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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1169/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Rizzi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1169/2023 promossa da:
titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Meloni Federico e dell'avv. Boi Gigliola, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pelizzi Fiolini Marco, CP_1 P.IVA_1
appellato appellante incidentale
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. De Filippo Pietro Controparte_2 P.IVA_2
e dell'avv. Tkemaladze Daria,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2 CP_4
appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.01.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
09.01.2025)
pagina 1 di 4 OGGETTO: risoluzione contratto di locazione di cosa produttiva, cessione di autorizzazione coltivazione cava, restituzioni e risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concordemente richiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine da svariati contratti tutti afferenti alla coltivazione della cava
“Palas de Grutta” sita in Nuraminis (CA). In estrema sintesi:
- conveniva in giudizio la società rappresentando che le parti Controparte_3 CP_1
avevano stipulato in data 04.12.2019 un contratto di locazione di cosa produttiva avente ad oggetto la cava “Palas de Grutta”, lamentando l'interruzione del pagamento dei canoni e chiedendo in via principale la condanna di parte conduttrice al pagamento dei canoni insoluti oltre al risarcimento del danno ed in via subordinata la risoluzione del contratto con condanna alla rilascio del terreno, al pagamento dei canoni insoluti ed al risarcimento del danno;
- concludeva per il rigetto delle domande attoree illustrando le ragioni per le quali CP_1
doveva stimarsi legittima la sospensione del pagamento dei canoni a fronte dell'impossibilità di iniziare l'attività estrattiva;
in via riconvenzionale chiedeva che la locatrice venisse condannata a restituire i canoni già percepiti, al pagamento del 50% delle spese di registrazione del contratto ed al risarcimento dei danni;
chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in causa e di essere manlevata sia da (già titolare dell'autorizzazione alla coltivazione della cava che non Parte_1 aveva adempiuto all'obbligazione assunta con contratto in data 14.10.2020 di traferire a
[...]
la predetta autorizzazione) sia dal (che con contratto di CP_1 Controparte_2
assegnazione del 30.07.2019 aveva trasferito a il diritto di godimento a fini estrattivi CP_1
della cava, impegnandosi a tenerla indenne da eventuali danni da mancato guadagno); in via subordinata, in caso di risoluzione del contratto di locazione stipulato con Controparte_3 chiedeva che fosse a sua volta condannato a restituire la somma di € 40.984,00 Parte_1
percepita in esecuzione del contratto di cessione di autorizzazione di cava;
- il concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda Controparte_2
di manleva proposta nei suoi confronti da sostenendo che i fatti di causa CP_1
pagina 2 di 4 dipendessero dai contratti (di locazione e di cessione dell'autorizzazione di cava) autonomamente stipulati da non invece dal contratto di assegnazione stipulato con il;
CP_1 CP_2
lamentava che si fosse reso inadempiente all'ulteriore e precedente contratto del Parte_1
30.11.2018 con cui lo stesso aveva assunto l'obbligazione di cedere al (non invece CP_2 direttamente a l'autorizzazione alla coltivazione di cava, chiedendo quindi che CP_1
fosse condannato a restituire al l'importo di € 50.000,00 percepito in virtù del Pt_1 CP_2
contratto del 30.11.2018;
- concludeva per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti deducendo CP_5 sostanzialmente che l'impossibilità di trasferire l'autorizzazione alla coltivazione di cava fosse dipesa da fatto imputabile a Controparte_1
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2444/23 pubblicata il 12.06.2023:
- dichiarava risolto per inadempimento di il contratto di locazione di cosa produttiva CP_1
stipulato in data 04.12.2019 con Controparte_3
- condannava all'immediato rilascio in favore dell'attrice dei fondi ed al pagamento CP_1
dei canoni insoluti per complessivi € 64.750,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- rigettava le domande riconvenzionali proposte da nei confronti dell'attrice; CP_1
- rigettava le domande di manleva proposte da nei confronti dei terzi chiamati;
CP_1
- condannava alla restituzione in favore del di € 50.000,00 oltre Parte_1 CP_2
interessi legali di mora ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda sino al saldo;
- condannava alla restituzione in favore di € 46.984,00 oltre interessi Parte_1 CP_1
legali di mora ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda sino al saldo;
- condannava al rimborso delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_3
- condannava e al rimborso delle spese di lite in favore del CP_1 CP_5 CP_2
ATP;
- compensava integralmente le spese di lite tra e . CP_1 CP_5
ha proposto tempestivo gravame concludendo per la riforma della sentenza Parte_1
impugnata in relazione alle condanne restitutorie emesse nei suoi confronti.
Il ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del Controparte_2
gravame.
pagina 3 di 4 ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello principale. CP_1
Ha proposto a sua volta appello incidentale tardivo censurando le parti della sentenza con cui il
Tribunale ha ritenuto a vario titolo inadempiente , ha quindi accolto le domande di CP_1 [...]
