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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/11/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 10801/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10801/2016 promossa da:
p.i./c.f. ) ora , con sede in Milano, in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del consigliere delegato e legale rappresentante Sig. Parte_3 rappresentata e difesa dall'AVV. ORESTE GIAMBELLINI (c.f. ), con C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Largo Augusto 1, e dall'Avv. Stefano Demuro, (C.F.
, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del secondo in Cagliari, alla Piazza della Repubblica n. 22,
OPPONENTE
contro
, (p. i. ) con sede in Cagliari, Via Dei Carroz 18, in persona del suo CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dall'AVV. ALESSANDRO PIU, (c.f. CP_2
), del Foro di Oristano, e dall'AVV. PAOLO ANTONIO ARU, (c.f. CodiceFiscale_3
), anche disgiuntamente, in forza della procura speciale in calce alla comparsa CodiceFiscale_4 di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Donizetti 22, presso lo studio del secondo difensore.
OPPOSTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Nel merito in via principale: - revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo n. 2363/2016 reso dal Tribunale Civile di Cagliari in data 18 ottobre 2016 e notificato in data 21/24 ottobre 2016, in quanto illegittimo per i motivi esposti in narrativa;
‐spese, diritti ed onorari rifusi”.
Nell'interesse dell'opposto: “l'Illustrissimo Tribunale, respinta ogni diversa domanda voglia – in via preliminare: concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.
2363/2016 emesso dal Tribunale di Cagliari, oggetto della presente opposizione per l'intero importo riportato;
– in via principale: rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate da parte attrice in quanto infondate e, per l'effetto, – confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente valido ed efficace, il tutto per i motivi esposti in narrativa;
– con vittoria di spese e onorari, sia della fase monitoria, sia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, Parte_1 ha esposto che in data 21/24 ottobre 2016 ha notificato all'opponente il decreto
[...] CP_3 ingiuntivo n. 2363/2016 reso in data 18 ottobre 2016 dal Tribunale di Cagliari con il quale è stato ingiunto il pagamento, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, della “somma di Euro 24.400,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla domanda fino al saldo effettivo;
le spese di lite di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 700,00 per competenze professionali, in Euro
145,50 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15%, i.v.a. e c.p.a.”.
A sostegno della propria opposizione la ha dedotto l'inesistenza del credito di Parte_1 sotto un triplice profilo: 1) nessun accordo risulta raggiunto tra le parti in causa Controparte_1 relativamente ai premi previsti per l'apertura di corner a marchio presso i propri punti CP_4 vendita;
2) il sig. non aveva il potere di concludere accordi in nome e per conto della società Parte_4
(già ; 3) comunque, con la transazione avvenuta tra le parti in data Pt_2 Parte_1
20.05.2016 sono state tacitate le controversie tra (e le altre società all'epoca amministrate CP_1 dal sig. e , inclusa quella oggetto del decreto ingiuntivo opposto, CP_5 Parte_1 poiché l'accordo transattivo è stato firmato dalle parti successivamente all'emissione della fattura n.
28/2016 azionata con il decreto ingiuntivo n. 2363/2016.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.02.2016 si è costituita in giudizio CP_1 contestando in fatto e in diritto le avverse pretese. L'opposta ha eccepito a) che risulta provato
[...]
l'accordo raggiunto tramite corrispondenza e-mail tra il sig. responsabile dell'Ufficio Parte_5
pagina 2 di 5 acquisti di e il sig. allora rappresentante legale della Parte_1 CP_5 CP_1
b) che il sig. aveva il potere di contrarre in nome e per conto della;
[...] Parte_4 Parte_1
c) che la transazione del 20.05.2016 non aveva ad oggetto le questioni relative ai contributi dovuti da alla ed alle altre società rappresentate dal ma era circoscritta alla Parte_1 CP_1 CP_5 rinuncia da parte delle società amministrate dal alle diffide ad adempiere inviate a CP_5 Parte_1
(ed alle relative comunicazioni di avvenuta risoluzione), riconoscendo a tali società una
[...] dilazione del debito complessivo di € 720.000,00 vantato dalla (società collegata Controparte_6 alla ) in trenta rate mensili;
d) che sussistono i presupposti per la concessione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei propri atti difensivi e confermate nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica depositate.
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da è fondata e deve essere, pertanto, trovare Parte_1 accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2363/2016.
