Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00800/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2025, proposto da
Officine Cst S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Bartoccini e Vincenzo Palomba, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Bartoccini in Perugia, piazza Danti n.7;
contro
Provincia di Terni, non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 185/2022 - R.G.N. 2624/2021, emesso dal Tribunale di Terni in data 3 marzo 2022, depositato in Cancelleria in data 4 marzo 2022, notificato in data 16 marzo 2022 alla Provincia di Terni, dichiarato definitivamente esecutivo in data 26 ottobre 2022, con apposizione della formula esecutiva telematica in data 8 novembre 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. ES GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con memoria in data 10 ottobre 2025, la società ricorrente ha dichiarato, in ragione dell’avvenuto pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo di cui aveva chiesto l’ottemperanza, “di rinunciare agli atti del giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”, chiedendo che “sia dichiarata l’estinzione del processo a spese compensate”.
2. Il Collegio, posto che la dichiarazione non è stata notificata alla controparte, ritiene di desumerne, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso nel merito, e di dover dare atto di ciò, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
3. Le spese, alla luce della dichiarazione della ricorrente (e stante la non costituzione in giudizio della Provincia di Perugia), devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ES GA, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES GA |
IL SEGRETARIO