TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1994/24 R.G.
TRA
e , rappresentati e difesi la prima Parte_1 Parte_2 dagli avv.ti Popolla Roberto e Popolla Stefano e il secondo dagli avv.ti Scali
Veronica e Pieri Valentina giusta procure speciali alle liti allegate ai rispettivi atti introduttivi del presente giudizio.
ATTRICE E CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 7/3/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/9/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale con Parte_2
( rectius, ) verso la loro FI MInne nata
[...] Parte_2 fuori dal matrimonio ( il 12/7/14 ), esponendo in proposito quanto Per_1 segue: “- la Sig.ra e il Sig. sono stati conviventi dall'anno 2012 Parte_1 Parte_2 fino a tutto il 30/06/2024; - durante la loro convenienza, il 12/07/2014, è nata in [...] la FI Per_2
regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
- i suddetti dal 2019 avevano stabilito la loro
[...]
1 residenza anagrafica presso l'abitazione sita in EC (FR) Piazza Mancini n.12, acquistata da entrambi con atto notarile del 04.10.2019 (doc. n. 1); - per l'acquisto del suddetto immobile le parti stipulavano, in pari data, un “Atto di Accettazione di Proposta contrattuale di Mutuo e di Costituzione di Ipoteca”, con un contratto di mutuo con l'Istituto Bancario CheBanca! che prevede un canone mensile di circa € 330,00 (doc. n. CP_1
2); - dalla data del contratto ad oggi, il suddetto canone mensile è stato pagato interamente dalla Sig.ra
[...]
con addebito sul conto corrente di quest'ultima; - in data 30.06.2024 il Sig. , Parte_1 Parte_2 improvvisamente ed inaspettatamente, senza alcuna spiegazione e giustificato motivo, ha lasciato l'abitazione di EC e si è trasferito a Roma;
- soltanto a seguito di una raccomandata ricevuta il 10.07.24 dallo studio legale Pieri – Scali di Roma, la ricorrente ha potuto apprendere che il Sig. aveva lasciato Parte_2 definitivamente l'abitazione di EC (doc. n.3); - con PEC del 12.07.2024 (doc n.4), inviata dai sottoscritti procuratori, a nome e nell'interesse della ricorrente, quest'ultima ha dato la sua piena disponibilità a regolamentare bonariamente l'affidamento e il mantenimento della FI e gli ha proposto Persona_2 le CONDIZIONI per poter presentare, eventualmente, un Ricorso congiunto al Tribunale Civile di Frosinone;
- il
19.07.2024, improvvisamente ed inspiegabilmente, nell'abitazione di EC si interrompevano le forniture di luce, gas e acqua e, successivamente, veniva anche isolata la linea del telefono fisso 0775962328, utenze tutte intestate al Sig. ; - solo a seguito di numerose telefonate fatte ai fornitori ed ai gestori dei Parte_2 suddetti servizi, la ricorrente ha potuto apprendere che le suddette utenze erano cessate a seguito della esclusiva decisione del che aveva notificato loro le disdette delle stesse;
- la ricorrente, preso atto Parte_2 che il resistente si era rifiutato di revocare le sue disdette ed, addirittura, si era anche rifiutato di autorizzare la ricorrente per permetterle, quantomeno, di poter subentrare sulle stesse, si è vista costretta a stipulare nuovi contratti, a suo nome, per poterle avere il ripristino di tutte le forniture;
- le utenze le venivano attivate solo dopo parecchi giorni;
- per questo motivo, poiché l'abitazione non era agibile ed abitabile, la ricorrente per alcuni giorni è andata a vivere presso la casa dei suoi genitori, e , sita in Persona_3 Persona_4
EC (FR) Via Colle San Sebastiano n.23, dove lei e la FI sono rimaste fino a che le nuove forniture non le sono state allacciate;
- solo successivamente, la ricorrente è venuta anche a sapere che, durante il periodo della sua assenza forzata dall'abitazione, il Sig. , più volte ed in orari diversi della giornata, era Parte_2 furtivamente penetrato nella stessa, servendosi delle chiavi non restituite alla senza neanche Parte_1 essersi fatto autorizzare da quest'ultima; - oltretutto, durante queste visite furtive e non autorizzate, il ha portato via dall'abitazione di EC beni e cose facenti parte dell'arredo dell'abitazione; - Parte_2 proprio per questo motivo la ricorrente ha ritenuto opportuno tutelarsi, tant'è il 24.07.2024 ha presentato formale Denuncia – presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, a mezzo del Pt_3
Comando dei Carabinieri di EC (FR) (doc. n. 5); - il Sig. dal 30.06.2024 ad oggi, non ha mai Parte_2 versato alla Sig.ra alcun contributo a titolo di mantenimento per la MI;
- la Sig.ra Parte_1 Per_1 lavora, con contratto part-time, alle dipendenze Comune di Frosinone e percepisce uno Parte_1
2 stipendio netto mensile di circa € 1.000,00 (vedi i documenti dall'8 all'11); -il Sig. lavora, con Parte_2 contratto a tempo indeterminato, presso la Società “ZETEMA PROGETTO CULTURA” di Roma, che opera nel
Settore turistico e percepisce uno stipendio mensile sicuramente superiore a quello dell'ex convivente che però non è in grado di quantificare, dal momento che il , da sempre, l'ha tenuta all'oscuro della sua Parte_2 situazione lavorativa ed economica;
- il Sig. , fino a quando è rimasto a convivere con la Sig.ra Parte_2
ha utilizzato per tutti i suoi spostamenti l'auto Peugeot tg. DV057JA di proprietà di quest'ultima, Parte_1 facendosi però carico a provvedere lui al pagamento della tassa di proprietà (bollo); - da una recente
“Comunicazione” dell'ACI la ha potuto apprendere che il non ha pagato i bolli della Parte_2 Parte_2 suddetta autovettura relativi agli anni 2023 e 2024; - da sempre tutte le spese ordinarie e straordinarie
(scolastiche, ludiche e medico-specialistiche) che si sono rese necessarie per la FI , sono state Per_1 sostenute, per intero, dalla ricorrente. E' intenzione della ricorrente regolamentare i rapporti tra entrambi i genitori per il mantenimento e l'affidamento della FI MI.”. L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni: “CONDIZIONI: A) affido della FI MI ad entrambi i Persona_2 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento della stessa presso l'attuale abitazione della madre sita in EC (FR) Piazza Mancini n.12. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della FI MI, relative all'educazione, alla formazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della suddetta. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla loro FI;
B) il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé la Parte_2 FI: 2 giorni infrasettimanali dalle ore 17,30 alle 19,30; un fine settimana, ogni 15 giorni, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 19,30 della domenica;
durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti;
mentre per le festività di Natale, Capodanno e a Pasqua o il giorno della vigilia o il giorno della ricorrenza, con turni da alternarsi anno per anno;
C) il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2
a titolo di contributo del mantenimento per la FI MI , un importo non Parte_1 Per_1 inferiore ad € 500,00, da pagarsi con accredito sul conto corrente di quest'ultima, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
D) il Sig. Parte_2 dovrà contribuire al pagamento delle spese straordinarie per la FI (scolastiche, ludiche e medico – specialistiche) in ragione del 50%; E) il Sig. si impegna a pagare, il 50%, della somma della rata Parte_2 mensile di cui al contratto di mutuo stipulato il 04.10.2019 con la banca “CheBanca! , mediante CP_1 addebito sul suo conto corrente, alle scadenze previste dal contratto;
F) il Sig. si impegna a Parte_2 spostare la sua residenza anagrafica dall'indirizzo di EC (FR) Piazza Mancini n.12 presso la sua nuova abitazione;
G) i genitori si impegnano, reciprocamente, a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della FI con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi
3 lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della FI;
H) le parti si prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.”.
Col decreto di convocazioni delle parti emesso in data 2/11/24 il Giudice rel. rilevava la sussistenza della seguente criticità del ricorso: “mancata documentazione del rapporto di genitorialità naturale delle parti verso la MInne ( è all'uopo necessario Persona_2
l'estratto autentico dell'atto di nascita della MI ), cui l'attrice dovrà pertanto porre rimedio al più entro il termine di cui all'art. 473-bis.17, co. 1, c.p.c.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio e contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa giudiziale e svolgeva contrapposte allegazioni fattuali e deduzioni difensive, concludendo come segue: “CONDIZIONI A) in accordo con la madre, affido condiviso della MI ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso l'attuale Persona_2 abitazione di proprietà di entrambi i genitori, sita in EC (FR), Piazza Mancini n. 12; B) In accordo con la madre, disporre l'assegnazione della casa familiare sita in EC (FR) via Piazza Mancini n. 12, alla Sig.ra affinché ci viva con la MI fino alla maggiore età della stessa;
C) Parte_1 Persona_2 disporre che il padre potrà tenere la FI con sè quando vorrà e, salvo diverso accordo, compatibilmente con i turni lavorativi, che il padre potrà tenere con sè la la FI tutti i venerdì, dall'uscita da scuola sino alle h 20,00; due fine settimane al mese, anche consecutivi, secondo la regolamentazione già attuata dalle parti e in ragione dei turni lavorativi e della logistica, dall'uscita di scuola del venerdì e sino alla domenica sera/ lunedì mattina;
ad anni alterni, le feste di Natale invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale e
Capodanno, ed anni alterni per le festività scolastiche pasquali, mentre per le estive, 15 giorni in compagnia del padre, da godersi in un periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre, previo accordo tra i genitori. D) disporre per il mantenimento ordinario nei confronti della FI nella misura di € 200,00, da Persona_2 corrispondersi anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, e confermare che, stante l'esborso mensile di Euro
179,00 mensili quale rata mensile di cui al contratto di mutuo della casa familiare e di ulteriori Euro 175,00 quale rata del finanziamento per i mobili della casa familiare rappresentano già una forma di contributo al mantenimento della MI;
E) in accordo con la madre, contributo al 50% delle spese straordinarie, mediche, di istruzione e sportive;
F) in accordo con la madre, impegno a pagare il 50% della somma della rata mensile di cui al contratto di mutuo stipulato in data 4.10.2019 relativo all'immobile sito in EC, Piazza Mancini n.
12, per importo pari ad Euro 170,00 mensili, alle scadenze previste dal contratto;
G) in accordo con la madre, impegno a spostare la residenza presso nuova abitazione;
H) in accordo con la madre, impegno al reciproco mutuo rispetto e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della FI con ciascuno di essi, con impegno a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi
4 dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della FI;
I) in accordo con la madre, lascio del consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Con nota di deposito del 10/1/25 l'attrice sanava la predetta criticità depositando l'estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita della FI MInne delle parti.
All'udienza del 7/3/25 il Giudice rel. espletava tentativo di conciliazione che sortiva esito positivo in quanto le parti raggiungevano un accordo circa le condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale nei confronti della loro FI MInne e formulavano le seguenti Per_1 conclusioni congiunte: “a) affidamento condiviso di ai due genitori e suo Persona_2 collocamento prevalente, e quindi residenza anagrafica, con la madre nella casa familiare sita in EC
( FR ), Piazza Mancini n. 12, con assegnazione in godimento a della predetta casa Parte_1 familiare;
b) regolamentazione dei tempi di frequentazione del padre con come segue: Per_1 Per_1 starà col padre a fine settimana alternati dal venerdì ore 16.00 fino alla domenica ore 18.00, inoltre starà col padre durante le vacanze pasquali secondo il criterio dell'alternanza per cui un anno starà col padre a Pasqua
e con la madre il lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno seguente, parimenti per le vacanze natalizie Per_1 starà col padre un anno il giorno della Vigilia e con la madre il giorno di Natale e parimenti quanto al 31 dicembre e 1 gennaio, il padre infine terrà con sé per due settimane, anche non consecutive tra loro, Per_1 da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
