Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Ordinanza presidenziale 22 ottobre 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2023, proposto da
IS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Romualdo Truncè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- dell’informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 84, co. 4 e 91 co. 6 del D.Lgs. 159/2011, trasmessa con prot. uscita n. IS del 31 ottobre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di IS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa OL PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte attrice ha chiesto l’annullamento dell’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011, emessa a carico della IS S.r.l. con provvedimento della Prefettura di IS prot. uscita n. IS del 31 ottobre 2023.
Il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di IS, costituitisi in giudizio il 4 gennaio 2024, hanno depositato memoria il 16 gennaio 2024.
Con ordinanza n. 14 del 25 gennaio 2024 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare “ Ritenuta ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso in quanto il provvedimento impugnato dà conto di plurimi e significativi elementi, tali da far apparire plausibile il prospettato pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata all’interno dell’impresa ricorrente e, inoltre, con riferimento al periculum in mora, nella comparazione tra gli opposti interessi, deve assumersi prevalente l’interesse pubblico ad evitare condizionamenti mafiosi nelle attività economiche ”.
In data 16 febbraio 2026 l’Amministrazione ha depositato memoria finale.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La controversia attiene la dedotta illegittimità del provvedimento interdittivo antimafia emesso in data 31 ottobre 2023 dalla Prefettura di IS nei confronti della ricorrente.
Con il primo motivo di ricorso “ Eccesso di potere. Mancanza di motivazione del provvedimento. Violazione art. 3 L. 241/90 ” la società ricorrente lamenta che il gravato provvedimento sia viziato da difetto di motivazione in quanto stereotipata e priva dell’indicazione di elementi sintomatici e convergenti a sostegno dell’interdittiva.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, il provvedimento impugnato risulterebbe del tutto sganciato da valutazioni di fatti oggettivi tanto da essere interamente fondato su mere congetture, non fornendo alcuna disamina di elementi di fatto (atti giudiziari o informative di polizia, notizie o fatti circostanziati, eventuali collegamenti con specifici soggetti), né articolando alcun ragionamento in punto di precisione, gravità e concordanza degli indizi raccolti.
Con il secondo motivo di ricorso “ Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto. Erronea presupposizione in diritto. Violazione e falsa applicazione del Dlg.s 159/2011 ” l’esponente, ribadita la genericità della motivazione, censura - in punto di contestazione dei legami familiari significativi - che il sig. IS, dominus della società, possa avere familiari che annoverano precedenti penali e/o frequentazioni rilevanti.
Secondo la prospettazione attorea, ai sensi della normativa antimafia, occorrerebbe una duplice prova: la prima è che tali precedenti penali e/o frequentazioni siano sintomatiche dell’esercizio di un potere di tipo mafioso e la seconda che l’asserita mafiosità della società IS S.r.l. derivi direttamente dall’ingerenza nella stessa di quei parenti.
Non emergerebbe a tal fine alcun collegamento soggiacente o compiacente alla criminalità organizzata, in quanto gli elementi posti dalla Prefettura sarebbero inadeguati o incompleti a tal scopo e atomisticamente considerati.
In particolare, la difesa attorea sottolinea che, sul piano soggettivo relativo alla compagine sociale della IS S.r.l., il sig. IS è esente da pregiudizi penali rilavanti ai fini dell’emissione di un’interdittiva antimafia, non ha procedimenti penali pendenti, non risulta essere coinvolto in vicende di carattere criminale; quanto, poi, ai rapporti commerciali intrattenuti con la IS, deve evidenziarsi che questi constano di appena tre operazioni, avvenute in un arco di tempo molto ampio (anni d’imposta 2021 e 2022) per cifre esigue, pari a circa euro 5.000 complessive, sicché l’incidenza sul volume d’affari della società ricorrente è minimo.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, precisa in fatto che:
- la società IS S.r.l., con sede legale in IS, IS, partita Iva: IS, è legalmente rappresentata da IS, nato a [...] e residente in [...];
- soci quotisti di detta società sono il sig. IS, titolare di una partecipazione del 50%, e IS (nato a [...] e residente in [...]), titolare del rimanente 50% oltre che consigliere di amministrazione della società;
- la predetta società ha presentato in data 11 agosto 2020 un’istanza volta ad ottenere un contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), istanza accolta in data 18 novembre 2020 con l’accreditamento di euro 11.097;
- entrambi i quotisti della società ricorrente presentano parentele e cointeressenze con soggetti gravati da molteplici precedenti penali e/o di polizia in quanto intrinseci alla ‘ndrangheta e pertanto altamente controindicati.
