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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 2483/2022 R.G. promossa da (rappr. e dif. Parte_1
dall'Avv. F. VICARI)
contro
CP_1 (rappr. e dif. dall' Avv. M. Galeano), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
rilevato che la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' CP_1, costituendosi in giudizio, ha dato atto di avere riesaminato la pratica e di aver annullato in autotutela l'ordinanza opposta e archiviato il relativo procedimento sanzionatorio, chiedendo dunque dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
che l'opponente si è associato alla declaratoria invocata dall' CP_2, insistendo tuttavia per la refusione delle spese di lite;
che, in base al principio di soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell' CP_1 (tenuto conto del mancato svolgimento della fase decisionale);
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'CP_1 a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Ragusa, 6 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 2483/2022 R.G. promossa da (rappr. e dif. Parte_1
dall'Avv. F. VICARI)
contro
CP_1 (rappr. e dif. dall' Avv. M. Galeano), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
rilevato che la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' CP_1, costituendosi in giudizio, ha dato atto di avere riesaminato la pratica e di aver annullato in autotutela l'ordinanza opposta e archiviato il relativo procedimento sanzionatorio, chiedendo dunque dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate;
che l'opponente si è associato alla declaratoria invocata dall' CP_2, insistendo tuttavia per la refusione delle spese di lite;
che, in base al principio di soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell' CP_1 (tenuto conto del mancato svolgimento della fase decisionale);
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'CP_1 a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Ragusa, 6 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano