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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Composta dai consiglieri:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere relatore all'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1661 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. , quale erede di Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Persona_1
Lattanzio 5, presso lo studio dell'Avv. Filippo Maria Meschini, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti in calce al ricorso in riassunzione;
E
(c.f. ), quale erede figlio Parte_2 C.F._2 di , elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Persona_1
Apollodoro 26, presso lo studio dell'Avv. Paolo Vittorio Lelli, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
attori in riassunzione
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini 27, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Mazzarella, del Foro di Palermo, e
Giacomantonio Russo Walti, del Foro di Roma;
(c.f. ), e AR C.F._4 [...]
(p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Viale Bruno Buozzi n.
1 99, presso lo studio dell'Avv. Carmine Punzi, come da procura in atti;
convenuti in riassunzione avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n. 16617 del 2018, pubblicata il 27/08/2018, non notificata
CONCLUSIONI: per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra Persona_1
ed in riforma della sentenza n° 16617/2018 emessa dal
[...]
Tribunale di Roma in data 05.08.2018 e depositata il 27.08.2018, rigettare tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado dal sig.
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di Controparte_1 spese, diritti ed onorari, oltre Spese Generali, C.A. e I.V.A., dei due gradi di giudizio.” per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra Persona_1
ed in riforma della sentenza n. 16617/2018 emessa dal
[...]
Tribunale di Roma in data 05.08.2018 e depositata il 27.08.2018, rigettare tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado dal sig.
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di Controparte_1 spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, C.A. e I.V.A., dei due gradi di giudizio.” per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, nel merito, rigettare l'appello in quanto destituito di ogni fondamento con conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di compensi e spese, anche generali. per e AR Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 16617/2018 e per l'effetto: - rigettare, per le ragioni sopra illustrate, tutte le domande proposte da
in quanto infondate in fatto ed in diritto e Controparte_3 comunque sfornite di qualsiasi prova;
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.” FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha così statuito:
2 “Dichiara i commenti diffusi da nella parte Persona_1 riferita all'attore nel corso della videochat del Controparte_1
4.9.2012, mandata in onda da RAI 1 e condotta dal giornalista AR
, come indicato in motivazione, hanno carattere diffamatorio e
[...] lesivo dell'onore e della reputazione dello stesso;
- dispone la pubblicazione, per una volta, del dispositivo della presente sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, a scelta e cura dell'attore e a spese dei resistenti, in solido;
- Condanna Controparte_4
e - al risarcimento del
[...] AR danno da determinarsi in separato giudizio;
- Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, in favore della parte attrice, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, Euro 450,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.”.
La sentenza ha definito il giudizio intrapreso da Controparte_1
con citazione notificata il 6/2/2014, dinanzi al Tribunale di
[...]
Roma, nei confronti di , la Persona_1 Controparte_4
e il giornalista per sentirne dichiarare la
[...] AR responsabilità solidale per i danni da reato di diffamazione a mezzo stampa conseguenti alle dichiarazioni dalla rilasciate dalla nota attrice nel corso della videochat andata in onda il 4.9.2012, durante una diretta dal Festival del Cinema Lido di Venezia condotta dal giornalista AR
A fondamento della decisione, il Tribunale ha posto i seguenti rilievi:
“I fatti, dedotti quali diffamatori e lesivi dell'immagine dell'attore sono incontestati nella loro oggettività: trascrizione in atti della videochat del 4 settembre 2012, mandata in onda da Rai Uno e condotta dal giornalista
, Le parti convenute sostengono che il comportamento AR assunto quale illegittimo abbia invece costituito un legittimo esercizio del diritto di cronaca, atteso l'interesse sociale all'informazione, la verità della notizia, la continenza. La vicenda prende le mosse, come detto, dalla narrazione della vicenda risalente al 2004 nell'ambito di intervista condotta dal che aveva visto il coinvolgimento dello e Pt_3 CP_1 della . Non è contestabile che le affermazioni della Persona_1
circa il coinvolgimento nel fatto illecito dello siano Persona_1 CP_1 inveritiere;
la portata offensiva delle affermazioni è palese e non appare riferibile unicamente ad una non meglio identificata ditta di cristalli dal momento che il nominativo citato quale autore della contraffazione è quello dello Le interpretazioni date dalle difese alle parole CP_1 pronunciate dalla non trovano riscontro nel dato testuale. Persona_1
3 Posto che non appare contestabile la portata offensiva delle espressioni usate sia con riferimento alla figura professionale dello IC che all'immagine personale, da parte della , si osserva che gli altri Persona_1 convenuti hanno invocato il diritto di cronaca affermando la verità dei fatti
- nel caso di specie la verità circa la provenienza delle dichiarazioni -
l'utilità sociale della divulgazione, la continenza. Nel caso di specie, ai fini dell' invocata scriminante non può ritenersi sufficiente, che sia vero il fatto che la abbia pronunciato la frase in contestazione, in quanto Persona_1 ciò esula dall'esercizio del diritto di cronaca che presuppone la verità oggettiva di quanto riportato e rende il giornalista strumento della diffamazione…..
… Nel caso di specie, è da escludersi che abbia carattere di doverosa informazione al pubblico riportare cosa la pensi dello Persona_1
…. Con riferimento alla non prevedibilità delle esternazioni CP_1 della , è palese dal contesto dell'intervista, che il giornalista Persona_1 fosse a conoscenza della vicenda è che ne abbia stimolato il racconto, chiedendo all'intervistata cosa le fosse accaduto di sgradevole, in passato,
a Venezia, evidentemente ben conoscendo la passata vicenda. A tali affermazioni non è seguita alcuna specificazione da parte del giornalista volta a consentire agli ascoltatori una corretta percezione della vicenda né tantomeno sono stati specificati in modo corretto i termini della questione - onere che incombeva su l'intervistatore”.
Con atto di appello notificato il 27.2.2019, la ha Persona_1 impugnato la sentenza formulando vari motivi e concludendo come in epigrafe.
Costituendosi, lo si è opposto al gravame, chiedendo la conferma CP_1 della sentenza di primo grado.
La e il giornalista si sono Controparte_5 Pt_3 associati al gravame, chiedendo la riforma della sentenza.
Disposta l'interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di decesso della appellante, il processo è stato riassunto ad istanza sia di
, quale erede della appellante, che della e di Parte_1 P_
, i quali si riportavano ai propri atti introduttivi AR richiamandone le conclusioni.
Si sono costituiti, con unica comparsa, la Controparte_4
e ribadendo che la sentenza appellata aveva
[...] AR erroneamente affermato che la Videochat del 4.9.2012, nel corso della quale l'appellante rilasciava commenti asseritamente diffamatori nei
4 confronti dello IC, fosse stata “mandata in onda da RAI 1” essendo stata in verità disponibile ab origine esclusivamente sulla piattaforma Cont Internet della mediante il c.d. streaming live; trattavasi di un prodotto editoriale online consistente in un programma informativo di circa 30 minuti, trasmesso esclusivamente sulla piattaforma Internet della testata giornalistica mediante la tecnologia del cd. streaming live.
