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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/10/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1379/2024 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 30.09.2025 con termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.,
tra
(CF. , con l'avv.to Lorenzo Sacchi, presso lo studio del quale Parte_1 C.F._1
è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via Ilario Alibrandi n. 24d, secondo quanto indicato in atti;
Parte opponente e
CF. ), in persona della procuratrice (CF. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
13048380151), in virtù di procura per atto autenticato dal notaio del 22.06.2020, rep. Persona_1
304916, fasc. 36336, a sua volta a mezzo del suo procuratore come da procura per atto CP_3 autenticato dal notaio del 24.05.2021, rep. 144391, racc. 37236, rappresentata e difesa Persona_2 dall'avv.to Gabriele Riccardi D'Adamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Roma, alla via Nicola Ricciotti n. 11, come da procura alle liti in atti;
Parte opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti pecuniari. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 30.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2024, è stata proposta opposizione nell'interesse di avverso il decreto ingiuntivo n. 2701/2023, emesso da questo Tribunale in data 18.12.2023, Parte_1 in favore della (nel prosieguo soltanto “ , per brevità), con il quale è stato ingiunto Controparte_1 CP_1 al il pagamento della somma di € 31.078,33, oltre agli ulteriori interessi come da ricorso e alle Pt_1 spese della procedura monitoria, con le conclusioni rassegnate nell'atto d'opposizione che qui si trascrivono: “- Revocare il decreto ingiuntivo n. 2701/2023 del 18.12.2023 iscritto al RG 6452/2023 Tribunale di Velletri per difetto di legittimazione attiva della ; - Nel merito accertare e dichiarare la nullità delle CP_4 seguenti procure: in autentica a rogito del dr. del 22.06.2020, rep. 304916, fasc. 36336 registrata Persona_1
a Pordenone in data 23.06.2020, in persona del procuratore speciale Dott.ssa giusta procura del dr. CP_3
munito dei poteri di delega in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di Controparte_5 [...]
del 13.05.2021, il tutto in autentica a rogito del dr. Notaio in Milano, Controparte_2 Persona_2 del 24.05.2021, di rep. 144391 e racc. 37236. - Accertare e dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi in ordine al contratto di finanziamento de quo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2701/2023; Con vittoria di diritti, spese e competenze di lite del presente giudizio”. A fondamento di tale opposizione è stato dedotto, in estrema sintesi: che la Controparte_2
costituitasi nq. procuratrice della in fase monitoria, deve considerarsi, in realtà, priva di
[...] CP_1 idonea procura, dal momento che la stessa non dispone dell'abilitazione amministrativa all'esercizio
1 della relativa attività, come è invece previsto dall'art. 2 co. 6 L. 130/1999; che tale disposizione consente, infatti, che l'attività di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e i servizi di cassa e di pagamento indicati nel medesimo art. 2 vengano svolti soltanto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB e che gli altri soggetti che intendano prestare i servizi contemplati dal co. 3, lett. c, devono richiedere l'iscrizione all'albo ex art. 106 cit.; che si tratta, dunque, di attività riservate a soggetti che o rivestono la qualità di banche o sono iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 cit. e, trattandosi di una disciplina che ha natura imperativa, la sua violazione determina la nullità della procura conferita a un soggetto che è privo di tale qualità, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c.; che, nella specie, la pur avendo agito con il ricorso in nome e per Controparte_2 conto della pretesa cessionaria del credito, la e pur ricadendo dunque nel perimetro di CP_1 applicazione dell'art. 2 co. 6 L. 130/99, non è una società iscritta nell'albo delle banche né in quello degli intermediari ex art. 106 TUB;
che è conseguentemente nullo ogni atto posto in essere dalla
[...] in carenza di potere;
che, del resto, la disciplina interna deve coordinarsi con il quadro Controparte_2 normativo euro-unitario risultante dalla Direttiva UE 2021/2167, la quale ha previsto che lo svolgimento dell'attività di servicing non è libero bensì soggetto ad autorizzazione amministrativa e, pur in mancanza di un recepimento di tale direttiva, è noto che le prescrizioni in essa contenute che sono incondizionate, non lasciando margini di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione, e sufficientemente precise, in modo da risultare determinate con compiutezza in tutti i loro elementi, devono considerarsi direttamente applicabili, tale dovendosi ritenere, in particolare, l'art. 4, par. 1, della direttiva in questione, nella parte in cui ha previsto un chiaro divieto di esercitare l'attività di servicing senza preventiva autorizzazione, con l'obbligo conseguente di tutti gli organi dello Stato, ivi inclusi quelli giurisdizionali, di assicurarne il rispetto;
che inoltre, nel merito, la pretesa creditoria vantata con il ricorso monitorio è comunque infondata, perché la clausola relativa agli interessi è viziata da nullità per indeterminatezza;
che, infatti, dalla lettura del contratto emerge che l'importo erogato è stato di € 25.000,00, nel piano d'ammortamento non è stato indicato “…l'importo complessivo relativo alla restituzione, comprensivo delle spese e degli interessi contrattualmente pattuiti” e sono stati riportati due importi distinti a titolo di TAN e di TAEG;
che non è specificato, poi, nella documentazione contrattuale se il contraente ha beneficiato di garanzie accessorie, ad esempio la garanzia assicurativa in caso morte/invalidità/perdita lavoro, le quali incidono sui costi complessivi del prestito;
che, nel caso in cui l'ISC o TAEG risulti scorretto, ciò determina la nullità della relativa clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi BOT, così come previsto dagli artt. 117 e 125 bis TUB;
che, del resto, anche ai sensi degli artt. 1346 e 1284 c.c., il contratto deve essere determinato o determinabile nel suo oggetto e gli interessi superiori alla misura legale devono essere convenuti, in forma scritta, in maniera oggettiva e senza incertezze. Si è costituita in giudizio la a mezzo della procuratrice CP_1 Controparte_2 contestando l'avversa opposizione e chiedendo: “- in via preliminare, assegnare all'odierno convenuto termine per la proposizione della domanda di mediazione obbligatoria nei confronti del Sig. - ancora in via Parte_1 preliminare, dichiarare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 2701/2023, pubblicato il 18.12.2023, r.g. 6452/2023, Tribunale di Velletri, G.U. Dott. Renato Buzi, provvisoriamente esecutivo, non essendo l'opposizione de qua basata su prova scritta o di pronta soluzione e non essendo contestate le somme dovute all'opposto; - Nel merito rigettare integralmente l'opposizione spiegata per tutti i motivi esposti”, in ogni caso con il favore delle spese processuali. Ha dedotto l'opposta, in estrema sintesi: che l'opposizione è pressoché tutta basata sull'assunto che la avrebbe violato le disposizioni di cui all'art. 106 TUB, ma la Controparte_2 giurisprudenza di legittimità si è espressa sul tema proprio con riferimento alla posizione di tale società e ha affermato che un'eccezione come quella qui sollevata dall'opponente è “…artificiosa e destituita di fondamento”, poiché le norme invocate a suo fondamento “…non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla NC d'IA)…”, sicché “…non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le
2 conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”…”, concludendo quindi che “…dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità”; che non vale, poi, a far pervenire a una diversa conclusione il riferimento operato dall'opponente alla Direttiva UE 2021/2167, atteso che le disposizioni ivi contenute non sono dotate dei caratteri di sufficiente precisione e di assenza di discrezionalità rimessa agli Stati membri nella relativa attuazione, caratteri di cui nemmeno il ha Pt_1 concretamente indicato, non a caso, la ricorrenza;
che, nel merito, l'opponente non ha inoltre sollevato alcuna contestazione con riferimento al contratto di finanziamento sottoscritto e alla debenza della somma richiesta con il ricorso monitorio, avendo avanzato soltanto alcune eccezioni in ordine agli interessi contrattualmente stabiliti;
che le eccezioni svolte sul punto dall'opponente si fondano, poi, su affermazioni non rispondenti al vero e sono “confusionarie e di difficile comprensione”; che, infatti, il piano di ammortamento allegato al contratto ha riportato, quanto alle rate da versare, sia la quota da imputare al capitale, sia la quota degli interessi;
che non è stato, inoltre, in alcun modo specificato dall'opponente in quali termini gli interessi sarebbero a suo dire indeterminati, né è stata indicata la ragione per la quale dovrebbe considerarsi scorretto il TAEG, che è un indice diverso e non confondibile con il TAN;
che il contratto ha esplicitamente individuato il tasso applicabile, né lo stesso può dirsi superiore alla soglia d'usura, la quale, in base al decreto ministeriale del periodo, era pari al 19,4250% avendo riguardo alla categoria dei prestiti personali e al 17,4875% per la categoria di altri finanziamenti a famiglie e imprese. Con provvedimento adottato il 16.07.2024 ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., comunicato alle parti a cura della Cancelleria in data 17.07.2024, è stata poi rilevata da questo G.U. l'assenza in atti di una idonea procura alle liti conferita al difensore costituitosi per l'opponente, sicché è stato assegnato allo stesso un termine sino al 16.09.2024 per la sua produzione ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c. e contestualmente è stata differita al 07.11.2024 la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. indicata nell'atto di citazione, data dalla quale è stato specificato che sarebbero decorsi, a ritroso, i termini ex art. 171 ter c.p.c. Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 07.11.24 (udienza la cui data è stata anche espressamente confermata con il provvedimento reso il 27.09.2024, comunicato anch'esso ad entrambe le parti a cura della Cancelleria), è quindi comparsa la sola parte opposta, la quale ha eccepito la carenza di
“legittimazione processuale” dell'opponente per non avere questo provveduto al deposito di un'idonea procura alle liti così come disposto con il provvedimento del 16.07.24, richiamando per il resto le proprie deduzioni e conclusioni come da comparsa di risposta e memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Riservata alla sentenza ogni determinazione in merito all'eccezione sollevata dall'opposta a fronte della mancata ottemperanza dell'opponente al provvedimento ex art. 182 co. 2 c.p.c., è stata dunque disposta a tale udienza l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria e la causa è stata rinviata per ogni ulteriore provvedimento all'udienza del 11.02.2025. All'udienza del 11.02.25, comparsa nuovamente la sola parte opposta, è stata verificata l'avvenuta acquisizione di copia di atti e documenti del fascicolo monitorio e, all'esito, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., considerata la questione inerente il mancato deposito di un'idonea procura da parte dell'opponente, astrattamente suscettibile di definire la lite, con la fissazione per tali incombenti dell'udienza del 30.09.2025 e l'assegnazione di un termine alle parti per il deposito di memorie difensive conclusive sino a dieci giorni prima. Infine, all'udienza del 30.09.25, l'opposta, unica parte comparsa, ha precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa, insistendo “…nella pronuncia dell'invalidità dell'opposizione stante la mancata produzione della procura alle liti come richiesta dal giudice” e domandando, nel merito, “…il rigetto dell'opposizione per tutto quanto argomentato nei precedenti scritti difensivi”, come da verbale in atti. Su tali conclusioni il fascicolo è stato pertanto trattenuto in decisione, con termine per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
3 Ritiene il giudicante che la questione della mancanza di un'idonea procura alle liti depositata dall'opponente si presenti di natura preliminare e vada necessariamente esaminata con priorità rispetto ad ogni ulteriore profilo, attenendo alla regolare costituzione di tale parte in giudizio. Come già rilevato con il provvedimento reso il 16.07.24, in sede di cd. verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., emerge dagli atti che la costituzione dell'opponente è avvenuta il 15.03.2024 con la produzione di una procura riportata in un file allegato all'atto d'opposizione, in formato .jpg, nel quale non risulta apposta alcuna sottoscrizione del difensore, né in forma autografa, né in forma digitale. In particolare, tale procura alle liti, rilasciata su carta semplice e riferita a “ogni stato e grado del presente procedimento”, senza ulteriori specificazioni, non reca alcuna autenticazione della firma riferita al Pt_1 ad opera del difensore e tantomeno risulta un'asseverazione della sua conformità all'originale mediante sottoscrizione da parte del legale con propria firma digitale, nonostante si tratti di una procura rilasciata su supporto cartaceo. Ebbene, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., la procura alle liti è un negozio assoggettato a uno specifico requisito di forma, dovendo essere rilasciata o mediante atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Nel caso in cui si tratti di una procura speciale, riferita a un singolo e specifico affare, e sia posta in calce o a margine di uno degli atti indicati all'art. 83 co. 3 c.p.c., l'autografia della sottoscrizione della parte può essere peraltro certificata anche dallo stesso difensore, il quale si sostituisce in tal caso, eccezionalmente, al notaio nell'esercizio di un potere che, per quanto usualmente definito come di “autentica minore”, è senz'altro esercizio di una funzione sostanzialmente pubblicistica, poiché rivolto ad attestare l'appartenenza della firma a una determinata persona, previamente identificata dal difensore o da lui personalmente conosciuta (cfr. tra le altre, Cass. civ. 12813/2023). Per quel che attiene, poi, l'apposizione della procura in calce all'atto processuale al quale si riferisce, l'art. 83 co. 3 cit. ha previsto che “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”. Nel caso che occupa, si è detto che la procura versata in atti dall'opponente non riporta, invece, alcuna sottoscrizione del difensore, presentandosi priva di firma l'indicazione predisposta in calce alla stessa dell'autenticazione della sottoscrizione del né risultando il negozio (prodotto nel fascicolo di Pt_1 parte in formato .jpg) munito di alcuna sottoscrizione anche digitale riferibile al legale. Manca quindi del tutto un'autenticazione dell'autografia della firma che sarebbe stata apposta sulla procura dal autenticazione che, come si è detto, ove non operata da a un notaio, deve essere Pt_1 quantomeno effettuata dal difensore, in difetto non potendosi ritenere soddisfatto, evidentemente, il requisito di forma imposto dal legislatore per il compimento del negozio. Al contempo, occorre del resto evidenziare che la mancanza di tale autenticazione non può dirsi superata, nella specie, sul rilievo che la procura è stata comunque depositata con l'atto d'opposizione, il quale reca la firma (digitale) del difensore e riporta, nell'intestazione, il richiamo di tale procura. Infatti, per quanto sia stato da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la certificazione dell'autografia del sottoscrittore della procura richiesta dall'art. 83 co. 3 c.p.c. può considerarsi assicurata anche dalla sola firma che viene apposta dal difensore sull'atto processuale al quale la procura accede, nondimeno, tale principio si riferisce alle ipotesi in cui la procura alle liti costituisce parte integrante del documento che contiene anche l'atto che risulti sottoscritto dal legale. Come è stato osservato, in tale evenienza, la firma che viene apposta dal difensore sul documento, sia pure una volta soltanto e non anche specificamente al di sotto della sottoscrizione riferita alla parte che gli ha rilasciato la procura, deve intendersi riferita, difatti, al documento nella sua interezza, documento nel quale è inglobata, per l'appunto, anche la procura apposta in calce o a margine dell'atto che in esso è contenuto, di modo che
“…tale firma…, esprimendo da parte del difensore assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti,
4 inclusa la procura in calce od a margine (che ne è elemento non separabile), non può non integrare un'attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza e dell'effettività del mandato, quanto dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza dal soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente, trattandosi di presupposti per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto…” (cfr. già Cass. civ. sez. un. 25032/2005). È in questi termini e limiti, dunque, che potrebbe ritenersi irrilevante l'assenza di un'autenticazione del difensore dell'autografia della firma della parte apposta sulla procura speciale alle liti, dovendosene ritenere comunque raggiunto lo scopo attraverso la sottoscrizione ad opera del legale dell'atto al quale la procura stessa accede (si v. ancora Cass. sez. un. 25032/05 cit., che ha infatti evidenziato, in coerenza con il principio del cd. raggiungimento dello scopo, che “L'esigere una seconda firma del difensore, appositamente collocata in sequela dopo la firma del mandato da parte del soggetto rappresentato, non risponderebbe ad alcun apprezzabile scopo, e sarebbe del tutto ultroneo, dato che la rilevata unitarietà dell'atto e la non scindibilità della procura dal documento che la contiene ostano alla possibilità di riferire la firma del difensore ad una sola porzione del documento stesso, con esclusione di quella in cui si trova la procura…”; cfr. più di recente, anche Cass. civ. 17017/2025, Cass. civ. 18381/2024). Nel presente caso, la procura non è riportata, di contro, all'interno dell'atto di citazione sottoscritto dal difensore, trattandosi, come anticipato, di un foglio separato redatto su carta semplice depositato quale allegato, in formato .jpg, in occasione della costituzione dell'opponente e oltretutto privo di alcun riferimento specifico all'odierno giudizio, considerato che nella stessa è stato fatto soltanto un generico riferimento al “presente procedimento”, senza indicazione della sua natura, delle parti, dell'ufficio giudiziario adito o degli estremi del decreto ingiuntivo opposto. Né potrebbe sostenersi, ad avviso del decidente, che tale procura sia comunque da considerare incorporata “virtualmente” all'atto di citazione in virtù dell'art. 83 co. 3 c.p.c., là dove tale disposizione prevede, come si è visto, che la procura conferita su supporto cartaceo si considera comunque apposta in calce all'atto che il difensore deposita telematicamente nel caso in cui la stessa venga sottoscritta dal legale con firma digitale e congiunta all'atto mediante gli strumenti informatici individuati dalla disciplina regolamentare dettata in materia di processo civile telematico (si v. ancora art. 83 co. 3 cit., secondo cui “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”; si v. al riguardo, tra le altre, Cass. 12850/2019). La procura che occupa, per come versata in atti, risulta infatti assolutamente priva anche di un'asseverazione di conformità ad opera del difensore, non recando, come detto, nemmeno un'attestazione mediante sottoscrizione con firma digitale, così come già previsto dall'art. 10 d.P.R. 123/2001, né risultando che tale attestazione sia stata effettuata dal legale mediante inserimento nella relazione di notificazione dell'atto d'opposizione in occasione della notifica dell'atto stesso, secondo quanto disposto dall'art. 18 co. 4 D.M. 44/2011 e s.m.i., stante che tale notifica non è stata documentata dall'opponente (o dall'opposta) in questa sede mediante produzione del relativo messaggio di posta elettronica e della ricevuta di avvenuta consegna nei loro formati .eml o .msg, da cui sia possibile visionare gli allegati oggetto di notificazione, tra i quali, per l'appunto, la relazione di notifica eventualmente contenente detta attestazione (si v. art. 18 co. 4 cit., secondo cui “L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53”, ovverosia all'interno della relata di notificazione che, in base al richiamato art. 3 bis, deve essere redatta su documento informatico sottoscritto digitalmente e necessariamente allegato al messaggio p.e.c.). In questo senso, mancano quindi nell'odierna fattispecie anche le condizioni per poter considerare la procura alle liti come congiunta “virtualmente” all'atto d'opposizione sottoscritto dal legale e ciò conduce, ad avviso del giudicante, a far escludere che possa ritenersi applicabile al caso che occupa il principio giurisprudenziale sopra richiamato, che estende alla procura apposta in calce o a margine
5 dell'atto la valenza certificativa della sottoscrizione che comunque sia stata effettuata dal difensore sull'atto stesso, al quale la procura è incorporata (arg. anche Cass. 18381/24 cit., ove è stato evidenziato che è, appunto, nei casi in cui la procura rilasciata su foglio separato si considera, per volontà del legislatore, come apposta in calce all'atto che “…può estendersi alla detta procura su foglio separato la giurisprudenza relativa alla procura conferita in calce o a margine…”, ovverosia il principio secondo cui
“…l'art. 83, terzo comma, c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce…”). D'altro canto, come è stato osservato anche dal giudice di legittimità, “Il potere di autenticazione in via eccezionale conferito al difensore dall'art. 83 c.p.c. consegue, da un lato, all'abilitazione professionale e al ius postulandi in capo al difensore e, dall'altro, al mandato stesso in quanto conferito per quell'atto …ed è l'apposizione della procura a margine o in calce o la congiunzione, materiale o digitale, della stessa all'atto che rendono manifesta tale inerenza” (cfr. Cass. civ. 14287/2023) Diversamente opinando si perverrebbe, del resto, alla conclusione che sarebbe sufficiente anche una procura rilasciata su un mero foglio in carta semplice soltanto perché tale procura è stata richiamata nell'atto processuale redatto dal difensore e nonostante che la stessa non sia stata nemmeno munita di un'asseverazione con firma digitale del legale, come è invece specificamente imposto dall'art. 83 co. 3 cit. perché la procura possa considerarsi “virtualmente” congiunta all'atto (arg. ancora Cass. 12813/23 cit., che sia pure in fattispecie diversa, relativa a una procura speciale munita di autenticazione da parte di un funzionario giudiziario, ha valorizzato, con affermazioni che appaiono di portata generale, la specificità dei requisiti di forma prescritti dall'art. 83 cit. per le ipotesi di procura speciale, requisiti che, invero, sono ben delineati dalla norma anche per il caso in cui l'autentica della firma venga affidata al difensore “…in relazione a procure apposte in calce o a margine degli atti processuali individuati dal successivo terzo comma”). Posti dunque i superiori rilievi in ordine all'insussistenza, nella specie, di una valida procura alle liti conferita al difensore dell'opponente, va ora soggiunto che l'art. 182 co. 2 c.p.c. ha peraltro previsto che, nelle ipotesi di invalidità della procura e (nel testo successivo alle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022, applicabile ratione temporis alla fattispecie) anche in caso di sua mancanza, il giudice deve assegnare alla parte un termine, espressamente qualificato dalla norma come “perentorio”, per la produzione della procura o la rinnovazione di quella che sia stata ritenuta viziata. Con il provvedimento già sopra richiamato, adottato in data 16.07.24 ai sensi dell'art. 171 bis co. 2 c.p.c., è stato disposto pertanto il deposito a cura dell'opponente di idonea procura, con termine assegnatogli a tale fine sino al 16.09.24. Nonostante tale provvedimento, alcun deposito è stato effettuato, però, dall'opponente né nel termine all'uopo assegnato, né successivamente, avendo lo stesso sostanzialmente dismesso qualsivoglia ulteriore attività difensiva a seguito dell'originario deposito dell'atto d'opposizione. Tenuto conto che non è presente in atti, per quanto evidenziato, un'idonea procura alle liti rilasciata dal al difensore, procura che non è stata depositata neppure nel termine ex art. 182 co. 2 c.p.c., Pt_1 deve escludersi quindi che l'attività processuale posta in essere da quest'ultimo possa considerarsi validamente compiuta, mancando un atto di conferimento allo stesso del potere di rappresentanza tecnica per il presente processo (arg. tra le altre, Cass. civ. 11359/2014, che ha evidenziato per quel che qui interessa che, invitata la parte alla produzione della procura ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c., nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso, ne consegue l'invalidità della sua costituzione in giudizio). A tanto consegue, quindi, l'invalidità della costituzione dell'opponente, non essendo stata la stessa effettuata da un legale munito di idonea procura, come è invece disposto dall'art. 125 co. 2 c.p.c., e da ciò non può che derivare, ad avviso del decidente, l'improcedibilità dell'opposizione, quale prevista dall'art. 647 c.p.c., equivalendo evidentemente la costituzione invalida a una mancata costituzione (cfr. già Cass. civ. 15727/2006, secondo cui l'art. 647 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto alla disciplina
6 generale della costituzione delle parti nel processo di cognizione, correlando alla mancata costituzione in giudizio dell'opponente l'improcedibilità dell'opposizione). La conclusione che precede assorbe all'evidenza ogni ulteriore questione. In ogni caso, preme rilevare che l'odierna opposizione non potrebbe comunque trovare accoglimento anche a volersi prescindere dall'insussistenza di un'idonea procura alle liti depositata per l'opponente. Infatti, in primo luogo, avendo riguardo alle conclusioni rassegnate dall'opposta nella sua comparsa di risposta, vi è da osservare che alcuna eccezione è stata sollevata, a ben guardare, nell'atto d'opposizione in ordine a una eventuale improcedibilità della domanda della per il mancato CP_1 esperimento della procedura di mediazione e tantomeno una simile eccezione è stata proposta dall'opponente alla prima udienza del 07.11.24. Per quanto l'opposta abbia richiesto l'assegnazione di un termine per procedere all'espletamento della procedura media-conciliativa, occorre infatti rammentare che in virtù dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022) l'eventuale improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto “a pena di decadenza”, o essere specificamente rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre il termine costituito dalla prima udienza. Poiché si verte nel caso che occupa su un'opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è dubbio, quindi, che sarebbe stato onere dell'opponente (quale convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda proposta dalla cfr. anche art. 5 bis d.lgs. 28/10) sollevare prontamente un'eccezione sul punto, se non CP_1 nell'atto di citazione in opposizione, quantomeno all'udienza del 07.11.24, allorché si è dato corso agli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. ed è stata disposta, come anticipato, l'acquisizione di atti e documenti del fascicolo della fase monitoria, mentre a nulla rileva, in difetto di detta eccezione, che la abbia CP_1 richiesto, per parte sua, con la comparsa di risposta, di vedersi assegnato un termine per procedere al tentativo di mediazione (cfr. sulla nettezza del testo normativo in ordine al limite temporale previsto per lamentare l'improcedibilità della domanda per il difetto della mediazione, tra le altre, Cass. civ. 25155/2020). Per quel che concerne invece l'eccezione di parte opponente relativa all'asserita invalidità della procura conferita dalla alla si osserva che trattasi di eccezione priva CP_1 Controparte_2 di fondamento. Come si è anticipato in premessa, è stato infatti lamentato nell'atto d'opposizione che la procura conferita dalla nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente di titolarità della CP_1 [...]
alla onde procedere all'attività finalizzata al Controparte_6 Controparte_2 suo soddisfacimento, in via stragiudiziale e giudiziale, sarebbe affetta da nullità per non essere tale società iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 TUB. Sul tema si è peraltro espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito, con affermazioni di principio da cui non vi è ragione di discostarsi, che “…dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (cfr. da ultimo, Cass. civ. 14693/2025, la quale ha richiamato e ribadito, a sua volta, quanto affermato, sempre di recente, da Cass. civ. 7243/2024). Anche in fattispecie che vedeva coinvolta proprio la e nella quale era Controparte_2 stata lamentata l'invalidità della procura conferita alla stessa dalla società resasi cessionaria di alcuni crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, onde procedere in suo nome e per suo conto all'attività di relativa riscossione, il giudice di legittimità ha invero evidenziato che, per quanto il servizio di riscossione di crediti ceduti possa essere espletato, in effetti, in base al combinato disposto degli artt. 2 co. 6 L. 130/199 e 106 TUB, da banche o da soggetti iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari, nondimeno, l'eventuale violazione di tali previsioni non è tale da determinare la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico di recupero dei crediti a un soggetto diverso, nullità che poi, in tesi, si rifletterebbe anche sugli atti compiuti da tale soggetto nell'esercizio dell'attività. Non vi è infatti alcuna norma che commini specificamente tale nullità, ex art. 1418 co. 3 c.c., e tantomeno può ritenersi che detto vizio scaturisca dall'assunto che si tratti di norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c., dal
7 momento che “…il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi …come il T.U.B. o il T.U.F. …in particolare …le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla NC d'IA) e presidiati anche da norme penali …conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.)
o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”…” (cfr. Cass. 7243/24 cit.). D'altra parte, è stato già evidenziato, in via generale, dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite che “…la nullità negoziale (virtuale) …deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale” (cfr. Cass. civ. sez. un. 33719/2022, richiamata anche da Cass. 7243/24 cit.). Né potrebbe far pervenire a una diversa conclusione il riferimento genericamente operato dall'opponente nell'odierna fattispecie alla Direttiva UE 2021/2167, considerato che è lo stesso opponente ad avere ricordato che le norme ivi contenute hanno previsto un termine per gli Stati membri per l'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento ed attuazione sino al 29.12.2023, mentre nel caso di cui si tratta si è in presenza di una procura che risulta conferita dalla alla sin dal 22.06.2020, anteriormente alla stessa CP_1 Controparte_2 adozione della Direttiva UE 2021/2167, la quale è entrata in vigore, invero, soltanto nel dicembre 2021. Non solo ma si legge in tale normativa che “La presente direttiva non si applica …al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, verificatosi prima della data di cui all'articolo 32, paragrafo 2, primo comma”, ovverosia prima del termine del 30 dicembre 2023, mentre nel presente caso l'operazione di cessione “in blocco” di crediti in relazione alla quale la ha conferito CP_1 la procura alla è risalente (come anche si dirà nel prosieguo) al giugno Controparte_2
2020, il che conduce a far escludere, in via assorbente, che possa profilarsi un'invalidità di tale procura, evidentemente di natura “sopravvenuta”, sulla base della normativa euro-unitaria appena menzionata. Del pari, ogni riferimento al d.lgs. 116/2024, con il quale è stata recepita nell'ordinamento la Direttiva UE 2021/2167 ed è stato introdotto nel TUB un nuovo Capo II al Titolo V, in materia di “Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza”, apparirebbe ultroneo nel caso di che trattasi, atteso che, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, è stato previsto che le nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 del decreto trovano applicazione solo dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate in virtù dello stesso dalla NC d'IA (la quale ha pubblicato le proprie disposizioni solo nel gennaio 2025) e con riferimento, comunque, alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza poste in essere da tale data, così come previsto dall'art. 3 del decreto medesimo (cfr. in questo senso, anche Trib. Treviso sent. 06/06/2025, n. 872). Trattandosi nella specie di un'operazione di cessione di crediti che è stata posta in essere in data 01.06.2020, va escluso, quindi, che si tratti di disciplina applicabile al presente caso. L'eccezione dell'opponente relativa alla nullità della procura del 22.06.2020, con la quale la ha CP_1 conferito alla il potere di rappresentanza sostanziale e processuale per il Controparte_2 compimento di ogni attività per la gestione e il recupero dei crediti di sua titolarità, e conseguentemente anche della procura conferita a sua volta dalla nq., a con Controparte_2 CP_3 atto del 24.05.2021, non merita dunque alcun seguito. Prive di pregio sono, poi, anche le doglianze svolte dall'opponente in merito all'asserita nullità della clausola del contratto di finanziamento relativa agli interessi applicabili. Innanzi tutto, occorre osservare che la pretesa creditoria dell'opposta trae fondamento dal contratto pacificamente concluso dal in data 21.09.2012 con la NC Parte_1 Controparte_6
8 contratto che ha avuto ad oggetto la concessione di un prestito personale di € 25.000,00, che il Pt_1 avrebbe dovuto restituire in n. 48 rate mensili di € 616,21, salva la prima rata di € 620,21, come da piano di ammortamento a rate costanti sviluppato secondo il metodo “francese” (cfr. doc. 4 fasc. monitorio). Alcuna contestazione è stata sollevata, del resto, con l'atto di opposizione (o successivamente, allorché, come si è detto, è stata dismessa ogni ulteriore attività processuale da parte opponente) in ordine all'avvenuta erogazione del prestito a favore del finanziato e tantomeno è stata contestata l'allegazione dell'opposta in merito all'inadempimento perpetrato dallo stesso al contratto e quella relativa alla cessione del relativo credito, maturato dalla in favore Controparte_6 della cessione che è stata comunque anche suffragata documentalmente da quest'ultima mediante CP_1 la produzione dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 68 del 11.06.2020, nel quale è stato dato conto che in data 01.06.2020, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex L. 130/1999, è stato concluso tra la Controparte_6
