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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/12/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AV Sezione I Civile
procedura n. 291-1/2025 R.G. Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. E. RIZZI presidente est.
Dott.ssa F.P. CLARIS APPIANI giudice
Dott. F. ROCCA giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di:
- con sede legale a Stradella (PV), Piazza Vittorio Controparte_1
Veneto n. 10 – cap 27049 (C.F. ); non costituita, non P.IVA_1
comparsa.
Visto il ricorso con cui
- , (C.F: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michela Farina (C.F. - PEC: C.F._2
) del Foro di Pavia Email_1
ha chiesto che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata al ricorso. TRIBUNALE DI AV
******
Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la sede legale della società debitrice è situata nel circondario dell'intestato
Ufficio giudiziario.
Va preliminarmente dato atto del superamento della soglia dei debiti scaduti fissata dal legislatore (art. 49, ultimo comma, CCII) in € 30.000.
Il credito vantato dalla ricorrente ammonta a € 7.609,74, come documentato in ricorso.
Va poi aggiunto il debito verso l'agente della riscossione di oltre €
400.000,00 (v. estratto lista cartelle acquisito dalla Controparte_2
cancelleria).
In merito alla assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale e al superamento delle soglie soggettive di cui gli artt. 2 primo comma lett. d) va osservato che il resistente non ha sollevato eccezioni in proposito e pertanto possono ritenersi superate in virtù del meccanismo di inversione dell'onere della prova vigente sul punto.
Quanto allo stato di insolvenza della società resistente, è opportuno premettere che, ai sensi degli artt. 2 primo comma lett. b) e 121 CCII, “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Alla stregua di detta disposizione il tribunale concorsuale deve quindi formulare un giudizio di probabilità – basandosi sui dati di cui è a conoscenza e tenendo conto di tutte le massime di esperienza in materia economica e di tecnica commerciale – riguardo alla possibilità dell'imprenditore insolvente di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, cioè con modalità e tempi fisiologici, indipendentemente dai motivi che hanno generato la generale situazione di pag. 2
TRIBUNALE DI AV
difficoltà economica dell'impresa e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio medesimo.1
Nel caso in esame l'insolvenza deve essere ritenuta manifesta _in ragione del mancato pagamento dei lavoratori dipendenti – debito ordinario per un'impresa –
e considerato che il creditore istante ha documentato altresì l'esperimento di azione esecutiva mobiliare con esito negativo.
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49 terzo comma lett. f) CCII
DICHIARA
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di:
- CP_1
NOMINA giudice delegato il dr IO ZZ
NOMINA curatore la d.ssa Persona_1
che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa in 1 cfr in proposito cass. n. 5736/1993 pag. 3
TRIBUNALE DI AV
liquidazione (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII;
il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 codice di rito;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
FISSA per il giorno 15.04.2026 ore 11,00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia, ala vecchia, piano primo, stanza n. 14 in piazza del Tribunale 1, Pavia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella già menzionata udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pag. 4
TRIBUNALE DI AV
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (cd campione civile), dell'IVA e del gestionale digitale per tutta la durata della procedura di liquidazione, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Pavia, martedì 16 dicembre 2025 pag. 5
TRIBUNALE DI AV
Il Presidente
IO ZZ
pag. 6
procedura n. 291-1/2025 R.G. Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. E. RIZZI presidente est.
Dott.ssa F.P. CLARIS APPIANI giudice
Dott. F. ROCCA giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di:
- con sede legale a Stradella (PV), Piazza Vittorio Controparte_1
Veneto n. 10 – cap 27049 (C.F. ); non costituita, non P.IVA_1
comparsa.
Visto il ricorso con cui
- , (C.F: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michela Farina (C.F. - PEC: C.F._2
) del Foro di Pavia Email_1
ha chiesto che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;
vista la documentazione allegata al ricorso. TRIBUNALE DI AV
******
Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la sede legale della società debitrice è situata nel circondario dell'intestato
Ufficio giudiziario.
Va preliminarmente dato atto del superamento della soglia dei debiti scaduti fissata dal legislatore (art. 49, ultimo comma, CCII) in € 30.000.
Il credito vantato dalla ricorrente ammonta a € 7.609,74, come documentato in ricorso.
Va poi aggiunto il debito verso l'agente della riscossione di oltre €
400.000,00 (v. estratto lista cartelle acquisito dalla Controparte_2
cancelleria).
In merito alla assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale e al superamento delle soglie soggettive di cui gli artt. 2 primo comma lett. d) va osservato che il resistente non ha sollevato eccezioni in proposito e pertanto possono ritenersi superate in virtù del meccanismo di inversione dell'onere della prova vigente sul punto.
Quanto allo stato di insolvenza della società resistente, è opportuno premettere che, ai sensi degli artt. 2 primo comma lett. b) e 121 CCII, “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Alla stregua di detta disposizione il tribunale concorsuale deve quindi formulare un giudizio di probabilità – basandosi sui dati di cui è a conoscenza e tenendo conto di tutte le massime di esperienza in materia economica e di tecnica commerciale – riguardo alla possibilità dell'imprenditore insolvente di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, cioè con modalità e tempi fisiologici, indipendentemente dai motivi che hanno generato la generale situazione di pag. 2
TRIBUNALE DI AV
difficoltà economica dell'impresa e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio medesimo.1
Nel caso in esame l'insolvenza deve essere ritenuta manifesta _in ragione del mancato pagamento dei lavoratori dipendenti – debito ordinario per un'impresa –
e considerato che il creditore istante ha documentato altresì l'esperimento di azione esecutiva mobiliare con esito negativo.
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCII;
visto l'art. 49 terzo comma lett. f) CCII
DICHIARA
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di:
- CP_1
NOMINA giudice delegato il dr IO ZZ
NOMINA curatore la d.ssa Persona_1
che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa in 1 cfr in proposito cass. n. 5736/1993 pag. 3
TRIBUNALE DI AV
liquidazione (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII;
il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 codice di rito;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
FISSA per il giorno 15.04.2026 ore 11,00
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia, ala vecchia, piano primo, stanza n. 14 in piazza del Tribunale 1, Pavia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella già menzionata udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pag. 4
TRIBUNALE DI AV
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (cd campione civile), dell'IVA e del gestionale digitale per tutta la durata della procedura di liquidazione, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Pavia, martedì 16 dicembre 2025 pag. 5
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