TAR Parma, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 170
TAR
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
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TAR
Ordinanza presidenziale 22 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere. Mancanza di motivazione del provvedimento. Violazione art. 3 L. 241/90

    La motivazione è ritenuta esaustiva e circostanziata, con profonda istruttoria e stringente motivazione che delinea plurimi e radicati intrecci imprenditoriali e familiari tra soggetti appartenenti o contigui alla criminalità organizzata, fornendo sufficienti elementi sintomatici. La doglianza attorea è infondata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 159/2011

    I legami familiari sono stati attentamente scanditi valorizzando il ruolo decisionale ed organizzativo di soggetti collegati ai soci, rivelando caratteristiche tali da far ritenere una conduzione familiare e una 'regia collettiva' dell'impresa nel quadro di usuali metodi mafiosi. L'incensuratezza del socio non inficia la tenuta argomentativa del provvedimento, né il valore economico dei rapporti commerciali, che assume consistenza in relazione all'evidenza della comunanza di interessi con soggetti gravati da criticità antimafia. La doglianza è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 170
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 170
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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