Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10318 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
il 20/01/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabiano Pani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
18/05/1989, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Massimo Mussato e
Maura Salandin, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/10/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Castelvetrano, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le figlie vivranno stabilmente con la madre, con la quale condivideranno la residenza anagrafica e saranno affidate ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione, mantenendo ciascuno un rapporto equilibrato e continuativo con le ragazze, che conserveranno rapporti significativi anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Le odierne parti continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale mentre continueranno ad esercitare, invece, separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Pag. 2 di 3 4) Quanto alle modalità di presenza delle ragazze presso ciascun genitore: compatibilmente e nel rispetto delle concrete ed oggettive esigenze di vita e scolastiche delle figlie, le parti stabiliscono che, salvo diversi accordi che potranno intervenire di volta in volta tra le stesse, il signor vedrà e Parte_1
terrà con sé le ragazze ogni qualvolta tornerà in Vercelli, con orari, giorni da convenire con le ragazze stesse e compatibilmente con i rispettivi impegni pregressi.
5) Il criterio dell'alternanza nelle festività sarà invece utilizzato per tutte le feste comandate civili e religiose, salvo diversi accordi che potranno intervenire di volta in volta tra i coniugi e sempre secondo la volontà delle figlie
[...]
e . CP_2 Controparte_3
6) I coniugi convengono che il signor verserà mensilmente, un contributo Parte_1 di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT quale mantenimento per i soli figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie non coperte dal SSN: dette spese dovranno essere sempre preventivamente concordate tra le parti, salvo che siano assolutamente indispensabili ed urgenti, tanto da non consentire alcuna comunicazione preventiva, neppure telefonica, con l'altro genitore e, se anticipate da uno dei genitori, verranno rimborsate dall'altro nella quota di spettanza, previa esibizione e consegna di copia della fattura e/o ricevuta di spesa.
7) Le parti dichiarano di prestare il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio con iscrizione delle minori in ciascuno di essi, impegnandosi sin d'ora a recarsi negli appositi uffici per l'eventuale sottoscrizione, ove necessario, su semplice richiesta verbale dell'altro coniuge.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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