La resistente evidenzia, quanto ai profili più rilevanti emergenti dall’istruttoria e dalla motivazione della gravata interdittiva, che:
- il legale rappresentante e socio quotista della società ricorrente IS risulta avere stretti legami personali e familiari con ambienti della criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetistica, riferibili, in particolare, alla nota cosca facente capo alla famiglia IS, ed infatti il sig. IS è figlio di IS, cugina di IS [“ nato a [...] l’[...] e residente in [...], IS, cognato di IS, nato a [...] il [...] e residente in [...] (…) gravato da precedenti penali per associazione a delinquere di tipo mafioso ”], a propria volta gravato da rilevanti precedenti di polizia nell’ambito delle operazioni IS e IS, e inoltre la predetta IS è cognata di IS, anch’egli gravato da rilevantissimi precedenti di polizia;
- a conferma delle plurime e rilevanti relazioni del IS con ambienti criminali, è emerso che, in occasione di attività di polizia amministrativa sui titolari di licenze in materia di armi, la Questura di IS « ha rilevato che la vita di relazione del suddetto si esplica in un contesto sociale pericoloso e inconciliabile con la presenza di armi; sono emerse frequentazioni e cointeressenze economiche con persone aventi legami con pregiudicati, noti per l’appartenenza alla mafia; in particolare IS risulta essere socio della ditta IS s.r.l. unitamente a IS nato a [...] il IS (cugino di IS, detto “IS”, da sempre elemento di spicco della cosca IS capeggiata da IS, tratto in arresto nell’operazione IS per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso », motivi che hanno condotto il Questore e il Prefetto ad adottare a carico del IS rispettivamente decreto di revoca della licenza di porto di fucile uso tiro a volo e decreto di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., contro i quali è stato proposto ricorso al T.A.R. dell’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che non ha accolto la domanda di sospensiva e, successivamente, pronunciandosi nel merito, lo ha respinto (T.A.R. Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, 4 dicembre 2017, n. 392);
- rilevanti legami con ambienti della criminalità mafiosa di matrice ‘ndranghetistica sono emersi anche con riguardo all’altro socio quotista e consigliere della società, IS, il quale risulta cugino da parte di padre di IS, detto “IS”, pluripregiudicato per associazione mafiosa, estorsione, rapina, armi e stupefacenti (il cui ruolo nella cosca, prettamente decisorio ed organizzativo, è delineato nel decreto n. IS S.I.T.M.P. emesso dalla Corte di Appello di IS – Sez. Misure di Prevenzione in data 22 agosto 2023), e ancora, già sorvegliato speciale, è stato destinatario di ordinanza cautelare nel gennaio 2015 per il delitto di cui all’art. 416- bis C.p. nell’ambito della nota indagine IS , in quanto considerato l’ alter ego del capo clan IS per gli interessi della consorteria nelle province di IS e IS ed è stato poi condannato nell’ambito delle inchieste che hanno riguardato il clan IS, risultando, inoltre, detenuto con pena definitiva nella Casa Circondariale di IS fino al 28 luglio 2034;
- dagli accertamenti effettuati è emerso che entrambi i soci quotisti della società ricorrente erano stati in passato soci anche della società IS S.r.l., peraltro operante nel medesimo settore, mentre il terzo socio di tale società era IS, il quale risulta essere cognato sia dello stesso IS sia di IS, a propria volta “ amministratore unico e proprietario dell’impresa IS S.r.l. interdetta dalla Prefettura di IS ” con provvedimento n. IS/AM/Area I del 3 gennaio 2022, mentre IS risulta anche essere stato sottoposto a controlli di polizia unitamente a numerosi soggetti controindicati, molti dei quali, tra l’altro, risultano a propria volta coinvolti nelle note indagini (operazioni IS , IS e IS ) aventi ad oggetto la cosca IS;
- ulteriori elementi sono stati tratti dalle relazioni tra la società ricorrente e la IS società cooperativa, a propria volta destinataria di interdittiva antimafia (provv. n. IS/AREA 1/OSP della Prefettura -UTG di IS in data 29 agosto 2019), risultanti da tre fatture facenti riferimento al biennio 2021-2022, e i rapporti economici con tale società sono particolarmente significativi atteso l’elevato spessore criminale dei soci e dell’amministratore menzionati nell’interdittiva, visti i rapporti economici con la criminalità organizzata ‘ndranghetista e le frequentazioni controindicate ed i legami familiari con soggetti a propria volta legati alla cosca IS ;
- quanto all’articolato motivazionale, a fronte dei molteplici elementi raccolti, la Prefettura ha adottato il provvedimento interdittivo, così argomentando: “ Considerato che quanto sopra delinea plurimi e radicati intrecci sia imprenditoriali che familiari tra soggetti appartenenti o contigui alla criminalità organizzata e fornisce sufficienti elementi sintomatici quali: - collegamenti, diretti o indiretti, della società in esame con ditte colpite da provvedimenti interdittivi; - collegamenti, diretti o indiretti, della società in esame con ditte raggiunte da provvedimenti penali emessi dall’Autorità Giudiziaria; - articolati intrecci e collegamenti fra le diverse aziende nelle quali figurano, direttamente o indirettamente e a vario titolo, soggetti legati da rapporti di parentela elementi che, singolarmente e insieme, avvalorano la sussistenza del pericolo di condizionamento mafioso sulla società in esame ”.
L’Avvocatura dello Stato controdeduce in diritto, sul primo motivo di ricorso (vizio di motivazione), che dal gravato provvedimento emergono plurimi e puntuali riferimenti a circostanze fattuali specifiche e a “collegamenti con specifici soggetti”, nonché numerosi rinvii ad atti giudiziari (sentenze penali, provvedimenti di irrogazione di misure di prevenzione, sentenze del GA. etc.); sicché, a fronte di tale esaustività di elementi, le censure attoree sarebbero del tutto generiche in quanto non circostanziate.
In particolare, non si tratterebbe di “mere congetture” della Prefettura prive di un ragionamento logico complessivo, atteso che, nel caso di specie, la Prefettura ha raccolto molteplici elementi tra loro convergenti, in quanto tutti sintomatici di un serio rischio di infiltrazioni da parte della ‘ndrangheta e, in particolare, della nota cosca mafiosa facente capo alla famiglia IS.
In sintesi, espone l’Avvocatura dello Stato che la motivazione del provvedimento interdittivo mette in luce, tra l’altro: i) i molteplici legami familiari e personali di entrambi i soci con figure di spicco della cosca; ii) la circostanza che entrambi i soci fossero stati in passato titolari di quote in una società partecipata dal Sig. IS, a carico del quale sono emersi legami e frequentazioni con soggetti riferibili alla cosca IS; iii) i rapporti commerciali intrattenuti dall’odierna ricorrente con la IS società cooperativa, a propria volta destinataria di interdittiva antimafia in ragione dei riscontrati rischi di infiltrazione mafiosa, sempre riferibili alla cosca IS.
Conclude l’Amministrazione sottolineando che, alla luce delle circostanze riportate, nonché degli ulteriori elementi indicati nell’analitica motivazione del provvedimento, è innegabile la presenza di indizi “gravi, precisi e concordanti”, tutti convergenti nel suggerire la presenza di legami tra l’impresa ricorrente e la criminalità ‘ndranghetistica, risultando incontestabile la “ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale” compiuta dalla Prefettura nel desumere da un quadro indiziario siffatto un grave “pericolo di infiltrazione mafiosa” (con riferimento a Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2020, n. 6740).
Sul secondo motivo di ricorso (eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 159/2011), l’Avvocatura dello Stato controdeduce la manifesta infondatezza della censura, considerato che dal compendio indiziario raccolto dalla Prefettura emergono tutti gli elementi tipici della fattispecie di impresa esposta al rischio di infiltrazione mafiosa, pur non annoverando tra i propri soci e amministratori soggetti con precedenti penali. Ribadito quanto già esposto, la difesa erariale sottolinea che sono emersi molteplici elementi convergenti e tutti indicativi di strette relazioni – familiari, personali e commerciali – con persone riconducibili alla cosca IS, protagonista delle note indagini denominate IS , IS e IS , tutte inchieste aventi ad oggetto gravi ed estese infiltrazioni della criminalità ‘ndranghetistica nell’economia lecita, con particolare riferimento ad alcuni settori come l’edilizia, la quale costituisce attività centrale nell’oggetto sociale della ricorrente.
Conclude l’Amministrazione evidenziando l’inconferenza della assenza di precedenti penali in capo al sig. IS e dello scarso valore economico dei rapporti commerciali (con riferimento agli approdi consolidati della giurisprudenza).
Con memoria finale l’Amministrazione ha ulteriormente precisato le proprie difese, cui non è seguita replica da parte della società ricorrente.
Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio osserva che, quanto al primo motivo di doglianze, parte ricorrente, con formulazione peraltro generica rispetto alla dovizia di puntuali riferimenti emergente ictu oculi dall’atto impugnato, lamenta la mancata indicazione da parte dell’Amministrazione degli elementi concreti e convergenti richiesti a sostegno della prognosi inferenziale di permeabilità mafiosa; in realtà, della mole indiziaria puntualizzata nel provvedimento gravato e del relativo articolato motivazionale parte ricorrente stigmatizza unicamente la presunta mancata indicazione delle ragioni sostanziali, senza chiarire quali siano i passaggi che possano risultare criptici o incompleti.
Orbene, senza riprodurre l’intero provvedimento, in questa sede ne è sufficiente una mera sintesi al fine di ritenere infondata la tesi attorea a fronte dell’approfondimento istruttorio profuso nonché della stringente motivazione:
- quanto all’istruttoria (pagg. 1-13), l’indagine è scandita in relazione ai seguenti elementi (che non sono stati singolarmente contestati da parte attrice):
1) Quadro generale e rapporti parentali in cui si evidenzia: a) la precedente qualità di socio di IS (quotista dalla società ricorrente al 50% e cugino di IS) e di socio e liquidatore (da visura del 2023 coeva al gravato provvedimento) di IS (quotista al 50% e presidente del Consiglio di amministrazione della ditta ricorrente) relativamente alla società IS S.r.l., sedente al medesimo indirizzo dello stesso IS, con IS (cognato di IS) terzo socio di quella società e gravato da plurimi controlli di polizia in compagnia di soggetti di elevato rilievo criminale, anche in riferimento ad importanti operazioni antimafia nel medesimo territorio e settore imprenditoriale; b) le parentele della madre del IS (avvinta da legami familiari incontestatamente di elevata criticità nel quadro di rilevanti operazioni della criminalità organizzata nel medesimo territorio e caratterizzata anche da rapporti con soggetti in orbita mafiosa), il legame familiare stretto con il cognato (il predetto IS, sottoposto a controlli con soggetti coinvolti nelle operazioni IS , IS e IS e cognato anche di soggetto amministratore di impresa interdetta); c) le frequentazioni controindicate documentate nel decreto di revoca del porto d’armi a carico del IS;
2) Rapporti economico-commerciali con la IS società cooperativa. Criticità: precedenti di polizia, rapporti con soggetti contigui con la criminalità organizzata di tipo mafioso da cui emergono operazioni commerciali per gli anni d’imposta 2021(una fattura di 2.240,00 Euro) e 2022 (due fatture per un totale di 2.932,00 Euro) con la società cooperativa IS, interdetta nel 2019 e collocata all’interno di un quadro di elevata criticità mafiosa, dettagliatamente descritto nel provvedimento impugnato nonché dalla difesa erariale in giudizio, sia in riferimento alla compagine sociale – in particolare all’amministratore unico (tra le cui note emerge, a pag. 7 del provvedimento impugnato, il coinvolgimento nell’indagine a carico di IS, pluripregiudicato, coinvolto nel processo IS ed inserito nella cosca mafiosa dei IS con funzioni decisorie ed organizzative, nonché cugino di IS, socio della società ricorrente) –, sia in relazione alle cointeressenze economiche;
- quanto all’articolato motivazionale (pagg. 13-15), la Prefettura spiega l’ iter logico seguito alla luce della normativa in materia, anche in riferimento alla ipotesi (argomentatamente esclusa nel caso concreto e del resto incontestata da parte attrice) di “agevolazione occasionale”, e dell’orientamento giurisprudenziale in materia, con esaustiva considerazione di tutti gli elementi concreti riferiti nell’istruttoria ed argomentazioni razionali e circostanziate, come di seguito brevemente sunteggiate: 1) gli elementi di cui all’istruttoria delineano plurimi e radicati intrecci sia imprenditoriali che familiari tra soggetti appartenenti o contigui alla criminalità organizzata e forniscono sufficienti elementi sintomatici quali “ - collegamenti, diretti o indiretti, della società in esame con ditte colpite da provvedimenti interdittivi; - collegamenti diretti o indiretti della predetta società con ditte raggiunte da provvedimenti penali emessi dall’Autorità Giudiziaria; - articolati intrecci e collegamenti fra le diverse aziende nelle quali figurano, direttamente o indirettamente e a vario titolo, soggetti legati da rapporti di parentela; - frequentazioni con soggetti fortemente controindicati ”, 2) “ dalle informazioni acquisite si desume un quadro indiziario, complessivamente inteso, sintomatico di collegamenti tra l’impresa e la criminalità organizzata di talché «ciò che deve essere provato non è l’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il pericolo di ingerenza» (…) «la consapevolezza dell’imprenditore di frequentare soggetti mafiosi e di porti su una pericolosa linea di confine tra legalità ed illegalità (...) deve comportare la reazione dello Stato con l’esclusione dell’imprenditore medesimo dal conseguimento di appalti pubblici e comunque degli altri provvedimenti abilitativi individuati dalla legge» ” (con ampi riferimenti giurisprudenziali), 3) gli intrecci familiari e societari e i legami parentali, doviziosamente approfonditi, assumono rilievo quando emerga una concreta verosimiglianza dell’ipotesi di controllo o condizionamento sull’impresa da parte di un soggetto unito da tali legami al responsabile o amministratore dell’impresa, ovvero un intreccio di interessi economici e familiari dai quali sia possibile desumere un oggettivo pericolo che i rapporti di collaborazione tra componenti dello stesso gruppo familiare possano costituire strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nell’impresa considerata (con riferimento alla giurisprudenza in materia, anche in tema di struttura clanica delle organizzazioni mafiose e dell’ampiezza della discrezionalità amministrativa).
