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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/09/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2410/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldo Sementa Parte_1
-ricorrente- contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., previsto per il giorno 09.09.2025.
Con ricorso depositato in data 21.10.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, docente a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza giuridica ed economica dal CP_3
01.09.2014, premesso di aver prestato nel periodo di pre-ruolo (dal 2000) una serie di servizi di supplenza a tempo determinato con il resistente, chiedeva accertarsi il diritto CP_1 alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate.
Si costituiva il resistente, che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP_1 per violazione del ne bis in idem, avendo parte ricorrente già proposto la medesima domanda dinanzi all'intestato Tribunale il cui procedimento veniva definito con sentenza n. 298/2022 1 del 13.04.2022; nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione delle pretese vantate dalla controparte.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare e assorbente, il giudicante ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem.
Invero, dagli atti di causa è emerso che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 298/2022 del 13.04.2022, si è già pronunciato sulla domanda tendente ad accertare il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, accogliendo la domanda di condanna generica formulata in ricorso (cfr. all. 2 del ). CP_1
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate l'08.07.2024, il precedente giudizio non aveva ad oggetto soltanto la richiesta di condanna del al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, bensì CP_1 anche l'accertamento del diritto “alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei maturati scatti di anzianità” (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 1852/2019, allegato alle note di trattazione scritta dell'01.09.2025). Il Tribunale, in accoglimento della domanda di cui sopra, con sentenza n. 298/2022, ha condannato il resistente “a CP_1 pagare in favore dei ricorrenti immessi in ruolo (tra i quali la sig.ra gli incrementi retributivi Pt_1 maturati correlati alla effettiva anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato…”.
Pertanto, ove fosse consentito un nuovo giudizio per l'ottenimento dello stesso bene della vita già reclamato in precedente giudizio, si violerebbe il principio del “ne bis in idem”.
Sicché, atteso che la domanda di integrale ricostruzione della carriera è stata già proposta nel precedente giudizio da essa non poteva essere riproposta in queste Parte_1 sede.
Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
La definizione della controversia sulla base della questione preliminare di cui sopra, induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
2 - dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 09.09.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2410/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldo Sementa Parte_1
-ricorrente- contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., previsto per il giorno 09.09.2025.
Con ricorso depositato in data 21.10.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, docente a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza giuridica ed economica dal CP_3
01.09.2014, premesso di aver prestato nel periodo di pre-ruolo (dal 2000) una serie di servizi di supplenza a tempo determinato con il resistente, chiedeva accertarsi il diritto CP_1 alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate.
Si costituiva il resistente, che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP_1 per violazione del ne bis in idem, avendo parte ricorrente già proposto la medesima domanda dinanzi all'intestato Tribunale il cui procedimento veniva definito con sentenza n. 298/2022 1 del 13.04.2022; nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione delle pretese vantate dalla controparte.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare e assorbente, il giudicante ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem.
Invero, dagli atti di causa è emerso che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 298/2022 del 13.04.2022, si è già pronunciato sulla domanda tendente ad accertare il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, accogliendo la domanda di condanna generica formulata in ricorso (cfr. all. 2 del ). CP_1
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate l'08.07.2024, il precedente giudizio non aveva ad oggetto soltanto la richiesta di condanna del al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, bensì CP_1 anche l'accertamento del diritto “alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei maturati scatti di anzianità” (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 1852/2019, allegato alle note di trattazione scritta dell'01.09.2025). Il Tribunale, in accoglimento della domanda di cui sopra, con sentenza n. 298/2022, ha condannato il resistente “a CP_1 pagare in favore dei ricorrenti immessi in ruolo (tra i quali la sig.ra gli incrementi retributivi Pt_1 maturati correlati alla effettiva anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato…”.
Pertanto, ove fosse consentito un nuovo giudizio per l'ottenimento dello stesso bene della vita già reclamato in precedente giudizio, si violerebbe il principio del “ne bis in idem”.
Sicché, atteso che la domanda di integrale ricostruzione della carriera è stata già proposta nel precedente giudizio da essa non poteva essere riproposta in queste Parte_1 sede.
Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
La definizione della controversia sulla base della questione preliminare di cui sopra, induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
2 - dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 09.09.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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