Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1996, n. 25
Articolo 2
Versione
21 gennaio 1996
Art. 1. Norma per l'informazione del consumatore 1. Il termine di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 , e' differito al 30 giugno 1996.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 (Norme per l'informazione del consumatore) e' il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1".
Entrata in vigore il 21 gennaio 1996
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