Ebbene, risulta evidente che, anche alla luce dei dati istruttori acquisiti, la motivazione è esaustiva e circostanziata in riferimento agli elementi sintomatici emergenti dai collegamenti della società in esame con ditta colpita da provvedimento interdittivo e collocata all’interno di un quadro di elevata criticità mafiosa (fatture con IS soc. coop.), agli articolati intrecci e collegamenti fra le diverse aziende nelle quali figurano soggetti legati da rapporti di parentela (amministratore unico della IS collegato a IS, cugino del socio al 50% della società esponente IS, e cointeressenza dei soci della ricorrente con IS, cognato del IS), frequentazioni con soggetti fortemente controindicati (provvedimento di divieto di porto d’armi in punto di frequentazioni significative a carico del socio IS al 50% della società ricorrente, che oggettivamente costituisce uno degli “ulteriori elementi” che conducono logicamente a confermare la concreta esposizione della società ricorrente all’influenza soggiacente-compiacente delle organizzazioni criminali) e legami di parentela esposti a forte ed incontestato condizionamento mafioso (il cognato del IS ed i vincoli familiari della madre, il cugino di IS). Tutti gli elementi descritti, non adeguatamente contestati da parte attrice nella loro sussistenza e consistenza, sono evidenziati nella dettagliata istruttoria con particolare riguardo alla loro convergenza nel medesimo ambito territoriale e nel perimetro delle indagini svolte in ordine alle indicate importanti operazioni antimafia, nonché nel raggio di influenza della cosca mafiosa ‘ndranghetista riconducibile alla famiglia IS.
Non può che concludersi, quindi, che l’approfondita indicazione degli elementi sintomatici è stata sussunta dall’Amministrazione nell’ambito delle fattispecie ormai tipizzate dalla giurisprudenza di pericolo di permeabilità mafiosa (sul concetto di pericolo di infiltrazione mafiosa come probabilità che si verifichi l’evento cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 aprile 2024, n. 3391), con ragionamento espresso, articolato e circostanziato privo di vizi logici e non rivelatore di un travisamento dei fatti.
E ciò nel rispetto dell’ampiezza della discrezionalità amministrativa e del sindacato giurisdizionale in materia, come ribadito nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2025 n. 5079, laddove chiarisce che, per giurisprudenza consolidata, “ la valutazione che l'autorità prefettizia è chiamata a compiere, per determinarsi in ordine alla sussistenza o meno del pericolo di infiltrazione mafiosa dell'attività di impresa ai sensi del codice antimafia, deve svolgersi sul complesso degli elementi raccolti e non va condotta partitamente su ciascuno di essi e, a sua volta, il sindacato del giudice sulla valutazione compiuta dall'autorità prefettizia di sussistenza del pericolo mafioso deve incentrarsi sull'atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall'autorità, come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come, invece, necessariamente avviene nel processo penale ma, piuttosto, l'esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell'attività economica del Paese. Infatti, gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri; tutto ciò comporta l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8052; Id., 3 luglio 2024, n. 5896; Id., 10 aprile 2024, n. 3263) ”.
Pertanto, attesa la profusa approfondita istruttoria e rilevata la articolata motivazione su tutti gli aspetti rilevanti ai fini della valutazione del pericolo di permeabilità mafiosa, la doglianza attorea formulata con il primo motivo di ricorso risulta infondata.
Con il secondo motivo di ricorso, la difesa attorea sostiene che, stante la lamentata generica motivazione, il diritto di difesa è stato notevolmente limitato e che gli elementi indicati dalla Prefettura (con riguardo ai rapporti familiari ed economici) sono inconferenti.
Il Collegio osserva al riguardo che, sul rilievo dei rapporti familiari, la decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7232 dell’8 settembre 2025 ha ribadito che “ per la consolidata giurisprudenza amministrativa basterebbero a fondare i provvedimenti di interdittiva antimafia anche i soli rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una 'regia collettiva' dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica" (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n. 8902; Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2024, n. 7230) ”.