Nel merito, rilevavano di aver provveduto alla immediata rimozione del video dell'intervista dal web subito dopo aver ricevuto comunicazione da parte dell'avvocato difensore di in ordine alla lamentata CP_1 diffamazione. Inoltre, osservavano che l'intervista riguardava la carriera dell'artista e che il giornalista non aveva in alcun Persona_1 Pt_3 modo sollecitato le dichiarazioni assunte come illecite, se non offrendo lo spunto per parlare di alcune sue sculture in una mostra nella città di
Venezia circa undici anni prima. Insistono, quindi, nell'invocare la scriminante del diritto di cronaca giornalistica per aver riportato il contenuto dell'intervista senza travisamenti di sorta. Inoltre, andava escluso il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dalla Persona_1 la quale si era limitata a fornire la propria versione dei fatti in merito ad un giudizio penale ancora in corso, di cui ella stessa era parte costituita, fatti narrati senza che fosse esigibile dalla stessa la padronanza di concetti tecnici e specialistici in grado di descrivere correttamente la vicenda processuale.
Nel giudizio si è costituito anche quale erede ed Parte_2 avente causa dell'appellante, con comparsa in cui ha aderito alle originarie conclusioni della appellante.
Svoltosi il giudizio senza istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza in trattazione scritta del 31.05.2024.
L'appello è fondato e va accolto. Con il primo e il secondo motivo di appello, reiterati nell'atto di riassunzione, l'appellante invoca una diversa ricostruzione del fatto: sarebbe errato quanto affermato dal primo giudice, ovvero che le dichiarazioni offensive, rese nell'intervista, fossero riferibili, oltre che ad una imprecisata “ditta di cristalli”, anche direttamente allo CP_1
Secondo la parte, invece, l'unico riferimento alla persona dell'appellato era nell'affermazione che le sculture fossero state “ordinate, fatte fare da
, mentre, nel contesto della intera dichiarazione, era Controparte_1 emerso che chi aveva “pubblicizzato e venduto le sculture false” era la sola
5 ditta di cristalli, l'unico soggetto cui la frase si riferiva. Analogamente, e con riferimento al processo penale evocato, l'autore del patteggiamento
(“loro”) non poteva che essere la predetta ditta di cristalli, ovvero, più esattamente, “il direttore dell'agenzia…nella persona del dott. CP_6
all'epoca dei fatti legale rappresentante della RO …”,
[...] come immediatamente precisato dalla stessa appellante. Quanto riferito dalla aveva, inoltre, trovato conferma nella sentenza di Persona_1 patteggiamento n. 19499/2012 emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di all'epoca dei fatti legale rappresentante della Controparte_6
RO Internazionale d'Italia spa.
Era chiaro, dunque che nel pronunciare la parola loro, la Persona_1 intendesse riferirsi alla avendo infatti precisato subito dopo: CP_7
“cioè, il direttore dell'agenzia”, così chiarendo che il patteggiamento riguardava il solo legale rappresentante della società. In definitiva, osserva la parte, lo non era il solo protagonista del racconto e il CP_1 riferimento allo stesso rappresentava un mero inciso.
Con ulteriore motivo assimilabile, la parte contesta la sentenza nella parte in cui opina che le affermazioni della sul Persona_1 coinvolgimento dello fossero inveritiere; inoltre, il Tribunale CP_1 avrebbe omesso di prendere in considerazione la copiosa documentazione prodotta in giudizio dall'appellante per comprovare la verità di quanto riferito nell'intervista: che le sculture fossero state fatte fare da CP_1 costituiva circostanza pacifica, per ammissione della stessa controparte;
inoltre, che le stesse contenessero avanzi e rottami di macchine di automobili, oltre a materiali contrari alla Comunità Europea era emerso da Parte_ una consulenza tecnica elaborata dal pure prodotta.
Alla luce di tali evidenze, il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda.
Con altra censura, l'appellante impugna il passaggio della prima decisione in cui è stato affermato che: “la diffusione delle dichiarazioni della
appare esulare da un legittimo esercizio del diritto di Persona_1 cronaca, ed integrare gli elementi di una fattiscpecie diffamatoria, nonché lesiva dell'onore, del decoro e del diritto all'immagine personale. Qui, sostiene l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel trascurare la circostanza per cui, al momento della intervista, il processo penale che vedeva l'appellato imputato di diversi reati (truffa ex art. 640 c.p., CP_1 vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p., frode nell'esercizio del commercio ex art. 515 c.p.) era ancora in corso, dato che
6 la sentenza del Tribunale di Roma n.19499/2012 sarebbe stata emessa oltre due mesi dopo l'intervista. Per tali ragioni, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto ritenere diffamatoria la condotta della , parte civile costituita in Persona_1 giudizio, per aver fornito la propria versione dei fatti in un momento antecedente l'emissione della sentenza. Inoltre, l'appellante richiamava i fatti salienti della vicenda contrattuale intercorsa tra lo e la ditta RO all'insaputa di CP_1
per la commercializzazione della scultura “Le colombe di San Persona_1
Pietro” di cui la aveva fornito solo una bozza in creta. Persona_1
L'appello è fondato, onde la prima sentenza va riformata.
Pare utile riportare per esteso il contenuto della intervista di cui è causa, recante le seguenti dichiarazioni:
“Sì, è successa veramente una disavventura molto grave, che purtroppo continua ancora, è cioè una ditta di cristalli famosa ha pubblicizzato e venduto delle sculture false mie e io non ne sapevo niente, ordinate, fatte fare da fatte con avanzi e con rottami delle macchine, di Controparte_1 automobili;
che c'erano anche degli elementi contrari alla Comunità Europea e io ho fatto una causa penale. Loro hanno patteggiato, cioè il
Direttore dell'Agenzia e il Giudice ha emesso sentenza: “Frode aggravata con vendita di oggetti mendaci”, quindi una storia non bella”.
“…. Spero che la giustizia non sia un'utopia , perché insomma con i patteggiamenti, con …praticamente una causa finisce e dice no, la mettiamo da parte, e invece no, io voglio giustizia, assolutamente”.
Ora, muovendo doverosamente dai fatti costitutivi della domanda, come delineati nell'atto introduttivo, va detto che lo ha agito per CP_1 ottenere il risarcimento del danno derivante dalla portata diffamatoria e calunniosa delle dichiarazioni sopra riportate, per avere con le predette dichiarazioni indotto i telespettatori a credere:
a) che lo avesse commissionato (fatto fare) a una non CP_1 meglio specificata ditta di cristalli delle sculture contraffatte (false) fraudolentemente attribuite all'opera creativa della convenuta;
b) tale ditta di cristalli avesse poi venduto e pubblicizzato tali opere d'arte false, commissionate da ad insaputa della CP_1
; Persona_1
7 c) che tali sculture false fatte fare da sarebbero state fatte CP_1 realizzare con avanzi e rottami di macchine e di automobili e persino con rifiuti smaltiti illecitamente;
d) che, in relazione a tali fatti, di indiscusso rilievo penale,
avesse inteso tutelare le proprie ragioni attraverso Persona_1 una denuncia all'autorità giudiziaria (io ho fatto una causa penale);
e) che lo e la non meglio precisata ditta di cristalli ovvero, CP_1 più precisamente, un non individuato direttore dell'agenzia avessero chiesto di accedere a rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 c.p.;
f) che l'autorità giudiziaria avesse messo una sentenza di condanna nei confronti degli imputati (e dunque sia lo che il non CP_1 meglio individuato direttore dell'agenzia) per i gravi reati di truffa
(frode aggravata) e frode in commercio ( “vendita di oggetti con segni mendaci);
Ora, l'approfondimento dei temi devoluti in appello non può prescindere dalla verifica di un dato fattuale essenziale, senza dubbio trascurato dal primo giudice, ovvero la coincidenza di quanto narrato dalla nell'intervista con la concomitante pendenza del Persona_1 processo penale a carico dello presso il Tribunale di Roma, CP_1 definita con sentenza n. 19499/12.
E', infatti, pacifico in causa che la intervista in questione è stata resa
(4.09.2012) due mesi prima della conclusione, con sentenza del 9.11.2012, del processo nel quale lo era attinto dalle seguenti imputazioni: CP_1
a) artt. 640, 61 n. 2, 7 e 11 c.p. perché, nella qualità di legale rappresentante de … Controparte_8
a) con raggiro consistito nel tacere ripetutamente a
(sfruttando il rapporto fiduciario Persona_1 derivante da pregressi rapporti professionali intercorsi dal 2000 in poi in relazione ad eventi artistici ), l'esistenza del contratto tra
[...]
, da egli rappresentato e SW INTERNAZIONALE CP_8
D'ITALIA spa, siglato in data 23/07/2002, contenente accordi che ne coinvolgevano le prestazioni artistiche e riguardavano la produzione
e distribuzione a scopo di lucro del multiplo di una sua scultura, e nel tacere di avere, in base a tale accordo, ricevuto un anticipo di euro 65.000 sui 203.000 complessivi che SW si era impegnato a versare a in relazione alla CP_8 commercializzazione “di un multiplo rappresentante
8 un'interpretazione di San Pietro che potrà essere utilizzato come supporto per la Croce di Luce” (multiplo di scultura già in commercio), convincendo la stessa Persona_1 prima a consegnare un bozzetto “di studio”, firmato ma non definitivamente approvato dalla stessa, “di un oggetto d'arte che rappresenta piazza San Pietro in Roma come base per una croce (“le Colombe di San Pietro”) (con la rappresentazione che la sua realizzazione e donazione al dovesse servire ad ottenere il CP_9 patrocinio dello stesso per altra opera dell'artista) e poi a CP_9 sottoscrivere la scrittura privata con del 27/01/2003, che CP_8 prevedeva la realizzazione dell'opera in una con un modello per una medaglia commemorativa di MA di TT, induceva in Per_2 errore l'artista sulla natura economica dell'operazione, nella scrittura privata 27/01/2003 esplicitamente ed in via esclusiva destinata a devolvere utili alla OC di Roma ( per le Colombe di
San Pietro) e dalle suore della carità di MA di TT ( Per_2 per la medaglia su MA ), b) non restituiva il bozzetto Per_2 delle Colombe di San Pietro perché l'artista approvasse artisticamente l'opera in via definitiva entro il 15/02/2003, come da citata scrittura 27/01/2003, invece commissionandone a terzi il perfezionamento all'insaputa di c) Persona_1 avviava la produzione industriale di 2000 multipli delle colombe di
San Pietro, in esecuzione del contratto tra Il Cigno - Swarovski del
23/07/2002; d) nel corso dell'esecuzione dei rapporti contrattuali derivanti per dalla scrittura privata 11.02.2003 pure CP_8 intercorso con ed avente oggetto la Persona_1 realizzazione di due cataloghi delle opere scultoree della medesima e della corrispondenza intercorsa sino a tutto il mese di luglio 2003, continuava a celare alla stessa l'esistenza degli accordi commerciali
a scopo di lucro intercorsi con e il loro effettivo CP_7 contenuto, rappresentando il ruolo di quale quello di uno CP_7 sponsor dei cataloghi in via di produzione;
e) inseriva nei cataloghi realizzati nell'aprile maggio 2003 le “ Parte_5
” non come “studio” ma come opera integralmente realizzate
[...]
e definitivamente approvata dall'artista; f) avviava con la CP_7 commercializzazione a scopo di lucro delle Colombe di San Pietro, poi proseguita almeno sino al settembre 2005 ; g) non trasferiva alcun utile a in esecuzione di tale Persona_1
9 commercializzazione, nonostante l'incasso, sin dall'estate del 2002, di 65.000 € oltre iva: così procurandosi, con più azioni esecutive di
[... un medesimo disegno criminoso, l'ingiusto profitto derivante a
dell'adempimento delle obbligazioni contratte con la scrittura CP_8 del 23/07/2002, con danni patrimoniali e non patrimoniali per loro
; con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di Persona_3 eseguire i reati di cui ai capi che seguono del danno di rilevante gravità a, dell'abuso delle relazioni d'ufficio e d'opera derivanti dai rapporti intercorsi con la parte lesa e il cigno a partire dall'anno
2000
b) Nei confronti di e Controparte_1 Parte_6
(per cui si è proceduto separatamente), reato previsto e
[...] punito dagli articoli 110, 517 c.p. e 61 numero 7, il primo nella qualità di cui sub A), il secondo di legale rappresentante pro tempore di corrente in Milano, Controparte_10 per avere, in concorso tra loro, a mezzo delle due società, il primo fornendo i multipli di produzione del pezzo e i cataloghi delle opere di da vendersi unitamente allo stesso, Persona_1 il secondo organizzandone promozione/ distribuzione/ vendita al dettaglio, messo in vendita nel circuito commerciale CP_7
l'opera costituita dal bozzetto di “studio” delle colombe di San Pietro di cui al capo a) con segni distintivi (sottoscrizione dell'artista, riprodotta su multipli dell'articolo, seppure non in originale;
vendita dello stesso con un cartoncino di garanzia senza alcuna certificazione o timbro ma con la dicitura Persona_1
- le - Certificato di garanzia seguita da una Parte_5 sede alfanumerica tipo A 471/ 500) per con presentazione CP_7 commerciale del prodotto quale “creazione esclusiva di
[...]