1. Sul potere del sig. di contrarre in nome e per conto di . Parte_5 Parte_1
È agli atti la procura del 19.04.2013 n. 9284/5543 rep. Notaio (All. 12 fascicolo parte Per_1 opponente), che ha conferito, tra gli altri, a “ ” (noto ) Parte_1 Persona_2 Pt_5 in base alla quale “in relazione alle attività di impesa e agendo in rappresentanza della società potranno compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni affinché la società mandante entri in possesso di tutti i rami di azienda rispetto ai quali la medesima abbia in essere contratti di affitto con la società
Nuovi Mercati SRL. I nominati procuratori potranno pertanto (…) fare tutto quanto si renderà necessario sia per entrare in possesso dei singoli rami, sia per avviarne l'attività. A tale ultimo fine
(…) potranno procedere con la esecuzione di ogni singolo atto idoneo ad assicurare l'inizio dell'attività”. Dal testo della procura richiamata si evince in modo incontrovertibile che i poteri riconosciuti al sono delimitati ad una fattispecie specifica e diversa da quella oggetto di Parte_4 causa, poiché riguarda espressamente attività funzionali all'entrata in possesso, da parte della
, di tutti i rami d'azienda rispetto ai quali quest'ultima abbia in essere contratti Parte_1
d'affitto con la società Nuovi Mercati s.r.l.. Pertanto, il in qualità di procuratore non Parte_4 avrebbe avuto il potere di sottoscrivere accordi con gli affiliati di riguardanti addenda Parte_1 al contratto di franchising stipulato tra la prima e la quale sarebbe stato l'accordo Controparte_1 relativo alla corresponsione di contributi da parte dell'affiliante all'affiliato per l'apertura di
[...] presso i punti vendita di quest'ultimo. Parte_6
pagina 3 di 5
2. Sull'esistenza del credito di Controparte_1
Lo scambio di corrispondenza e-mail prodotto agli atti e intercorso tra il sig. CP_5 amministratore unico della e il sig. (All. 3 fascicolo parte opponente fase CP_1 Parte_5 monitoria), responsabile acquisti della società , fa presumere, dal suo tenore letterale, Parte_1 una trattativa tra le due società in causa in ordine al contributo di € 10.000,00 previsto per l'apertura, da parte della società (e delle altre quattro società facenti capo al , di un corner CP_1 CP_5 CP_4 presso ciascun punto vendita, contributo corrisposto dalla società BE (fornitrice dei prodotti)
[...] alla e che sarebbe potuto essere “girato” alla , come si legge dalla e-mail Parte_1 CP_1 intercorsa tra e e inviata per conoscenza anche ad (anch'egli Parte_4 Parte_7 Testimone_1
Contro procuratore della . Dalle e-mail allegate non è possibile assumere in modo univoco, certo e incontrovertibile, che tra le parti in causa sia stato raggiunto un accordo preciso e compiuto in ordine al
“contributo” da riconoscere alla . Nella e-mail del 3.06.2014, infatti, si legge che CP_1 CP_5
legale rappresentante e amministratore unico della , ricorda “di aver ricevuto una
[...] CP_1 proposta da ( n.d.g.) per la definizione dei contratti di fornitura con la Sardegna Tes_1 Tes_1
(per la quale vi chiedo conferma) un contributo da parte di di € 10.000,00 a punto Parte_1 vendita”, aggiungendo che “nel caso in cui confermaste il vostro intervento, sono a chiederVi le possibili modalità di accredito”. Ebbene, in primo luogo, dal tenore letterale delle e-mail prodotte agli atti, il cui contenuto deve essere valutato prudentemente dal giudice secondo il principio del libero convincimento espresso dall'art. 116 c.p.c., alla stregua dei canoni di coerenza e logicità, non risulta essere stato raggiunto l'accordo tra le parti in ordine ai contributi per l'apertura dei corner CP_4
facendo riferimento, il a un “ricordo” di cui però non è stata allegata prova diretta;
in
[...] CP_5 secondo luogo, la proposta cui fa riferimento l'e-mail del 3.06.2014 avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam, rappresentando un addendum integrativo del contratto di franchising. Ai sensi dell'art. 3, l. 6 maggio 2004, n. 129, infatti, il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, così come, difatti, risulta il contratto di affiliazione in franchising stipulato con scrittura privata tra e in data 21.03.2004, con cui le parti hanno Parte_1 CP_1 regolato i propri rapporti e tutti gli aspetti di natura amministrativa, gestoria, patrimoniale, come previsto per legge.
