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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1146 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione nella fase sommaria, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Via E. De Nicola n. 42, è elettivamente domiciliata reclamante
E
Controparte_1 reclamato non costituito
Avente ad oggetto: reclamo, ex art.1, 58°co., L.92/012 avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Licenziamento collettivo CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…in accoglimento del reclamo proposto ed in riforma della sentenza n. 1796/2024 pubbl. il 14/10/2024 (RG n. 1820/2023 Tribunale di Cosenza, sez. Lav., l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro accerti e dichiari la legittimità ed efficacia del licenziamento intimato al sig. , Controparte_1 con ogni altra conseguenziale statuizione e con condann refusione delle spese di lite del doppio grado” … >> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro - decidendo sull'opposizione proposta ex art. 1 commi 51 e sg. L. 92/2012 da nei confronti di Parte_1
1 , dipendente della medesima società dal 1997 con Controparte_1 iliario socio sanitario e con successiva assegnazione alle mansioni di impiegato addetto alla reception ed al centralino, avverso l'ordinanza del suddetto Tribunale che, in accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore ex art. 1, comma 47 e ss. della legge 92/2012, disponeva l'annullamento del licenziamento, con condanna della società resistente alla reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro ed al pagamento CP_1 dell'indennità risarcitori ta nella misura di dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, con compensazione delle spese di lite;
- la rigetta
“conferma integralmente l'ordinanza impugnata dell'11.4.2023, con cui si è disposto nei seguenti termini: - annulla il licenziamento impugnato, disponendo che la provveda a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- Parte_1 condanna la al pagamento, in favore di , di Parte_1 Controparte_1 una indennit isura pari a dodici mensilit ne globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
- compensa le spese di lite per il giudizio di opposizione”.
§3 Ha proposto reclamo la con atto depositato l'11.11.2024. Parte_1
Nella contumacia di , in vista dell'udienza fissata per la Controparte_1 discussione, l'appella itate il 16.3.2025, ha dichiarato di rinunciare al reclamo, per avere raggiunto un accordo con la controparte, e ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto.
Al Collegio non resta che provvedere in conformità alla rinuncia dell'impugnazione proposta, che non deve essere notificata alla parte contumace, perché essa fa venir meno il potere-dovere del giudice di decidere sull'appello: Cass. 3905/1995: “Anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 cod. proc. civ., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 cod. proc. civ. …”; Cass. 5112/2014: “La rinuncia agli atti del giudizio
- ammissibile anche in appello - va tenuta distinta dalla rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado, la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte. La rinuncia all'impugnazione determina - come la rinuncia agli atti del giudizio di appello - il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti perché mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o
2 in quanto non richieda accettazione, la rinuncia alla impugnazione fa venire meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”.
§4
Occorre quindi dichiarare estinto il giudizio di impugnazione e prendere atto del conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Le spese sono irripetibili, stante la contumacia della parte reclamata.
L'estinzione del gravame osta alla declaratoria prevista dall'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/02, come modif. dalla L. 228/12, ai fini del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
con ricorso depositato l'11 novembre 2024, avverso la s
[...] nale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1796/24, resa in data 14 ottobre 2024, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al reclamo;
2. Dichiara estinto il giudizio;
3. Dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
3
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1146 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione nella fase sommaria, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Via E. De Nicola n. 42, è elettivamente domiciliata reclamante
E
Controparte_1 reclamato non costituito
Avente ad oggetto: reclamo, ex art.1, 58°co., L.92/012 avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Licenziamento collettivo CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…in accoglimento del reclamo proposto ed in riforma della sentenza n. 1796/2024 pubbl. il 14/10/2024 (RG n. 1820/2023 Tribunale di Cosenza, sez. Lav., l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro accerti e dichiari la legittimità ed efficacia del licenziamento intimato al sig. , Controparte_1 con ogni altra conseguenziale statuizione e con condann refusione delle spese di lite del doppio grado” … >> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro - decidendo sull'opposizione proposta ex art. 1 commi 51 e sg. L. 92/2012 da nei confronti di Parte_1
1 , dipendente della medesima società dal 1997 con Controparte_1 iliario socio sanitario e con successiva assegnazione alle mansioni di impiegato addetto alla reception ed al centralino, avverso l'ordinanza del suddetto Tribunale che, in accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore ex art. 1, comma 47 e ss. della legge 92/2012, disponeva l'annullamento del licenziamento, con condanna della società resistente alla reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro ed al pagamento CP_1 dell'indennità risarcitori ta nella misura di dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, con compensazione delle spese di lite;
- la rigetta
“conferma integralmente l'ordinanza impugnata dell'11.4.2023, con cui si è disposto nei seguenti termini: - annulla il licenziamento impugnato, disponendo che la provveda a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- Parte_1 condanna la al pagamento, in favore di , di Parte_1 Controparte_1 una indennit isura pari a dodici mensilit ne globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale e senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
- compensa le spese di lite per il giudizio di opposizione”.
§3 Ha proposto reclamo la con atto depositato l'11.11.2024. Parte_1
Nella contumacia di , in vista dell'udienza fissata per la Controparte_1 discussione, l'appella itate il 16.3.2025, ha dichiarato di rinunciare al reclamo, per avere raggiunto un accordo con la controparte, e ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto.
Al Collegio non resta che provvedere in conformità alla rinuncia dell'impugnazione proposta, che non deve essere notificata alla parte contumace, perché essa fa venir meno il potere-dovere del giudice di decidere sull'appello: Cass. 3905/1995: “Anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 cod. proc. civ., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 cod. proc. civ. …”; Cass. 5112/2014: “La rinuncia agli atti del giudizio
- ammissibile anche in appello - va tenuta distinta dalla rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado, la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte. La rinuncia all'impugnazione determina - come la rinuncia agli atti del giudizio di appello - il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti perché mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o
2 in quanto non richieda accettazione, la rinuncia alla impugnazione fa venire meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”.
§4
Occorre quindi dichiarare estinto il giudizio di impugnazione e prendere atto del conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Le spese sono irripetibili, stante la contumacia della parte reclamata.
L'estinzione del gravame osta alla declaratoria prevista dall'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/02, come modif. dalla L. 228/12, ai fini del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
con ricorso depositato l'11 novembre 2024, avverso la s
[...] nale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1796/24, resa in data 14 ottobre 2024, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al reclamo;
2. Dichiara estinto il giudizio;
3. Dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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