per RO”) atti ad indurre il pubblico in inganno Persona_1 circa il fatto che si trattasse di opera dell'ingegno integralmente realizzata e definitivamente approvata da Persona_1
e, come tale, ascrivibile all' , e quindi circa l'origine, la Pt_7 provenienza e la qualità dell'opera ( in concreto invece di grossolana
e imperfetta fattura e di infimo livello tecnico commerciale ), il tutto nonostante le diffide alla commercializzazione e le dichiarazioni di mancato riconoscimento di paternità dell'opera ricevute dalle due società tra il 28.08. ed il 4.09.2003 e l'assenza di ogni
10 autorizzazione alla commercializzazione tantomeno in esclusiva da parte di mai rilasciata… Persona_1
c) nei confronti di e Controparte_1 Parte_6
(per cui si è proceduto separatamente) del reato previsto e
[...] punito dagli articoli 110, 515 c.p. e 61 n. 7 c.p. per avere, in concorso tra loro nelle rispettive qualità …. nell'esercizio di attività commerciale gestita da consegnato, a mezzo dei negozi CP_7 della rete commerciale ad una pluralità indeterminata di CP_7 acquirenti ……. multipli del bozzetto delle colombe di San Pietro di cui al capo a) quale opera che veniva presentata come integralmente realizzata e definitivamente approvata dall'artista ed ascrivibile a ed invece dalla stessa disconosciuta Persona_1 con le diffide inviate alla società e al .. CP_8
Il richiamo testuale al contenuto delle imputazioni penali è funzionale ai rilievi che seguono.
Posto che lo non ha sostenuto con allegazioni plausibili CP_1
l'affermazione, resa nell'atto di citazione, secondo cui la vicenda giudiziaria riguarderebbe fatti diversi da quelli dichiarati nell'intervista - non avendo indicato altri processi, oltre quello definito con la predetta sentenza, per i quali lo sarebbe stato tratto a giudizio - è CP_1 dunque necessario pervenire al conclusione opposta, ritenendo che quanto riferito dalla nota attrice nella intervista di cui è causa coincida con i fatti oggetto del processo penale a carico dello sebbene narrati dalla CP_1 stessa, nel contesto della intervista, con un linguaggio evidentemente atecnico e consono con il contesto spettacolare del rilascio dell'intervista (videochat dal Lido di Venezia) .
Non può, in definitiva, essere trascurato come, al momento del rilascio dell'intervista (settembre 2012), fosse ancora in corso il predetto processo penale, pur limitato alla sola posizione dello dato che quella di CP_1
rappresentante della RO, era stata, per gli stessi Controparte_6 fatti, già definita con sentenza di patteggiamento in data 29.09.2009.
Oltre a questo primo, essenziale, dato di verità, è bene anche evidenziare - proprio tenendo a mente l'impianto imputazioni sopra riportate – che i reati specificamente ascritti allo erano, oltre alla truffa, proprio per la CP_1 commercializzazione di opere d'arte con apposizione di segni distintivi falsi e creazione multipla di modellini di una scultura fatta realizzare effettivamente dalla (ex artt. 517 c.p. - Vendita di Persona_1 prodotti industriali con segni mendaci e art. 517 c.p. - Frode
11 nell'esercizio del commercio.p.) con conseguente e mendace diffusione dei prodotti quali “creazione esclusiva” della artista. Trattasi, ad avviso della Corte, di fatti integranti, secondo le ipotesi ascritte, condotte di falsificazione materiale finalizzate allo sfruttamento abusivo del nome e della notorietà della attrice che devono ritenersi pienamente assimilabili, sul piano storico-fattuale, a quanto narrato nel corso della intervista.
Nè pare possibile, come pretende da parte appellata, discernere sul “piano tecnico” le due vicende storiche al fine di dimostrare la eterogeneità dei fatti oggetto del processo penale. Invero, l'impiego dell'espressione
“sculture false fatte fare da” coincide con la condotta di fabbricazione e diffusione con segni distintivi falsi ipotizzata nelle predette imputazioni.
Giovi anche evidenziare come la stessa dichiarante specificherà, di lì a poco, il titolo del reato oggetto di patteggiamento (“frode aggravata con vendita di oggetti con segni mendaci”), connotando di un ulteriore elemento di verità la narrazione.
Così stabilita così la oggettiva sovrapponibilità, in astratto, tra le condotte esaminate in sede penale e i fatti riferiti con le dichiarazioni di cui è processo, ci si deve porre il problema del vaglio circa la ricorrenza, nella specie, dell'elemento soggettivo proprio del reato di diffamazione;
è chiaro, infatti, che la dimostrata consapevolezza della pendenza del processo penale per gli stessi fatti integra quantomeno, nell'ottica della dichiarante, la ragionevole convinzione soggettiva, a monte, che gli stessi fatti corrispondessero a verità (verità putativa).
Ad avviso del Collegio, tale convinzione convalida il riconoscimento, in favore della appellante, di un legittimo esercizio del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero, da ritenersi esteso alla legittima facoltà della nota attrice di divulgare, come esperienza personale, la complessa vicenda giudiziaria che la aveva vista coinvolta.
Le stesse dichiarazioni, comunque ricomprese entro il limite della continenza espressiva, risultano peraltro suffragate dalle complesse vicende contrattuali che la stessa sentenza penale ben sintetizza, a dispetto di qualsivoglia agevole lettura della vicenda.
Oltre alla esistenza di un nucleo di verità storica nella attribuzione delle condotte descritte nelle dichiarazioni, non può trascurarsi anche il tipo di linguaggio utilizzato nella narrazione che distingue selettivamente lo da “loro” (gli altri) che avevano (realmente) patteggiato, lasciando CP_1 con chiarezza intendere l'attualità dello svolgimento del processo penale
12 (io voglio giustizia).
E' anche fuori discussione la utilità della notizia nel contesto di una intervista dove la attrice veniva chiamata a ripercorrere le vicende della sua lunga carriera che ha visto la diva impegnata anche nella fotografia e nella scultura.
Nell'economia del ragionamento - dissentendo dal primo giudice - occorre dunque collocare l'indagine ponendosi idealmente al momento del rilascio delle dichiarazioni, restando del tutto irrilevante quanto accertato a valle delle stesse (ovvero l'innocenza dello , con la sentenza di due CP_1 mesi successiva.
Non è inoltre sfuggito come trattasi di sentenza penale di indubbia complessità, massimamente incentrata su una articolata interpretazione della attendibilità dei testimoni escussi in giudizio.
I rilievi sintetizzati, che assorbono ogni altra questione e domanda, conducono all'accoglimento integrale dell'appello e alla riforma della sentenza di primo grado.