3. Sul contratto di transazione stipulato dalle parti.
Benché i primi due punti siano dirimenti ai fini della risoluzione della controversia, per completezza si deve trattare dell'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'accordo transattivo intercorso tra le parti. Con il contratto di transazione sottoscritto da e in data 20.05.2016 e Parte_1 CP_1 depositato agli atti (All. 11 parte opponente) le parti hanno rinunciato “ad ogni e qualsiasi pretesa per pagina 4 di 5 esse discendente, inerente, connessa o conseguente ai fatti lamentati di cui in premessa o comunque sorti antecedentemente alla sottoscrizione del presente contratto”. Ebbene, tra i fatti descritti analiticamente in premessa a fondamento dell'accordo non vi è alcun riferimento alla fattura n. 28/2016 azionata con il decreto ingiuntivo opposto. Premesso che l'accordo transattivo richiede due presupposti per la sua validità, ovvero le reciproche concessioni con le quali le parti modificano le loro pretese e che tra le parti vi sia (o vi possa essere) una res litigiosa, nel caso di specie, le parti hanno dettagliatamente delimitato l'ambito di tale contrasto, elencando tutti i crediti e debiti reciproci che hanno inteso tacitare, nonché le concessioni previste, elencandoli e descrivendoli puntualmente, con il fine ultimo di “proseguire nei loro rapporti commerciali”. Se le parti avessero voluto includere anche la fattura n. 28/2016 lo avrebbero fatto, così come hanno fatto con tutte le fatture oggetto di contrasto, al fine di porre fine alle liti al tempo in atto e a quelle che sarebbero potute discendere dai fatti descritti in premessa nei titoli I, II, III, e IV. Coerentemente, questo giudice deve ritenere che l'accordo transattivo non investa la controversia in esame;
diversamente ragionando non si giustificherebbe l'esclusione, nel corpo del contratto, del mancato pagamento dei premi citati nella corrispondenza e-mail allegata agli atti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2363/2016 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 18.10.2016;
2) Condanna in persona del rappresentante legale alla rifusione a favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € € 5.077,00 per compenso professionale ed € 145,50 per Parte_1 esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 03/11/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10801/2016 promossa da:
p.i./c.f. ) ora , con sede in Milano, in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del consigliere delegato e legale rappresentante Sig. Parte_3 rappresentata e difesa dall'AVV. ORESTE GIAMBELLINI (c.f. ), con C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Largo Augusto 1, e dall'Avv. Stefano Demuro, (C.F.
, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del secondo in Cagliari, alla Piazza della Repubblica n. 22,
OPPONENTE
contro
, (p. i. ) con sede in Cagliari, Via Dei Carroz 18, in persona del suo CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dall'AVV. ALESSANDRO PIU, (c.f. CP_2
), del Foro di Oristano, e dall'AVV. PAOLO ANTONIO ARU, (c.f. CodiceFiscale_3
), anche disgiuntamente, in forza della procura speciale in calce alla comparsa CodiceFiscale_4 di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Donizetti 22, presso lo studio del secondo difensore.
OPPOSTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Nel merito in via principale: - revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo n. 2363/2016 reso dal Tribunale Civile di Cagliari in data 18 ottobre 2016 e notificato in data 21/24 ottobre 2016, in quanto illegittimo per i motivi esposti in narrativa;
‐spese, diritti ed onorari rifusi”.
Nell'interesse dell'opposto: “l'Illustrissimo Tribunale, respinta ogni diversa domanda voglia – in via preliminare: concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.
2363/2016 emesso dal Tribunale di Cagliari, oggetto della presente opposizione per l'intero importo riportato;
– in via principale: rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate da parte attrice in quanto infondate e, per l'effetto, – confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente valido ed efficace, il tutto per i motivi esposti in narrativa;
– con vittoria di spese e onorari, sia della fase monitoria, sia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, Parte_1 ha esposto che in data 21/24 ottobre 2016 ha notificato all'opponente il decreto
[...] CP_3 ingiuntivo n. 2363/2016 reso in data 18 ottobre 2016 dal Tribunale di Cagliari con il quale è stato ingiunto il pagamento, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, della “somma di Euro 24.400,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla domanda fino al saldo effettivo;
le spese di lite di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 700,00 per competenze professionali, in Euro
145,50 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15%, i.v.a. e c.p.a.”.
