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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2002/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 26.04.2022 da
(C.F. ), con l'Avv. MARTINA Parte_1 C.F._1
BARTOLI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. GEORGIA Controparte_1 C.F._2
DONADEO,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede e dell'Avv. Maria Grazia Ambrosetti
(C.F. ), nella qualità di curatrice speciale dei figli minorenni delle C.F._3
parti, (C.F. ), Parte_2 C.F._4 Parte_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._5 Parte_4
), giusta ordinanza di nomina assunta in data 04/05.10.2023, C.F._6
ammesse in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto
Arsizio in data 06.12.2023, in forza dell'istanza depositata in data 24.11.2023. OGGETTO: regolamentazione dei rapporti rispetto ai figli minorenni post sentenza parziale di divorzio n. 131/2023 pubblicata in data 10.02.2023.
CONCLUSIONI: come da accordo perfezionatosi tra le parti private, depositato con nota d'udienza del 20.01.2025 cui la curatrice speciale ha concordato con nota del
21.01.2025, alle condizioni di seguito riportate per esteso:
Pag. 2 di 10
Pag. 3 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 10.02.2023 è stata pubblicata la sentenza parziale n. 131/2023 a mezzo della quale
è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 02.09.2006 in Brugherio (MB).
***
Pag. 4 di 10 L'odierno thema decidendum investe la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi rispetto alle figlie minorenni (nata il [...]), (nata il Pt_2 Pt_3
24.06.2010) e (nata il [...]). Pt_4
***
Sul punto la separazione consensuale dei ricorrenti, omologata da questo Tribunale in data
29.05.2015, tra l'altro, prevedeva l'affidamento e collocamento prevalente delle minori presso la madre nella casa coniugale sita in Rescaldina (Mi), Via G. Garibaldi n. 7 lett. C, di cui il padre è proprietario esclusivo per averla acquistata in data 29.11.2011, contraendo mutuo ipotecario dell'importo di € 180.000,00, da restituire in n. 288 rate mensili, a tasso variabile, il cui importo è “pari ad euro 760,00 circa” ciascuna, la corresponsione alla madre, da parte del padre, dell'importo mensile di € 1200,00 (€ 400,00 per figlia) a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario della prole, la partecipazione del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la prole e la corresponsione dell'importo mensile di € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento della moglie.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 26.04.2022, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto l'affido condiviso delle minori, il loro collocamento paritario, l'assegnazione della casa coniugale, il mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore e la revoca dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento alla moglie.
Costituendosi in giudizio in data 31.08.2022 la resistente ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione, fatta salva la rinuncia all'assegno di mantenimento per sé.
***
All'esito dell'udienza presidenziale celebrata in data 06.09.2022, in via provvisoria e urgente, sono stati adottati i “seguenti provvedimenti provvisori: 1) A parziale modifica delle condizioni di separazione, dispone l'affido condiviso delle figlie in capo ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e tempi di visita presso il padre come da separazione. Riduce a decorrere dal presente mese ad € 300,00 mensili l'assegno di mantenimento che il padre dovrà versare alla madre per ogni figlia. L'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dalla madre”.
Pag. 5 di 10 A mezzo dell'ordinanza assunta in data 05.10.2023, “dato atto che dal 2015 il ricorrente vive stabilmente nella taverna dell'ex casa coniugale di cui è proprietario pieno ed esclusivo dove al primo piano vivono le tre figlie minorenni delle parti con la madre e il suo attuale compagno, padre dei minori e Per_1
ultimogeniti della che il nucleo familiare era già noto ai S.S. in quanto erano stati Per_2 CP_1
attivati degli interventi di supporto a favore delle minori, che ai referenti dei S.S. il ha Parte_1
ammesso di essere stato poco presente nella vita delle figlie per impegni lavorativi e perché la separazione è avvenuta quando erano ancora piccole, di essersi trasferito in taverna per poter stare con le figlie anche se in realtà le ha viste poco: una volta alla settimana la domenica a pranzo e il giovedì sera, di avere sempre avuto un rapporto poco profondo con le figlie che, quando lo vedono in giardino, non scendono per evitarlo, che vorrebbe parlare con loro per risolvere le incomprensioni che si sono venute a creare in passato o chiedere scusa rispetto agli errori commessi, di avere alzato la voce molte volte e utilizzato un linguaggio scurrile e poco adeguato perché anche suo padre, quando era piccolo, si relazionava con lui in questo modo e che gli basterebbe vederle anche solo per parlare dell'andamento scolastico e del loro benessere, senza prendersi cura di loro nella quotidianità, che ai referenti dei S.S. la minore ha descritto il padre come una Pt_2
persona “cattiva”, ha affermato di avere paura dello stesso, “quando lo vedo in giardino non scendo perché ho paura di lui” perché “una volta mi ha detto che se non facevo la brava dava fuoco alla casa con noi dentro”, di non averlo voluto dire alla madre per paura di spaventarla, che quando erano piccole il padre le insultava utilizzando parole screditanti e denigratorie nei loro confronti, alzava spesso la voce risultando così aggressivo verbalmente, di non volerlo più vedere e di non essere d'accordo in merito all'alloggio del
[...]
in taverna perché non si sentono più libere di fare ciò che desiderano in casa loro (per esempio Pt_1
non hanno più la possibilità di giocare liberamente in giardino per paura di poterlo incontrare), che anche la minore prova un forte timore nei confronti del padre e ha paura anche solo di incontrarlo in Pt_3
giardino, che, allo stato, le minori non desiderano avere alcun rapporto con il proprio padre neppure in un luogo protetto come uno Spazio Neutro, alla presenza di operatori che possono tutelarne il benessere e,
a contrario, affermano di avere un buon rapporto con la madre che, a parere dei S.S., fatica a gestire le figlie dovendo accudire due figli molto piccoli con bisogni differenti e che, nel corso degli anni, non avrebbe provato a modificare le condizioni in cui il nucleo si trova costretto a vivere, che è stato accertato che il
[...]
non ha neppure la possibilità di farsi la doccia presso la propria “abitazione” né di accedere ai Pt_1
servizi igienici, così da dover utilizzare una bacinella, un piccolo lavandino per lavare i pensili e per lavarsi
a “pezzi”, una piccola cucina con un fornelletto e un microonde e un'altra stanza con un piccolo letto e
Pag. 6 di 10 una televisione e che le condizioni igieniche della taverna sono pessime essendo presente “un odore sgradevole” e che le condizioni di vita del ricorrente non sono idonee né per il né per le figlie Parte_1 minori e tutti gli altri membri del nucleo e che i S.S. ritengono “fondamentale” che il possa Parte_1
trovare un'altra soluzione abitativa, che le minori intraprendano un percorso psicologico al fine di rielaborare quanto accaduto in passato e di rivedere il rapporto con il proprio padre, che venga attivato un intervento di Educativa Domiciliare presso la casa materna finalizzato al monitoraggio e al supporto della nella cura e gestione quotidiana dei figli (“a partire da gennaio 2024”) e che entrambi i genitori CP_1
richiedano una valutazione psicodiagnostica al fine di reperire maggiori informazioni circa lo stato di benessere dell'intero nucleo famigliare, ritenuto che la perdurante coabitazione delle parti nell'ex casa coniugale (dal 2015 a oggi) abbia pregiudicato e pregiudichi il diritto delle figlie minori a una crescita sana ed equilibrata e che gli interessi delle figlie minori non siano adeguatamente rappresentati nel presente giudizio per ragioni tutte da approfondire”, l'Avv. Maria Grazia Ambrosetti è stata nominata curatore speciale delle minori ed è stata disposta l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna a cura dei SS del Comune di Rescaldina.
***
In data 18.11.2024 i SS hanno riportato quanto segue: “Signor Rispetto alla Parte_1
situazione abitativa nel mese di ottobre u.s., l'uomo è riuscito a trovare una nuova soluzione sita sul territorio di Parabiago: ad oggi lo stesso ha affermato di aver iniziato il trasloco, riportando che riuscirà a trasferirsi definitivamente nel mese di novembre. Si allega alla presente la valutazione psicodiagnostica del signor Nonostante la relazione non abbia evidenziato particolari criticità, il Servizio Parte_1
scrivente ritiene importante che lo stesso possa intraprendere un percorso di supporto psicologico presso il
Consultorio del territorio. Alla luce di ciò è stato organizzato un incontro presso il Servizio scrivente con
l'Assistente Sociale del Consultorio alla presenza delle scriventi e del signor volto a Parte_1
comprendere il livello di motivazione dello stesso rispetto al percorso indicato. In tale occasione è stato fissato un primo colloquio il giorno 20/11 alle ore 14:15 presso la sede del Consultorio di Legnano.
Signora La stessa ha riportato una situazione tranquilla all'interno del nucleo famigliare, anche CP_1
alla luce del trasferimento del signor che, a detta della madre, avrebbe portato ad un Parte_1
riavvicinamento tra il padre e le minori dal momento che questo trasferimento sta permettendo alle figlie di vivere in un ambiente di vita più tranquillo, avendo la possibilità di sfruttare tutti gli ambienti dell'abitazione senza il timore di incontrare il padre. Rispetto alle minori la madre ha riportato di aver
Pag. 7 di 10 effettuato le visite presso il centro “La nostra famiglia”, al fine di effettuare la rivalutazione delle diagnosi funzionali delle stesse, anche in vista del cambio scolastico di e Pt_3 Pt_4
***
All'udienza celebrata in data 16.01.2025 gli ex coniugi hanno ribadito che dopo il trasferimento del padre la situazione familiare è molto migliorata e hanno chiesto la revoca dell'affido all'ente delle minori e mantenere attivo il monitoraggio dei SS tenuto conto dell'età delle minori (la primogenita sedicenne e le gemelle prossime al compimento dei 15 anni d'età). La resistente ha dichiarato di avere già regolamentato congiuntamente le condizioni di affido e mantenimento degli altri due figli con l'ex compagno (n. r. Pt_5
g. 4551/2024 Sentenza 697/2024). Il ricorrente ha dichiarato di sentire le figlie tramite whatsapp. Gli ex coniugi hanno dichiarato di avere ritrovato il dialogo dopo il rilascio della casa familiare da parte del ricorrente. La resistente si è impegnata e di essere in procinto di prendere un cagnolino per favorire detta relazione essendo il padre istruttore dei cani di salvataggio.
All'udienza con trattazione scritta del 23.01.2025 le parti hanno dichiarato di essere disponibili a definire il presente giudizio alle condizioni congiuntamente rassegnate, così come innanzi modificate e integralmente richiamate, sulle quali la curatrice speciale ha concordato.
Pag. 8 di 10 L'accordo perfezionatosi tra le parti per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio - e, in particolare, per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale rispetto alle figlie minorenni - non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico e appare conforme al superiore interesse morale e materiale della prole e idoneo a garantire alle minori il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata (ove puntualmente rispettato).
I SS continueranno a supportare il nucleo familiare e a monitorare le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali delle minori anche attivando il servizio di educativa domiciliare (da tempo richiesto).
***
Tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, le spese di lite sostenute dal curatore speciale delle minori (costituitosi in giudizio in data 12.12.2023) vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, riconoscendo i valori medi tabellari per le prime due fasi e i minimi per la terza e la quarta fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DISPONE CHE i rapporti tra le parti rispetto alle figlie minorenni post divorzio siano regolamentati in conformità alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE CHE i SS del Comune di Rescaldina supportino la coppia genitoriale e monitorino il benessere psicofisico, intellettuale e morale delle minori e Pt_2 Pt_3
(anche attraverso colloqui con i genitori, il medico pediatra e gli insegnanti di Pt_4
riferimento e attivando l'intervento educativo domiciliare richiesto) e riferiscano per iscritto semestralmente al G.T. del procedimento di vigilanza da aprire presso questo
Tribunale depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.07.2025 (impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli);
Pag. 9 di 10 3) PONE a carico solidale degli ex coniugi 'obbligo solidale di Parte_6
rifondere all'Erario1 o all'avv. le spese di lite da quest'ultima Controparte_2
sostenute liquidate in complessivi € 5.261,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
4) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai S.S. del Comune di
Rescaldina (MI) e al GT di questo Tribunale per l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore delle minori (C.F. ), Parte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ) e Parte_3 C.F._5 Parte_4
(C.F. ). C.F._6
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 23/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel caso di definitiva ammissione delle minori al PSS 2 Nel caso di revoca dell'ammissione deliberata in data 06.12.2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2002/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 26.04.2022 da
(C.F. ), con l'Avv. MARTINA Parte_1 C.F._1
BARTOLI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. GEORGIA Controparte_1 C.F._2
DONADEO,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede e dell'Avv. Maria Grazia Ambrosetti
(C.F. ), nella qualità di curatrice speciale dei figli minorenni delle C.F._3
parti, (C.F. ), Parte_2 C.F._4 Parte_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._5 Parte_4
), giusta ordinanza di nomina assunta in data 04/05.10.2023, C.F._6
ammesse in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto
Arsizio in data 06.12.2023, in forza dell'istanza depositata in data 24.11.2023. OGGETTO: regolamentazione dei rapporti rispetto ai figli minorenni post sentenza parziale di divorzio n. 131/2023 pubblicata in data 10.02.2023.