Ricorrono eccezionali ragioni - correlate alla obiettiva complessità della vicenda storica sottesa e, soprattutto, alla accertata coesistenza di dati di segno opposto (convinzione della donna di riferire la verità, sentenza di assoluzione dello - per ritenere integralmente compensate fra CP_1 tutte le parti le spese del doppio grado.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , riassunto da e Persona_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_2
16617/2018 pubblicata il 27.08.2018, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riformata integralmente la sentenza di primo grado, rigetta la domanda Parte_8
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.02.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Composta dai consiglieri:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere relatore all'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1661 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. , quale erede di Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Persona_1
Lattanzio 5, presso lo studio dell'Avv. Filippo Maria Meschini, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti in calce al ricorso in riassunzione;
E
(c.f. ), quale erede figlio Parte_2 C.F._2 di , elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Persona_1
Apollodoro 26, presso lo studio dell'Avv. Paolo Vittorio Lelli, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
attori in riassunzione
CONTRO
(c.f. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini 27, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Mazzarella, del Foro di Palermo, e
Giacomantonio Russo Walti, del Foro di Roma;
(c.f. ), e AR C.F._4 [...]
(p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Viale Bruno Buozzi n.
1 99, presso lo studio dell'Avv. Carmine Punzi, come da procura in atti;
convenuti in riassunzione avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n. 16617 del 2018, pubblicata il 27/08/2018, non notificata
CONCLUSIONI: per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra Persona_1
ed in riforma della sentenza n° 16617/2018 emessa dal
[...]
Tribunale di Roma in data 05.08.2018 e depositata il 27.08.2018, rigettare tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado dal sig.
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di Controparte_1 spese, diritti ed onorari, oltre Spese Generali, C.A. e I.V.A., dei due gradi di giudizio.” per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra Persona_1
ed in riforma della sentenza n. 16617/2018 emessa dal
[...]
Tribunale di Roma in data 05.08.2018 e depositata il 27.08.2018, rigettare tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado dal sig.
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di Controparte_1 spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, C.A. e I.V.A., dei due gradi di giudizio.” per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, nel merito, rigettare l'appello in quanto destituito di ogni fondamento con conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di compensi e spese, anche generali. per e AR Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 16617/2018 e per l'effetto: - rigettare, per le ragioni sopra illustrate, tutte le domande proposte da
in quanto infondate in fatto ed in diritto e Controparte_3 comunque sfornite di qualsiasi prova;
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.” FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha così statuito:
2 “Dichiara i commenti diffusi da nella parte Persona_1 riferita all'attore nel corso della videochat del Controparte_1
4.9.2012, mandata in onda da RAI 1 e condotta dal giornalista AR
, come indicato in motivazione, hanno carattere diffamatorio e
[...] lesivo dell'onore e della reputazione dello stesso;
- dispone la pubblicazione, per una volta, del dispositivo della presente sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, a scelta e cura dell'attore e a spese dei resistenti, in solido;
- Condanna Controparte_4
e - al risarcimento del
[...] AR danno da determinarsi in separato giudizio;
- Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, in favore della parte attrice, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, Euro 450,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.”.
La sentenza ha definito il giudizio intrapreso da Controparte_1
con citazione notificata il 6/2/2014, dinanzi al Tribunale di
[...]
Roma, nei confronti di , la Persona_1 Controparte_4
e il giornalista per sentirne dichiarare la
[...] AR responsabilità solidale per i danni da reato di diffamazione a mezzo stampa conseguenti alle dichiarazioni dalla rilasciate dalla nota attrice nel corso della videochat andata in onda il 4.9.2012, durante una diretta dal Festival del Cinema Lido di Venezia condotta dal giornalista AR
A fondamento della decisione, il Tribunale ha posto i seguenti rilievi:
“I fatti, dedotti quali diffamatori e lesivi dell'immagine dell'attore sono incontestati nella loro oggettività: trascrizione in atti della videochat del 4 settembre 2012, mandata in onda da Rai Uno e condotta dal giornalista
, Le parti convenute sostengono che il comportamento AR assunto quale illegittimo abbia invece costituito un legittimo esercizio del diritto di cronaca, atteso l'interesse sociale all'informazione, la verità della notizia, la continenza. La vicenda prende le mosse, come detto, dalla narrazione della vicenda risalente al 2004 nell'ambito di intervista condotta dal che aveva visto il coinvolgimento dello e Pt_3 CP_1 della . Non è contestabile che le affermazioni della Persona_1
circa il coinvolgimento nel fatto illecito dello siano Persona_1 CP_1 inveritiere;
la portata offensiva delle affermazioni è palese e non appare riferibile unicamente ad una non meglio identificata ditta di cristalli dal momento che il nominativo citato quale autore della contraffazione è quello dello Le interpretazioni date dalle difese alle parole CP_1 pronunciate dalla non trovano riscontro nel dato testuale. Persona_1
3 Posto che non appare contestabile la portata offensiva delle espressioni usate sia con riferimento alla figura professionale dello IC che all'immagine personale, da parte della , si osserva che gli altri Persona_1 convenuti hanno invocato il diritto di cronaca affermando la verità dei fatti
- nel caso di specie la verità circa la provenienza delle dichiarazioni -
l'utilità sociale della divulgazione, la continenza. Nel caso di specie, ai fini dell' invocata scriminante non può ritenersi sufficiente, che sia vero il fatto che la abbia pronunciato la frase in contestazione, in quanto Persona_1 ciò esula dall'esercizio del diritto di cronaca che presuppone la verità oggettiva di quanto riportato e rende il giornalista strumento della diffamazione…..
… Nel caso di specie, è da escludersi che abbia carattere di doverosa informazione al pubblico riportare cosa la pensi dello Persona_1
…. Con riferimento alla non prevedibilità delle esternazioni CP_1 della , è palese dal contesto dell'intervista, che il giornalista Persona_1 fosse a conoscenza della vicenda è che ne abbia stimolato il racconto, chiedendo all'intervistata cosa le fosse accaduto di sgradevole, in passato,
a Venezia, evidentemente ben conoscendo la passata vicenda. A tali affermazioni non è seguita alcuna specificazione da parte del giornalista volta a consentire agli ascoltatori una corretta percezione della vicenda né tantomeno sono stati specificati in modo corretto i termini della questione - onere che incombeva su l'intervistatore”.
Con atto di appello notificato il 27.2.2019, la ha Persona_1 impugnato la sentenza formulando vari motivi e concludendo come in epigrafe.
Costituendosi, lo si è opposto al gravame, chiedendo la conferma CP_1 della sentenza di primo grado.
La e il giornalista si sono Controparte_5 Pt_3 associati al gravame, chiedendo la riforma della sentenza.
Disposta l'interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di decesso della appellante, il processo è stato riassunto ad istanza sia di
, quale erede della appellante, che della e di Parte_1 P_
, i quali si riportavano ai propri atti introduttivi AR richiamandone le conclusioni.
Si sono costituiti, con unica comparsa, la Controparte_4
e ribadendo che la sentenza appellata aveva
[...] AR erroneamente affermato che la Videochat del 4.9.2012, nel corso della quale l'appellante rilasciava commenti asseritamente diffamatori nei
4 confronti dello IC, fosse stata “mandata in onda da RAI 1” essendo stata in verità disponibile ab origine esclusivamente sulla piattaforma Cont Internet della mediante il c.d. streaming live; trattavasi di un prodotto editoriale online consistente in un programma informativo di circa 30 minuti, trasmesso esclusivamente sulla piattaforma Internet della testata giornalistica mediante la tecnologia del cd. streaming live.
Nel merito, rilevavano di aver provveduto alla immediata rimozione del video dell'intervista dal web subito dopo aver ricevuto comunicazione da parte dell'avvocato difensore di in ordine alla lamentata CP_1 diffamazione. Inoltre, osservavano che l'intervista riguardava la carriera dell'artista e che il giornalista non aveva in alcun Persona_1 Pt_3 modo sollecitato le dichiarazioni assunte come illecite, se non offrendo lo spunto per parlare di alcune sue sculture in una mostra nella città di
Venezia circa undici anni prima. Insistono, quindi, nell'invocare la scriminante del diritto di cronaca giornalistica per aver riportato il contenuto dell'intervista senza travisamenti di sorta. Inoltre, andava escluso il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dalla Persona_1 la quale si era limitata a fornire la propria versione dei fatti in merito ad un giudizio penale ancora in corso, di cui ella stessa era parte costituita, fatti narrati senza che fosse esigibile dalla stessa la padronanza di concetti tecnici e specialistici in grado di descrivere correttamente la vicenda processuale.
Nel giudizio si è costituito anche quale erede ed Parte_2 avente causa dell'appellante, con comparsa in cui ha aderito alle originarie conclusioni della appellante.
Svoltosi il giudizio senza istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza in trattazione scritta del 31.05.2024.
L'appello è fondato e va accolto. Con il primo e il secondo motivo di appello, reiterati nell'atto di riassunzione, l'appellante invoca una diversa ricostruzione del fatto: sarebbe errato quanto affermato dal primo giudice, ovvero che le dichiarazioni offensive, rese nell'intervista, fossero riferibili, oltre che ad una imprecisata “ditta di cristalli”, anche direttamente allo CP_1
Secondo la parte, invece, l'unico riferimento alla persona dell'appellato era nell'affermazione che le sculture fossero state “ordinate, fatte fare da
, mentre, nel contesto della intera dichiarazione, era Controparte_1 emerso che chi aveva “pubblicizzato e venduto le sculture false” era la sola
5 ditta di cristalli, l'unico soggetto cui la frase si riferiva. Analogamente, e con riferimento al processo penale evocato, l'autore del patteggiamento
(“loro”) non poteva che essere la predetta ditta di cristalli, ovvero, più esattamente, “il direttore dell'agenzia…nella persona del dott. CP_6
all'epoca dei fatti legale rappresentante della RO …”,
[...] come immediatamente precisato dalla stessa appellante. Quanto riferito dalla aveva, inoltre, trovato conferma nella sentenza di Persona_1 patteggiamento n. 19499/2012 emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di all'epoca dei fatti legale rappresentante della Controparte_6
RO Internazionale d'Italia spa.
Era chiaro, dunque che nel pronunciare la parola loro, la Persona_1 intendesse riferirsi alla avendo infatti precisato subito dopo: CP_7
“cioè, il direttore dell'agenzia”, così chiarendo che il patteggiamento riguardava il solo legale rappresentante della società. In definitiva, osserva la parte, lo non era il solo protagonista del racconto e il CP_1 riferimento allo stesso rappresentava un mero inciso.
Con ulteriore motivo assimilabile, la parte contesta la sentenza nella parte in cui opina che le affermazioni della sul Persona_1 coinvolgimento dello fossero inveritiere; inoltre, il Tribunale CP_1 avrebbe omesso di prendere in considerazione la copiosa documentazione prodotta in giudizio dall'appellante per comprovare la verità di quanto riferito nell'intervista: che le sculture fossero state fatte fare da CP_1 costituiva circostanza pacifica, per ammissione della stessa controparte;
inoltre, che le stesse contenessero avanzi e rottami di macchine di automobili, oltre a materiali contrari alla Comunità Europea era emerso da Parte_ una consulenza tecnica elaborata dal pure prodotta.
Alla luce di tali evidenze, il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda.
Con altra censura, l'appellante impugna il passaggio della prima decisione in cui è stato affermato che: “la diffusione delle dichiarazioni della
appare esulare da un legittimo esercizio del diritto di Persona_1 cronaca, ed integrare gli elementi di una fattiscpecie diffamatoria, nonché lesiva dell'onore, del decoro e del diritto all'immagine personale. Qui, sostiene l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel trascurare la circostanza per cui, al momento della intervista, il processo penale che vedeva l'appellato imputato di diversi reati (truffa ex art. 640 c.p., CP_1 vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p., frode nell'esercizio del commercio ex art. 515 c.p.) era ancora in corso, dato che
6 la sentenza del Tribunale di Roma n.19499/2012 sarebbe stata emessa oltre due mesi dopo l'intervista. Per tali ragioni, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto ritenere diffamatoria la condotta della , parte civile costituita in Persona_1 giudizio, per aver fornito la propria versione dei fatti in un momento antecedente l'emissione della sentenza. Inoltre, l'appellante richiamava i fatti salienti della vicenda contrattuale intercorsa tra lo e la ditta RO all'insaputa di CP_1
per la commercializzazione della scultura “Le colombe di San Persona_1
Pietro” di cui la aveva fornito solo una bozza in creta. Persona_1
L'appello è fondato, onde la prima sentenza va riformata.
Pare utile riportare per esteso il contenuto della intervista di cui è causa, recante le seguenti dichiarazioni:
“Sì, è successa veramente una disavventura molto grave, che purtroppo continua ancora, è cioè una ditta di cristalli famosa ha pubblicizzato e venduto delle sculture false mie e io non ne sapevo niente, ordinate, fatte fare da fatte con avanzi e con rottami delle macchine, di Controparte_1 automobili;
che c'erano anche degli elementi contrari alla Comunità Europea e io ho fatto una causa penale. Loro hanno patteggiato, cioè il
Direttore dell'Agenzia e il Giudice ha emesso sentenza: “Frode aggravata con vendita di oggetti mendaci”, quindi una storia non bella”.
“…. Spero che la giustizia non sia un'utopia , perché insomma con i patteggiamenti, con …praticamente una causa finisce e dice no, la mettiamo da parte, e invece no, io voglio giustizia, assolutamente”.
Ora, muovendo doverosamente dai fatti costitutivi della domanda, come delineati nell'atto introduttivo, va detto che lo ha agito per CP_1 ottenere il risarcimento del danno derivante dalla portata diffamatoria e calunniosa delle dichiarazioni sopra riportate, per avere con le predette dichiarazioni indotto i telespettatori a credere:
a) che lo avesse commissionato (fatto fare) a una non CP_1 meglio specificata ditta di cristalli delle sculture contraffatte (false) fraudolentemente attribuite all'opera creativa della convenuta;
b) tale ditta di cristalli avesse poi venduto e pubblicizzato tali opere d'arte false, commissionate da ad insaputa della CP_1
; Persona_1
7 c) che tali sculture false fatte fare da sarebbero state fatte CP_1 realizzare con avanzi e rottami di macchine e di automobili e persino con rifiuti smaltiti illecitamente;
d) che, in relazione a tali fatti, di indiscusso rilievo penale,
avesse inteso tutelare le proprie ragioni attraverso Persona_1 una denuncia all'autorità giudiziaria (io ho fatto una causa penale);
e) che lo e la non meglio precisata ditta di cristalli ovvero, CP_1 più precisamente, un non individuato direttore dell'agenzia avessero chiesto di accedere a rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 c.p.;
f) che l'autorità giudiziaria avesse messo una sentenza di condanna nei confronti degli imputati (e dunque sia lo che il non CP_1 meglio individuato direttore dell'agenzia) per i gravi reati di truffa
(frode aggravata) e frode in commercio ( “vendita di oggetti con segni mendaci);
Ora, l'approfondimento dei temi devoluti in appello non può prescindere dalla verifica di un dato fattuale essenziale, senza dubbio trascurato dal primo giudice, ovvero la coincidenza di quanto narrato dalla nell'intervista con la concomitante pendenza del Persona_1 processo penale a carico dello presso il Tribunale di Roma, CP_1 definita con sentenza n. 19499/12.
E', infatti, pacifico in causa che la intervista in questione è stata resa
(4.09.2012) due mesi prima della conclusione, con sentenza del 9.11.2012, del processo nel quale lo era attinto dalle seguenti imputazioni: CP_1
a) artt. 640, 61 n. 2, 7 e 11 c.p. perché, nella qualità di legale rappresentante de … Controparte_8
a) con raggiro consistito nel tacere ripetutamente a
(sfruttando il rapporto fiduciario Persona_1 derivante da pregressi rapporti professionali intercorsi dal 2000 in poi in relazione ad eventi artistici ), l'esistenza del contratto tra
[...]
, da egli rappresentato e SW INTERNAZIONALE CP_8
D'ITALIA spa, siglato in data 23/07/2002, contenente accordi che ne coinvolgevano le prestazioni artistiche e riguardavano la produzione
e distribuzione a scopo di lucro del multiplo di una sua scultura, e nel tacere di avere, in base a tale accordo, ricevuto un anticipo di euro 65.000 sui 203.000 complessivi che SW si era impegnato a versare a in relazione alla CP_8 commercializzazione “di un multiplo rappresentante
8 un'interpretazione di San Pietro che potrà essere utilizzato come supporto per la Croce di Luce” (multiplo di scultura già in commercio), convincendo la stessa Persona_1 prima a consegnare un bozzetto “di studio”, firmato ma non definitivamente approvato dalla stessa, “di un oggetto d'arte che rappresenta piazza San Pietro in Roma come base per una croce (“le Colombe di San Pietro”) (con la rappresentazione che la sua realizzazione e donazione al dovesse servire ad ottenere il CP_9 patrocinio dello stesso per altra opera dell'artista) e poi a CP_9 sottoscrivere la scrittura privata con del 27/01/2003, che CP_8 prevedeva la realizzazione dell'opera in una con un modello per una medaglia commemorativa di MA di TT, induceva in Per_2 errore l'artista sulla natura economica dell'operazione, nella scrittura privata 27/01/2003 esplicitamente ed in via esclusiva destinata a devolvere utili alla OC di Roma ( per le Colombe di
San Pietro) e dalle suore della carità di MA di TT ( Per_2 per la medaglia su MA ), b) non restituiva il bozzetto Per_2 delle Colombe di San Pietro perché l'artista approvasse artisticamente l'opera in via definitiva entro il 15/02/2003, come da citata scrittura 27/01/2003, invece commissionandone a terzi il perfezionamento all'insaputa di c) Persona_1 avviava la produzione industriale di 2000 multipli delle colombe di
San Pietro, in esecuzione del contratto tra Il Cigno - Swarovski del
23/07/2002; d) nel corso dell'esecuzione dei rapporti contrattuali derivanti per dalla scrittura privata 11.02.2003 pure CP_8 intercorso con ed avente oggetto la Persona_1 realizzazione di due cataloghi delle opere scultoree della medesima e della corrispondenza intercorsa sino a tutto il mese di luglio 2003, continuava a celare alla stessa l'esistenza degli accordi commerciali
a scopo di lucro intercorsi con e il loro effettivo CP_7 contenuto, rappresentando il ruolo di quale quello di uno CP_7 sponsor dei cataloghi in via di produzione;
e) inseriva nei cataloghi realizzati nell'aprile maggio 2003 le “ Parte_5
” non come “studio” ma come opera integralmente realizzate
[...]
e definitivamente approvata dall'artista; f) avviava con la CP_7 commercializzazione a scopo di lucro delle Colombe di San Pietro, poi proseguita almeno sino al settembre 2005 ; g) non trasferiva alcun utile a in esecuzione di tale Persona_1
9 commercializzazione, nonostante l'incasso, sin dall'estate del 2002, di 65.000 € oltre iva: così procurandosi, con più azioni esecutive di
[... un medesimo disegno criminoso, l'ingiusto profitto derivante a
dell'adempimento delle obbligazioni contratte con la scrittura CP_8 del 23/07/2002, con danni patrimoniali e non patrimoniali per loro
; con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di Persona_3 eseguire i reati di cui ai capi che seguono del danno di rilevante gravità a, dell'abuso delle relazioni d'ufficio e d'opera derivanti dai rapporti intercorsi con la parte lesa e il cigno a partire dall'anno
2000
b) Nei confronti di e Controparte_1 Parte_6
(per cui si è proceduto separatamente), reato previsto e
[...] punito dagli articoli 110, 517 c.p. e 61 numero 7, il primo nella qualità di cui sub A), il secondo di legale rappresentante pro tempore di corrente in Milano, Controparte_10 per avere, in concorso tra loro, a mezzo delle due società, il primo fornendo i multipli di produzione del pezzo e i cataloghi delle opere di da vendersi unitamente allo stesso, Persona_1 il secondo organizzandone promozione/ distribuzione/ vendita al dettaglio, messo in vendita nel circuito commerciale CP_7
l'opera costituita dal bozzetto di “studio” delle colombe di San Pietro di cui al capo a) con segni distintivi (sottoscrizione dell'artista, riprodotta su multipli dell'articolo, seppure non in originale;
vendita dello stesso con un cartoncino di garanzia senza alcuna certificazione o timbro ma con la dicitura Persona_1
- le - Certificato di garanzia seguita da una Parte_5 sede alfanumerica tipo A 471/ 500) per con presentazione CP_7 commerciale del prodotto quale “creazione esclusiva di
[...]
per RO”) atti ad indurre il pubblico in inganno Persona_1 circa il fatto che si trattasse di opera dell'ingegno integralmente realizzata e definitivamente approvata da Persona_1
e, come tale, ascrivibile all' , e quindi circa l'origine, la Pt_7 provenienza e la qualità dell'opera ( in concreto invece di grossolana
e imperfetta fattura e di infimo livello tecnico commerciale ), il tutto nonostante le diffide alla commercializzazione e le dichiarazioni di mancato riconoscimento di paternità dell'opera ricevute dalle due società tra il 28.08. ed il 4.09.2003 e l'assenza di ogni
10 autorizzazione alla commercializzazione tantomeno in esclusiva da parte di mai rilasciata… Persona_1
c) nei confronti di e Controparte_1 Parte_6
(per cui si è proceduto separatamente) del reato previsto e
[...] punito dagli articoli 110, 515 c.p. e 61 n. 7 c.p. per avere, in concorso tra loro nelle rispettive qualità …. nell'esercizio di attività commerciale gestita da consegnato, a mezzo dei negozi CP_7 della rete commerciale ad una pluralità indeterminata di CP_7 acquirenti ……. multipli del bozzetto delle colombe di San Pietro di cui al capo a) quale opera che veniva presentata come integralmente realizzata e definitivamente approvata dall'artista ed ascrivibile a ed invece dalla stessa disconosciuta Persona_1 con le diffide inviate alla società e al .. CP_8
Il richiamo testuale al contenuto delle imputazioni penali è funzionale ai rilievi che seguono.
Posto che lo non ha sostenuto con allegazioni plausibili CP_1
l'affermazione, resa nell'atto di citazione, secondo cui la vicenda giudiziaria riguarderebbe fatti diversi da quelli dichiarati nell'intervista - non avendo indicato altri processi, oltre quello definito con la predetta sentenza, per i quali lo sarebbe stato tratto a giudizio - è CP_1 dunque necessario pervenire al conclusione opposta, ritenendo che quanto riferito dalla nota attrice nella intervista di cui è causa coincida con i fatti oggetto del processo penale a carico dello sebbene narrati dalla CP_1 stessa, nel contesto della intervista, con un linguaggio evidentemente atecnico e consono con il contesto spettacolare del rilascio dell'intervista (videochat dal Lido di Venezia) .
Non può, in definitiva, essere trascurato come, al momento del rilascio dell'intervista (settembre 2012), fosse ancora in corso il predetto processo penale, pur limitato alla sola posizione dello dato che quella di CP_1
rappresentante della RO, era stata, per gli stessi Controparte_6 fatti, già definita con sentenza di patteggiamento in data 29.09.2009.
Oltre a questo primo, essenziale, dato di verità, è bene anche evidenziare - proprio tenendo a mente l'impianto imputazioni sopra riportate – che i reati specificamente ascritti allo erano, oltre alla truffa, proprio per la CP_1 commercializzazione di opere d'arte con apposizione di segni distintivi falsi e creazione multipla di modellini di una scultura fatta realizzare effettivamente dalla (ex artt. 517 c.p. - Vendita di Persona_1 prodotti industriali con segni mendaci e art. 517 c.p. - Frode
11 nell'esercizio del commercio.p.) con conseguente e mendace diffusione dei prodotti quali “creazione esclusiva” della artista. Trattasi, ad avviso della Corte, di fatti integranti, secondo le ipotesi ascritte, condotte di falsificazione materiale finalizzate allo sfruttamento abusivo del nome e della notorietà della attrice che devono ritenersi pienamente assimilabili, sul piano storico-fattuale, a quanto narrato nel corso della intervista.
Nè pare possibile, come pretende da parte appellata, discernere sul “piano tecnico” le due vicende storiche al fine di dimostrare la eterogeneità dei fatti oggetto del processo penale. Invero, l'impiego dell'espressione
“sculture false fatte fare da” coincide con la condotta di fabbricazione e diffusione con segni distintivi falsi ipotizzata nelle predette imputazioni.
Giovi anche evidenziare come la stessa dichiarante specificherà, di lì a poco, il titolo del reato oggetto di patteggiamento (“frode aggravata con vendita di oggetti con segni mendaci”), connotando di un ulteriore elemento di verità la narrazione.
Così stabilita così la oggettiva sovrapponibilità, in astratto, tra le condotte esaminate in sede penale e i fatti riferiti con le dichiarazioni di cui è processo, ci si deve porre il problema del vaglio circa la ricorrenza, nella specie, dell'elemento soggettivo proprio del reato di diffamazione;
è chiaro, infatti, che la dimostrata consapevolezza della pendenza del processo penale per gli stessi fatti integra quantomeno, nell'ottica della dichiarante, la ragionevole convinzione soggettiva, a monte, che gli stessi fatti corrispondessero a verità (verità putativa).
Ad avviso del Collegio, tale convinzione convalida il riconoscimento, in favore della appellante, di un legittimo esercizio del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero, da ritenersi esteso alla legittima facoltà della nota attrice di divulgare, come esperienza personale, la complessa vicenda giudiziaria che la aveva vista coinvolta.
Le stesse dichiarazioni, comunque ricomprese entro il limite della continenza espressiva, risultano peraltro suffragate dalle complesse vicende contrattuali che la stessa sentenza penale ben sintetizza, a dispetto di qualsivoglia agevole lettura della vicenda.
Oltre alla esistenza di un nucleo di verità storica nella attribuzione delle condotte descritte nelle dichiarazioni, non può trascurarsi anche il tipo di linguaggio utilizzato nella narrazione che distingue selettivamente lo da “loro” (gli altri) che avevano (realmente) patteggiato, lasciando CP_1 con chiarezza intendere l'attualità dello svolgimento del processo penale
12 (io voglio giustizia).
E' anche fuori discussione la utilità della notizia nel contesto di una intervista dove la attrice veniva chiamata a ripercorrere le vicende della sua lunga carriera che ha visto la diva impegnata anche nella fotografia e nella scultura.
Nell'economia del ragionamento - dissentendo dal primo giudice - occorre dunque collocare l'indagine ponendosi idealmente al momento del rilascio delle dichiarazioni, restando del tutto irrilevante quanto accertato a valle delle stesse (ovvero l'innocenza dello , con la sentenza di due CP_1 mesi successiva.
Non è inoltre sfuggito come trattasi di sentenza penale di indubbia complessità, massimamente incentrata su una articolata interpretazione della attendibilità dei testimoni escussi in giudizio.
I rilievi sintetizzati, che assorbono ogni altra questione e domanda, conducono all'accoglimento integrale dell'appello e alla riforma della sentenza di primo grado.
Ricorrono eccezionali ragioni - correlate alla obiettiva complessità della vicenda storica sottesa e, soprattutto, alla accertata coesistenza di dati di segno opposto (convinzione della donna di riferire la verità, sentenza di assoluzione dello - per ritenere integralmente compensate fra CP_1 tutte le parti le spese del doppio grado.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , riassunto da e Persona_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_2
16617/2018 pubblicata il 27.08.2018, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riformata integralmente la sentenza di primo grado, rigetta la domanda Parte_8
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.02.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
13