Articolo 6 della Legge 23 dicembre 1992, n. 505
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 gennaio 1993
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Versione
20 luglio 1993
Art. 6. 1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonche' delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1993, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.
2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui e' stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sara' corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.
3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 e' destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino e' effettuato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice e' effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalita' di cui all' articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464 , come sostituito dall' articolo 13- bis, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 .
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L.19 luglio 1993, n. 236 , ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 4-bis) che tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui al suddetto articolo, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti;
-(con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
Entrata in vigore il 20 luglio 1993