Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3426 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Teresa Napoli, con la quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino (RC), Via XXIV Maggio n. 94
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Massimiliano Minicucci e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. non l'ha riconosciuto meritevole del beneficio della pensione di inabilita, ex art. 12, L. n. 118/1971;
- che il consulente non ha adeguatamente valutato le gravi patologie dalle quali è affetto il ricorrente;
- che, in particolare, il C.T.U. ha valutato restrittivamente la patologia artrosica, la spondilodiscoartrosi cervico dorso lombare e la patologia cardiologica, disattendendo la documentazione medica in atti;
- che, pertanto, le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il riconoscimento del beneficio richiesto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito accertare e dichiarare – previa CTU – lo status del ricorrente di invalido civile al 100% con diritto alla pensione di inabilità e relativo trattamento economico. Chiede altresì che accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di inabilità il sig. Giudice adito, Voglia riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di inabilità a carico dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, con decorrenza CP_1
dalla domanda amministrativa, o in quella diversa riconosciuta dal CTU. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
deducendo che il ricorrente è titolare di assegno ordinario di invalidità e di pensione di vecchiaia e concludendo per il rigetto del ricorso. 3
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario, non riconosciuto dalla Commissione Medica né nel corso del giudizio per CP_1
accertamento tecnico preventivo.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sul ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi limitare la contestazione delle conclusioni del C.T.U. a censure generiche.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare che le valutazioni del
CTU sono eccessivamente restrittive rispetto al quadro clinico del ricorrente, che è affetto da patologie che, in concorso tra loro, determinano una marcata compromissione della salute.
A fronte di tali generiche e infondate censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica esauriente e 4
persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del ricorrente, tenendo conto dell'incidenza concreta di tutte le patologie.
In particolare, il CTU ha fornito un'attenta disamina di tutte le patologie da cui parte ricorrente è affetta, evidenziando come il quadro patologico determini uno stato di invalidità, pari al 65%
Inoltre, il CTU ha effettuato una visita accurata, adeguatamente relazionata, tenendo in considerazione il quadro clinico del ricorrente e motivando le proprie conclusioni, fondate su un attento esame obiettivo e sorrette da congrue valutazioni medico legali, coerenti con la documentazione medica in atti.
Nondimeno, le generiche critiche del ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Infatti, nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, prodotta in questo grado di giudizio, è in grado di mutare il quadro esaminato dal primo
Consulente, oppure capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni rispetto al momento della visita peritale, che in ogni caso non è stato nemmeno dedotto o allegato dalla parte ricorrente.
Pertanto, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide. 5
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. 6
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della CTU espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3426 / 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata CP_1
nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Per_1
Locri, 06/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci