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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5292/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 22 ottobre
2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta e le memorie di discussione, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5292/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1 PE e dell'avv. BERGAMASCHI MARIA CATERINA ( C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERGAMASCHI PE
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 42 20123 MILANO presso il difensore avv. PESENTI MARCO
PARTE OPPOSTA
Oggetto: bancari
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Perché piaccia all'Eccelso Tribunale di Firenze, respinte le contestazioni di parte convenuta, dichiarare - In via preliminare, la mancanza di legittimazione ad agire della;
- Nel Merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in Controparte_1 quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della Banca e/o comunque non esattamente pagina 1 di 12 individuato il capitale dovuto, per violazione delle normative sull'usura e/o sulla determinatezza – anatocismo;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex Art.93 c.p.c.”.
Parte opposta ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione, e, in ogni caso, in ragione dei profili di nullità della citazione per incertezza dell'editio actionis, l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, con conseguente rigetto delle domande formulate ex adverso e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c..
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 40.479,93, Controparte_1 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
***
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
pagina 2 di 12 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
pagina 3 di 12 Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova del suo diritto ed allegare fonte negoziale o legale l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la parziale fondatezza dell'opposizione.
Invero, il sig. stipulava con DI S.p.A. il contratto n. 10393021619080. Pt_1
DI cedeva pro soluto il proprio credito a con atto del 14/11/2018. La cessione Controparte_1 del credito, con contestuale intimazione al pagamento, veniva notificata al sig. a mezzo Pt_1 raccomandata A/R. Parte opposta – che mutava la propria denominazione da a Controparte_1 [...]
– sosteneva che, in relazione al suddetto contratto, era maturato un saldo Controparte_1 debitore di euro 39.535,75, oltre interessi legali, come evincibile dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B. prodotto in atti.
Analogamente, il sig. stipulava due contratti con Deutsche Bank S.p.A., la quale, in data Pt_1
10/09/2018, cedeva il proprio credito pro soluto alla . Controparte_1
La cessione del credito, con contestuale intimazione al pagamento, veniva anch'essa notificata al sig.
a mezzo raccomandata A/R. Parte opposta sosteneva che, in relazione ai suddetti contratti, era Pt_1
pagina 4 di 12 maturato: un saldo debitore di euro 186,67 e un ulteriore saldo di euro 757,51, oltre interessi legali, come da estratto conto ex art. 50 T.U.B. in atti.
CP_ La aggiungeva che si trattava di crediti per i quali, prima della cessione, erano già stati esperiti tentativi di recupero, rimasti senza esito, e che il perdurare dell'inadempimento costituiva indice dello stato di difficoltà finanziaria di parte opponente. Tale situazione imponeva l'avvio delle azioni esecutive, poiché un eventuale ritardo avrebbe potuto arrecare grave pregiudizio al creditore. Di conseguenza, la banca ricorreva presso questo Tribunale per ottenere il pagamento dell'importo dovuto.
Il sig. , con atto di citazione regolarmente notificato in data 09/05/2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 728/2022 (R.G. n. 1018/2022), pubblicato il 25/02/2022, convenendo in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la ed eccependo: la mancanza di Controparte_1 legittimazione ad agire da parte di;
la nullità e/o annullabilità del decreto Controparte_1 opposto per l'illecito conteggio degli interessi e/o per la mancata esatta individuazione del capitale dovuto;
la violazione della normativa sull'usura, sulla determinatezza e sull'anatocismo. Chiedeva quindi: l'accertamento del saldo effettivamente dovuto (in dare e/o avere); la dichiarazione della non debenza delle somme derivanti dalla erronea applicazione di interessi e/o dalla mancanza di prova del credito;
la compensazione delle somme eventualmente già versate in eccesso.
In data 12/10/2022, si costituiva in giudizio, contestando integralmente Controparte_1 le domande e le eccezioni avverse, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, giunta a cognizione di questo Giudice alla udienza di precisazione delle conclusioni, veniva rimessa sul ruolo ed istruita a mezzo produzione documentale e CTU.
Ciò detto in fatto, in diritto va significato in via pregiudiziale, circa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per incertezza dell'editio actionis con conseguente inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, che gli atti introduttivi come già rilevato in premessa, consentono di individuare gli elementi costitutivi delle pretese della parte opponente.
CP Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della sostenendo che manca la prova della pubblicazione sulla G.U.e l'elenco dei crediti ceduti dal quale sia individuabile il credito di cui alla presente procedura.
Ebbene, va rilevato che per giurisprudenza costante ed univoca, la verifica della "legitimatio ad causam" va operata dal giudice in base alla prospettazione attorea relativa ai soggetti astrattamente titolari delle posizioni attive e passive del rapporto giuridico dedotto in giudizio;
ben diversa è la pagina 5 di 12 questione della reale titolarità delle suddette posizioni, che, attinente al merito della controversia ed affidata alla disponibilità delle parti, va valutata considerando gli oneri probatori incombenti sulle stesse (cfr. Cass. 5537/00; Cass. 13467/99; Cass.11981/ 98; Cass. 573/90; Cass. 957/56). Più in particolare, e fra l'altro, il convenuto può, con il suo comportamento processuale, influire, eliminandoli o alleviandoli, sugli oneri probatori incombenti sull'attore, ove non contesti o riconosca espressamente i fatti allegati a fondamento della domanda, in applicazione del principio per cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi. La Suprema Corte ha più volte ribadito che la legittimazione attiva deve essere intesa come il diritto potestativo di ottenere non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito, e va quindi riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale il rapporto è riconducibile;
le questioni attinenti alla legittimatio ad causam restano pertanto ben distinte da quelle, rilevabili solo su eccezione di parte (e in quanto tali soggette alle limitazioni e alle preclusioni stabilite dal codice di rito), relative all'appartenenza all'attore o al convenuto del diritto controverso, che ineriscono, invece, alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio(Cass. n. 21192/2006; Cass. n. 13756/2006). Nel solco dell'indicato orientamento la sentenza della Cassazione n. 15537 del 2000, non solo afferma quanto sopra esposto, ma precisa che l'eventuale eccezione del convenuto circa la carenza di titolarità deve essere provata da esso che lo eccepisce.
Sul punto la Cass. Sez. Un. 16.02.2016 n. 2951, in tema di ufficiosa rilevabilità della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, ha statuito che “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. (Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale)”; (v. anche Cass. civ. sez. III, 27.06.2018, n.
1690
Ebbene, sulla base della documentazione versata in atti e a fronte delle rispettive allegazioni e contestazioni delle parti, deve ritenersi provata la legittimazione ad agire della società opposta . La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che non può esservi ostacolo a che la prova della cessione avvenga tramite la dichiarazione del cedente che attesti l'avvenuta cessione del credito (cfr.
Cass. n. 10200/2021: “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al
pagina 6 di 12 debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi,
l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”). Nella fattispecie, risultano inviate e ricevute dall'opponente (che nulla ha eccepito e contestato al riguardo) le comunicazioni di avvenuta cessione del credito (cfr. DOCC. 5-6-
10-11 fascicolo monitorio). Tali dichiarazioni sono specifiche e circostanziate, non sono state specificamente contestate dall'opponente e confermano espressamente l'inclusione della posizione debitoria di tra quelle oggetto di cessione. Parte_1
Risultano altresì prodotti in atti:
-contratto di cessione pro soluto del 14/11/2018 intervenuto tra DI S.p.A. e
[...] cfr. DOC. 4 fascicolo monitorio); Controparte_1
-contratto di cessione pro soluto del 10/09/2018 intervenuto tra Deutsche Bank S.p.A. e
[...] cfr. DOC. 9 fascicolo monitorio). Controparte_1
-ricevute di ritorno attestanti l'invio delle comunicazioni di avvenuta cessione del credito all'opponente che le ha regolarmente ricevute (cfr. DOCC. 5-6-10-11 fascicolo monitorio);
- l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB con il dettaglio delle movimentazioni.
Sempre in via preliminare va detto che secondo parte opposta, la parte opponente avrebbe modificato la domanda che, in quanto tale, dovrà essere dichiarata inammissibile e improcedibile. Ebbene, sul punto questo Giudice si è già espresso all'udienza del 18.10.24 ritenendo l'eccezione sollevata da parte opposta non accoglibile per le motivazioni che di seguito si riportano:
“ Orbene, occorre premettere che per la giurisprudenza costante della Suprema Corte si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto oppure sul petitum nel senso di ampliarlo o
pagina 7 di 12 limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr. ex plurimis Cass. 2080/2001; Cass. 7524/2005 ma anche Cass. 14573/2007 e Cass. 17457/2009 citate dal difensore della parte attrice). La distinzione tra domande nuove e quelle modificate, pertanto, consiste, in realtà, della circostanza che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono
l'oggetto del giudizio, mentre le seconde “..non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività..”. E ciò consente che “..l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda… mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e/o desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio..”. Tale modifica – in concreto - non può certamente risolversi in una mera variazione di aspetti della iniziale domanda ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto dedotto poiché, accedendo a tale riduttiva interpretazione, si contrasta la lettera e la stessa logica della norma, violando il principio di conservazione degli atti, che pag. 4 di 5 inciderebbe anche sulla ragionevole durata del processo, per cui si rischia un negativo contrasto tra giudicati e, dunque, incidendo negativamente sulla stessa vicenda “..sostanziale ed esistenziale..”, in quanto il giudicante sarebbe interessato a conoscere la questione in maniera artificiosamente frammentata tanto da relegare la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto che implica alla parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale a rinunciare alla domanda già proposta, per proporne una nuova in un altro processo (..)ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (..) dinanzi ad un altro giudice. L'unico divieto di modifica della domanda, che potrebbe postulare il discrimen tra ammessa emendatio ed inammissibile mutatio, rimane pertanto che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (recte
“connessa a vario titolo”) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo e, tanto, inibisce alla controparte che essa possa costituire una “.sorpresa” dalla modifica..” che può disattendere le proprie difese “..se l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale, la controparte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente..” e, dunque, non può essere colta impreparata, anche perché ad essa è assegnato un congruo termine (ex art. 183 c. 6 n. 2) onde difendersi e contrastare anche sul piano probatorio. Orbene, alla luce delle su esposte ragioni di diritto e anche in ragione delle conclusioni di parte opponente, che sono le stesse di cui al libello introduttivo, ritiene questo Giudice che l'eccezione di parte opposta vada respinta e che l'opponente non abbia apportato alcuna mutatio.” pagina 8 di 12 La causa può dunque essere decisa sulla scorta delle risultanze della CTU.
Per completezza si riporta l'ordinanza del Giudice di ammissione alla CTu in risposta alla eccezione si parte opposta sulla natura meramente esplorativa della stessa:
“(…) va esaminata la richiesta di CTU reiterata da parte opponente anche nelle conclusioni e ritenuta da parte opposta meramente esplorativa. Una richiesta istruttoria è meramente esplorativa quando esistono altre prove per dimostrare l'eccezione svolta, ossia quando, pur disponendo di altre richieste istruttorie, la parte non vi fa ricorso e chiede una consulenza tecnica, cui controparte si oppone assumendo che si tratta di una richiesta meramente esplorativa. Nel caso degli accertamenti contabili sui conti correnti, è difficile ipotizzare che si possa ricorrere a prove diverse per accertare se il calcolo degli interessi sia corretto o meno, così che la richiesta di CTU di per sé non è esplorativa, essendo quello l'unico mezzo per accertare la correttezza del saldo o della richiesta della banca. Piuttosto che di natura meramente esplorativa della ctu e dunque di mancato assolvimento dell'onere della prova, si tratta semmai di onere di allegazione del fatto. Il correntista che eccepisce l'illegittimo calcolo degli interessi deve spiegare la ragioni della illegittimità senza limitarsi ad eccepirla, deve, ossia, allegare il fatto adeguatamente. L'onere di allegazione è dunque adempiuto quando sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che il calcolo sia illegittimo. Una volta che l'onere di allegazione sia rispettato non si può rigettare la richiesta di CTU sostenendo che è esplorativa, poiché tale difetto attiene all'onere di prova e non di allegazione. Orbene con la perizia prodotta in atti la parte opponente ha adempiuto all'onere di allegazione per cui la CTu è ammissibile e la causa va rimessa sul ruolo.
Al CTU è stato posto il seguente quesito:
“esaminati gli atti ed i documenti di causa, tentata la conciliazione della lite e prospettata comunque alle parti un'ipotesi conciliativa che vorrà indicare esplicitamente, dica il CTU, con riferimento al contratto intercorso tra DI e per cui è causa, se siano state convenute Parte_1 condizioni economiche oggettivamente usurarie ovvero se sia stata violata la normativa sulla
Trasparenza Bancaria e/o se siano stati pagati interessi ed oneri comunque denominati superiori a quelli dovuti rispetto alle pattuizioni contrattuali;
ricostruisca l'andamento dei rapporti contabili in ordine al rapporto oggetto della causa e conseguentemente il rapporto dare/avere tra le parti”.
Preliminarmente il CTU afferma che al tempo della sottoscrizione del contratto in analisi (07/09/2009), non sia stata violata la normativa sulla Trasparenza Bancaria, potendo quindi considerarsi applicabili al caso di specie le disposizioni del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), nello specifico quella relativa all'art. n.124. Quanto al profilo dell'usura è a dirsi che ai fini della corretta determinazione del pagina 9 di 12 TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), occorre considerare non solo il tasso di interesse nominale annuo (TAN), ma anche tutte le spese connesse all'erogazione e alla gestione del credito che siano obbligatorie per il consumatore. In particolare, rientrano nel calcolo del TAEG, ai sensi della normativa di riferimento (D.Lgs. 385/1993, art. 125-bis, e successive modifiche), le spese di istruttoria, le commissioni di apertura pratica, le spese di incasso delle rate, le spese per eventuali assicurazioni o garanzie richieste dal creditore come condizione per la concessione del finanziamento, nonché le spese per l'attività di mediazione, qualora questa sia necessaria per ottenere il credito.
Ebbene, nel caso di specie, come correttamente analizzato dal CTU, alla data del 7 settembre 2009, risultano applicati un TAN pari al 9,000% e un TAEG pari al 9,584%. Il contratto prevede inoltre: una commissione accessoria di € 200,00, un premio assicurativo di € 2.419,20 obbligatorio per l'accesso al finanziamento, e spese di incasso RID pari a € 2,00 per ciascuna rata. Tali oneri sono stati correttamente inclusi nel calcolo del TAEG. Il costo dell'attività di mediazione risulta pari a zero e, dunque, non rilevante ai fini del calcolo.
Ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di usura, si osserva che per la tipologia di operazione considerata – “crediti personali effettuati da intermediari non bancari” – il TE (Tasso
Effettivo Globale Medio) pubblicato dalla Banca d'Italia era, nel trimestre di riferimento, pari al
10,940%, con una soglia di usura (dato dall'incremento del 50%) pari al 16,410%. Essendo sia il TAN
(9,000%) sia il TAEG (9,584%) inferiori a tale soglia, non si riscontrano condizioni di usurarietà.
Pertanto, il contratto in esame non presenta profili di nullità per violazione della normativa sull'usura, risultando applicati tassi pienamente conformi ai limiti di legge.
Tra le poste evidenziate, si rilevano gli accrediti presentati per complessivi € 18.169,81 e il Pt_2
Par premio assicurativo 001 G7 per € 2.419,20, entrambe voci espressamente previste e pattuite nel contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti. Diversamente, le ulteriori spese addebitate a vario titolo, ovvero: spese accessorie incasso RID per € 106,00; spese per decadenza del termine per €
183,91; spese per insoluto RID per € 58,74; spese per invio sollecito per € 165,00, non risultano supportate da alcuna pattuizione contrattuale, né risulta che l'odierno convenuto (debitore) ne abbia avuto preventiva conoscenza o abbia prestato consenso in tal senso. Tali addebiti, in quanto non pattuiti, devono ritenersi indebiti e, come tali, esclusi dal computo del credito azionato.
Quanto agli interessi di mora quantificati in estratto conto per un importo pari a € 19.221,12, non risulta agli atti alcuna documentazione idonea a giustificare la determinazione di tale somma, né è dato pagina 10 di 12 comprendere se tale importo sia derivante da rate scadute del finanziamento ovvero dal saldo passivo del conto di appoggio n. 10393021619080. Inoltre, dalla lettura del contratto di finanziamento prodotto in atti, non emerge alcuna espressa pattuizione di un tasso moratorio, con la conseguenza che anche tale voce deve essere esclusa dal calcolo del credito azionato, in ossequio ai principi di trasparenza e determinatezza delle condizioni contrattuali.
Operando dunque le necessarie rettifiche - ossia l'eliminazione degli importi non contrattualmente pattuiti e degli interessi moratori non supportati da valida pattuizione e da idonea rendicontazione - il credito effettivamente esigibile da risulta essere pari a € 19.800,98, come da Controparte_1 ricostruzione contabile effettuata dal CTU.
Ebbene, le valutazioni del CTU appena riportate vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse il CTU, dott. è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra Persona_1 natura e tenendo conto della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni e rilievi critici sono stati ampiamenti riscontrati dall'ausiliario del Giudice.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..). Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (Cass. n. 8355/2007).
Ne consegue, da quanto esposto, che l'opposizione è parzialmente fondata;
il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, dovendosi tuttavia riconoscere alla parte opposta:
-la somma di € 19.800,98, derivante dalla cessione del credito da parte di DI, come accertato dal
CTU;
-nonché i crediti ceduti pro soluto da Deutsche Bank S.p.A., dai quali risulta maturato un saldo debitore di € 186,67 e un ulteriore saldo di € 757,51. Tali importi devono ritenersi pacificamente riconosciuti, in quanto contestati solo in modo generico dall'opponente.
Su tali somme vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza.
pagina 11 di 12 Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese, comprese quelle di CTU, data la reciproca parziale soccombenza sono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione di parte attrice opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 728/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
-condanna parte opponente a pagare a parte opposta la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 20.745,16 oltre interessi legali dalla sentenza;
-compensa tra le parti le spese di lite, comprese le spese di CTU liquidate come da separato decreto del
4.06.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito di trattazione scritta e discussione con scambio di note in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 22 ottobre
2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta e le memorie di discussione, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5292/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1 PE e dell'avv. BERGAMASCHI MARIA CATERINA ( C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERGAMASCHI PE
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 42 20123 MILANO presso il difensore avv. PESENTI MARCO
PARTE OPPOSTA
Oggetto: bancari
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Perché piaccia all'Eccelso Tribunale di Firenze, respinte le contestazioni di parte convenuta, dichiarare - In via preliminare, la mancanza di legittimazione ad agire della;
- Nel Merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in Controparte_1 quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della Banca e/o comunque non esattamente pagina 1 di 12 individuato il capitale dovuto, per violazione delle normative sull'usura e/o sulla determinatezza – anatocismo;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex Art.93 c.p.c.”.
Parte opposta ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione, e, in ogni caso, in ragione dei profili di nullità della citazione per incertezza dell'editio actionis, l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, con conseguente rigetto delle domande formulate ex adverso e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c..
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 40.479,93, Controparte_1 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
***
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
pagina 2 di 12 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
pagina 3 di 12 Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova del suo diritto ed allegare fonte negoziale o legale l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la parziale fondatezza dell'opposizione.
Invero, il sig. stipulava con DI S.p.A. il contratto n. 10393021619080. Pt_1
DI cedeva pro soluto il proprio credito a con atto del 14/11/2018. La cessione Controparte_1 del credito, con contestuale intimazione al pagamento, veniva notificata al sig. a mezzo Pt_1 raccomandata A/R. Parte opposta – che mutava la propria denominazione da a Controparte_1 [...]
– sosteneva che, in relazione al suddetto contratto, era maturato un saldo Controparte_1 debitore di euro 39.535,75, oltre interessi legali, come evincibile dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B. prodotto in atti.
Analogamente, il sig. stipulava due contratti con Deutsche Bank S.p.A., la quale, in data Pt_1
10/09/2018, cedeva il proprio credito pro soluto alla . Controparte_1
La cessione del credito, con contestuale intimazione al pagamento, veniva anch'essa notificata al sig.
a mezzo raccomandata A/R. Parte opposta sosteneva che, in relazione ai suddetti contratti, era Pt_1
pagina 4 di 12 maturato: un saldo debitore di euro 186,67 e un ulteriore saldo di euro 757,51, oltre interessi legali, come da estratto conto ex art. 50 T.U.B. in atti.
CP_ La aggiungeva che si trattava di crediti per i quali, prima della cessione, erano già stati esperiti tentativi di recupero, rimasti senza esito, e che il perdurare dell'inadempimento costituiva indice dello stato di difficoltà finanziaria di parte opponente. Tale situazione imponeva l'avvio delle azioni esecutive, poiché un eventuale ritardo avrebbe potuto arrecare grave pregiudizio al creditore. Di conseguenza, la banca ricorreva presso questo Tribunale per ottenere il pagamento dell'importo dovuto.
Il sig. , con atto di citazione regolarmente notificato in data 09/05/2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 728/2022 (R.G. n. 1018/2022), pubblicato il 25/02/2022, convenendo in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la ed eccependo: la mancanza di Controparte_1 legittimazione ad agire da parte di;
la nullità e/o annullabilità del decreto Controparte_1 opposto per l'illecito conteggio degli interessi e/o per la mancata esatta individuazione del capitale dovuto;
la violazione della normativa sull'usura, sulla determinatezza e sull'anatocismo. Chiedeva quindi: l'accertamento del saldo effettivamente dovuto (in dare e/o avere); la dichiarazione della non debenza delle somme derivanti dalla erronea applicazione di interessi e/o dalla mancanza di prova del credito;
la compensazione delle somme eventualmente già versate in eccesso.
In data 12/10/2022, si costituiva in giudizio, contestando integralmente Controparte_1 le domande e le eccezioni avverse, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, giunta a cognizione di questo Giudice alla udienza di precisazione delle conclusioni, veniva rimessa sul ruolo ed istruita a mezzo produzione documentale e CTU.
Ciò detto in fatto, in diritto va significato in via pregiudiziale, circa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per incertezza dell'editio actionis con conseguente inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, che gli atti introduttivi come già rilevato in premessa, consentono di individuare gli elementi costitutivi delle pretese della parte opponente.
CP Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della sostenendo che manca la prova della pubblicazione sulla G.U.e l'elenco dei crediti ceduti dal quale sia individuabile il credito di cui alla presente procedura.
Ebbene, va rilevato che per giurisprudenza costante ed univoca, la verifica della "legitimatio ad causam" va operata dal giudice in base alla prospettazione attorea relativa ai soggetti astrattamente titolari delle posizioni attive e passive del rapporto giuridico dedotto in giudizio;
ben diversa è la pagina 5 di 12 questione della reale titolarità delle suddette posizioni, che, attinente al merito della controversia ed affidata alla disponibilità delle parti, va valutata considerando gli oneri probatori incombenti sulle stesse (cfr. Cass. 5537/00; Cass. 13467/99; Cass.11981/ 98; Cass. 573/90; Cass. 957/56). Più in particolare, e fra l'altro, il convenuto può, con il suo comportamento processuale, influire, eliminandoli o alleviandoli, sugli oneri probatori incombenti sull'attore, ove non contesti o riconosca espressamente i fatti allegati a fondamento della domanda, in applicazione del principio per cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi. La Suprema Corte ha più volte ribadito che la legittimazione attiva deve essere intesa come il diritto potestativo di ottenere non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito, e va quindi riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale il rapporto è riconducibile;
le questioni attinenti alla legittimatio ad causam restano pertanto ben distinte da quelle, rilevabili solo su eccezione di parte (e in quanto tali soggette alle limitazioni e alle preclusioni stabilite dal codice di rito), relative all'appartenenza all'attore o al convenuto del diritto controverso, che ineriscono, invece, alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio(Cass. n. 21192/2006; Cass. n. 13756/2006). Nel solco dell'indicato orientamento la sentenza della Cassazione n. 15537 del 2000, non solo afferma quanto sopra esposto, ma precisa che l'eventuale eccezione del convenuto circa la carenza di titolarità deve essere provata da esso che lo eccepisce.
Sul punto la Cass. Sez. Un. 16.02.2016 n. 2951, in tema di ufficiosa rilevabilità della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, ha statuito che “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. (Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale)”; (v. anche Cass. civ. sez. III, 27.06.2018, n.
1690
Ebbene, sulla base della documentazione versata in atti e a fronte delle rispettive allegazioni e contestazioni delle parti, deve ritenersi provata la legittimazione ad agire della società opposta . La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che non può esservi ostacolo a che la prova della cessione avvenga tramite la dichiarazione del cedente che attesti l'avvenuta cessione del credito (cfr.
Cass. n. 10200/2021: “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al
pagina 6 di 12 debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi,
l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”). Nella fattispecie, risultano inviate e ricevute dall'opponente (che nulla ha eccepito e contestato al riguardo) le comunicazioni di avvenuta cessione del credito (cfr. DOCC. 5-6-
10-11 fascicolo monitorio). Tali dichiarazioni sono specifiche e circostanziate, non sono state specificamente contestate dall'opponente e confermano espressamente l'inclusione della posizione debitoria di tra quelle oggetto di cessione. Parte_1
Risultano altresì prodotti in atti:
-contratto di cessione pro soluto del 14/11/2018 intervenuto tra DI S.p.A. e
[...] cfr. DOC. 4 fascicolo monitorio); Controparte_1
-contratto di cessione pro soluto del 10/09/2018 intervenuto tra Deutsche Bank S.p.A. e
[...] cfr. DOC. 9 fascicolo monitorio). Controparte_1
-ricevute di ritorno attestanti l'invio delle comunicazioni di avvenuta cessione del credito all'opponente che le ha regolarmente ricevute (cfr. DOCC. 5-6-10-11 fascicolo monitorio);
- l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB con il dettaglio delle movimentazioni.
Sempre in via preliminare va detto che secondo parte opposta, la parte opponente avrebbe modificato la domanda che, in quanto tale, dovrà essere dichiarata inammissibile e improcedibile. Ebbene, sul punto questo Giudice si è già espresso all'udienza del 18.10.24 ritenendo l'eccezione sollevata da parte opposta non accoglibile per le motivazioni che di seguito si riportano:
“ Orbene, occorre premettere che per la giurisprudenza costante della Suprema Corte si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto oppure sul petitum nel senso di ampliarlo o
pagina 7 di 12 limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr. ex plurimis Cass. 2080/2001; Cass. 7524/2005 ma anche Cass. 14573/2007 e Cass. 17457/2009 citate dal difensore della parte attrice). La distinzione tra domande nuove e quelle modificate, pertanto, consiste, in realtà, della circostanza che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono
l'oggetto del giudizio, mentre le seconde “..non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività..”. E ciò consente che “..l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda… mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e/o desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio..”. Tale modifica – in concreto - non può certamente risolversi in una mera variazione di aspetti della iniziale domanda ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto dedotto poiché, accedendo a tale riduttiva interpretazione, si contrasta la lettera e la stessa logica della norma, violando il principio di conservazione degli atti, che pag. 4 di 5 inciderebbe anche sulla ragionevole durata del processo, per cui si rischia un negativo contrasto tra giudicati e, dunque, incidendo negativamente sulla stessa vicenda “..sostanziale ed esistenziale..”, in quanto il giudicante sarebbe interessato a conoscere la questione in maniera artificiosamente frammentata tanto da relegare la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto che implica alla parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale a rinunciare alla domanda già proposta, per proporne una nuova in un altro processo (..)ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (..) dinanzi ad un altro giudice. L'unico divieto di modifica della domanda, che potrebbe postulare il discrimen tra ammessa emendatio ed inammissibile mutatio, rimane pertanto che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale, o quantomeno collegata (recte
“connessa a vario titolo”) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo e, tanto, inibisce alla controparte che essa possa costituire una “.sorpresa” dalla modifica..” che può disattendere le proprie difese “..se l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale, la controparte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente..” e, dunque, non può essere colta impreparata, anche perché ad essa è assegnato un congruo termine (ex art. 183 c. 6 n. 2) onde difendersi e contrastare anche sul piano probatorio. Orbene, alla luce delle su esposte ragioni di diritto e anche in ragione delle conclusioni di parte opponente, che sono le stesse di cui al libello introduttivo, ritiene questo Giudice che l'eccezione di parte opposta vada respinta e che l'opponente non abbia apportato alcuna mutatio.” pagina 8 di 12 La causa può dunque essere decisa sulla scorta delle risultanze della CTU.
Per completezza si riporta l'ordinanza del Giudice di ammissione alla CTu in risposta alla eccezione si parte opposta sulla natura meramente esplorativa della stessa:
“(…) va esaminata la richiesta di CTU reiterata da parte opponente anche nelle conclusioni e ritenuta da parte opposta meramente esplorativa. Una richiesta istruttoria è meramente esplorativa quando esistono altre prove per dimostrare l'eccezione svolta, ossia quando, pur disponendo di altre richieste istruttorie, la parte non vi fa ricorso e chiede una consulenza tecnica, cui controparte si oppone assumendo che si tratta di una richiesta meramente esplorativa. Nel caso degli accertamenti contabili sui conti correnti, è difficile ipotizzare che si possa ricorrere a prove diverse per accertare se il calcolo degli interessi sia corretto o meno, così che la richiesta di CTU di per sé non è esplorativa, essendo quello l'unico mezzo per accertare la correttezza del saldo o della richiesta della banca. Piuttosto che di natura meramente esplorativa della ctu e dunque di mancato assolvimento dell'onere della prova, si tratta semmai di onere di allegazione del fatto. Il correntista che eccepisce l'illegittimo calcolo degli interessi deve spiegare la ragioni della illegittimità senza limitarsi ad eccepirla, deve, ossia, allegare il fatto adeguatamente. L'onere di allegazione è dunque adempiuto quando sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che il calcolo sia illegittimo. Una volta che l'onere di allegazione sia rispettato non si può rigettare la richiesta di CTU sostenendo che è esplorativa, poiché tale difetto attiene all'onere di prova e non di allegazione. Orbene con la perizia prodotta in atti la parte opponente ha adempiuto all'onere di allegazione per cui la CTu è ammissibile e la causa va rimessa sul ruolo.
Al CTU è stato posto il seguente quesito:
“esaminati gli atti ed i documenti di causa, tentata la conciliazione della lite e prospettata comunque alle parti un'ipotesi conciliativa che vorrà indicare esplicitamente, dica il CTU, con riferimento al contratto intercorso tra DI e per cui è causa, se siano state convenute Parte_1 condizioni economiche oggettivamente usurarie ovvero se sia stata violata la normativa sulla
Trasparenza Bancaria e/o se siano stati pagati interessi ed oneri comunque denominati superiori a quelli dovuti rispetto alle pattuizioni contrattuali;
ricostruisca l'andamento dei rapporti contabili in ordine al rapporto oggetto della causa e conseguentemente il rapporto dare/avere tra le parti”.
Preliminarmente il CTU afferma che al tempo della sottoscrizione del contratto in analisi (07/09/2009), non sia stata violata la normativa sulla Trasparenza Bancaria, potendo quindi considerarsi applicabili al caso di specie le disposizioni del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), nello specifico quella relativa all'art. n.124. Quanto al profilo dell'usura è a dirsi che ai fini della corretta determinazione del pagina 9 di 12 TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), occorre considerare non solo il tasso di interesse nominale annuo (TAN), ma anche tutte le spese connesse all'erogazione e alla gestione del credito che siano obbligatorie per il consumatore. In particolare, rientrano nel calcolo del TAEG, ai sensi della normativa di riferimento (D.Lgs. 385/1993, art. 125-bis, e successive modifiche), le spese di istruttoria, le commissioni di apertura pratica, le spese di incasso delle rate, le spese per eventuali assicurazioni o garanzie richieste dal creditore come condizione per la concessione del finanziamento, nonché le spese per l'attività di mediazione, qualora questa sia necessaria per ottenere il credito.
Ebbene, nel caso di specie, come correttamente analizzato dal CTU, alla data del 7 settembre 2009, risultano applicati un TAN pari al 9,000% e un TAEG pari al 9,584%. Il contratto prevede inoltre: una commissione accessoria di € 200,00, un premio assicurativo di € 2.419,20 obbligatorio per l'accesso al finanziamento, e spese di incasso RID pari a € 2,00 per ciascuna rata. Tali oneri sono stati correttamente inclusi nel calcolo del TAEG. Il costo dell'attività di mediazione risulta pari a zero e, dunque, non rilevante ai fini del calcolo.
Ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di usura, si osserva che per la tipologia di operazione considerata – “crediti personali effettuati da intermediari non bancari” – il TE (Tasso
Effettivo Globale Medio) pubblicato dalla Banca d'Italia era, nel trimestre di riferimento, pari al
10,940%, con una soglia di usura (dato dall'incremento del 50%) pari al 16,410%. Essendo sia il TAN
(9,000%) sia il TAEG (9,584%) inferiori a tale soglia, non si riscontrano condizioni di usurarietà.
Pertanto, il contratto in esame non presenta profili di nullità per violazione della normativa sull'usura, risultando applicati tassi pienamente conformi ai limiti di legge.
Tra le poste evidenziate, si rilevano gli accrediti presentati per complessivi € 18.169,81 e il Pt_2
Par premio assicurativo 001 G7 per € 2.419,20, entrambe voci espressamente previste e pattuite nel contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti. Diversamente, le ulteriori spese addebitate a vario titolo, ovvero: spese accessorie incasso RID per € 106,00; spese per decadenza del termine per €
183,91; spese per insoluto RID per € 58,74; spese per invio sollecito per € 165,00, non risultano supportate da alcuna pattuizione contrattuale, né risulta che l'odierno convenuto (debitore) ne abbia avuto preventiva conoscenza o abbia prestato consenso in tal senso. Tali addebiti, in quanto non pattuiti, devono ritenersi indebiti e, come tali, esclusi dal computo del credito azionato.
Quanto agli interessi di mora quantificati in estratto conto per un importo pari a € 19.221,12, non risulta agli atti alcuna documentazione idonea a giustificare la determinazione di tale somma, né è dato pagina 10 di 12 comprendere se tale importo sia derivante da rate scadute del finanziamento ovvero dal saldo passivo del conto di appoggio n. 10393021619080. Inoltre, dalla lettura del contratto di finanziamento prodotto in atti, non emerge alcuna espressa pattuizione di un tasso moratorio, con la conseguenza che anche tale voce deve essere esclusa dal calcolo del credito azionato, in ossequio ai principi di trasparenza e determinatezza delle condizioni contrattuali.
Operando dunque le necessarie rettifiche - ossia l'eliminazione degli importi non contrattualmente pattuiti e degli interessi moratori non supportati da valida pattuizione e da idonea rendicontazione - il credito effettivamente esigibile da risulta essere pari a € 19.800,98, come da Controparte_1 ricostruzione contabile effettuata dal CTU.
Ebbene, le valutazioni del CTU appena riportate vengono condivise da questo Giudice, in quanto ad esse il CTU, dott. è pervenuto con ragionamento immune da vizi logici o di altra Persona_1 natura e tenendo conto della documentazione in atti e nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte le cui osservazioni e rilievi critici sono stati ampiamenti riscontrati dall'ausiliario del Giudice.
Sul punto è appena il caso di evidenziare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..). Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (Cass. n. 8355/2007).
Ne consegue, da quanto esposto, che l'opposizione è parzialmente fondata;
il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, dovendosi tuttavia riconoscere alla parte opposta:
-la somma di € 19.800,98, derivante dalla cessione del credito da parte di DI, come accertato dal
CTU;
-nonché i crediti ceduti pro soluto da Deutsche Bank S.p.A., dai quali risulta maturato un saldo debitore di € 186,67 e un ulteriore saldo di € 757,51. Tali importi devono ritenersi pacificamente riconosciuti, in quanto contestati solo in modo generico dall'opponente.
Su tali somme vanno riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza.
pagina 11 di 12 Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese, comprese quelle di CTU, data la reciproca parziale soccombenza sono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione di parte attrice opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 728/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
-condanna parte opponente a pagare a parte opposta la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 20.745,16 oltre interessi legali dalla sentenza;
-compensa tra le parti le spese di lite, comprese le spese di CTU liquidate come da separato decreto del
4.06.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito di trattazione scritta e discussione con scambio di note in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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