In applicazione di dette coordinate ermeneutiche va osservato che, nel caso specifico, i predetti legami sono stati attentamente scanditi dalla Prefettura valorizzando il peculiare ruolo decisionale ed organizzativo rivestito all’interno della cosca di riferimento da IS (cui è collegato l’amministratore unico di IS, società coinvolta nelle contestate operazioni economiche), cugino di IS, socio al 50% della società ricorrente; risulta, altresì, dal gravato atto, come evidenziato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, anche il peculiare inserimento del cognato del socio IS (e suo socio in ditta, sedente al suo stesso indirizzo, in liquidazione coeva alla gravata interdittiva), sig. IS, nei controlli effettuati in riferimento alla fitta rete criminale di stampo mafioso descritta nell’atto impugnato. Infine, risultano particolarmente significativi i rapporti parentali della madre del IS, prima cugina di persona coinvolta nell’ambito di importanti operazioni riguardanti la criminalità organizzata e cognata di soggetto gravato da precedenti di polizia di elevato rilievo penale.
Emerge, dunque, la non manifesta illogicità o irragionevolezza delle conclusioni tratte dall’Amministrazione sulla convergenza delle circostanze emergenti dagli illustrati rapporti familiari dei soci della ditta ricorrente che rivelano caratteristiche tali da far ritenere una conduzione familiare e una 'regia collettiva' dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica" (con riferimento al quadro esegetico ribadito dalla citata giurisprudenza).
Ulteriormente, come già esaminato, i descritti legami familiari sono stati esaustivamente valutati dall’Amministrazione in relazione alla corrispondenza con gli altri concreti elementi (cointeressenze, operazioni commerciali, controlli), con ciò confermandone la rilevanza, in aggiunta alla già autonoma criticità delle parentele.
Quanto al fattore invocato dalla difesa attorea dell’incensuratezza del sig. IS, va ricordato che il Consiglio di Stato, con decisione della Sez. II, n. 10207 del 22 dicembre 2025, ha precisato che “ non sono idonei ad inficiare la tenuta argomentativa del provvedimento interdittivo lo stato di incensuratezza degli attuali soci della società ricorrente e l’assenza di indici economici della ingerenza mafiosa. Deve infatti osservarsi che la funzione preventiva si muove in uno spazio di carattere anticipatorio, che non richiede necessariamente che a carico dei soggetti interessati siano riscontrabili pregiudizi di carattere penale: anche la mancata rilevazione di anomalie di carattere patrimoniale, quindi, non dimostra l’erroneità della prognosi infiltrativa, la quale è finalizzata alla enucleazione di fatti sintomatici del pericolo di condizionamento e non necessariamente dell’avvenuta contaminazione aziendale e della consumata distorsione criminale delle sue logiche operative ” (si veda nello stesso senso Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7674 dell’8 agosto 2023, secondo cui “ la condizione di incensuratezza dell’appellante non elide la valenza indiziaria delle circostanze indicate, potendo il provvedimento interdittivo trovare fondamento anche in rapporti di carattere indiretto – ovvero, mediati da soggetti contigui - con la criminalità organizzata ”).
Nel caso concreto, tale circostanza è accompagnata dalla illustrata pluralità di indizi ed elementi convergenti, evidenziati nel gravato provvedimento e ribaditi in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, tali da confermare la potenziale strumentalità di tale elemento a fini illeciti.
Pertanto tale profilo di doglianza è infondato.
Sui rapporti economici definiti di “scarso valore”, va precisato che il “valore” di tali interferenze assume consistenza in relazione non tanto all’importo, quanto alla evidenza della comunanza di interessi con soggetti gravati da criticità antimafia o della possibile influenza criminale (cfr. la citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10207 del 22 dicembre 2025 sui profili patrimoniali, e la decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4880 del 23 ottobre 2017 sulla sintomaticità di importi anche esigui); nel caso in esame, in effetti, parte attrice non ha contestato l’elevata esposizione - puntualmente evidenziata dalla difesa erariale - della società IS, con la quale la società ricorrente per due annualità ha concluso operazioni economiche documentate (2021 e 2022) quando la IS era già stata interdetta (2019) e il cui l’amministratore unico, tra le plurime criticità, risulta coinvolto nelle indagini nei confronti del cugino del socio (al 50%) della società ricorrente.
Tutti gli elementi evidenziati nel gravato provvedimento depongono per l’inconsistenza della censura relativa all’irrilevanza di quei rapporti, sotto il profilo dell’episodicità o casualità, trattandosi - al contrario - di attualità dell’interesse economico (documentazione fiscale) rispetto alla criticità del soggetto contraente (già interdetto) e di pluralità e continuità di relazioni economiche, tali da palesare le menzionate operazioni quali rapporti economici significativi.
Ulteriormente, la asserita marginalità ( sub specie di importo) delle fatturazioni non risulta assistita da alcun riscontro economico-contabile della eventuale irrisorietà delle somme rispetto al volume di affari della ricorrente, né si disvela in atti alcuna prova della marginalità ( sub specie di quota rispetto al numero complessivo dei contraenti) delle segnalate operazioni in relazione alla complessiva platea contrattuale della ricorrente. Non è nemmeno fornita da parte attrice alcuna allegazione della marginalità ( sub-specie del numero delle fatturazioni rispetto alle complessive risultanze contabili) della documentazione fiscale in riferimento all’asserito “scarso valore” delle operazioni.
Pertanto, la doglianza attorea sotto questo profilo risulta infondata.
Quanto alla asserita mancanza/inidoneità di elementi concreti che, unitamente ai rapporti di parentela evidenziati nella gravata interdittiva, possano delineare un grave pericolo di permeabilità mafiosa, la difesa attorea asserisce che la Prefettura avrebbe dovuto fornire la prova che i precedenti penali e/o le frequentazioni dei familiari siano sintomatici dell’esercizio di un potere di tipo mafioso e che l’asserita mafiosità della società IS S.r.l. derivi direttamente dall’ingerenza nella stessa di quei parenti, dovendo la Prefettura dimostrare tale ingerenza al fine di suffragare un collegamento compiacente o soggiacente con la criminalità organizzata.
Sul primo punto, premesso che la società ricorrente non indica nemmeno quali tra i numerosi elementi riportati nella gravata interdittiva sarebbero inconferenti, va osservato che dalle circostanze innanzi sunteggiate, quali indicate nel provvedimento impugnato, emerge che entrambi i soci della società ricorrente presentano legami familiari con soggetti altamente esposti alla criminalità organizzata (il sig. IS in riferimento al cognato con cui ha intrattenuto rapporti societari ed ai parenti della di lui madre, il sig. IS in relazione al cugino IS anche collegato all’amministratore unico della IS contraente della ricorrente); risulta, parimenti, che l’elevato spessore criminale delle strette parentele, dettagliatamente descritto nel gravato atto, non sia puntualmente censurato dalla difesa attorea né in riferimento alle singole evidenze né in riferimento alla rilevata convergenza, per taluni profili, rispetto alla sfera affaristica illegale della medesima cosca ‘ndranghetista nello stesso ambito territoriale.
D’altronde, gli elementi di criticità, ampiamente significativi, dei soggetti legati da stretti rapporti familiari con i soci della società ricorrente non derivano da congetture o conclusioni apodittiche della Prefettura, ma risultano da provvedimenti interdittivi o da indagini penali, il cui contenuto non è stato parimenti contestato da parte attrice.
Quanto al secondo punto, la giurisprudenza, come surriferito, è ormai granitica nel precisare che in sede di interdittiva antimafia il giudizio cui è chiamata la Prefettura dal Legislatore è di tipo preventivo e prognostico, basato su elementi convergenti (sulla cui sussistenza si è già detto) circa il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, sub specie di collegamento soggiacente/compiacente, senza alcuna necessità di fornire la prova della diretta gestione dell’impresa da parte della criminalità organizzata.
Per le ragioni illustrate, quindi, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte attrice al pagamento in favore dell’U.T.G. - Prefettura di IS delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
OL PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL PO | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.