e rigettato le domande della stessa . CP_3 CP_1
ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto nel merito Controparte_3
dei motivi di appello incidentale proposti da Controparte_1
Esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., dopo la scadenza del termine fissato per la precisazione delle conclusioni, tutte le parti hanno depositato memorie e/o note di udienza con le quali hanno rappresentato che la causa è stata definita stragiudizialmente e conseguentemente hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, tutte le parti hanno dato atto che nelle more del presente giudizio la controversia
è stata definita stragiudizialmente mediante transazione e che l'accordo transattivo ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Come espressamente richiesto da tutte le parti, deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sempre considerate le concordi determinazioni sul punto, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott. Francesco Rizzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Rizzi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1169/2023 promossa da:
titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Meloni Federico e dell'avv. Boi Gigliola, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pelizzi Fiolini Marco, CP_1 P.IVA_1
appellato appellante incidentale
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. De Filippo Pietro Controparte_2 P.IVA_2
e dell'avv. Tkemaladze Daria,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2 CP_4
appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.01.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
09.01.2025)
pagina 1 di 4 OGGETTO: risoluzione contratto di locazione di cosa produttiva, cessione di autorizzazione coltivazione cava, restituzioni e risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concordemente richiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine da svariati contratti tutti afferenti alla coltivazione della cava
“Palas de Grutta” sita in Nuraminis (CA). In estrema sintesi:
- conveniva in giudizio la società rappresentando che le parti Controparte_3 CP_1
avevano stipulato in data 04.12.2019 un contratto di locazione di cosa produttiva avente ad oggetto la cava “Palas de Grutta”, lamentando l'interruzione del pagamento dei canoni e chiedendo in via principale la condanna di parte conduttrice al pagamento dei canoni insoluti oltre al risarcimento del danno ed in via subordinata la risoluzione del contratto con condanna alla rilascio del terreno, al pagamento dei canoni insoluti ed al risarcimento del danno;
- concludeva per il rigetto delle domande attoree illustrando le ragioni per le quali CP_1
doveva stimarsi legittima la sospensione del pagamento dei canoni a fronte dell'impossibilità di iniziare l'attività estrattiva;
in via riconvenzionale chiedeva che la locatrice venisse condannata a restituire i canoni già percepiti, al pagamento del 50% delle spese di registrazione del contratto ed al risarcimento dei danni;
chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in causa e di essere manlevata sia da (già titolare dell'autorizzazione alla coltivazione della cava che non Parte_1 aveva adempiuto all'obbligazione assunta con contratto in data 14.10.2020 di traferire a
[...]
la predetta autorizzazione) sia dal (che con contratto di CP_1 Controparte_2
assegnazione del 30.07.2019 aveva trasferito a il diritto di godimento a fini estrattivi CP_1
della cava, impegnandosi a tenerla indenne da eventuali danni da mancato guadagno); in via subordinata, in caso di risoluzione del contratto di locazione stipulato con Controparte_3 chiedeva che fosse a sua volta condannato a restituire la somma di € 40.984,00 Parte_1
percepita in esecuzione del contratto di cessione di autorizzazione di cava;
- il concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda Controparte_2
di manleva proposta nei suoi confronti da sostenendo che i fatti di causa CP_1
pagina 2 di 4 dipendessero dai contratti (di locazione e di cessione dell'autorizzazione di cava) autonomamente stipulati da non invece dal contratto di assegnazione stipulato con il;
CP_1 CP_2
lamentava che si fosse reso inadempiente all'ulteriore e precedente contratto del Parte_1
30.11.2018 con cui lo stesso aveva assunto l'obbligazione di cedere al (non invece CP_2 direttamente a l'autorizzazione alla coltivazione di cava, chiedendo quindi che CP_1
fosse condannato a restituire al l'importo di € 50.000,00 percepito in virtù del Pt_1 CP_2
contratto del 30.11.2018;
- concludeva per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti deducendo CP_5 sostanzialmente che l'impossibilità di trasferire l'autorizzazione alla coltivazione di cava fosse dipesa da fatto imputabile a Controparte_1
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2444/23 pubblicata il 12.06.2023:
- dichiarava risolto per inadempimento di il contratto di locazione di cosa produttiva CP_1
stipulato in data 04.12.2019 con Controparte_3
- condannava all'immediato rilascio in favore dell'attrice dei fondi ed al pagamento CP_1
dei canoni insoluti per complessivi € 64.750,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- rigettava le domande riconvenzionali proposte da nei confronti dell'attrice; CP_1
- rigettava le domande di manleva proposte da nei confronti dei terzi chiamati;
CP_1
- condannava alla restituzione in favore del di € 50.000,00 oltre Parte_1 CP_2
interessi legali di mora ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda sino al saldo;
- condannava alla restituzione in favore di € 46.984,00 oltre interessi Parte_1 CP_1
legali di mora ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda sino al saldo;
- condannava al rimborso delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_3
- condannava e al rimborso delle spese di lite in favore del CP_1 CP_5 CP_2
ATP;
- compensava integralmente le spese di lite tra e . CP_1 CP_5
ha proposto tempestivo gravame concludendo per la riforma della sentenza Parte_1
impugnata in relazione alle condanne restitutorie emesse nei suoi confronti.
Il ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del Controparte_2
gravame.
pagina 3 di 4 ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'appello principale. CP_1
Ha proposto a sua volta appello incidentale tardivo censurando le parti della sentenza con cui il
Tribunale ha ritenuto a vario titolo inadempiente , ha quindi accolto le domande di CP_1 [...]
e rigettato le domande della stessa . CP_3 CP_1
ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto nel merito Controparte_3
dei motivi di appello incidentale proposti da Controparte_1
Esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., dopo la scadenza del termine fissato per la precisazione delle conclusioni, tutte le parti hanno depositato memorie e/o note di udienza con le quali hanno rappresentato che la causa è stata definita stragiudizialmente e conseguentemente hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, tutte le parti hanno dato atto che nelle more del presente giudizio la controversia
è stata definita stragiudizialmente mediante transazione e che l'accordo transattivo ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Come espressamente richiesto da tutte le parti, deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sempre considerate le concordi determinazioni sul punto, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott. Francesco Rizzi
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