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21 gennaio 1996
21 gennaio 1996
Art. 1. Norma per l'informazione del consumatore 1. Il termine di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 , e' differito al 30 giugno 1996.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 (Norme per l'informazione del consumatore) e' il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 (Norme per l'informazione del consumatore) e' il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1".
Giurisprudenza • 9
- 1. Corte Cost., sentenza 28/03/2014, n. 62Provvedimento: […] Secondo il ricorrente, la disposizione regionale in esame che elimina tali trasferimenti finanziari senza, tuttavia, abrogare gli artt. 1 e 2 della legge reg. n. 25 del 1996 che pongono in capo alle ASL l'obbligo di operare detto rimborso, comporta il permanere di una prestazione per la quale non viene tuttavia specificato il mezzo di copertura finanziaria. Si determinerebbe, in tal modo, una violazione dell'art. 81 Cost., sussistendo oneri per il Servizio sanitario regionale rimasti privi della necessaria copertura finanziaria.Leggi di più...
- sanità pubblica·
- ricorso del governo·
- norme della regione puglia·
- insussistenza·
- carenza di motivazione in ordine al parametro evocato·
- inammissibilità della questione.·
- non fondatezza della questione.