CONCLUSIONI: come da accordo perfezionatosi tra le parti private, depositato con nota d'udienza del 20.01.2025 cui la curatrice speciale ha concordato con nota del
21.01.2025, alle condizioni di seguito riportate per esteso:
Pag. 2 di 10
Pag. 3 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 10.02.2023 è stata pubblicata la sentenza parziale n. 131/2023 a mezzo della quale
è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 02.09.2006 in Brugherio (MB).
***
Pag. 4 di 10 L'odierno thema decidendum investe la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi rispetto alle figlie minorenni (nata il [...]), (nata il Pt_2 Pt_3
24.06.2010) e (nata il [...]). Pt_4
***
Sul punto la separazione consensuale dei ricorrenti, omologata da questo Tribunale in data
29.05.2015, tra l'altro, prevedeva l'affidamento e collocamento prevalente delle minori presso la madre nella casa coniugale sita in Rescaldina (Mi), Via G. Garibaldi n. 7 lett. C, di cui il padre è proprietario esclusivo per averla acquistata in data 29.11.2011, contraendo mutuo ipotecario dell'importo di € 180.000,00, da restituire in n. 288 rate mensili, a tasso variabile, il cui importo è “pari ad euro 760,00 circa” ciascuna, la corresponsione alla madre, da parte del padre, dell'importo mensile di € 1200,00 (€ 400,00 per figlia) a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario della prole, la partecipazione del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la prole e la corresponsione dell'importo mensile di € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento della moglie.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 26.04.2022, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto l'affido condiviso delle minori, il loro collocamento paritario, l'assegnazione della casa coniugale, il mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore e la revoca dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento alla moglie.
Costituendosi in giudizio in data 31.08.2022 la resistente ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione, fatta salva la rinuncia all'assegno di mantenimento per sé.
***
All'esito dell'udienza presidenziale celebrata in data 06.09.2022, in via provvisoria e urgente, sono stati adottati i “seguenti provvedimenti provvisori: 1) A parziale modifica delle condizioni di separazione, dispone l'affido condiviso delle figlie in capo ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e tempi di visita presso il padre come da separazione. Riduce a decorrere dal presente mese ad € 300,00 mensili l'assegno di mantenimento che il padre dovrà versare alla madre per ogni figlia. L'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dalla madre”.
Pag. 5 di 10 A mezzo dell'ordinanza assunta in data 05.10.2023, “dato atto che dal 2015 il ricorrente vive stabilmente nella taverna dell'ex casa coniugale di cui è proprietario pieno ed esclusivo dove al primo piano vivono le tre figlie minorenni delle parti con la madre e il suo attuale compagno, padre dei minori e Per_1
ultimogeniti della che il nucleo familiare era già noto ai S.S. in quanto erano stati Per_2 CP_1
attivati degli interventi di supporto a favore delle minori, che ai referenti dei S.S. il ha Parte_1
ammesso di essere stato poco presente nella vita delle figlie per impegni lavorativi e perché la separazione è avvenuta quando erano ancora piccole, di essersi trasferito in taverna per poter stare con le figlie anche se in realtà le ha viste poco: una volta alla settimana la domenica a pranzo e il giovedì sera, di avere sempre avuto un rapporto poco profondo con le figlie che, quando lo vedono in giardino, non scendono per evitarlo, che vorrebbe parlare con loro per risolvere le incomprensioni che si sono venute a creare in passato o chiedere scusa rispetto agli errori commessi, di avere alzato la voce molte volte e utilizzato un linguaggio scurrile e poco adeguato perché anche suo padre, quando era piccolo, si relazionava con lui in questo modo e che gli basterebbe vederle anche solo per parlare dell'andamento scolastico e del loro benessere, senza prendersi cura di loro nella quotidianità, che ai referenti dei S.S. la minore ha descritto il padre come una Pt_2
persona “cattiva”, ha affermato di avere paura dello stesso, “quando lo vedo in giardino non scendo perché ho paura di lui” perché “una volta mi ha detto che se non facevo la brava dava fuoco alla casa con noi dentro”, di non averlo voluto dire alla madre per paura di spaventarla, che quando erano piccole il padre le insultava utilizzando parole screditanti e denigratorie nei loro confronti, alzava spesso la voce risultando così aggressivo verbalmente, di non volerlo più vedere e di non essere d'accordo in merito all'alloggio del
[...]
in taverna perché non si sentono più libere di fare ciò che desiderano in casa loro (per esempio Pt_1
non hanno più la possibilità di giocare liberamente in giardino per paura di poterlo incontrare), che anche la minore prova un forte timore nei confronti del padre e ha paura anche solo di incontrarlo in Pt_3
giardino, che, allo stato, le minori non desiderano avere alcun rapporto con il proprio padre neppure in un luogo protetto come uno Spazio Neutro, alla presenza di operatori che possono tutelarne il benessere e,
a contrario, affermano di avere un buon rapporto con la madre che, a parere dei S.S., fatica a gestire le figlie dovendo accudire due figli molto piccoli con bisogni differenti e che, nel corso degli anni, non avrebbe provato a modificare le condizioni in cui il nucleo si trova costretto a vivere, che è stato accertato che il
[...]
non ha neppure la possibilità di farsi la doccia presso la propria “abitazione” né di accedere ai Pt_1
servizi igienici, così da dover utilizzare una bacinella, un piccolo lavandino per lavare i pensili e per lavarsi
a “pezzi”, una piccola cucina con un fornelletto e un microonde e un'altra stanza con un piccolo letto e
Pag. 6 di 10 una televisione e che le condizioni igieniche della taverna sono pessime essendo presente “un odore sgradevole” e che le condizioni di vita del ricorrente non sono idonee né per il né per le figlie Parte_1 minori e tutti gli altri membri del nucleo e che i S.S. ritengono “fondamentale” che il possa Parte_1
trovare un'altra soluzione abitativa, che le minori intraprendano un percorso psicologico al fine di rielaborare quanto accaduto in passato e di rivedere il rapporto con il proprio padre, che venga attivato un intervento di Educativa Domiciliare presso la casa materna finalizzato al monitoraggio e al supporto della nella cura e gestione quotidiana dei figli (“a partire da gennaio 2024”) e che entrambi i genitori CP_1
richiedano una valutazione psicodiagnostica al fine di reperire maggiori informazioni circa lo stato di benessere dell'intero nucleo famigliare, ritenuto che la perdurante coabitazione delle parti nell'ex casa coniugale (dal 2015 a oggi) abbia pregiudicato e pregiudichi il diritto delle figlie minori a una crescita sana ed equilibrata e che gli interessi delle figlie minori non siano adeguatamente rappresentati nel presente giudizio per ragioni tutte da approfondire”, l'Avv. Maria Grazia Ambrosetti è stata nominata curatore speciale delle minori ed è stata disposta l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna a cura dei SS del Comune di Rescaldina.
***
In data 18.11.2024 i SS hanno riportato quanto segue: “Signor Rispetto alla Parte_1
situazione abitativa nel mese di ottobre u.s., l'uomo è riuscito a trovare una nuova soluzione sita sul territorio di Parabiago: ad oggi lo stesso ha affermato di aver iniziato il trasloco, riportando che riuscirà a trasferirsi definitivamente nel mese di novembre. Si allega alla presente la valutazione psicodiagnostica del signor Nonostante la relazione non abbia evidenziato particolari criticità, il Servizio Parte_1
scrivente ritiene importante che lo stesso possa intraprendere un percorso di supporto psicologico presso il
Consultorio del territorio. Alla luce di ciò è stato organizzato un incontro presso il Servizio scrivente con
l'Assistente Sociale del Consultorio alla presenza delle scriventi e del signor volto a Parte_1
comprendere il livello di motivazione dello stesso rispetto al percorso indicato. In tale occasione è stato fissato un primo colloquio il giorno 20/11 alle ore 14:15 presso la sede del Consultorio di Legnano.
Signora La stessa ha riportato una situazione tranquilla all'interno del nucleo famigliare, anche CP_1
alla luce del trasferimento del signor che, a detta della madre, avrebbe portato ad un Parte_1
riavvicinamento tra il padre e le minori dal momento che questo trasferimento sta permettendo alle figlie di vivere in un ambiente di vita più tranquillo, avendo la possibilità di sfruttare tutti gli ambienti dell'abitazione senza il timore di incontrare il padre. Rispetto alle minori la madre ha riportato di aver
Pag. 7 di 10 effettuato le visite presso il centro “La nostra famiglia”, al fine di effettuare la rivalutazione delle diagnosi funzionali delle stesse, anche in vista del cambio scolastico di e Pt_3 Pt_4
***
All'udienza celebrata in data 16.01.2025 gli ex coniugi hanno ribadito che dopo il trasferimento del padre la situazione familiare è molto migliorata e hanno chiesto la revoca dell'affido all'ente delle minori e mantenere attivo il monitoraggio dei SS tenuto conto dell'età delle minori (la primogenita sedicenne e le gemelle prossime al compimento dei 15 anni d'età). La resistente ha dichiarato di avere già regolamentato congiuntamente le condizioni di affido e mantenimento degli altri due figli con l'ex compagno (n. r. Pt_5
g. 4551/2024 Sentenza 697/2024). Il ricorrente ha dichiarato di sentire le figlie tramite whatsapp. Gli ex coniugi hanno dichiarato di avere ritrovato il dialogo dopo il rilascio della casa familiare da parte del ricorrente. La resistente si è impegnata e di essere in procinto di prendere un cagnolino per favorire detta relazione essendo il padre istruttore dei cani di salvataggio.
All'udienza con trattazione scritta del 23.01.2025 le parti hanno dichiarato di essere disponibili a definire il presente giudizio alle condizioni congiuntamente rassegnate, così come innanzi modificate e integralmente richiamate, sulle quali la curatrice speciale ha concordato.
Pag. 8 di 10 L'accordo perfezionatosi tra le parti per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio - e, in particolare, per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale rispetto alle figlie minorenni - non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico e appare conforme al superiore interesse morale e materiale della prole e idoneo a garantire alle minori il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata (ove puntualmente rispettato).
I SS continueranno a supportare il nucleo familiare e a monitorare le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali delle minori anche attivando il servizio di educativa domiciliare (da tempo richiesto).
***
Tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, le spese di lite sostenute dal curatore speciale delle minori (costituitosi in giudizio in data 12.12.2023) vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, riconoscendo i valori medi tabellari per le prime due fasi e i minimi per la terza e la quarta fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DISPONE CHE i rapporti tra le parti rispetto alle figlie minorenni post divorzio siano regolamentati in conformità alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE CHE i SS del Comune di Rescaldina supportino la coppia genitoriale e monitorino il benessere psicofisico, intellettuale e morale delle minori e Pt_2 Pt_3
(anche attraverso colloqui con i genitori, il medico pediatra e gli insegnanti di Pt_4
riferimento e attivando l'intervento educativo domiciliare richiesto) e riferiscano per iscritto semestralmente al G.T. del procedimento di vigilanza da aprire presso questo
Tribunale depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.07.2025 (impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli);
Pag. 9 di 10 3) PONE a carico solidale degli ex coniugi 'obbligo solidale di Parte_6
rifondere all'Erario1 o all'avv. le spese di lite da quest'ultima Controparte_2
sostenute liquidate in complessivi € 5.261,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
4) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai S.S. del Comune di
Rescaldina (MI) e al GT di questo Tribunale per l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore delle minori (C.F. ), Parte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ) e Parte_3 C.F._5 Parte_4
(C.F. ). C.F._6
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 23/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel caso di definitiva ammissione delle minori al PSS 2 Nel caso di revoca dell'ammissione deliberata in data 06.12.2023