Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2554/2024
tra
, C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Maria Moro, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 23.5.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 12.6.2024.
I
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 20.12.2023 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata
3.7.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti “la corresponsione dei
ratei inerenti all'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18.02.80, con ogni
diritto conseguenziale a far data dal 05.06.2023 nonché lo status di portatore di
handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 con
decorrenza a far data dal 05.06.2023”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , nella relazione scritta depositata Persona_1
l'1.5.2024, ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare, il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti Parte_1
infermità: “Esiti di quadrantectomia mammella destra per carcinoma mammario in
follow up;
remota emitiroidectomia in terapia ormonale sostitutiva”. Per tali infermità
permanenti ed ingravescenti, ritengo che la signora sia Parte_1
da considerare ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti
quotidiani della vita, nonché portatrice di handicap come da comma 1 art. 3 legge
104/92 […]”.
II La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetta la ricorrente.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona della dott.ssa , la quale nella relazione depositata in Persona_2
data 29.11.2024, ha concluso ritenendo affetta da: [….] un Parte_1
carcinoma mammario operato e radio-trattato, attualmente soggetto a follow up
ravvicinato (6 mesi) in quanto ancora ad elevato rischio di recidiva […...] La sig.ra
– già riconosciuta quale INVALIDO con TOTALE e Parte_1
permanente inabilità lavorativa: 100% (art.2 e 12 L 118/71) – a causa delle malattie
invalidanti di cui soffre: Non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore né abbisogna di un'assistenza continua per
compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguenza che ella non ha diritto al
beneficio dell'indennità di accompagnamento prevista dalla L. n. 18/1980”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché
la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto (indennità di accompagnamento), né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né
durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
III Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alle condizioni soggettive della ricorrente e alla sussistenza delle patologie denunciate, sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro con ricorso iscritto al nr. 2554/2024 R.G. Parte_1 CP_1
depositato il 12.6.2024 a seguito di ATP:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 29.11.2024 a firma della dott.ssa Persona_2
Compensa le spese di lite
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Siracusa, lì 17.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IV