e la un contratto di cessione di crediti “in blocco” comprendente una serie di posizioni
[...] CP_1 creditorie derivanti, tra l'altro, da contratti di mutuo e di finanziamento conclusi dalla
[...] con i propri clienti tra il 1989 e il 2019 e riportate, in particolare, in un'elencazione Controparte_6 messa a disposizione sia dalla cedente, sia dalla cessionaria, accessibile sul web a qualunque interessato mediante apposito link specificamente riportato in tale avviso (cfr. doc. 3 fasc. monitorio). Le sole deduzioni svolte nell'opposizione si sono invece appuntate su una pretesa indeterminatezza del contratto con riferimento agli interessi applicabili al finanziato, ma le stesse si sono arrestate, a ben vedere, a doglianze del tutto generiche, prive di alcuna concreta indicazione in merito alle ragioni per le quali tale indeterminatezza sarebbe ravvisabile a dire dell'opponente, come anche lamentato dall'opposta fin dalla sua comparsa di costituzione. D'altro canto, è sufficiente scorrere la documentazione contrattuale per avvedersi che la regolamentazione inerente gli interessi è stata in realtà pattuita in maniera chiara e determinata, essendo stato ivi concordato sia il tasso debitore nominale, convenuto in misura fissa e pari a un TAN dell'8,50%, sia l'ammontare degli interessi corrispettivi che, complessivamente, sarebbero stati versati sino al termine dell'ammortamento ove il finanziato si fosse attenuto alle previsioni pattuite, provvedendo al regolare versamento alla scadenza delle rate mensili previste, ammontare che si ricava infatti agevolmente dalla tabella d'ammortamento, nella quale sono state riportate tutte le rate dalla n. 1 alla n. 48 con l'indicazione della quota di capitale e della quota di interessi inglobata in ciascuna rata (cfr. ancora doc. 4 cit.). Nella documentazione contrattuale, inoltre, vi è l'indicazione di tutti gli ulteriori costi a carico del finanziato e sono stati specificati sia quale sarebbe stato, pertanto, l'importo totale dovuto dallo stesso al termine del rapporto (€ 29.982,58), sia l'entità del TAEG dell'operazione, pari al 9,70%. Relativamente all'eventualità di un ritardo o di un mancato pagamento alle scadenze concordate, sono stati specificamente regolati, poi, anche gli interessi di mora che sarebbero stati applicati dalla banca, per i quali è stato convenuto un tasso corrispondente al TAN maggiorato di tre punti percentuali, con la conseguente operatività di un tasso annuo di mora pari all'11,50% (8,50% + 3 p.p.; si v. ancora doc. 4 cit.). Ebbene, tenuto conto di tali risultanze, non è dato comprendere in quali termini sarebbe ravvisabile un'indeterminatezza della clausola contrattuale relativa agli interessi, indeterminatezza che sembrerebbe essere stata prospettata, per di più, dall'opponente soltanto in virtù di una generica ed impropria sovrapposizione tra il TAN e il TAEG, i quali costituiscono, però, due elementi tra loro ben diversi, integrando il TAEG, come è noto (e come è stato contraddittoriamente ricordato, per la verità, persino nello stesso atto d'opposizione), non un tasso d'interesse, ma un indice sintetico che esprime in percentuale e su base annua il costo complessivo del finanziamento, tenendo conto, oltre che degli interessi corrispettivi, anche delle altre spese senz'altro applicabili al rapporto nell'ambito di un suo svolgimento per così dire “fisiologico”, con regolare pagamento delle rate alla scadenza concordata sino al termine del periodo di ammortamento. La circostanza, poi, che nel contratto non siano stati indicati i costi relativi a polizze assicurative si spiega con il rilievo che non risulta che il abbia sottoscritto una qualche polizza assicurativa in Pt_1
9 occasione della stipula del finanziamento, stipula che, come si legge sempre nella documentazione negoziale, non è stata del resto “condizionata” in alcun modo alla sua adesione a una qualche forma di assicurazione e, d'altra parte, nemmeno l'atto d'opposizione ha dato conto di una o più assicurazioni che sarebbero state, invece, stipulate dal in connessione o in occasione della sottoscrizione del Pt_1 contratto, considerato che la scarna e sbrigativa deduzione operata sul punto in tale atto si è arrestata al solo rilievo che “Appare inoltre non indicato se il contraente abbia beneficiato delle garanzie accessorie” (si v. pag. 8 atto d'opposizione, nonché ancora doc. 4 cit.). Inoltre, non meno inconferente è il rilievo effettuato nell'opposizione al fatto che una scorretta indicazione dell'ISC o TAEG determinerebbe una nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi degli artt. 117 e 125 bis TUB, tenuto conto che non è stato prospettato in concreto, con specifico riferimento al rapporto che occupa, che tale indicazione sarebbe stata appunto scorretta e perché lo sarebbe stata, eventualmente, secondo l'opponente (si v. pag. 9 atto d'opposizione). Infine, nessuna doglianza risulta sollevata, in verità, in merito a una eventuale usurarietà delle condizioni del prestito e, in ogni caso, va escluso che sia ravvisabile nella specie una violazione del divieto d'usura, considerato che, come ha evidenziato puntualmente anche l'opposta, il tasso soglia applicabile era pari, alla data della stipula, al 19,4250% avendo riguardo al TSU per la categoria dei
“crediti personali” risultante dal D.M. 26.06.2012, applicabile per il III trimestre 2012, e al 17,4875% considerando eventualmente il TSU ivi indicato per la categoria degli “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” (cfr. doc. 3 fasc. opposta). Tenuto conto che nel presente caso il TAEG dell'operazione è stato indicato in misura pari al 9,70% e che non risulta alcuna concreta contestazione idonea a farne ritenere scorretta la quantificazione, è evidente dunque che il contratto non si è posto in contrasto con il divieto d'usura per quel che attiene gli interessi e le altre spese ordinariamente previste a carico del finanziato, atteso che, appunto, il TAEG dello stesso (oltretutto non coincidente, bensì inferiore, al TEG, includendo il primo anche le tasse e le imposte, invece non considerate nella determinazione del TEG ai fini della verifica dell'usura; cfr. art. 644 c.p.) si è attestato su una misura di molto inferiore al tasso soglia. Anche in relazione agli interessi moratori, poi, non è stata lamentata, né è comunque ravvisabile, una violazione del divieto d'usura, e ciò in quanto il tasso di mora, convenuto come detto nella misura annua dell'11,50%, è addirittura inferiore al TSU previsto per gli interessi corrispettivi e le altre spese inerenti uno svolgimento ordinario e “fisiologico” del rapporto e, dunque, senz'altro rispettoso del divieto d'usura anche senza considerare la maggiorazione mediamente praticata sul mercato per gli interessi di mora, rilevata sempre dal suddetto D.M. 26.06.12, per il periodo nel quale è stato stipulato il contratto che occupa. Considerato, dunque, che l'opposta ha fornito adeguata prova del titolo della propria pretesa creditoria e che l'opponente non ha contestato e confutato in alcun modo il proprio inadempimento, sollevando contestazioni generiche e smentite dalla documentazione in atti, deve concludersi, in ogni caso, nel senso della piena fondatezza della domanda proposta dalla con il suo ricorso monitorio. CP_1
Relativamente alle spese processuali del presente giudizio d'opposizione, ritiene infine il decidente che si giustifichi la loro compensazione tra le parti ex art. 92 co. 2 c.p.c. Depone infatti in questo senso la considerazione che il mancato deposito di un'idonea procura alle liti da parte dell'opponente è stato immediatamente rilevato d'ufficio dal giudice con il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. e che, a seguito di tale rilievo ufficioso, la trattazione della causa si è di fatto esaurita nella sola acquisizione di atti e documenti del fascicolo monitorio, disposta come detto in occasione della prima udienza del 07.11.24, a seguito della quale il giudizio è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in assenza, per di più, di alcuna ulteriore attività processuale svolta dall'opponente successivamente alla costituzione. Come anche rilevato dall'opposta, inoltre, l'opposizione è stata pressoché tutta incentrata sull'assunto di una invalidità della procura conferita dalla alla per la mancanza CP_1 Controparte_2 di iscrizione di tale società nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, quale questione che è stata tuttavia affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità soltanto con alcune recenti pronunce intervenute
10 successivamente all'introduzione del presente giudizio, se si considera che la prima di tali pronunce (le cui statuizioni sono state poi ribadite anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva) è stata pubblicata in data 18.03.2024, mentre l'iscrizione al ruolo dell'opposizione è avvenuta anteriormente e, precisamente, il 15.03.2024, peraltro anche richiamando a suo fondamento giurisprudenza di merito pronunciatasi sul tema in senso differente rispetto a quanto è stato poi statuito dal giudice di legittimità. In virtù di tanto, sono dunque ravvisabili, nel complesso, ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese della presente fase d'opposizione ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2701/2023 emesso da questo Tribunale in data 18.12.2023 a carico di in favore di Parte_1
Controparte_1
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio d'opposizione ex art. 92 co. 2 c.p.c. Così deciso in Velletri in data 31.10.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
11
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1379/2024 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 30.09.2025 con termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.,
tra
(CF. , con l'avv.to Lorenzo Sacchi, presso lo studio del quale Parte_1 C.F._1
è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via Ilario Alibrandi n. 24d, secondo quanto indicato in atti;
Parte opponente e
CF. ), in persona della procuratrice (CF. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
13048380151), in virtù di procura per atto autenticato dal notaio del 22.06.2020, rep. Persona_1
304916, fasc. 36336, a sua volta a mezzo del suo procuratore come da procura per atto CP_3 autenticato dal notaio del 24.05.2021, rep. 144391, racc. 37236, rappresentata e difesa Persona_2 dall'avv.to Gabriele Riccardi D'Adamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Roma, alla via Nicola Ricciotti n. 11, come da procura alle liti in atti;
Parte opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti pecuniari. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 30.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2024, è stata proposta opposizione nell'interesse di avverso il decreto ingiuntivo n. 2701/2023, emesso da questo Tribunale in data 18.12.2023, Parte_1 in favore della (nel prosieguo soltanto “ , per brevità), con il quale è stato ingiunto Controparte_1 CP_1 al il pagamento della somma di € 31.078,33, oltre agli ulteriori interessi come da ricorso e alle Pt_1 spese della procedura monitoria, con le conclusioni rassegnate nell'atto d'opposizione che qui si trascrivono: “- Revocare il decreto ingiuntivo n. 2701/2023 del 18.12.2023 iscritto al RG 6452/2023 Tribunale di Velletri per difetto di legittimazione attiva della ; - Nel merito accertare e dichiarare la nullità delle CP_4 seguenti procure: in autentica a rogito del dr. del 22.06.2020, rep. 304916, fasc. 36336 registrata Persona_1
a Pordenone in data 23.06.2020, in persona del procuratore speciale Dott.ssa giusta procura del dr. CP_3
munito dei poteri di delega in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di Controparte_5 [...]
del 13.05.2021, il tutto in autentica a rogito del dr. Notaio in Milano, Controparte_2 Persona_2 del 24.05.2021, di rep. 144391 e racc. 37236. - Accertare e dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi in ordine al contratto di finanziamento de quo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2701/2023; Con vittoria di diritti, spese e competenze di lite del presente giudizio”. A fondamento di tale opposizione è stato dedotto, in estrema sintesi: che la Controparte_2
costituitasi nq. procuratrice della in fase monitoria, deve considerarsi, in realtà, priva di
[...] CP_1 idonea procura, dal momento che la stessa non dispone dell'abilitazione amministrativa all'esercizio
1 della relativa attività, come è invece previsto dall'art. 2 co. 6 L. 130/1999; che tale disposizione consente, infatti, che l'attività di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione e i servizi di cassa e di pagamento indicati nel medesimo art. 2 vengano svolti soltanto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB e che gli altri soggetti che intendano prestare i servizi contemplati dal co. 3, lett. c, devono richiedere l'iscrizione all'albo ex art. 106 cit.; che si tratta, dunque, di attività riservate a soggetti che o rivestono la qualità di banche o sono iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 cit. e, trattandosi di una disciplina che ha natura imperativa, la sua violazione determina la nullità della procura conferita a un soggetto che è privo di tale qualità, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c.; che, nella specie, la pur avendo agito con il ricorso in nome e per Controparte_2 conto della pretesa cessionaria del credito, la e pur ricadendo dunque nel perimetro di CP_1 applicazione dell'art. 2 co. 6 L. 130/99, non è una società iscritta nell'albo delle banche né in quello degli intermediari ex art. 106 TUB;
che è conseguentemente nullo ogni atto posto in essere dalla
[...] in carenza di potere;
che, del resto, la disciplina interna deve coordinarsi con il quadro Controparte_2 normativo euro-unitario risultante dalla Direttiva UE 2021/2167, la quale ha previsto che lo svolgimento dell'attività di servicing non è libero bensì soggetto ad autorizzazione amministrativa e, pur in mancanza di un recepimento di tale direttiva, è noto che le prescrizioni in essa contenute che sono incondizionate, non lasciando margini di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione, e sufficientemente precise, in modo da risultare determinate con compiutezza in tutti i loro elementi, devono considerarsi direttamente applicabili, tale dovendosi ritenere, in particolare, l'art. 4, par. 1, della direttiva in questione, nella parte in cui ha previsto un chiaro divieto di esercitare l'attività di servicing senza preventiva autorizzazione, con l'obbligo conseguente di tutti gli organi dello Stato, ivi inclusi quelli giurisdizionali, di assicurarne il rispetto;
che inoltre, nel merito, la pretesa creditoria vantata con il ricorso monitorio è comunque infondata, perché la clausola relativa agli interessi è viziata da nullità per indeterminatezza;
che, infatti, dalla lettura del contratto emerge che l'importo erogato è stato di € 25.000,00, nel piano d'ammortamento non è stato indicato “…l'importo complessivo relativo alla restituzione, comprensivo delle spese e degli interessi contrattualmente pattuiti” e sono stati riportati due importi distinti a titolo di TAN e di TAEG;
che non è specificato, poi, nella documentazione contrattuale se il contraente ha beneficiato di garanzie accessorie, ad esempio la garanzia assicurativa in caso morte/invalidità/perdita lavoro, le quali incidono sui costi complessivi del prestito;
che, nel caso in cui l'ISC o TAEG risulti scorretto, ciò determina la nullità della relativa clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi BOT, così come previsto dagli artt. 117 e 125 bis TUB;
che, del resto, anche ai sensi degli artt. 1346 e 1284 c.c., il contratto deve essere determinato o determinabile nel suo oggetto e gli interessi superiori alla misura legale devono essere convenuti, in forma scritta, in maniera oggettiva e senza incertezze. Si è costituita in giudizio la a mezzo della procuratrice CP_1 Controparte_2 contestando l'avversa opposizione e chiedendo: “- in via preliminare, assegnare all'odierno convenuto termine per la proposizione della domanda di mediazione obbligatoria nei confronti del Sig. - ancora in via Parte_1 preliminare, dichiarare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 2701/2023, pubblicato il 18.12.2023, r.g. 6452/2023, Tribunale di Velletri, G.U. Dott. Renato Buzi, provvisoriamente esecutivo, non essendo l'opposizione de qua basata su prova scritta o di pronta soluzione e non essendo contestate le somme dovute all'opposto; - Nel merito rigettare integralmente l'opposizione spiegata per tutti i motivi esposti”, in ogni caso con il favore delle spese processuali. Ha dedotto l'opposta, in estrema sintesi: che l'opposizione è pressoché tutta basata sull'assunto che la avrebbe violato le disposizioni di cui all'art. 106 TUB, ma la Controparte_2 giurisprudenza di legittimità si è espressa sul tema proprio con riferimento alla posizione di tale società e ha affermato che un'eccezione come quella qui sollevata dall'opponente è “…artificiosa e destituita di fondamento”, poiché le norme invocate a suo fondamento “…non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla NC d'IA)…”, sicché “…non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le
2 conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”…”, concludendo quindi che “…dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità”; che non vale, poi, a far pervenire a una diversa conclusione il riferimento operato dall'opponente alla Direttiva UE 2021/2167, atteso che le disposizioni ivi contenute non sono dotate dei caratteri di sufficiente precisione e di assenza di discrezionalità rimessa agli Stati membri nella relativa attuazione, caratteri di cui nemmeno il ha Pt_1 concretamente indicato, non a caso, la ricorrenza;
che, nel merito, l'opponente non ha inoltre sollevato alcuna contestazione con riferimento al contratto di finanziamento sottoscritto e alla debenza della somma richiesta con il ricorso monitorio, avendo avanzato soltanto alcune eccezioni in ordine agli interessi contrattualmente stabiliti;
che le eccezioni svolte sul punto dall'opponente si fondano, poi, su affermazioni non rispondenti al vero e sono “confusionarie e di difficile comprensione”; che, infatti, il piano di ammortamento allegato al contratto ha riportato, quanto alle rate da versare, sia la quota da imputare al capitale, sia la quota degli interessi;
che non è stato, inoltre, in alcun modo specificato dall'opponente in quali termini gli interessi sarebbero a suo dire indeterminati, né è stata indicata la ragione per la quale dovrebbe considerarsi scorretto il TAEG, che è un indice diverso e non confondibile con il TAN;
che il contratto ha esplicitamente individuato il tasso applicabile, né lo stesso può dirsi superiore alla soglia d'usura, la quale, in base al decreto ministeriale del periodo, era pari al 19,4250% avendo riguardo alla categoria dei prestiti personali e al 17,4875% per la categoria di altri finanziamenti a famiglie e imprese. Con provvedimento adottato il 16.07.2024 ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., comunicato alle parti a cura della Cancelleria in data 17.07.2024, è stata poi rilevata da questo G.U. l'assenza in atti di una idonea procura alle liti conferita al difensore costituitosi per l'opponente, sicché è stato assegnato allo stesso un termine sino al 16.09.2024 per la sua produzione ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c. e contestualmente è stata differita al 07.11.2024 la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. indicata nell'atto di citazione, data dalla quale è stato specificato che sarebbero decorsi, a ritroso, i termini ex art. 171 ter c.p.c. Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 07.11.24 (udienza la cui data è stata anche espressamente confermata con il provvedimento reso il 27.09.2024, comunicato anch'esso ad entrambe le parti a cura della Cancelleria), è quindi comparsa la sola parte opposta, la quale ha eccepito la carenza di
“legittimazione processuale” dell'opponente per non avere questo provveduto al deposito di un'idonea procura alle liti così come disposto con il provvedimento del 16.07.24, richiamando per il resto le proprie deduzioni e conclusioni come da comparsa di risposta e memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Riservata alla sentenza ogni determinazione in merito all'eccezione sollevata dall'opposta a fronte della mancata ottemperanza dell'opponente al provvedimento ex art. 182 co. 2 c.p.c., è stata dunque disposta a tale udienza l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria e la causa è stata rinviata per ogni ulteriore provvedimento all'udienza del 11.02.2025. All'udienza del 11.02.25, comparsa nuovamente la sola parte opposta, è stata verificata l'avvenuta acquisizione di copia di atti e documenti del fascicolo monitorio e, all'esito, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., considerata la questione inerente il mancato deposito di un'idonea procura da parte dell'opponente, astrattamente suscettibile di definire la lite, con la fissazione per tali incombenti dell'udienza del 30.09.2025 e l'assegnazione di un termine alle parti per il deposito di memorie difensive conclusive sino a dieci giorni prima. Infine, all'udienza del 30.09.25, l'opposta, unica parte comparsa, ha precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa, insistendo “…nella pronuncia dell'invalidità dell'opposizione stante la mancata produzione della procura alle liti come richiesta dal giudice” e domandando, nel merito, “…il rigetto dell'opposizione per tutto quanto argomentato nei precedenti scritti difensivi”, come da verbale in atti. Su tali conclusioni il fascicolo è stato pertanto trattenuto in decisione, con termine per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
3 Ritiene il giudicante che la questione della mancanza di un'idonea procura alle liti depositata dall'opponente si presenti di natura preliminare e vada necessariamente esaminata con priorità rispetto ad ogni ulteriore profilo, attenendo alla regolare costituzione di tale parte in giudizio. Come già rilevato con il provvedimento reso il 16.07.24, in sede di cd. verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., emerge dagli atti che la costituzione dell'opponente è avvenuta il 15.03.2024 con la produzione di una procura riportata in un file allegato all'atto d'opposizione, in formato .jpg, nel quale non risulta apposta alcuna sottoscrizione del difensore, né in forma autografa, né in forma digitale. In particolare, tale procura alle liti, rilasciata su carta semplice e riferita a “ogni stato e grado del presente procedimento”, senza ulteriori specificazioni, non reca alcuna autenticazione della firma riferita al Pt_1 ad opera del difensore e tantomeno risulta un'asseverazione della sua conformità all'originale mediante sottoscrizione da parte del legale con propria firma digitale, nonostante si tratti di una procura rilasciata su supporto cartaceo. Ebbene, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., la procura alle liti è un negozio assoggettato a uno specifico requisito di forma, dovendo essere rilasciata o mediante atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Nel caso in cui si tratti di una procura speciale, riferita a un singolo e specifico affare, e sia posta in calce o a margine di uno degli atti indicati all'art. 83 co. 3 c.p.c., l'autografia della sottoscrizione della parte può essere peraltro certificata anche dallo stesso difensore, il quale si sostituisce in tal caso, eccezionalmente, al notaio nell'esercizio di un potere che, per quanto usualmente definito come di “autentica minore”, è senz'altro esercizio di una funzione sostanzialmente pubblicistica, poiché rivolto ad attestare l'appartenenza della firma a una determinata persona, previamente identificata dal difensore o da lui personalmente conosciuta (cfr. tra le altre, Cass. civ. 12813/2023). Per quel che attiene, poi, l'apposizione della procura in calce all'atto processuale al quale si riferisce, l'art. 83 co. 3 cit. ha previsto che “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”. Nel caso che occupa, si è detto che la procura versata in atti dall'opponente non riporta, invece, alcuna sottoscrizione del difensore, presentandosi priva di firma l'indicazione predisposta in calce alla stessa dell'autenticazione della sottoscrizione del né risultando il negozio (prodotto nel fascicolo di Pt_1 parte in formato .jpg) munito di alcuna sottoscrizione anche digitale riferibile al legale. Manca quindi del tutto un'autenticazione dell'autografia della firma che sarebbe stata apposta sulla procura dal autenticazione che, come si è detto, ove non operata da a un notaio, deve essere Pt_1 quantomeno effettuata dal difensore, in difetto non potendosi ritenere soddisfatto, evidentemente, il requisito di forma imposto dal legislatore per il compimento del negozio. Al contempo, occorre del resto evidenziare che la mancanza di tale autenticazione non può dirsi superata, nella specie, sul rilievo che la procura è stata comunque depositata con l'atto d'opposizione, il quale reca la firma (digitale) del difensore e riporta, nell'intestazione, il richiamo di tale procura. Infatti, per quanto sia stato da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la certificazione dell'autografia del sottoscrittore della procura richiesta dall'art. 83 co. 3 c.p.c. può considerarsi assicurata anche dalla sola firma che viene apposta dal difensore sull'atto processuale al quale la procura accede, nondimeno, tale principio si riferisce alle ipotesi in cui la procura alle liti costituisce parte integrante del documento che contiene anche l'atto che risulti sottoscritto dal legale. Come è stato osservato, in tale evenienza, la firma che viene apposta dal difensore sul documento, sia pure una volta soltanto e non anche specificamente al di sotto della sottoscrizione riferita alla parte che gli ha rilasciato la procura, deve intendersi riferita, difatti, al documento nella sua interezza, documento nel quale è inglobata, per l'appunto, anche la procura apposta in calce o a margine dell'atto che in esso è contenuto, di modo che
“…tale firma…, esprimendo da parte del difensore assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti,
4 inclusa la procura in calce od a margine (che ne è elemento non separabile), non può non integrare un'attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza e dell'effettività del mandato, quanto dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza dal soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente, trattandosi di presupposti per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto…” (cfr. già Cass. civ. sez. un. 25032/2005). È in questi termini e limiti, dunque, che potrebbe ritenersi irrilevante l'assenza di un'autenticazione del difensore dell'autografia della firma della parte apposta sulla procura speciale alle liti, dovendosene ritenere comunque raggiunto lo scopo attraverso la sottoscrizione ad opera del legale dell'atto al quale la procura stessa accede (si v. ancora Cass. sez. un. 25032/05 cit., che ha infatti evidenziato, in coerenza con il principio del cd. raggiungimento dello scopo, che “L'esigere una seconda firma del difensore, appositamente collocata in sequela dopo la firma del mandato da parte del soggetto rappresentato, non risponderebbe ad alcun apprezzabile scopo, e sarebbe del tutto ultroneo, dato che la rilevata unitarietà dell'atto e la non scindibilità della procura dal documento che la contiene ostano alla possibilità di riferire la firma del difensore ad una sola porzione del documento stesso, con esclusione di quella in cui si trova la procura…”; cfr. più di recente, anche Cass. civ. 17017/2025, Cass. civ. 18381/2024). Nel presente caso, la procura non è riportata, di contro, all'interno dell'atto di citazione sottoscritto dal difensore, trattandosi, come anticipato, di un foglio separato redatto su carta semplice depositato quale allegato, in formato .jpg, in occasione della costituzione dell'opponente e oltretutto privo di alcun riferimento specifico all'odierno giudizio, considerato che nella stessa è stato fatto soltanto un generico riferimento al “presente procedimento”, senza indicazione della sua natura, delle parti, dell'ufficio giudiziario adito o degli estremi del decreto ingiuntivo opposto. Né potrebbe sostenersi, ad avviso del decidente, che tale procura sia comunque da considerare incorporata “virtualmente” all'atto di citazione in virtù dell'art. 83 co. 3 c.p.c., là dove tale disposizione prevede, come si è visto, che la procura conferita su supporto cartaceo si considera comunque apposta in calce all'atto che il difensore deposita telematicamente nel caso in cui la stessa venga sottoscritta dal legale con firma digitale e congiunta all'atto mediante gli strumenti informatici individuati dalla disciplina regolamentare dettata in materia di processo civile telematico (si v. ancora art. 83 co. 3 cit., secondo cui “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”; si v. al riguardo, tra le altre, Cass. 12850/2019). La procura che occupa, per come versata in atti, risulta infatti assolutamente priva anche di un'asseverazione di conformità ad opera del difensore, non recando, come detto, nemmeno un'attestazione mediante sottoscrizione con firma digitale, così come già previsto dall'art. 10 d.P.R. 123/2001, né risultando che tale attestazione sia stata effettuata dal legale mediante inserimento nella relazione di notificazione dell'atto d'opposizione in occasione della notifica dell'atto stesso, secondo quanto disposto dall'art. 18 co. 4 D.M. 44/2011 e s.m.i., stante che tale notifica non è stata documentata dall'opponente (o dall'opposta) in questa sede mediante produzione del relativo messaggio di posta elettronica e della ricevuta di avvenuta consegna nei loro formati .eml o .msg, da cui sia possibile visionare gli allegati oggetto di notificazione, tra i quali, per l'appunto, la relazione di notifica eventualmente contenente detta attestazione (si v. art. 18 co. 4 cit., secondo cui “L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53”, ovverosia all'interno della relata di notificazione che, in base al richiamato art. 3 bis, deve essere redatta su documento informatico sottoscritto digitalmente e necessariamente allegato al messaggio p.e.c.). In questo senso, mancano quindi nell'odierna fattispecie anche le condizioni per poter considerare la procura alle liti come congiunta “virtualmente” all'atto d'opposizione sottoscritto dal legale e ciò conduce, ad avviso del giudicante, a far escludere che possa ritenersi applicabile al caso che occupa il principio giurisprudenziale sopra richiamato, che estende alla procura apposta in calce o a margine
5 dell'atto la valenza certificativa della sottoscrizione che comunque sia stata effettuata dal difensore sull'atto stesso, al quale la procura è incorporata (arg. anche Cass. 18381/24 cit., ove è stato evidenziato che è, appunto, nei casi in cui la procura rilasciata su foglio separato si considera, per volontà del legislatore, come apposta in calce all'atto che “…può estendersi alla detta procura su foglio separato la giurisprudenza relativa alla procura conferita in calce o a margine…”, ovverosia il principio secondo cui
“…l'art. 83, terzo comma, c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce…”). D'altro canto, come è stato osservato anche dal giudice di legittimità, “Il potere di autenticazione in via eccezionale conferito al difensore dall'art. 83 c.p.c. consegue, da un lato, all'abilitazione professionale e al ius postulandi in capo al difensore e, dall'altro, al mandato stesso in quanto conferito per quell'atto …ed è l'apposizione della procura a margine o in calce o la congiunzione, materiale o digitale, della stessa all'atto che rendono manifesta tale inerenza” (cfr. Cass. civ. 14287/2023) Diversamente opinando si perverrebbe, del resto, alla conclusione che sarebbe sufficiente anche una procura rilasciata su un mero foglio in carta semplice soltanto perché tale procura è stata richiamata nell'atto processuale redatto dal difensore e nonostante che la stessa non sia stata nemmeno munita di un'asseverazione con firma digitale del legale, come è invece specificamente imposto dall'art. 83 co. 3 cit. perché la procura possa considerarsi “virtualmente” congiunta all'atto (arg. ancora Cass. 12813/23 cit., che sia pure in fattispecie diversa, relativa a una procura speciale munita di autenticazione da parte di un funzionario giudiziario, ha valorizzato, con affermazioni che appaiono di portata generale, la specificità dei requisiti di forma prescritti dall'art. 83 cit. per le ipotesi di procura speciale, requisiti che, invero, sono ben delineati dalla norma anche per il caso in cui l'autentica della firma venga affidata al difensore “…in relazione a procure apposte in calce o a margine degli atti processuali individuati dal successivo terzo comma”). Posti dunque i superiori rilievi in ordine all'insussistenza, nella specie, di una valida procura alle liti conferita al difensore dell'opponente, va ora soggiunto che l'art. 182 co. 2 c.p.c. ha peraltro previsto che, nelle ipotesi di invalidità della procura e (nel testo successivo alle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022, applicabile ratione temporis alla fattispecie) anche in caso di sua mancanza, il giudice deve assegnare alla parte un termine, espressamente qualificato dalla norma come “perentorio”, per la produzione della procura o la rinnovazione di quella che sia stata ritenuta viziata. Con il provvedimento già sopra richiamato, adottato in data 16.07.24 ai sensi dell'art. 171 bis co. 2 c.p.c., è stato disposto pertanto il deposito a cura dell'opponente di idonea procura, con termine assegnatogli a tale fine sino al 16.09.24. Nonostante tale provvedimento, alcun deposito è stato effettuato, però, dall'opponente né nel termine all'uopo assegnato, né successivamente, avendo lo stesso sostanzialmente dismesso qualsivoglia ulteriore attività difensiva a seguito dell'originario deposito dell'atto d'opposizione. Tenuto conto che non è presente in atti, per quanto evidenziato, un'idonea procura alle liti rilasciata dal al difensore, procura che non è stata depositata neppure nel termine ex art. 182 co. 2 c.p.c., Pt_1 deve escludersi quindi che l'attività processuale posta in essere da quest'ultimo possa considerarsi validamente compiuta, mancando un atto di conferimento allo stesso del potere di rappresentanza tecnica per il presente processo (arg. tra le altre, Cass. civ. 11359/2014, che ha evidenziato per quel che qui interessa che, invitata la parte alla produzione della procura ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c., nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso, ne consegue l'invalidità della sua costituzione in giudizio). A tanto consegue, quindi, l'invalidità della costituzione dell'opponente, non essendo stata la stessa effettuata da un legale munito di idonea procura, come è invece disposto dall'art. 125 co. 2 c.p.c., e da ciò non può che derivare, ad avviso del decidente, l'improcedibilità dell'opposizione, quale prevista dall'art. 647 c.p.c., equivalendo evidentemente la costituzione invalida a una mancata costituzione (cfr. già Cass. civ. 15727/2006, secondo cui l'art. 647 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto alla disciplina
6 generale della costituzione delle parti nel processo di cognizione, correlando alla mancata costituzione in giudizio dell'opponente l'improcedibilità dell'opposizione). La conclusione che precede assorbe all'evidenza ogni ulteriore questione. In ogni caso, preme rilevare che l'odierna opposizione non potrebbe comunque trovare accoglimento anche a volersi prescindere dall'insussistenza di un'idonea procura alle liti depositata per l'opponente. Infatti, in primo luogo, avendo riguardo alle conclusioni rassegnate dall'opposta nella sua comparsa di risposta, vi è da osservare che alcuna eccezione è stata sollevata, a ben guardare, nell'atto d'opposizione in ordine a una eventuale improcedibilità della domanda della per il mancato CP_1 esperimento della procedura di mediazione e tantomeno una simile eccezione è stata proposta dall'opponente alla prima udienza del 07.11.24. Per quanto l'opposta abbia richiesto l'assegnazione di un termine per procedere all'espletamento della procedura media-conciliativa, occorre infatti rammentare che in virtù dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 149/2022) l'eventuale improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto “a pena di decadenza”, o essere specificamente rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre il termine costituito dalla prima udienza. Poiché si verte nel caso che occupa su un'opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è dubbio, quindi, che sarebbe stato onere dell'opponente (quale convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda proposta dalla cfr. anche art. 5 bis d.lgs. 28/10) sollevare prontamente un'eccezione sul punto, se non CP_1 nell'atto di citazione in opposizione, quantomeno all'udienza del 07.11.24, allorché si è dato corso agli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. ed è stata disposta, come anticipato, l'acquisizione di atti e documenti del fascicolo della fase monitoria, mentre a nulla rileva, in difetto di detta eccezione, che la abbia CP_1 richiesto, per parte sua, con la comparsa di risposta, di vedersi assegnato un termine per procedere al tentativo di mediazione (cfr. sulla nettezza del testo normativo in ordine al limite temporale previsto per lamentare l'improcedibilità della domanda per il difetto della mediazione, tra le altre, Cass. civ. 25155/2020). Per quel che concerne invece l'eccezione di parte opponente relativa all'asserita invalidità della procura conferita dalla alla si osserva che trattasi di eccezione priva CP_1 Controparte_2 di fondamento. Come si è anticipato in premessa, è stato infatti lamentato nell'atto d'opposizione che la procura conferita dalla nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente di titolarità della CP_1 [...]
alla onde procedere all'attività finalizzata al Controparte_6 Controparte_2 suo soddisfacimento, in via stragiudiziale e giudiziale, sarebbe affetta da nullità per non essere tale società iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 TUB. Sul tema si è peraltro espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito, con affermazioni di principio da cui non vi è ragione di discostarsi, che “…dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (cfr. da ultimo, Cass. civ. 14693/2025, la quale ha richiamato e ribadito, a sua volta, quanto affermato, sempre di recente, da Cass. civ. 7243/2024). Anche in fattispecie che vedeva coinvolta proprio la e nella quale era Controparte_2 stata lamentata l'invalidità della procura conferita alla stessa dalla società resasi cessionaria di alcuni crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, onde procedere in suo nome e per suo conto all'attività di relativa riscossione, il giudice di legittimità ha invero evidenziato che, per quanto il servizio di riscossione di crediti ceduti possa essere espletato, in effetti, in base al combinato disposto degli artt. 2 co. 6 L. 130/199 e 106 TUB, da banche o da soggetti iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari, nondimeno, l'eventuale violazione di tali previsioni non è tale da determinare la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico di recupero dei crediti a un soggetto diverso, nullità che poi, in tesi, si rifletterebbe anche sugli atti compiuti da tale soggetto nell'esercizio dell'attività. Non vi è infatti alcuna norma che commini specificamente tale nullità, ex art. 1418 co. 3 c.c., e tantomeno può ritenersi che detto vizio scaturisca dall'assunto che si tratti di norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c., dal
7 momento che “…il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi …come il T.U.B. o il T.U.F. …in particolare …le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla NC d'IA) e presidiati anche da norme penali …conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.)
o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”…” (cfr. Cass. 7243/24 cit.). D'altra parte, è stato già evidenziato, in via generale, dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite che “…la nullità negoziale (virtuale) …deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale” (cfr. Cass. civ. sez. un. 33719/2022, richiamata anche da Cass. 7243/24 cit.). Né potrebbe far pervenire a una diversa conclusione il riferimento genericamente operato dall'opponente nell'odierna fattispecie alla Direttiva UE 2021/2167, considerato che è lo stesso opponente ad avere ricordato che le norme ivi contenute hanno previsto un termine per gli Stati membri per l'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento ed attuazione sino al 29.12.2023, mentre nel caso di cui si tratta si è in presenza di una procura che risulta conferita dalla alla sin dal 22.06.2020, anteriormente alla stessa CP_1 Controparte_2 adozione della Direttiva UE 2021/2167, la quale è entrata in vigore, invero, soltanto nel dicembre 2021. Non solo ma si legge in tale normativa che “La presente direttiva non si applica …al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, verificatosi prima della data di cui all'articolo 32, paragrafo 2, primo comma”, ovverosia prima del termine del 30 dicembre 2023, mentre nel presente caso l'operazione di cessione “in blocco” di crediti in relazione alla quale la ha conferito CP_1 la procura alla è risalente (come anche si dirà nel prosieguo) al giugno Controparte_2
2020, il che conduce a far escludere, in via assorbente, che possa profilarsi un'invalidità di tale procura, evidentemente di natura “sopravvenuta”, sulla base della normativa euro-unitaria appena menzionata. Del pari, ogni riferimento al d.lgs. 116/2024, con il quale è stata recepita nell'ordinamento la Direttiva UE 2021/2167 ed è stato introdotto nel TUB un nuovo Capo II al Titolo V, in materia di “Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza”, apparirebbe ultroneo nel caso di che trattasi, atteso che, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, è stato previsto che le nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 del decreto trovano applicazione solo dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate in virtù dello stesso dalla NC d'IA (la quale ha pubblicato le proprie disposizioni solo nel gennaio 2025) e con riferimento, comunque, alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza poste in essere da tale data, così come previsto dall'art. 3 del decreto medesimo (cfr. in questo senso, anche Trib. Treviso sent. 06/06/2025, n. 872). Trattandosi nella specie di un'operazione di cessione di crediti che è stata posta in essere in data 01.06.2020, va escluso, quindi, che si tratti di disciplina applicabile al presente caso. L'eccezione dell'opponente relativa alla nullità della procura del 22.06.2020, con la quale la ha CP_1 conferito alla il potere di rappresentanza sostanziale e processuale per il Controparte_2 compimento di ogni attività per la gestione e il recupero dei crediti di sua titolarità, e conseguentemente anche della procura conferita a sua volta dalla nq., a con Controparte_2 CP_3 atto del 24.05.2021, non merita dunque alcun seguito. Prive di pregio sono, poi, anche le doglianze svolte dall'opponente in merito all'asserita nullità della clausola del contratto di finanziamento relativa agli interessi applicabili. Innanzi tutto, occorre osservare che la pretesa creditoria dell'opposta trae fondamento dal contratto pacificamente concluso dal in data 21.09.2012 con la NC Parte_1 Controparte_6
8 contratto che ha avuto ad oggetto la concessione di un prestito personale di € 25.000,00, che il Pt_1 avrebbe dovuto restituire in n. 48 rate mensili di € 616,21, salva la prima rata di € 620,21, come da piano di ammortamento a rate costanti sviluppato secondo il metodo “francese” (cfr. doc. 4 fasc. monitorio). Alcuna contestazione è stata sollevata, del resto, con l'atto di opposizione (o successivamente, allorché, come si è detto, è stata dismessa ogni ulteriore attività processuale da parte opponente) in ordine all'avvenuta erogazione del prestito a favore del finanziato e tantomeno è stata contestata l'allegazione dell'opposta in merito all'inadempimento perpetrato dallo stesso al contratto e quella relativa alla cessione del relativo credito, maturato dalla in favore Controparte_6 della cessione che è stata comunque anche suffragata documentalmente da quest'ultima mediante CP_1 la produzione dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 68 del 11.06.2020, nel quale è stato dato conto che in data 01.06.2020, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex L. 130/1999, è stato concluso tra la Controparte_6
e la un contratto di cessione di crediti “in blocco” comprendente una serie di posizioni
[...] CP_1 creditorie derivanti, tra l'altro, da contratti di mutuo e di finanziamento conclusi dalla
[...] con i propri clienti tra il 1989 e il 2019 e riportate, in particolare, in un'elencazione Controparte_6 messa a disposizione sia dalla cedente, sia dalla cessionaria, accessibile sul web a qualunque interessato mediante apposito link specificamente riportato in tale avviso (cfr. doc. 3 fasc. monitorio). Le sole deduzioni svolte nell'opposizione si sono invece appuntate su una pretesa indeterminatezza del contratto con riferimento agli interessi applicabili al finanziato, ma le stesse si sono arrestate, a ben vedere, a doglianze del tutto generiche, prive di alcuna concreta indicazione in merito alle ragioni per le quali tale indeterminatezza sarebbe ravvisabile a dire dell'opponente, come anche lamentato dall'opposta fin dalla sua comparsa di costituzione. D'altro canto, è sufficiente scorrere la documentazione contrattuale per avvedersi che la regolamentazione inerente gli interessi è stata in realtà pattuita in maniera chiara e determinata, essendo stato ivi concordato sia il tasso debitore nominale, convenuto in misura fissa e pari a un TAN dell'8,50%, sia l'ammontare degli interessi corrispettivi che, complessivamente, sarebbero stati versati sino al termine dell'ammortamento ove il finanziato si fosse attenuto alle previsioni pattuite, provvedendo al regolare versamento alla scadenza delle rate mensili previste, ammontare che si ricava infatti agevolmente dalla tabella d'ammortamento, nella quale sono state riportate tutte le rate dalla n. 1 alla n. 48 con l'indicazione della quota di capitale e della quota di interessi inglobata in ciascuna rata (cfr. ancora doc. 4 cit.). Nella documentazione contrattuale, inoltre, vi è l'indicazione di tutti gli ulteriori costi a carico del finanziato e sono stati specificati sia quale sarebbe stato, pertanto, l'importo totale dovuto dallo stesso al termine del rapporto (€ 29.982,58), sia l'entità del TAEG dell'operazione, pari al 9,70%. Relativamente all'eventualità di un ritardo o di un mancato pagamento alle scadenze concordate, sono stati specificamente regolati, poi, anche gli interessi di mora che sarebbero stati applicati dalla banca, per i quali è stato convenuto un tasso corrispondente al TAN maggiorato di tre punti percentuali, con la conseguente operatività di un tasso annuo di mora pari all'11,50% (8,50% + 3 p.p.; si v. ancora doc. 4 cit.). Ebbene, tenuto conto di tali risultanze, non è dato comprendere in quali termini sarebbe ravvisabile un'indeterminatezza della clausola contrattuale relativa agli interessi, indeterminatezza che sembrerebbe essere stata prospettata, per di più, dall'opponente soltanto in virtù di una generica ed impropria sovrapposizione tra il TAN e il TAEG, i quali costituiscono, però, due elementi tra loro ben diversi, integrando il TAEG, come è noto (e come è stato contraddittoriamente ricordato, per la verità, persino nello stesso atto d'opposizione), non un tasso d'interesse, ma un indice sintetico che esprime in percentuale e su base annua il costo complessivo del finanziamento, tenendo conto, oltre che degli interessi corrispettivi, anche delle altre spese senz'altro applicabili al rapporto nell'ambito di un suo svolgimento per così dire “fisiologico”, con regolare pagamento delle rate alla scadenza concordata sino al termine del periodo di ammortamento. La circostanza, poi, che nel contratto non siano stati indicati i costi relativi a polizze assicurative si spiega con il rilievo che non risulta che il abbia sottoscritto una qualche polizza assicurativa in Pt_1
9 occasione della stipula del finanziamento, stipula che, come si legge sempre nella documentazione negoziale, non è stata del resto “condizionata” in alcun modo alla sua adesione a una qualche forma di assicurazione e, d'altra parte, nemmeno l'atto d'opposizione ha dato conto di una o più assicurazioni che sarebbero state, invece, stipulate dal in connessione o in occasione della sottoscrizione del Pt_1 contratto, considerato che la scarna e sbrigativa deduzione operata sul punto in tale atto si è arrestata al solo rilievo che “Appare inoltre non indicato se il contraente abbia beneficiato delle garanzie accessorie” (si v. pag. 8 atto d'opposizione, nonché ancora doc. 4 cit.). Inoltre, non meno inconferente è il rilievo effettuato nell'opposizione al fatto che una scorretta indicazione dell'ISC o TAEG determinerebbe una nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi degli artt. 117 e 125 bis TUB, tenuto conto che non è stato prospettato in concreto, con specifico riferimento al rapporto che occupa, che tale indicazione sarebbe stata appunto scorretta e perché lo sarebbe stata, eventualmente, secondo l'opponente (si v. pag. 9 atto d'opposizione). Infine, nessuna doglianza risulta sollevata, in verità, in merito a una eventuale usurarietà delle condizioni del prestito e, in ogni caso, va escluso che sia ravvisabile nella specie una violazione del divieto d'usura, considerato che, come ha evidenziato puntualmente anche l'opposta, il tasso soglia applicabile era pari, alla data della stipula, al 19,4250% avendo riguardo al TSU per la categoria dei
“crediti personali” risultante dal D.M. 26.06.2012, applicabile per il III trimestre 2012, e al 17,4875% considerando eventualmente il TSU ivi indicato per la categoria degli “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” (cfr. doc. 3 fasc. opposta). Tenuto conto che nel presente caso il TAEG dell'operazione è stato indicato in misura pari al 9,70% e che non risulta alcuna concreta contestazione idonea a farne ritenere scorretta la quantificazione, è evidente dunque che il contratto non si è posto in contrasto con il divieto d'usura per quel che attiene gli interessi e le altre spese ordinariamente previste a carico del finanziato, atteso che, appunto, il TAEG dello stesso (oltretutto non coincidente, bensì inferiore, al TEG, includendo il primo anche le tasse e le imposte, invece non considerate nella determinazione del TEG ai fini della verifica dell'usura; cfr. art. 644 c.p.) si è attestato su una misura di molto inferiore al tasso soglia. Anche in relazione agli interessi moratori, poi, non è stata lamentata, né è comunque ravvisabile, una violazione del divieto d'usura, e ciò in quanto il tasso di mora, convenuto come detto nella misura annua dell'11,50%, è addirittura inferiore al TSU previsto per gli interessi corrispettivi e le altre spese inerenti uno svolgimento ordinario e “fisiologico” del rapporto e, dunque, senz'altro rispettoso del divieto d'usura anche senza considerare la maggiorazione mediamente praticata sul mercato per gli interessi di mora, rilevata sempre dal suddetto D.M. 26.06.12, per il periodo nel quale è stato stipulato il contratto che occupa. Considerato, dunque, che l'opposta ha fornito adeguata prova del titolo della propria pretesa creditoria e che l'opponente non ha contestato e confutato in alcun modo il proprio inadempimento, sollevando contestazioni generiche e smentite dalla documentazione in atti, deve concludersi, in ogni caso, nel senso della piena fondatezza della domanda proposta dalla con il suo ricorso monitorio. CP_1
Relativamente alle spese processuali del presente giudizio d'opposizione, ritiene infine il decidente che si giustifichi la loro compensazione tra le parti ex art. 92 co. 2 c.p.c. Depone infatti in questo senso la considerazione che il mancato deposito di un'idonea procura alle liti da parte dell'opponente è stato immediatamente rilevato d'ufficio dal giudice con il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. e che, a seguito di tale rilievo ufficioso, la trattazione della causa si è di fatto esaurita nella sola acquisizione di atti e documenti del fascicolo monitorio, disposta come detto in occasione della prima udienza del 07.11.24, a seguito della quale il giudizio è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in assenza, per di più, di alcuna ulteriore attività processuale svolta dall'opponente successivamente alla costituzione. Come anche rilevato dall'opposta, inoltre, l'opposizione è stata pressoché tutta incentrata sull'assunto di una invalidità della procura conferita dalla alla per la mancanza CP_1 Controparte_2 di iscrizione di tale società nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, quale questione che è stata tuttavia affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità soltanto con alcune recenti pronunce intervenute
10 successivamente all'introduzione del presente giudizio, se si considera che la prima di tali pronunce (le cui statuizioni sono state poi ribadite anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva) è stata pubblicata in data 18.03.2024, mentre l'iscrizione al ruolo dell'opposizione è avvenuta anteriormente e, precisamente, il 15.03.2024, peraltro anche richiamando a suo fondamento giurisprudenza di merito pronunciatasi sul tema in senso differente rispetto a quanto è stato poi statuito dal giudice di legittimità. In virtù di tanto, sono dunque ravvisabili, nel complesso, ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese della presente fase d'opposizione ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2701/2023 emesso da questo Tribunale in data 18.12.2023 a carico di in favore di Parte_1
Controparte_1
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio d'opposizione ex art. 92 co. 2 c.p.c. Così deciso in Velletri in data 31.10.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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