A sostegno della propria opposizione la ha dedotto l'inesistenza del credito di Parte_1 sotto un triplice profilo: 1) nessun accordo risulta raggiunto tra le parti in causa Controparte_1 relativamente ai premi previsti per l'apertura di corner a marchio presso i propri punti CP_4 vendita;
2) il sig. non aveva il potere di concludere accordi in nome e per conto della società Parte_4
(già ; 3) comunque, con la transazione avvenuta tra le parti in data Pt_2 Parte_1
20.05.2016 sono state tacitate le controversie tra (e le altre società all'epoca amministrate CP_1 dal sig. e , inclusa quella oggetto del decreto ingiuntivo opposto, CP_5 Parte_1 poiché l'accordo transattivo è stato firmato dalle parti successivamente all'emissione della fattura n.
28/2016 azionata con il decreto ingiuntivo n. 2363/2016.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.02.2016 si è costituita in giudizio CP_1 contestando in fatto e in diritto le avverse pretese. L'opposta ha eccepito a) che risulta provato
[...]
l'accordo raggiunto tramite corrispondenza e-mail tra il sig. responsabile dell'Ufficio Parte_5
pagina 2 di 5 acquisti di e il sig. allora rappresentante legale della Parte_1 CP_5 CP_1
b) che il sig. aveva il potere di contrarre in nome e per conto della;
[...] Parte_4 Parte_1
c) che la transazione del 20.05.2016 non aveva ad oggetto le questioni relative ai contributi dovuti da alla ed alle altre società rappresentate dal ma era circoscritta alla Parte_1 CP_1 CP_5 rinuncia da parte delle società amministrate dal alle diffide ad adempiere inviate a CP_5 Parte_1
(ed alle relative comunicazioni di avvenuta risoluzione), riconoscendo a tali società una
[...] dilazione del debito complessivo di € 720.000,00 vantato dalla (società collegata Controparte_6 alla ) in trenta rate mensili;
d) che sussistono i presupposti per la concessione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei propri atti difensivi e confermate nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica depositate.
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da è fondata e deve essere, pertanto, trovare Parte_1 accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2363/2016.
1. Sul potere del sig. di contrarre in nome e per conto di . Parte_5 Parte_1
È agli atti la procura del 19.04.2013 n. 9284/5543 rep. Notaio (All. 12 fascicolo parte Per_1 opponente), che ha conferito, tra gli altri, a “ ” (noto ) Parte_1 Persona_2 Pt_5 in base alla quale “in relazione alle attività di impesa e agendo in rappresentanza della società potranno compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni affinché la società mandante entri in possesso di tutti i rami di azienda rispetto ai quali la medesima abbia in essere contratti di affitto con la società
Nuovi Mercati SRL. I nominati procuratori potranno pertanto (…) fare tutto quanto si renderà necessario sia per entrare in possesso dei singoli rami, sia per avviarne l'attività. A tale ultimo fine
(…) potranno procedere con la esecuzione di ogni singolo atto idoneo ad assicurare l'inizio dell'attività”. Dal testo della procura richiamata si evince in modo incontrovertibile che i poteri riconosciuti al sono delimitati ad una fattispecie specifica e diversa da quella oggetto di Parte_4 causa, poiché riguarda espressamente attività funzionali all'entrata in possesso, da parte della
, di tutti i rami d'azienda rispetto ai quali quest'ultima abbia in essere contratti Parte_1
d'affitto con la società Nuovi Mercati s.r.l.. Pertanto, il in qualità di procuratore non Parte_4 avrebbe avuto il potere di sottoscrivere accordi con gli affiliati di riguardanti addenda Parte_1 al contratto di franchising stipulato tra la prima e la quale sarebbe stato l'accordo Controparte_1 relativo alla corresponsione di contributi da parte dell'affiliante all'affiliato per l'apertura di
[...] presso i punti vendita di quest'ultimo. Parte_6
pagina 3 di 5
2. Sull'esistenza del credito di Controparte_1
Lo scambio di corrispondenza e-mail prodotto agli atti e intercorso tra il sig. CP_5 amministratore unico della e il sig. (All. 3 fascicolo parte opponente fase CP_1 Parte_5 monitoria), responsabile acquisti della società , fa presumere, dal suo tenore letterale, Parte_1 una trattativa tra le due società in causa in ordine al contributo di € 10.000,00 previsto per l'apertura, da parte della società (e delle altre quattro società facenti capo al , di un corner CP_1 CP_5 CP_4 presso ciascun punto vendita, contributo corrisposto dalla società BE (fornitrice dei prodotti)
