Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 17/12/2025, n. 8196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8196 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08196/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5021 del 2025, proposto da
Laboratorio di Analisi Cliniche G. Moscati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Iannelli, Stefano Parziale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 101 - Avellino 1, Regione Campania, Comune di Atripalda, Commissario Ad Acta Pro Tempore per L’Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del S.S.R. Campano, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 3528/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta, pubblicata lo scorso 2 maggio, sul ricorso numero di registro generale 2590 del 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa MA ZE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in subiecta materia il giudizio è ordinariamente definito con sentenza in forma semplificata (ex art. 114, comma 3, c.p.a.);
Considerato che con sentenza n. 3528/2025 di questa sezione veniva accolto il ricorso proposto dalla odierna ricorrente e per l’effetto annullato il diniego opposto dal Direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino in relazione ad istanza di realizzazione di una struttura sanitaria per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali finalizzate alla procreazione medicalmente assistita (PMA) tramite tecniche di I livello per illegittimità del presupposto parere di congruità del fabbisogno per l’indice di attività dei centri eroganti tecniche PMA già in attività nell’ambito di competenza (cfr. nota n. 5746/2021, del pari impugnata); rilevava in particolare il Collegio che la determinazione del fabbisogno, da cui era stata ricavata (erroneamente) la sufficiente copertura del servizio, era avvenuta: a) sulla base di indicatori contenuti nella Relazione al Ministero della Salute risalenti al 2019, e dunque non aggiornati; b) sulla base di indici riferiti alle prestazioni PMA di II e III livello, includendovi, senza una motivazione chiarificatrice, anche le prestazioni di minore complessità afferenti al I livello che il ricorrente aveva chiesto di fornire, e dunque non pertinenti;
Considerato che l’effetto conformativo della sentenza imponeva all’Amministrazione resistente la riedizione del potere esercitato, con il rilascio di nuovo parere di congruità emendato dai vizi istruttori e motivazionali indicati dal TAR e, sulla base dello stesso, la conclusione del procedimento rimasto inesitato per effetto dell’annullamento giurisdizionale del suo atto conclusivo, e dunque riattivato, sull’istanza autorizzatoria della ricorrente;
Considerato che alla sentenza e alla successiva diffida di parte ricorrente (cfr. documentazione in atti) l’Amministrazione non ha dato seguito e che persiste ad oggi l’inerzia rispetto al decisum;
Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso sia fondato e che dunque occorra ordinare all’Amministrazione di conformarsi alla sentenza di cui in epigrafe, nei sensi sopra esplicitati, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione e /o notifica della presente sentenza;
Ritenuto di dover fin da ora nominare un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione ove ancora inadempiente elasso il termine sopra indicato, individuato nel titolare pro tempore della Direzione Generale per la tutela della Salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, istituita presso la Regione Campania, con facoltà di delega a funzionario esperto del settore, che provvederà, in caso di verificato inadempimento della ASL resistente, nei successivi sessanta giorni; il compenso del Commissario ad acta sarà liquidato all’esito a posto a carico dell’Amministrazione inadempiente; dell’ottemperanza l’Amministrazione o, eventualmente, il Commissario ad acta dovranno dare immediata comunicazione al TAR a mezzo deposito degli atti pertinenti unicamente nelle forme del PAT;
Ritenuto di dover regolare le spese secondo soccombenza nella misura di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’Amministrazione di provvedere nei sensi e modi di cui in motivazione.
Nomina il Commissario ad acta come in motivazione.
Condanna la ASL di Avellino resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500, 00 (millecinquecento/00), oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Si comunichi alle parti e al nominato Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA ZE, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA ZE |
IL SEGRETARIO