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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 975/2024 promossa da:
(c.f. ) nato alla Spezia il 26.02.1972 (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Montanari) e (c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.11.1971 (con l'avv. Turano) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 178/2024 del 07.10.2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. All'udienza del 29.05.2025 i coniugi sono quindi comparsi personalmente dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare ed insistendo per il divorzio, alle seguenti condizioni:
“2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Arcola in Via Soggiano nr. 9, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della moglie nell'interesse dei figli minori e non, ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la casa che fu coniugale, Per_2 Per_1 libero di vedere i figli ogniqualvolta lo vorrà, potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) dal sabato mattina dalle ore 10.30 ca. e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna;
ed un giorno infrasettimanale di ulteriore frequentazione con pernottamento, ovvero il mercoledì;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 e così € 200,00 per ciascun figlio, che il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Pt_1 CP_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia dall'omologazione della separazione.
8. Confermare l'assegno unico per i figli, se previsto, percepito al 50% tra i coniugi.
9. Confermare che il sig. , qualora non venga rinnovato il contratto di lavoro alla sig.ra Pt_1 presso Coop Liguria, e finito il periodo di disoccupazione, qualora la stessa non rinvenga CP_1 altro lavoro, si impegna ad aumentare l'assegno quale contributo al mantenimento dei figli di € 100,00/mese, portandolo ad € 500,00/mese, cifra che sarà riportata ad € 400,00/mese in caso di nuova assunzione anche a tempo determinato o a voucher.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Confermare che Il sig. , continuerà a farsi carico del mutuo/casa per € 500,00/mese sino Pt_1 alla completa estinzione dello stesso.
11. La casa che fu coniugale, in comproprietà tra i coniugi, resterà in uso alla sig.ra ed CP_1 ai figli conviventi. La moglie ha già provveduto a volturare le utenze a proprio nome ed al pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie e dei consumi inerenti l'abitazione.
12. Confermare che i coniugi, dichiarano con ciò, di non avanzare pretese di mantenimento reciproco e di aver separatamente regolato ogni altra questione patrimoniale e non. 13. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. In tal sede, le parti hanno altresì precisato che – a chiarimento della condizione n. 9 – la stessa debba intendersi riferita a qualsiasi posizione lavorativa di e non specificatamente al solo rapporto CP_1 con Coop, peraltro già terminato.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto di Per_1
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data
[...] Controparte_1
18.04.2004 a Castelnuovo Magra (SP), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto
Comune per l'anno 2004, al numero 1, parte II, serie A;
- omologa le condizioni concordate di divorzio, come precisate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 29.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani