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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/10/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8758/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice IS OL all'udienza del 15 ottobre 2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
(C.F.: ), nato il Parte_1 C.F._1
13/01/1938 a San Paolo/SP (Brasile) nonché la moglie Parte_2
(C.F.: ), nata il [...] a [...]/SP
[...] C.F._2
(Brasile), entrambi residenti in [...]do Campo/SP (Brasile);
(C.F.: ), nato il Parte_3 C.F._3
15/03/1979 a San Paolo/SP (Brasile), e residente in [...]do Campo/SP, in proprio e per conto del figlio minore (C.F.: Persona_1
) nato il [...] a [...]/SP (Brasile); C.F._4
(C.F.: , nata il Parte_4 C.F._5
13/11/1980 a San Paolo/SP (Brasile), e residente in [...]do Campo/SP (Brasile), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Armando Pedicini, giusta procura alle liti in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
Pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino italiano, nato Persona_2
a Bitonto (BA) il 26/09/1872.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 18/07/2023, i ricorrenti hanno allegato che Per_2
è loro avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero
[...] genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
Il cittadino italiano (o ) si sposava con Persona_2 Persona_3 Persona_4 nel Comune di Mormanno (CS) il 17/02/1897, ed emigravano in Brasile nello
[...] stato di San Paolo fine 800'/inizi 900'. Dalla coppia nasceva in data Persona_5
01/01/1903 nella città di San Paolo/SP (Brasile), il quale a sua volta sposava in data
13/10/1935 Da dette nozze nasceva nella città di San Paolo/SP il Persona_6
13/01/1938 (odierno ricorrente), il quale si sposava in data Parte_1
22/02/1973 con (odierna ricorrente). Da detta unione Parte_2 nascevano due figli, anch'essi odierni ricorrenti: e Parte_3 [...]
. Il primo si univa stabilmente con scrittura pubblica sottoscritta il Parte_4
25/07/2012 con e generavano (odierno ricorrente). Persona_7 Persona_1
si sposava in data 11/11/2019 con Parte_4 Persona_8
.
[...]
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 09/05/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 5 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a [...] il [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Bitonto ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, con la pronuncia n. 87 del 1975, la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Pag. 3 di 5 Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione
Pag. 4 di 5 monocratica, all'udienza del 15 ottobre 2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
[...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_5
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
IS OL
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice IS OL all'udienza del 15 ottobre 2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
(C.F.: ), nato il Parte_1 C.F._1
13/01/1938 a San Paolo/SP (Brasile) nonché la moglie Parte_2
(C.F.: ), nata il [...] a [...]/SP
[...] C.F._2
(Brasile), entrambi residenti in [...]do Campo/SP (Brasile);
(C.F.: ), nato il Parte_3 C.F._3
15/03/1979 a San Paolo/SP (Brasile), e residente in [...]do Campo/SP, in proprio e per conto del figlio minore (C.F.: Persona_1
) nato il [...] a [...]/SP (Brasile); C.F._4
(C.F.: , nata il Parte_4 C.F._5
13/11/1980 a San Paolo/SP (Brasile), e residente in [...]do Campo/SP (Brasile), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Armando Pedicini, giusta procura alle liti in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
Pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino italiano, nato Persona_2
a Bitonto (BA) il 26/09/1872.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 18/07/2023, i ricorrenti hanno allegato che Per_2
è loro avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero
[...] genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
Il cittadino italiano (o ) si sposava con Persona_2 Persona_3 Persona_4 nel Comune di Mormanno (CS) il 17/02/1897, ed emigravano in Brasile nello
[...] stato di San Paolo fine 800'/inizi 900'. Dalla coppia nasceva in data Persona_5
01/01/1903 nella città di San Paolo/SP (Brasile), il quale a sua volta sposava in data
13/10/1935 Da dette nozze nasceva nella città di San Paolo/SP il Persona_6
13/01/1938 (odierno ricorrente), il quale si sposava in data Parte_1
22/02/1973 con (odierna ricorrente). Da detta unione Parte_2 nascevano due figli, anch'essi odierni ricorrenti: e Parte_3 [...]
. Il primo si univa stabilmente con scrittura pubblica sottoscritta il Parte_4
25/07/2012 con e generavano (odierno ricorrente). Persona_7 Persona_1
si sposava in data 11/11/2019 con Parte_4 Persona_8
.
[...]
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 09/05/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 5 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a [...] il [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Bitonto ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, con la pronuncia n. 87 del 1975, la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Pag. 3 di 5 Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione
Pag. 4 di 5 monocratica, all'udienza del 15 ottobre 2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
[...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_5
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
IS OL
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.