TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. LAZZARI NICOLETTA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e Parte_1 Parte_2
hanno esposto: di aver contratto matrimonio civile in CARAGLIO il 22/11/2015 matri- monio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 11 , parte I, Serie A,
1 dell'anno 2015; dal matrimonio è nata la figlia in data 14.2.2016; poichè la convivenza Per_1
era diventata intollerabile erano addivenuti a separazione consensuale e dopo essere stati auto- rizzati a vivere separati;
la separazione era stata omologata con decreto del Tribunale di Cuneo del 14.10.2021. Non avendo ripreso la convivenza per il tempo di legge ed essendo impossibi- le ricostituire la comunione materiale e spirituale era loro intenzione addivenire alla dichiara- zione di scioglimento del matrimonio alle condizioni che si trascrivono
“1)La ex casa coniugale sita in Caraglio (CN), Via Durando n.5, condotta in locazione dalla sig.ra viene assegnata a quest'ultima, che la occuperà insieme con la Parte_1
figlia minore presso di lei collocata. Per_1
2) La figlia oggi di anni 8, viene affidata ad entrambi i genitori secondo i princìpi Per_1 dell'affido condiviso ed avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di mag- giore interesse per la figlia, relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute della stessa saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria ammini- strazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
4) Salvo diversi accordi tra i genitori, il papà incontrerà e terrà con sé la figlia Per_1
- infrasettimanalmente: il venerdì pomeriggio fino alle ore 21:00 e, previo accordo con la ma- dre, fino al sabato mattina, nonché
- a weekend alternati: dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
- due settimane non consecutive, in via esclusiva, durante le vacanze estive, nel periodo che verrà comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
Il sig. presta fin da ora il consenso che nel mese di agosto, o comunque nel pe- Parte_2 riodo in cui l'attività commerciale ove lavora la sig.ra è chiusa, Parte_1 quest'ultima possa recarsi in Sicilia con la figlia Per_1
- I genitori concorderanno tra loro i periodi nonché l'alternanza delle maggiori festività che la figlia trascorrerà con il padre durante le vacanze natalizie e pasquali. Per_1
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico ban- Parte_2 Parte_1
cario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di assegno per il mantenimento ordinario della figlia la somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmen- Per_1
te secondo gli Indici Istat.
6) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno in favore della figlia le spese Per_1
extra-assegno secondo le linee guida indicate dal Proto-collo C.N.F. 29/11/2017 che si produ- ce (doc. n.5), prevedendo che la mensa sarà a totale carico del padre e l'attività di ginnastica
2 artistica sarà a totale carico della madre, mentre i costi relativi al ballo latino-americano, alle relative gare ed ai costi connessi, nonché quelli per il materiale di cancelleria e scolastico sa- ranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per la figlia a carico verrà percepito dalla sig.ra
Parte_1
8) Le parti danno atto di essere, allo stato, autonome economicamente e non avanzano pertan- to, in tale sede, istanza reciproca di assegno divorzile.
9) Le parti concordano che le spese legali relative al presente procedimento di divorzio, ver- ranno sostenute nella misura del 50% ciascuna.
10) Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purchè vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi regolata per il pre- sente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercor- rente tra loro. “
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità confermando la loro volontà.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto alla figlia minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente super- fluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario nonché il mantenimento i appaiono rispondere agli interessi della prole;
non risultano formula- te condizioni quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Caraglio in data 22.11.2015 tra
, n. il 02/03/1995 a LENTINI (SR), Parte_1
E
, n. il 29/05/1992 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso, come sopra trascritte, ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc, che qui si hanno per integralmente tra- scritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Caraglio ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
3 Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. LAZZARI NICOLETTA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e Parte_1 Parte_2
hanno esposto: di aver contratto matrimonio civile in CARAGLIO il 22/11/2015 matri- monio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 11 , parte I, Serie A,
1 dell'anno 2015; dal matrimonio è nata la figlia in data 14.2.2016; poichè la convivenza Per_1
era diventata intollerabile erano addivenuti a separazione consensuale e dopo essere stati auto- rizzati a vivere separati;
la separazione era stata omologata con decreto del Tribunale di Cuneo del 14.10.2021. Non avendo ripreso la convivenza per il tempo di legge ed essendo impossibi- le ricostituire la comunione materiale e spirituale era loro intenzione addivenire alla dichiara- zione di scioglimento del matrimonio alle condizioni che si trascrivono
“1)La ex casa coniugale sita in Caraglio (CN), Via Durando n.5, condotta in locazione dalla sig.ra viene assegnata a quest'ultima, che la occuperà insieme con la Parte_1
figlia minore presso di lei collocata. Per_1
2) La figlia oggi di anni 8, viene affidata ad entrambi i genitori secondo i princìpi Per_1 dell'affido condiviso ed avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di mag- giore interesse per la figlia, relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute della stessa saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria ammini- strazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
4) Salvo diversi accordi tra i genitori, il papà incontrerà e terrà con sé la figlia Per_1
- infrasettimanalmente: il venerdì pomeriggio fino alle ore 21:00 e, previo accordo con la ma- dre, fino al sabato mattina, nonché
- a weekend alternati: dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
- due settimane non consecutive, in via esclusiva, durante le vacanze estive, nel periodo che verrà comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
Il sig. presta fin da ora il consenso che nel mese di agosto, o comunque nel pe- Parte_2 riodo in cui l'attività commerciale ove lavora la sig.ra è chiusa, Parte_1 quest'ultima possa recarsi in Sicilia con la figlia Per_1
- I genitori concorderanno tra loro i periodi nonché l'alternanza delle maggiori festività che la figlia trascorrerà con il padre durante le vacanze natalizie e pasquali. Per_1
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico ban- Parte_2 Parte_1
cario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di assegno per il mantenimento ordinario della figlia la somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmen- Per_1
te secondo gli Indici Istat.
6) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno in favore della figlia le spese Per_1
extra-assegno secondo le linee guida indicate dal Proto-collo C.N.F. 29/11/2017 che si produ- ce (doc. n.5), prevedendo che la mensa sarà a totale carico del padre e l'attività di ginnastica
2 artistica sarà a totale carico della madre, mentre i costi relativi al ballo latino-americano, alle relative gare ed ai costi connessi, nonché quelli per il materiale di cancelleria e scolastico sa- ranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
7) Le parti concordano che l'assegno unico per la figlia a carico verrà percepito dalla sig.ra
Parte_1
8) Le parti danno atto di essere, allo stato, autonome economicamente e non avanzano pertan- to, in tale sede, istanza reciproca di assegno divorzile.
9) Le parti concordano che le spese legali relative al presente procedimento di divorzio, ver- ranno sostenute nella misura del 50% ciascuna.
10) Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purchè vi faccia seguito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi regolata per il pre- sente e per il futuro ogni questione economico-patrimoniale ancora eventualmente intercor- rente tra loro. “
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità confermando la loro volontà.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto alla figlia minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente super- fluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario nonché il mantenimento i appaiono rispondere agli interessi della prole;
non risultano formula- te condizioni quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Caraglio in data 22.11.2015 tra
, n. il 02/03/1995 a LENTINI (SR), Parte_1
E
, n. il 29/05/1992 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso, come sopra trascritte, ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc, che qui si hanno per integralmente tra- scritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Caraglio ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
3 Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
4