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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I./ C.F. Parte_1
P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024,
[...]
esponeva di Parte_2
essere creditrice della società per Euro 88.545,71 al 19.07.2024, oltre Parte_1
interessi maturati e maturandi, quale saldo debitore relativo al contratto di conto corrente n.
631562 (già c/c n. 1413.56 Banca Toscana S.p.A.) aperto in data 30/08/1999 dalla predetta società con la Banca Toscana S.p.A., nonché da rapporto di finanziamento n. 877139913
(già finanziamento n. 139913/39 Banca Toscana S.p.A.) sottoscritto in data 13/06/2006 dal- la predetta società con la Banca Toscana S.p.A. e chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di potendosi desumere dal reiterato Parte_1
mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo deposito dell'atto presso la casa co- munale della sede iscritta nel registro delle imprese.
All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato.
1 Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;
• la ricorrente ha la legittimazione attiva come emerge dalla dichiarazione in atti di MPS di aver ceduto il credito nei confronti di a;
Parte_1 Parte_2
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del supera- mento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) C.C.I.I.;
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma
4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); in- vece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza e nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per € 88 mila circa , fondato su titolo non contestato;
2 2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria, com- plessivamente pari a € 77 mila circa, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2007 ;
4. dall'irreperibilità della società presso la sede legale.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ Parte_1
C.F. ) con sede in VIA MANGANARO 72 PORTOFERRAIO P.IVA_1
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore , che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni Persona_1
dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 23.4.2025, alle ore10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I./ C.F. Parte_1
P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024,
[...]
esponeva di Parte_2
essere creditrice della società per Euro 88.545,71 al 19.07.2024, oltre Parte_1
interessi maturati e maturandi, quale saldo debitore relativo al contratto di conto corrente n.
631562 (già c/c n. 1413.56 Banca Toscana S.p.A.) aperto in data 30/08/1999 dalla predetta società con la Banca Toscana S.p.A., nonché da rapporto di finanziamento n. 877139913
(già finanziamento n. 139913/39 Banca Toscana S.p.A.) sottoscritto in data 13/06/2006 dal- la predetta società con la Banca Toscana S.p.A. e chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di potendosi desumere dal reiterato Parte_1
mancato pagamento del dovuto lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo deposito dell'atto presso la casa co- munale della sede iscritta nel registro delle imprese.
All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato.
1 Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;
• la ricorrente ha la legittimazione attiva come emerge dalla dichiarazione in atti di MPS di aver ceduto il credito nei confronti di a;
Parte_1 Parte_2
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del supera- mento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) C.C.I.I.;
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma
4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); in- vece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza e nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per € 88 mila circa , fondato su titolo non contestato;
2 2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria, com- plessivamente pari a € 77 mila circa, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2007 ;
4. dall'irreperibilità della società presso la sede legale.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ Parte_1
C.F. ) con sede in VIA MANGANARO 72 PORTOFERRAIO P.IVA_1
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore , che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni Persona_1
dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 23.4.2025, alle ore10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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