[...] alla e che sarebbe potuto essere “girato” alla , come si legge dalla e-mail Parte_1 CP_1 intercorsa tra e e inviata per conoscenza anche ad (anch'egli Parte_4 Parte_7 Testimone_1
Contro procuratore della . Dalle e-mail allegate non è possibile assumere in modo univoco, certo e incontrovertibile, che tra le parti in causa sia stato raggiunto un accordo preciso e compiuto in ordine al
“contributo” da riconoscere alla . Nella e-mail del 3.06.2014, infatti, si legge che CP_1 CP_5
legale rappresentante e amministratore unico della , ricorda “di aver ricevuto una
[...] CP_1 proposta da ( n.d.g.) per la definizione dei contratti di fornitura con la Sardegna Tes_1 Tes_1
(per la quale vi chiedo conferma) un contributo da parte di di € 10.000,00 a punto Parte_1 vendita”, aggiungendo che “nel caso in cui confermaste il vostro intervento, sono a chiederVi le possibili modalità di accredito”. Ebbene, in primo luogo, dal tenore letterale delle e-mail prodotte agli atti, il cui contenuto deve essere valutato prudentemente dal giudice secondo il principio del libero convincimento espresso dall'art. 116 c.p.c., alla stregua dei canoni di coerenza e logicità, non risulta essere stato raggiunto l'accordo tra le parti in ordine ai contributi per l'apertura dei corner CP_4
facendo riferimento, il a un “ricordo” di cui però non è stata allegata prova diretta;
in
[...] CP_5 secondo luogo, la proposta cui fa riferimento l'e-mail del 3.06.2014 avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam, rappresentando un addendum integrativo del contratto di franchising. Ai sensi dell'art. 3, l. 6 maggio 2004, n. 129, infatti, il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, così come, difatti, risulta il contratto di affiliazione in franchising stipulato con scrittura privata tra e in data 21.03.2004, con cui le parti hanno Parte_1 CP_1 regolato i propri rapporti e tutti gli aspetti di natura amministrativa, gestoria, patrimoniale, come previsto per legge.
3. Sul contratto di transazione stipulato dalle parti.
Benché i primi due punti siano dirimenti ai fini della risoluzione della controversia, per completezza si deve trattare dell'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'accordo transattivo intercorso tra le parti. Con il contratto di transazione sottoscritto da e in data 20.05.2016 e Parte_1 CP_1 depositato agli atti (All. 11 parte opponente) le parti hanno rinunciato “ad ogni e qualsiasi pretesa per pagina 4 di 5 esse discendente, inerente, connessa o conseguente ai fatti lamentati di cui in premessa o comunque sorti antecedentemente alla sottoscrizione del presente contratto”. Ebbene, tra i fatti descritti analiticamente in premessa a fondamento dell'accordo non vi è alcun riferimento alla fattura n. 28/2016 azionata con il decreto ingiuntivo opposto. Premesso che l'accordo transattivo richiede due presupposti per la sua validità, ovvero le reciproche concessioni con le quali le parti modificano le loro pretese e che tra le parti vi sia (o vi possa essere) una res litigiosa, nel caso di specie, le parti hanno dettagliatamente delimitato l'ambito di tale contrasto, elencando tutti i crediti e debiti reciproci che hanno inteso tacitare, nonché le concessioni previste, elencandoli e descrivendoli puntualmente, con il fine ultimo di “proseguire nei loro rapporti commerciali”. Se le parti avessero voluto includere anche la fattura n. 28/2016 lo avrebbero fatto, così come hanno fatto con tutte le fatture oggetto di contrasto, al fine di porre fine alle liti al tempo in atto e a quelle che sarebbero potute discendere dai fatti descritti in premessa nei titoli I, II, III, e IV. Coerentemente, questo giudice deve ritenere che l'accordo transattivo non investa la controversia in esame;
diversamente ragionando non si giustificherebbe l'esclusione, nel corpo del contratto, del mancato pagamento dei premi citati nella corrispondenza e-mail allegata agli atti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2363/2016 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 18.10.2016;
2) Condanna in persona del rappresentante legale alla rifusione a favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € € 5.077,00 per compenso professionale ed € 145,50 per Parte_1 esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 03/11/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 5 di 5