c) assegno di mantenimento per la FI a carico di Per_1
- da corrispondersi a entro il giorno 5 di ogni mese - di € 350,00 Parte_2 Parte_1 mensili, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici
ISTAT, ferma restando la non ripetibilità delle somme di denaro finora corrisposte a tale titolo dal convenuto all'attrice; d) le spese straordinarie per la MI vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, con esplicito richiamo del Protocollo in proposito in uso presso questo Tribunale;
e) l'assegno unico ed universale spettante alle parti in relazione alla loro FI , avente l'attuale importo di Per_1
€ 205,00 mensili, viene attribuito interamente a f) le parti assumono l'obbligo di pagare Parte_1 direttamente ciascuno la propria quota del 50% del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, riservandosi di formulare congiuntamente tale istanza all'Istituto di credito CheBanca! e pattuendo fin d'ora che, in caso tale istanza venga rigettata, le parti continueranno nelle modalità di pagamento del mutuo adottate finora e quindi con pagamento integrale delle singole rate mensili da parte della sig.ra e Parte_1 con rimborso da parte del sig. della propria quota del 50% all'atto della ricezione della distinta di Parte_2 pagamento effettuata dalla g) reciproco assenso delle parti al rilascio di documenti validi pe Parte_1
l'espatrio per esse e per la loro FI MInne;
h) la sig.ra assume l'obbligo di Per_1 Parte_1 rimettere la querela presentata nei confronti del sig. , il quale si obbliga ad accettare tale rimessione;
Parte_2
5 i) le parti concordano che il costo della mensa scolastica che attualmente utilizza, pari a complessivi Per_1
€ 140,00 mensili, verrà suddivisa tra le parti nella misura del 50% ciascuna in relazione alle rimanenti due mensilità di aprile e maggio 2025, con l'intesa che dal prossimo anno scolastico in poi non vi sarà più un onere economico in tale senso in quanto frequenterà il primo anno della scuola secondaria di primo grado;
Per_1
l) spese di lite compensate.”.
Pertanto i difensori delle parti concludevano congiuntamente chiedendo l'omologa delle predette conclusioni congiunte relativamente alle condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso la loro FI MInne . Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex Per_1 art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro accolta la predetta domanda congiunta delle parti, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti nel corso del presente giudizio sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro FI MInne , e per Per_1
l'effetto le recepisce come in dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la definizione della presente causa a mezzo di conclusioni congiunte delle parti, stante peraltro la loro richiesta congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di Parte_2
e di in relazione alla loro FI Parte_2 Parte_1 MInne nata fuori del matrimonio come da Persona_2 condizioni concordate dalle parti in verbale d'udienza del 7/3/25, sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, 25/3/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1994/24 R.G.
TRA
e , rappresentati e difesi la prima Parte_1 Parte_2 dagli avv.ti Popolla Roberto e Popolla Stefano e il secondo dagli avv.ti Scali
Veronica e Pieri Valentina giusta procure speciali alle liti allegate ai rispettivi atti introduttivi del presente giudizio.
ATTRICE E CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 7/3/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/9/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale con Parte_2
( rectius, ) verso la loro FI MInne nata
[...] Parte_2 fuori dal matrimonio ( il 12/7/14 ), esponendo in proposito quanto Per_1 segue: “- la Sig.ra e il Sig. sono stati conviventi dall'anno 2012 Parte_1 Parte_2 fino a tutto il 30/06/2024; - durante la loro convenienza, il 12/07/2014, è nata in [...] la FI Per_2
regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
- i suddetti dal 2019 avevano stabilito la loro
[...]
1 residenza anagrafica presso l'abitazione sita in EC (FR) Piazza Mancini n.12, acquistata da entrambi con atto notarile del 04.10.2019 (doc. n. 1); - per l'acquisto del suddetto immobile le parti stipulavano, in pari data, un “Atto di Accettazione di Proposta contrattuale di Mutuo e di Costituzione di Ipoteca”, con un contratto di mutuo con l'Istituto Bancario CheBanca! che prevede un canone mensile di circa € 330,00 (doc. n. CP_1
2); - dalla data del contratto ad oggi, il suddetto canone mensile è stato pagato interamente dalla Sig.ra
[...]
