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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 520 del R.G. del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
25.03.25, vertente
TRA
in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Paolo Mascaro;
Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice
CONTRO
C.F. , con gli Avv.ti Alessandro Controparte_1 C.F._1
Vernole e Mario Francesco Vernole;
Parte convenuta
OGGETTO: compravendita.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
Con atto introduttivo, citava il sig. per Parte_1 Controparte_1 ottenere il pagamento di € 13.000,00 dovuti a seguito della compravendita di un gommone LOMAC e un motore Honda BF 225 VTEC ex contratto stipulato il
09/04/2010.
Resisteva , eccependo l'intervenuta prescrizione. Controparte_1
In virtù del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. Cass. n. 12002/2014) persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (cfr. Cass. n. 9936/2014), si argomenta come segue.
Dalla documentazione prodotta da si evince che la Parte_1 compravendita avveniva il 09.04.2010, mentre l'ultimo versamento risale al 15.08.2010 ed il Sig. veniva edotto della pretesa creditoria avanzata da parte attrice solo CP_1 con la notifica dell'atto di citazione nel marzo dell'anno 2021, ovvero quando ormai il termine decennale di prescrizione era già maturato, in quanto la sua interruzione doveva avvenire entro il 15.08.2020.
Da qui il decorso del tempo superiore ai 10 anni.
Alcun valore interruttivo assume la lettera del 04.08.2017 inoltrata da parte attrice alla
Caserma di Roma Fiumicino, in quanto il aveva sin dalla data del 19.11.2013 CP_1
v. certificato storico di residenza (all.n.2), trasferito la residenza altrove.
Conseguentemente, il credito preteso deve essere dichiarato prescritto, cui consegue la sua estinzione per sopravvenuta prescrizione decennale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, cosi provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito di cui al contratto del
09.04.2010;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in €
1.000,00 oltre spese generali Iva e Cpa se dovuta, da distrarsi.
Così deciso in Lamezia Terme 25 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 520 del R.G. del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del
25.03.25, vertente
TRA
in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Paolo Mascaro;
Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice
CONTRO
C.F. , con gli Avv.ti Alessandro Controparte_1 C.F._1
Vernole e Mario Francesco Vernole;
Parte convenuta
OGGETTO: compravendita.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
Con atto introduttivo, citava il sig. per Parte_1 Controparte_1 ottenere il pagamento di € 13.000,00 dovuti a seguito della compravendita di un gommone LOMAC e un motore Honda BF 225 VTEC ex contratto stipulato il
09/04/2010.
Resisteva , eccependo l'intervenuta prescrizione. Controparte_1
In virtù del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. Cass. n. 12002/2014) persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (cfr. Cass. n. 9936/2014), si argomenta come segue.
Dalla documentazione prodotta da si evince che la Parte_1 compravendita avveniva il 09.04.2010, mentre l'ultimo versamento risale al 15.08.2010 ed il Sig. veniva edotto della pretesa creditoria avanzata da parte attrice solo CP_1 con la notifica dell'atto di citazione nel marzo dell'anno 2021, ovvero quando ormai il termine decennale di prescrizione era già maturato, in quanto la sua interruzione doveva avvenire entro il 15.08.2020.
Da qui il decorso del tempo superiore ai 10 anni.
Alcun valore interruttivo assume la lettera del 04.08.2017 inoltrata da parte attrice alla
Caserma di Roma Fiumicino, in quanto il aveva sin dalla data del 19.11.2013 CP_1
v. certificato storico di residenza (all.n.2), trasferito la residenza altrove.
Conseguentemente, il credito preteso deve essere dichiarato prescritto, cui consegue la sua estinzione per sopravvenuta prescrizione decennale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, cosi provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito di cui al contratto del
09.04.2010;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in €
1.000,00 oltre spese generali Iva e Cpa se dovuta, da distrarsi.
Così deciso in Lamezia Terme 25 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda