le stesse ragioni deve essere altresì rigettato l'appello incidentale di riguardo alla ONroparte_1 analoga regolamentazione delle spese disposta all'esito del giudizio di primo grado.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo e di ONroparte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da
Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo e da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di ONroparte_1
Firenze n. 2118 del 10.7.2023,
15 1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado del giudizio;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti di Fondo Temporaneo del Credito
Cooperativo e di ONroparte_1
Così deciso in Firenze il 29 ottobre 2025.
Il Presidente rel.est.
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