con addebito sul conto corrente di quest'ultima; - in data 30.06.2024 il Sig. , Parte_1 Parte_2 improvvisamente ed inaspettatamente, senza alcuna spiegazione e giustificato motivo, ha lasciato l'abitazione di EC e si è trasferito a Roma;
- soltanto a seguito di una raccomandata ricevuta il 10.07.24 dallo studio legale Pieri – Scali di Roma, la ricorrente ha potuto apprendere che il Sig. aveva lasciato Parte_2 definitivamente l'abitazione di EC (doc. n.3); - con PEC del 12.07.2024 (doc n.4), inviata dai sottoscritti procuratori, a nome e nell'interesse della ricorrente, quest'ultima ha dato la sua piena disponibilità a regolamentare bonariamente l'affidamento e il mantenimento della FI e gli ha proposto Persona_2 le CONDIZIONI per poter presentare, eventualmente, un Ricorso congiunto al Tribunale Civile di Frosinone;
- il
19.07.2024, improvvisamente ed inspiegabilmente, nell'abitazione di EC si interrompevano le forniture di luce, gas e acqua e, successivamente, veniva anche isolata la linea del telefono fisso 0775962328, utenze tutte intestate al Sig. ; - solo a seguito di numerose telefonate fatte ai fornitori ed ai gestori dei Parte_2 suddetti servizi, la ricorrente ha potuto apprendere che le suddette utenze erano cessate a seguito della esclusiva decisione del che aveva notificato loro le disdette delle stesse;
- la ricorrente, preso atto Parte_2 che il resistente si era rifiutato di revocare le sue disdette ed, addirittura, si era anche rifiutato di autorizzare la ricorrente per permetterle, quantomeno, di poter subentrare sulle stesse, si è vista costretta a stipulare nuovi contratti, a suo nome, per poterle avere il ripristino di tutte le forniture;
- le utenze le venivano attivate solo dopo parecchi giorni;
- per questo motivo, poiché l'abitazione non era agibile ed abitabile, la ricorrente per alcuni giorni è andata a vivere presso la casa dei suoi genitori, e , sita in Persona_3 Persona_4
EC (FR) Via Colle San Sebastiano n.23, dove lei e la FI sono rimaste fino a che le nuove forniture non le sono state allacciate;
- solo successivamente, la ricorrente è venuta anche a sapere che, durante il periodo della sua assenza forzata dall'abitazione, il Sig. , più volte ed in orari diversi della giornata, era Parte_2 furtivamente penetrato nella stessa, servendosi delle chiavi non restituite alla senza neanche Parte_1 essersi fatto autorizzare da quest'ultima; - oltretutto, durante queste visite furtive e non autorizzate, il ha portato via dall'abitazione di EC beni e cose facenti parte dell'arredo dell'abitazione; - Parte_2 proprio per questo motivo la ricorrente ha ritenuto opportuno tutelarsi, tant'è il 24.07.2024 ha presentato formale Denuncia – presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, a mezzo del Pt_3
Comando dei Carabinieri di EC (FR) (doc. n. 5); - il Sig. dal 30.06.2024 ad oggi, non ha mai Parte_2 versato alla Sig.ra alcun contributo a titolo di mantenimento per la MI;
- la Sig.ra Parte_1 Per_1 lavora, con contratto part-time, alle dipendenze Comune di Frosinone e percepisce uno Parte_1
2 stipendio netto mensile di circa € 1.000,00 (vedi i documenti dall'8 all'11); -il Sig. lavora, con Parte_2 contratto a tempo indeterminato, presso la Società “ZETEMA PROGETTO CULTURA” di Roma, che opera nel
Settore turistico e percepisce uno stipendio mensile sicuramente superiore a quello dell'ex convivente che però non è in grado di quantificare, dal momento che il , da sempre, l'ha tenuta all'oscuro della sua Parte_2 situazione lavorativa ed economica;
- il Sig. , fino a quando è rimasto a convivere con la Sig.ra Parte_2
ha utilizzato per tutti i suoi spostamenti l'auto Peugeot tg. DV057JA di proprietà di quest'ultima, Parte_1 facendosi però carico a provvedere lui al pagamento della tassa di proprietà (bollo); - da una recente
“Comunicazione” dell'ACI la ha potuto apprendere che il non ha pagato i bolli della Parte_2 Parte_2 suddetta autovettura relativi agli anni 2023 e 2024; - da sempre tutte le spese ordinarie e straordinarie
(scolastiche, ludiche e medico-specialistiche) che si sono rese necessarie per la FI , sono state Per_1 sostenute, per intero, dalla ricorrente. E' intenzione della ricorrente regolamentare i rapporti tra entrambi i genitori per il mantenimento e l'affidamento della FI MI.”. L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni: “CONDIZIONI: A) affido della FI MI ad entrambi i Persona_2 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento della stessa presso l'attuale abitazione della madre sita in EC (FR) Piazza Mancini n.12. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della FI MI, relative all'educazione, alla formazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della suddetta. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla loro FI;
B) il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé la Parte_2 FI: 2 giorni infrasettimanali dalle ore 17,30 alle 19,30; un fine settimana, ogni 15 giorni, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 19,30 della domenica;
durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti;
mentre per le festività di Natale, Capodanno e a Pasqua o il giorno della vigilia o il giorno della ricorrenza, con turni da alternarsi anno per anno;
C) il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2
a titolo di contributo del mantenimento per la FI MI , un importo non Parte_1 Per_1 inferiore ad € 500,00, da pagarsi con accredito sul conto corrente di quest'ultima, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
D) il Sig. Parte_2 dovrà contribuire al pagamento delle spese straordinarie per la FI (scolastiche, ludiche e medico – specialistiche) in ragione del 50%; E) il Sig. si impegna a pagare, il 50%, della somma della rata Parte_2 mensile di cui al contratto di mutuo stipulato il 04.10.2019 con la banca “CheBanca! , mediante CP_1 addebito sul suo conto corrente, alle scadenze previste dal contratto;
F) il Sig. si impegna a Parte_2 spostare la sua residenza anagrafica dall'indirizzo di EC (FR) Piazza Mancini n.12 presso la sua nuova abitazione;
G) i genitori si impegnano, reciprocamente, a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della FI con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi
3 lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della FI;
H) le parti si prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.”.
Col decreto di convocazioni delle parti emesso in data 2/11/24 il Giudice rel. rilevava la sussistenza della seguente criticità del ricorso: “mancata documentazione del rapporto di genitorialità naturale delle parti verso la MInne ( è all'uopo necessario Persona_2
l'estratto autentico dell'atto di nascita della MI ), cui l'attrice dovrà pertanto porre rimedio al più entro il termine di cui all'art. 473-bis.17, co. 1, c.p.c.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio e contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa giudiziale e svolgeva contrapposte allegazioni fattuali e deduzioni difensive, concludendo come segue: “CONDIZIONI A) in accordo con la madre, affido condiviso della MI ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso l'attuale Persona_2 abitazione di proprietà di entrambi i genitori, sita in EC (FR), Piazza Mancini n. 12; B) In accordo con la madre, disporre l'assegnazione della casa familiare sita in EC (FR) via Piazza Mancini n. 12, alla Sig.ra affinché ci viva con la MI fino alla maggiore età della stessa;
C) Parte_1 Persona_2 disporre che il padre potrà tenere la FI con sè quando vorrà e, salvo diverso accordo, compatibilmente con i turni lavorativi, che il padre potrà tenere con sè la la FI tutti i venerdì, dall'uscita da scuola sino alle h 20,00; due fine settimane al mese, anche consecutivi, secondo la regolamentazione già attuata dalle parti e in ragione dei turni lavorativi e della logistica, dall'uscita di scuola del venerdì e sino alla domenica sera/ lunedì mattina;
ad anni alterni, le feste di Natale invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale e
Capodanno, ed anni alterni per le festività scolastiche pasquali, mentre per le estive, 15 giorni in compagnia del padre, da godersi in un periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre, previo accordo tra i genitori. D) disporre per il mantenimento ordinario nei confronti della FI nella misura di € 200,00, da Persona_2 corrispondersi anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, e confermare che, stante l'esborso mensile di Euro
179,00 mensili quale rata mensile di cui al contratto di mutuo della casa familiare e di ulteriori Euro 175,00 quale rata del finanziamento per i mobili della casa familiare rappresentano già una forma di contributo al mantenimento della MI;
E) in accordo con la madre, contributo al 50% delle spese straordinarie, mediche, di istruzione e sportive;
F) in accordo con la madre, impegno a pagare il 50% della somma della rata mensile di cui al contratto di mutuo stipulato in data 4.10.2019 relativo all'immobile sito in EC, Piazza Mancini n.
12, per importo pari ad Euro 170,00 mensili, alle scadenze previste dal contratto;
G) in accordo con la madre, impegno a spostare la residenza presso nuova abitazione;
H) in accordo con la madre, impegno al reciproco mutuo rispetto e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della FI con ciascuno di essi, con impegno a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi
4 dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della FI;
I) in accordo con la madre, lascio del consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Con nota di deposito del 10/1/25 l'attrice sanava la predetta criticità depositando l'estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita della FI MInne delle parti.
All'udienza del 7/3/25 il Giudice rel. espletava tentativo di conciliazione che sortiva esito positivo in quanto le parti raggiungevano un accordo circa le condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale nei confronti della loro FI MInne e formulavano le seguenti Per_1 conclusioni congiunte: “a) affidamento condiviso di ai due genitori e suo Persona_2 collocamento prevalente, e quindi residenza anagrafica, con la madre nella casa familiare sita in EC
( FR ), Piazza Mancini n. 12, con assegnazione in godimento a della predetta casa Parte_1 familiare;
b) regolamentazione dei tempi di frequentazione del padre con come segue: Per_1 Per_1 starà col padre a fine settimana alternati dal venerdì ore 16.00 fino alla domenica ore 18.00, inoltre starà col padre durante le vacanze pasquali secondo il criterio dell'alternanza per cui un anno starà col padre a Pasqua
e con la madre il lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno seguente, parimenti per le vacanze natalizie Per_1 starà col padre un anno il giorno della Vigilia e con la madre il giorno di Natale e parimenti quanto al 31 dicembre e 1 gennaio, il padre infine terrà con sé per due settimane, anche non consecutive tra loro, Per_1 da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
c) assegno di mantenimento per la FI a carico di Per_1
- da corrispondersi a entro il giorno 5 di ogni mese - di € 350,00 Parte_2 Parte_1 mensili, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici
ISTAT, ferma restando la non ripetibilità delle somme di denaro finora corrisposte a tale titolo dal convenuto all'attrice; d) le spese straordinarie per la MI vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, con esplicito richiamo del Protocollo in proposito in uso presso questo Tribunale;
e) l'assegno unico ed universale spettante alle parti in relazione alla loro FI , avente l'attuale importo di Per_1
€ 205,00 mensili, viene attribuito interamente a f) le parti assumono l'obbligo di pagare Parte_1 direttamente ciascuno la propria quota del 50% del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, riservandosi di formulare congiuntamente tale istanza all'Istituto di credito CheBanca! e pattuendo fin d'ora che, in caso tale istanza venga rigettata, le parti continueranno nelle modalità di pagamento del mutuo adottate finora e quindi con pagamento integrale delle singole rate mensili da parte della sig.ra e Parte_1 con rimborso da parte del sig. della propria quota del 50% all'atto della ricezione della distinta di Parte_2 pagamento effettuata dalla g) reciproco assenso delle parti al rilascio di documenti validi pe Parte_1
l'espatrio per esse e per la loro FI MInne;
h) la sig.ra assume l'obbligo di Per_1 Parte_1 rimettere la querela presentata nei confronti del sig. , il quale si obbliga ad accettare tale rimessione;
Parte_2
5 i) le parti concordano che il costo della mensa scolastica che attualmente utilizza, pari a complessivi Per_1
€ 140,00 mensili, verrà suddivisa tra le parti nella misura del 50% ciascuna in relazione alle rimanenti due mensilità di aprile e maggio 2025, con l'intesa che dal prossimo anno scolastico in poi non vi sarà più un onere economico in tale senso in quanto frequenterà il primo anno della scuola secondaria di primo grado;
Per_1
l) spese di lite compensate.”.
Pertanto i difensori delle parti concludevano congiuntamente chiedendo l'omologa delle predette conclusioni congiunte relativamente alle condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso la loro FI MInne . Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex Per_1 art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro accolta la predetta domanda congiunta delle parti, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti nel corso del presente giudizio sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro FI MInne , e per Per_1
l'effetto le recepisce come in dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la definizione della presente causa a mezzo di conclusioni congiunte delle parti, stante peraltro la loro richiesta congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di Parte_2
e di in relazione alla loro FI Parte_2 Parte_1 MInne nata fuori del matrimonio come da Persona_2 condizioni concordate dalle parti in verbale d'udienza del 7/3/25, sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, 25/3/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
6