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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 03.03.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3929/24
Tra
, nato a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elett.te dom.to in
Portici (Na) al Piazzale Vanvitelli n.6 presso lo studio dell'Avv. Paolo De Rosa - C.F.
- che lo rapp.ta e difende. C.F._2
RICORRENT
E
E
- Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._3 presso l , sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_2
Maddalena, n. 55.
pagina1 di 7 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.2.24 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1. di aver conseguito il diploma di maturità in data 02.09.1986 e di aver prestato il servizio militare di leva dal 12.12.1986 al 25.11.1987;
2. che, con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 50 del 3.03.2021, il
[...]
emanava il bando relativo alle procedure di aggiornamento delle graduatorie Controparte_1 di circolo e d'istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico
2021/2024;
3. che l'allegato A del D.M. 50 del 3.03.2021 prevedeva espressamente: “A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”;
4. che il predetto D.M. 50-2021 attribuiva 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina;
5. che, con la successiva nota n. 138 del 20.04.2021, il Controparte_1 disponeva la proroga del termine per l'inoltro delle domande di partecipazione fino al giorno 26 aprile 2021;
6. di aver presentato tempestivamente, in data 19 aprile 2021, la domanda telematica all' relativa all'inserimento/aggiornamento per i Controparte_3 profili di “Assistente amministrativo” e di “Collaboratore scolastico” delle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-24;
pagina2 di 7 7. che, nella predetta domanda, dava atto di essere in possesso del titolo di accesso e, quindi, di aver conseguito il diploma di maturità in data 02.09.1986 e di aver prestato il servizio militare di leva dal 12.12.1986 al 25.11.1987;
8. che, in seguito, dall'esame delle graduatorie scolastiche definitive ATA per il profilo di
“Assistente amministrativo” e di “Collaboratore scolastico”, apprendeva che, per il servizio militare di leva svolto, gli erano stati attribuiti solamente 0,60 punti, invece di 6 punti;
9. che, in particolare, l'Amministrazione scolastica gli aveva attribuito il seguente punteggio: • Assistente amministrativo: totale 9,20 punti (cfr. doc. 6); • Collaboratore scolastico: totale 7,90 punti;
10. che, pertanto, intendeva far valere l'illegittimità del D.M.
50/2021 e della conseguente attribuzione di soli punti 0,60, invece di punti 6, nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per l'anno di servizio militare svolto, al fine di poter ottenere l'attribuzione del punteggio per intero e, conseguentemente, una migliore collocazione nella graduatoria di III fascia del personale
A.T.A., così da poter essere destinatario di un contratto di lavoro a tempo determinato.
In diritto, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché degli artt. 20 della legge 24 dicembre 1986. n.
958 e 52 della costituzione.
Concludeva: “Voglia l'on.le giudice del lavoro del tribunale di Napoli ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso: • Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del
[...]
n.50 del 3.03.2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento Controparte_1 delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale
ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo” e di “Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per l'anno di servizio militare di leva svolto dal medesimo dal
12.12.1986 al 25.11.1987; • Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive
d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assistente amministrativo” e di
“Collaboratore scolastico”, attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il predetto anno di servizio militare di
pagina3 di 7 leva svolto dal ricorrente;
• Ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024. • Condannare
[...]
– C.F. ) - in persona del in Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
carica p.t., al pagamento delle spese, diritti, onorari e oneri di legge del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva il Controparte_6
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché l'infondatezza
[...]
della domanda, in fatto e in diritto.
Concludeva: “Voglia codesto Onorevole Tribunale, contrariis rejectis: • In via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo;
• Nel merito, rigettare la domanda formulata dal ricorrente, poiché infondata, per quanto sopra esposto, sia in fatto che in diritto”.
All'udienza del 03.03.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale, che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di
Legittimità, questo tipo di controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio
2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399; Cass. 23 luglio 2014 n. 16756).
pagina4 di 7 Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito specificate.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze che hanno vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo Giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
In primo luogo, si richiama la disciplina di cui all'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010).
Quest'ultimo, mentre al comma 1 prevedrebbe che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, al comma 2, in apparente contraddizione rispetto a quanto riportato al primo comma, sancirebbe che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Ebbene, rispetto a tale apparente contrasto, è necessaria una interpretazione sistematica del secondo comma.
Quest'ultimo, infatti, non avrebbe una portata di carattere restrittivo, bensì ampliativo e specificativo delle fattispecie adoperabili ai fini del computo del relativo punteggio nei concorsi pubblici.
Il senso della precisazione normativa di cui al comma 2 si sostanzia nel consentire, anche per i servizi militari e/o civili svolti durante la pendenza del rapporto, la possibilità che questi vengano poi adoperati ai fini del calcolo del punteggio finale.
In tal senso, rileva anche una recentissima pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione, secondo la quale “3. deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, che qui rileva, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 I. n. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. n. 66/2010); secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n.
197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»[...]” (Cass. Civ. Ord. 15127/2021, cfr Cass. Civ. 5679/2020); rispetto, poi, al disposto dell'art. 2050 co. 2 del nuovo codice dell'ordinamento militare (D.lgs 66/2010)
pagina5 di 7 specifica altresì che “il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”.
Per cui, la più recente giurisprudenza, confermando quanto statuito in precedenza, ha riconosciuto la piena valutabilità del servizio militare, anche se non prestato in costanza di nomina.
Una volta chiarita la portata e l'interpretazione dell'art. 2050 co. 2 del D.lgs 66/2010, deve considerarsi disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del
DM n. 50 del 3.03.2021 nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, non tenendo in considerazione i più recenti orientamenti giurisprudenziali e riproponendo uno schema valutativo obsoleto.
Conclusivamente, questo Giudice, accertata l'illegittimità dell'atto amministrativo in oggetto, dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare di leva, con conseguente condanna del ad attribuire al ricorrente n. 6 punti, previsti CP_1 per l'anno di servizio militare svolto, nelle graduatorie definitive d'Istituto di terza fascia del personale ATA per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico”.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
1. accoglie il presente ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare di leva nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico”;
2. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, per la somma di euro
1800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
pagina6 di 7 Napoli, 03.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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