Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Camillo Romandini consigliere dr. Marina Tucci consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1814 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 24 febbraio 2025 e vertente TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Giorgio Marino PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Mirko Bernard PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 18739/2018 emessa dal Tribunale di Roma, sez. VIII, pubblicata in data 02/10/2018 in materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 2° comma c.p.c. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso
[...] dal Tribunale di Roma n. 25723/2016 con il quale veniva ingiunto lei il pagamento della somma di euro 65.848,25 in favore del ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, accertati i fatti come descritti e provati in premessa:
- Rigettare, preliminarmente, qualsiasi avversa istanza di concessione della provvisoria esecutività, essendo la presente
1
Nel merito, anche previa declaratoria di inammissibilità dell'azione ex art. 633 e ss c.p.c.,
- Revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni avverso diritto di credito come fatto valere nella fase monitoria;
- In subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di interessi e rivalutazione monetaria ex adverso rivendicati in fase monitoria;
- Dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra CP_1
al Sig. per le causali di cui al decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, in caso di rigetto della domanda di revoca e/o annullamento integrale del decreto ingiuntivo opposto o della sorte come ex adverso reclamata, accertare e dichiarare la compensazione legale tra quanto ex adverso richiesto, e le somme dovute all'odierna opponente, e per l'effetto ridurre gli importi ex adverso richiesti nella misura che verrà ritenuta di Giustizia, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- Comunque condannare parte opposta e chiunque verrà ritenuto responsabile, al pagamento di una somma di denaro ritenuta di Giustizia, ex art. 96 c.p.c. e 94 c.p.c., per la somma ritenuta di Giustizia, per aver agito scientemente con mala fede e colpa grave nel presente giudizio»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione, Parte_1 la conferma dell'obbligazione di pagamento dell'addebito di eccedenza ex art. 720 c.c. statuito dal Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale, tenuto conto che il credito di cui si è chiesta la “condanna” della opponente è UNICO, riguarda
“addebito dell'eccedenza” così come definito dalla Sentenza 30463/01 Trib.le Roma, costituente il presupposto dell'emanato decreto ingiuntivo, e considerato che tale credito non solo è IMPRESCRITTIBILE, essendo già contenuto nella sfera di proprietà formale dell'opposto uti heres, e che comunque non è prescritto per le interruzioni molteplici esposte in narrativa e in motivazione in diritto, RESPINGERE l'opposizione per quanto di ragione confermando l'obbligazione di pagamento dell'ADDEBITO di eccedenza ex art. 720 c.c. statuito dal
2 Tribunale e confermando così ogni posizione soggettiva ed pretensiva di , così come ribadita e confermata Parte_1 dall'opposto decreto ingiuntivo che deve essere confermato in parte qua, come “CONDANNA” di pagamento in sostituzione di
“ATTRIBUZIONE”. confermerà in udienza la Parte_1 unicità del credito. Con ogni effetto e conseguenza di legge.»;
- il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 comma
6, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2 ottobre 2018.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: « a) revoca il decreto ingiuntivo n. 25723/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 5.11.2016; b) condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'avv. Mirko Bernard, dichiaratosi antistatario nel presente giudizio, le spese di lite, che si liquidano in €237,00 per spese
€3.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
c) condanna al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di €2.000,00 ex art. 96 c.p.c.». Controparte_1
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
“Il motivo di opposizione teso a far valere l'illegittimità del decreto ingiuntivo per asserita duplicazione del titolo è fondato e deve essere accolto. Il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo n. 30463/2001 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 8.9.2001 resa esecutiva in data 27.02.2013 e notificata unitamente all'atto di precetto in data 31.07.2013. Ebbene deve essere riportato l'orientamento giurisprudenziale reso dalle Sez. Un. civili della Corte di Cassazione, 17 dicembre 2007, n. 26482 secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo”. Ed ancora
“qualora due giudizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto il
3 medesimo negozio, rapporto o fatto giuridico e uno di essi si sia definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto, qualora sia relativo a un punto fondamentale, deve essere considerato incontrovertibile e non può più essere messo in discussione”. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 25214/15). Nel caso di specie il Tribunale di Roma aveva già accertato “l'addebito” di £127.500.000 in capo a CP_1
ed in favore di con la sentenza n.
