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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/12/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 640/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Relatore
ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R. G. 640/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv. M. Santini (C.F.: ) e A. D'Aurizio (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._4
G. Pupo (C.F.: C.F._5
Resistente
Con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione personale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.09.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare la separazione CP_1
personale dei coniugi (matrimonio civile contratto in Svizzera – Winterthur il
24.03.1999); A) Assegnare la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, sita in
Casalbordino, Via Lanciano 24, di esclusiva proprietà della SI. , Parte_1
alla stessa, che ci vivrà unitamente ai tre figli;
B) Dichiarare che la sig.ra Parte_1
si continuerà ad occupare in via esclusiva del mantenimento dei figli,
[...]
attualmente maggiorenni ma ancora studenti universitari, con l'aiuto della propria madre. Il SI. comunque interverrà ove necessario e nel momento in cui la CP_1
propria situazione economica dovesse migliorare e rendergli possibile un supporto in favore dei figli;
C) Dichiarare che i figli manterranno rapporti liberi con il padre, secondo la loro volontà e disponibilità, potendolo frequentare e vedere nei modi e nei tempi che riterranno opportuni;
D) dichiarare che le vetture Hyundai I20 tg. FY525FX
e la Renault Clio tg. EL699TH, di esclusiva proprietà ed intestate alla SI.ra
[...]
, rimarranno nella sua piena disponibilità e possesso;
E) in caso di Parte_1
opposizione, condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, da liquidarsi in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie”.
si è costituito in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_1
omologare la separazione legale dei coniugi alle condizioni riportate nell'accordo in atti;
- liquidare le spese legali per la parte istante sig. che verrà CP_1
ammessa al gratuito patrocinio…”.
All'udienza del 03.12.2025 – a conferma di quanto rappresentato da parte resistente nella parte motiva e nelle conclusioni della propria memoria di costituzione - le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo prima dell'udienza - già depositato al fascicolo telematico del presente giudizio e sottoscritto dalle parti – alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, sita in Casalbordino, Via
Lanciano 24, di esclusiva proprietà della SI. , viene assegnata alla Parte_1
stessa, che ci vivrà unitamente ai tre figli;
2) la sig.ra si continuerà ad occupare in via esclusiva del Parte_1
mantenimento dei figli, attualmente maggiorenni ma ancora studenti universitari, con
l'aiuto della propria madre. Il SI. comunque interverrà ove necessario e nel CP_1
momento in cui la propria situazione economica dovesse migliorare e rendergli possibile un supporto in favore dei figli;
3) i figli manterranno rapporti liberi con il padre, secondo la loro volontà e disponibilità, potendolo frequentare e vedere nei modi e nei tempi che riterranno opportuni;
4) le vetture Hyundai 120 tg. FY525FX e la Renault Clio tg. E.699TH, di esclusiva proprietà ed intestate alla SI.ra , rimarranno nella sua piena Parte_1
disponibilità e possesso;
5) le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
Le parti, quindi, hanno rassegnato le rispettive conclusioni congiunte, chiedendo che il suddetto accordo, nei termini sopra riportati, venga recepito dal Tribunale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione delle parti alle condizioni di cui all'accordo. La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. in sede ha rassegnato le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione personale alle condizioni indicate nell'accordo reciprocamente raggiunto tra le parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Invero, non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Conseguentemente, deve pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e rispondenti agli interessi dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficiente, e, pertanto, non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti ai loro interessi morali e materiali e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di criticità in merito.
Pertanto, il Collegio può dare atto dell'accordo così raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: - DICHIARA la separazione dei coniugi e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio civile in Svizzera – Winterthur il 24.03.1999, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Pollutri all'Atto n. I parte
II serie C, anno 1999;
- OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pollutri di procedere alle annotazioni di legge;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott. Aureliano Deluca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Relatore
ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R. G. 640/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv. M. Santini (C.F.: ) e A. D'Aurizio (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._4
G. Pupo (C.F.: C.F._5
Resistente
Con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione personale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.09.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare la separazione CP_1
personale dei coniugi (matrimonio civile contratto in Svizzera – Winterthur il
24.03.1999); A) Assegnare la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, sita in
Casalbordino, Via Lanciano 24, di esclusiva proprietà della SI. , Parte_1
alla stessa, che ci vivrà unitamente ai tre figli;
B) Dichiarare che la sig.ra Parte_1
si continuerà ad occupare in via esclusiva del mantenimento dei figli,
[...]
attualmente maggiorenni ma ancora studenti universitari, con l'aiuto della propria madre. Il SI. comunque interverrà ove necessario e nel momento in cui la CP_1
propria situazione economica dovesse migliorare e rendergli possibile un supporto in favore dei figli;
C) Dichiarare che i figli manterranno rapporti liberi con il padre, secondo la loro volontà e disponibilità, potendolo frequentare e vedere nei modi e nei tempi che riterranno opportuni;
D) dichiarare che le vetture Hyundai I20 tg. FY525FX
e la Renault Clio tg. EL699TH, di esclusiva proprietà ed intestate alla SI.ra
[...]
, rimarranno nella sua piena disponibilità e possesso;
E) in caso di Parte_1
opposizione, condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, da liquidarsi in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie”.
si è costituito in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_1
omologare la separazione legale dei coniugi alle condizioni riportate nell'accordo in atti;
- liquidare le spese legali per la parte istante sig. che verrà CP_1
ammessa al gratuito patrocinio…”.
All'udienza del 03.12.2025 – a conferma di quanto rappresentato da parte resistente nella parte motiva e nelle conclusioni della propria memoria di costituzione - le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo prima dell'udienza - già depositato al fascicolo telematico del presente giudizio e sottoscritto dalle parti – alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, sita in Casalbordino, Via
Lanciano 24, di esclusiva proprietà della SI. , viene assegnata alla Parte_1
stessa, che ci vivrà unitamente ai tre figli;
2) la sig.ra si continuerà ad occupare in via esclusiva del Parte_1
mantenimento dei figli, attualmente maggiorenni ma ancora studenti universitari, con
l'aiuto della propria madre. Il SI. comunque interverrà ove necessario e nel CP_1
momento in cui la propria situazione economica dovesse migliorare e rendergli possibile un supporto in favore dei figli;
3) i figli manterranno rapporti liberi con il padre, secondo la loro volontà e disponibilità, potendolo frequentare e vedere nei modi e nei tempi che riterranno opportuni;
4) le vetture Hyundai 120 tg. FY525FX e la Renault Clio tg. E.699TH, di esclusiva proprietà ed intestate alla SI.ra , rimarranno nella sua piena Parte_1
disponibilità e possesso;
5) le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
Le parti, quindi, hanno rassegnato le rispettive conclusioni congiunte, chiedendo che il suddetto accordo, nei termini sopra riportati, venga recepito dal Tribunale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione delle parti alle condizioni di cui all'accordo. La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. in sede ha rassegnato le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione personale alle condizioni indicate nell'accordo reciprocamente raggiunto tra le parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Invero, non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Conseguentemente, deve pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e rispondenti agli interessi dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficiente, e, pertanto, non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio alla loro audizione, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti ai loro interessi morali e materiali e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di criticità in merito.
Pertanto, il Collegio può dare atto dell'accordo così raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: - DICHIARA la separazione dei coniugi e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio civile in Svizzera – Winterthur il 24.03.1999, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Pollutri all'Atto n. I parte
II serie C, anno 1999;
- OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pollutri di procedere alle annotazioni di legge;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott. Aureliano Deluca