Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dr. Francesca Gomez de Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 7 aprile
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2626/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
n. 1/9/1961, rapp.to e difeso dall'avv. Pietro Solazzo, presso il Parte_1
cui studio elett.te domicilia in Napoli, via Nicolardi n.145/8b.
appellante
E
,in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone, con cui elett.te domicilia presso l'ufficio in Napoli, via A. De Gasperi n.55. CP_3
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 13/9/2021,
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino , in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, n.195 del 16/3/2021, che aveva rigettato la sua domanda
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse fondato la sua decisione su una motivazione contraddittoria, nella quale prima sosteneva che le prove testimoniali avessero confermato l'assunto attoreo, ma poi riteneva l'insussistenza della subordinazione in virtù del rapporto di parentela tra esso appellante e la titolare della ditta per cui aveva lavorato .
3. Ha sostenuto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie , considerato che dalle deposizioni dei testi escussi era emersa la sua soggezione al potere direttivo e gerarchico della titolare della CA.MI ed ha evidenziato la pendenza innanzi al
Tribunale di Avellino del giudizio di opposizione al verbale ispettivo da parte dell'azienda Cami (RGL n. 109/2017), nel quale tutti i testi avevano confermato l'assunto di esso appellante.
4. Pertanto ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio , con vittoria di spese del doppio grado.
5.L si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, CP_3
la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
6.Dopo la produzione, da parte appellante, delle deposizioni testimoniali assunte in primo grado e della sentenza di questa Corte di Appello che ha deciso il giudizio di opposizione al verbale di accertamento all'odierna udienza, su richiesta dei CP_3
procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Osserva in via preliminare la Corte che erroneamente il primo giudice ha qualificato l'azione proposta nel presente giudizio come impugnazione del verbale di accertamento ispettivo AV 000002/2015-3432-04 del 10 dicembre 2015 ex art. 24 c.3 Dlgs n.
46/1999, considerato che il presente giudizio risulta proposto dal a seguito Pt_1 della ricezione della nota del 23/5/2016 che gli comunicava che il suo rapporto di CP_3
lavoro subordinato dal 19/11/2014 al 30/4/2015 con la Ca.Mi di era Persona_1
privo di efficacia. Appare evidente che il disconoscimento operato dall' scaturiva CP_3
dal verbale di accertamento ispettivo AV 000002/2015-3432-04 del 10 dicembre 2015, ma l'impugnativa di tale verbale era stata proposta in un altro giudizio (RGL n.
109/2017), laddove nel presente giudizio l'odierno appellante ha proposto un'azione di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato disconosciuto dall' . CP_3
8. Ciò posto, deve rilevarsi che il giudizio sull'impugnativa del verbale ispettivo AV
000002/2015-3432-04 del 10 dicembre 2015 è stato deciso da questa Corte con sentenza n. 4617/2023 non impugnata dall' e quindi passata in giudicato, nella CP_3
quale risulta accertata nei confronti dell' la sussistenza del rapporto di lavoro CP_3
subordinato oggetto del presente giudizio.
9.La Corte ha ritenuto :“Il profilo residuo della controversia è rappresentato dal rilievo, mosso in sede ispettiva alla ditta individuale CA.MI di , della Persona_1
posizione effettivamente rivestita in ambito aziendale, da , padre della Parte_1
secondo l'Istituto non di rapporto di lavoro subordinato, per essere il Per_1
medesimo il titolare effettivo dell'azienda.
Va ricordato che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 14.6.2018 n. 15631).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa,
l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
È, altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966).
Occorre, in ogni caso, anche tener conto di un ulteriore arresto della S.C. (Cass., Sez.
Lav., 6.9.2007 n. 18692), per la quale la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno di una struttura datoriale, con materiali ed attrezzatura proprie del titolare del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere. Vi è, poi, e tanto rileva, come si vedrà, nella fattispecie al vaglio, l'ipotesi di subordinazione attenuata (arg. ex Cass., Sez. Lav., 19.8.2021 n. 23143), per il lavoratore investito di compiti dirigenziali o di direzione, che dispone di ampi margini di autonomia e ove il potere direzionale del datore di lavoro si manifesta nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al titolare di una posizione apicale.
Il Tribunale avalla la ricostruzione dell basandosi sulla deposizione di CP_3 [...]
, in passato lavorativamente impiegato nell'azienda della il quale Tes_1 Pt_1
ha riferito che lavorava in amministrazione e dava anche lui, oltre che Parte_1
la figlia, a seconda di chi era presente in azienda, le direttive del lavoro da svolgere, così come a lui e alla figlia, a seconda dei casi, ci si rivolgeva per la concessione delle ferie e altre pratiche. Il primo Giudice, poi, ha valorizzato una dichiarazione rese da come teste (“attualmente la CA.MI impiega circa 21 dipendenti, in Parte_1
precedenza abbiamo raggiunto anche 33/34 dipendenti”) ove l'uso del plurale inconsciamente avrebbe tradito la sua vera qualità di titolare dell'azienda stessa.
La Corte non condivide tali conclusioni.
In primo luogo, le dichiarazioni testimoniali valorizzate indicano che Parte_1
lavorasse in azienda, ove in posizione di comando vi era non solo formalmente
, dunque, titolare effettiva dell'azienda, che come ogni imprenditore, Persona_1
specie di contesti aziendali non piccoli, si avvale di collaboratori anche per l'esercizio di funzioni direttive e di coordinamento del restante personale, soggetti quindi alla subordinazione attenuata di cui si è detto.
emerge come un lavoratore cui la figlia affidava, evidentemente sulla Parte_1
base di un rapporto fiduciario derivante anche dal vincolo familiare, compiti di direzione, ma questo, di per sé, non esprime una simulazione del rapporto lavorativo, come formalmente risultante, e gli elementi di fatto emersi superano anche l'eventuale presunzione di gratuità della prestazione ritenuta dalla giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 29.11.2018 n.30899). Il predetto, in altri termini, non era un contitolare dell'azienda, ma un dirigente di essa con l'esercizio dei compiti suoi propri, anche di sostituzione del vertice aziendale in caso di sua assenza.
Quanto, poi, all'affermazione resa al plurale da (“in precedenza Parte_1
abbiamo raggiunto anche 33/34 dipendenti”), non sembra al Collegio che possa essere spiegata da sottili introspezioni psicologiche, per indicare, invece, il normale senso di appartenenza del lavoratore, specie se inquadrato a un livello alto, inserito nell'organizzazione aziendale.
Ne discende che l'appello proposto va accolto, con relativa riforma parziale dell'impugnata sentenza, così dichiarandosi, conformemente al petitum, che nulla è dovuto all' a fronte del verbale di accertamento impugnato (e dell'avviso di CP_3
addebito che ne è scaturito)”.
10.Dunque il giudicato esterno costituito dalla suindicata sentenza cristallizza la qualificazione del rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio, per cui , in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la CA.MI di dal 19/11/2014 al Parte_1 Persona_1
30/4/2015.
11.Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore indeterminabile della controversia,ai sensi del DM
n.55/2014 per il giudizio di primo grado e del DM n.147/2022 per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la Parte_1
CA.MI di dal 19/11/2014 al 30/4/2015; 2) condanna l al Persona_1 CP_3
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 1.775,00 e per il giudizio di appello in euro 1.983,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge. Così deciso in Napoli il giorno 7 aprile 2025
Il Presidente est.