Ordinanza cautelare 11 novembre 2021
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01976/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01618/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2021, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Perrone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Cosenza, Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Cosenza di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché dell'obbligo di vendere o cedere le armi e munizioni di proprietà del ricorrente a persona non convivente munita di idoneo titolo entro un determinato termine;
- della nota prot. n. -OMISSIS-con la quale la Questura di Cosenza ha proposto l'adozione del provvedimento;
- del provvedimento del -OMISSIS- con il quale è stato disposto il ritiro cautelare delle armi e delle munizioni regolarmente detenute dal ricorrente;
- della nota n. -OMISSIS- di avvio del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Cosenza, del Ministero dell'Interno e della Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. UR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento del -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Cosenza ha prescritto il divieto di detenzione di armi e munizioni, nonché l’obbligo di vendere o cedere le armi e munizioni di proprietà, denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, dell’art. 39, R.D. n. 773/1931 e per vizio di eccesso di potere.
La determinazione avversata è incentrata su un episodio verificatosi il -OMISSIS- all’interno -OMISSIS-, in cui l’esponente, recatosi sul posto per vaccinarsi, avrebbe tenuto “ comportamenti minacciosi, altezzosi e saccenti nei confronti di un -OMISSIS- e di un -OMISSIS- ”, nonché ancora sulla segnalazione del -OMISSIS-, che avrebbe evidenziato suoi presunti comportamenti poco corretti nei confronti del personale di quell’ufficio, con minacce suicide ove non si fosse proceduto all’annullamento di alcune cartelle esattoriali.
2. Resiste la p.a. intimata, che chiede il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris.
4. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con una serie di censure, suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente, incensurato, lamenta che il provvedimento avversato è stato emanato sulla scorta di una istruttoria e di una ricostruzione fattuale non adeguate nonché in assenza di idonea motivazione, risultando l’esponente titolare della licenza del porto d’armi da moltissimi anni.
Dagli episodi descritti nella determinazione avversata, in particolare, non si evincerebbe alcun collegamento rispetto al pericolo di abuso delle armi e, in ogni caso, al momento della vaccinazione l’esponente si sarebbe solo limitato ad esprimere la necessità che gli venisse somministrato un vaccino diverso da Astrazeneca.
Inoltre il medesimo ricorrente, titolare di -OMISSIS- e membro di un-OMISSIS-, ha sporto denuncia per alcune minace ricevute.
L’assunto va disatteso.
Utile, in via preliminare, una ricognizione della cornice normativa e giurisprudenziale entro cui collocare la vicenda in esame.
Nello specifico, l’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone, all’ultimo comma, che “ Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
L’art. 39, comma 1 stabilisce che “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, …, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
In particolare, dalla portata dal tenore letterale dei sopra indicati precetti emerge che il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole.
All’autorità procedente è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell’amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
In tale prospettiva quindi “ è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137).
La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha inoltre statuito che “ l'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da sue condotte comunque significative, …, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796).
Alla luce delle riportate coordinate normative ed in applicazione della richiamata giurisprudenza il compendio di elementi posto a base della determinazione avversata resiste ai rilievi del ricorrente.
La valutazione compiuta del Prefetto, infatti, è ragionevole e adeguatamente motivata, avuto riguardo alle condotte attribuite all’esponente, la cui ricostruzione è da ritenere attendibile, tenute dal medesimo presso l’ospedale militare e presso la sede del-OMISSIS-. Tali condotte sono state valutate come non coerenti con il possesso di un'arma, atteso il superiore interesse dello Stato a tutelare in via esclusiva la sicurezza dei cittadini, inducendo pertanto la resistente p.a. a dubitare legittimamente dell’affidabilità dell’esponente.
6. La domanda di annullamento va pertanto respinta.
7. Le spese di lite nondimeno possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
UR LE, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR LE | IV AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.