[...] Parte_1
30463/2001 resa esecutiva e notificata da a Parte_1
. Ne consegue che il decreto ingiuntivo Controparte_1 inammissibile deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Alla luce della documentazione in atti nonché della inammissibilità della domanda deve essere condannato al pagamento Parte_1 dell'ulteriore somma pari ad €2.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: “Piaccia alla adita Corte, in completa riforma della sentenza meglio identificata in epigrafe, annullare la stessa per quanto di ragione per inesistenza di responsabilità ex art. 96 c.p.c. e con espressa conferma che la domanda ridotta dall'appellante si sostanzia in condanna della appellata al pagamento di quanto stabilito nella sentenza Tribunale di Roma n. 30463/2001 depositata 8.9.2001 ancora priva di adempimento, senza alcuna duplicazione di domanda ed escluso il bis in idem come specificato nelle conclusioni di atto di costituzione di prime cure e in comparsa conclusionale. Con ogni connessa conseguenza di legge”.
ha resistito al gravame ed ha così Controparte_1 concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in virtù di quanto esposto in fatto e in diritto, - rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1 avverso la sentenza di primo grado n. 18739/2018; confermare la sentenza di primo grado n. 18739/2018; revocare e/o annullare il
Decreto Ingiuntivo opposto n. 25723/2016 NRG. 58304/2016; rigettare ogni avversa domanda;
comunque condannare parte appellante al pagamento di una ulteriore somma di denaro ritenuta di giustizia, ex art. 96 c.p.c. e 94 c.p.c., per la somma ritenuta di Giustizia, per aver agito scientemente con mala fede e colpa grave nel presente giudizio;
4 con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara sin da ora antistatario, oltre alle spese generali, oltre iva e cpa come per legge”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 24 febbraio 2025, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 24.12.2024.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Inesistenza della carenza del diritto di credito scaturente da sent. Tribunale di Roma 10886/14 così come rilevata dalla riformata sentenza di appello, n. 711/2019 – conseguente necessità di affermazione dello stesso con messi di giustizia idonei a contestare l'illegittimità di tale sentenza. Con il primo motivo di appello parte appellante sostiene, premettendo le lesioni subite ai propri diritti di credito:
1) le gravi negligenze subite per l'omessa trascrizione – atto dovuto – della sentenza del Tribunale di Roma n. 30463/2001 da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma. Invero, in virtù di tale omissione, la coerede CP_1
ha potuto vendere liberamente a terzi l'immobile gravato
[...] dal “debito di valore” a favore del coerede, con vanificazione delle garanzie di legge;
2) il fatto che la sentenza n. 30463/2001 è stata considerata
“inidonea alla eccepita compensazione” del debito da un giudice che ignora quanto precisato dalla Corte di Appello di Roma con sent. n. 711/19; che si è trovato costretto a ribadire il proprio diritto successorio, nell'unica sede possibile per l'ufficializzazione del proprio credito, ovverosia l'ingiunzione di cui all'art. 633 c.p.c. Conseguentemente, secondo l'appellante, va riformata la sentenza di primo grado anche quanto alla condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. non sussistendo in capo a alcun Parte_1 intento lesivo dei diritti di controparte.
- Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa corrispondenza della sentenza con quanto richiesto in comparsa di costituzione in opposizione a decreto ingiuntivo. Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha omesso la valutazione della domanda monitoria dell'intimante, come modificata e specificata in sede di opposizione.
5 Invero, prosegue l'appellante, l'opposto in sede di opposizione secondo costante giurisprudenza ben potrebbe eventualmente ridurre le proprie pretese nel giudizio di opposizione (Cass. n. 6663/2002). Nello specifico, l'opposto odierno appellante precisava a pag. 11 della comparsa di costituzione che: “in ogni modo non sarà mai preteso in duplicazione (il credito ingiuntivo)” e nelle conclusioni del medesimo atto: “Voglia il Tribunale, tenuto conto che il credito di cui si è chiesta la condanna dell'opponente, è unico, riguarda addebito dell'eccedenza così come definito dalla sentenza 30463/2001 del Tribunale di Roma, costituente il presupposto dell'emanato decreto ingiuntivo, e considerato che tale credito non solo è imprescrittibile, essendo già contenuto nella sfera di proprietà formale dell'opposto uti heres, e che comunque non è prescritto per le interruzioni molteplici esposte in narrativa e in motivazione in diritto, respingere l'opposizione per quanto di ragione confermando l'obbligazione di pagamento dell'addebito di eccedenza ex art. 720 c.c. statuito dal Tribunale e confermando così ogni posizione soggettiva e pretensiva di
, così come ribadita e confermata dall'opposto Parte_1 decreto ingiuntivo che deve essere confermato in parte qua, come condanna di pagamento in sostituzione di attribuzione. Pt_1
confermerà in udienza la unicità del credito”.
[...]
Pertanto, secondo l'appellante la mancata statuizione relativa ad un determinato capo della domanda determinerebbe un vizio di legittimità (Cass. n. 12084/2007).
§ 5. — L'appello è infondato.
Il giudice di primo grado, nel richiamare il principio di cui alla sentenza delle S.U 26482/2007, ha evidentemente ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 30463/2001 costituisse titolo idoneo e sufficiente all'accertamento del credito dell'odierno appellante per l'eccedenza ex art. 720 c.c., e che pertanto fosse precluso a precostituirsi un Parte_1 nuovo titolo (decreto ingiuntivo) in relazione alla medesima somma rappresentante l'eccedenza ex art. 720 c.c. riconosciutagli all'esito del giudizio di divisione. Detta ricostruzione è confermata dalla giurisprudenza della S.C., che ha affermato il seguente principio: La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito
6 dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo
- al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) - non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni. (Cass. n. 22833 del 24/10/2006). In motivazione, la S.C. ha precisato che: “nella sentenza di divisione, l'obbligo di pagamento del conguaglio è solo lo strumento adottato dal giudice per il raggiungimento dell'effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento dell'obbligo non può che essere perseguito dai condividenti creditori con i normali mezzi di esecuzione forzata, ferma restando comunque la statuizione principale concernente la divisone dei beni”. Non vi è pertanto dubbio che , in forza della Parte_1 sentenza n. 30463/2001 del Tribunale di Roma passata in giudicato e munita di formula esecutiva, avesse titolo per procedere esecutivamente contro senza necessità di Controparte_1 munirsi di un nuovo titolo. In questi casi, osserva la S.C.: “Il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere "ex novo" un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga tutte le volte che la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla mera duplicazione del titolo già conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica (che non abbia già trovato esaustiva tutela) suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che, sulla premessa secondo cui un decreto di liquidazione di compenso al consulente tecnico emesso ex art. 11 della legge 319/80, benché titolo esecutivo, non fosse purtuttavia funzionale all'iscrizione
7 dell'ipoteca giudiziale, aveva successivamente emesso decreto ingiuntivo in ordine allo stesso credito, sul presupposto che tale provvedimento costituisse, esso sì, utile titolo per l'iscrizione "de qua"). Cass. n. 135 del 05/01/2001. Nel caso in questione, lo stesso appellante chiarisce, anche nel presente giudizio di appello, che il credito di cui si è chiesta la condanna dell'opponente (n.d.r. con il decreto ingiuntivo), è unico, riguarda addebito dell'eccedenza così come definito dalla sentenza 30463/2001 del Tribunale di Roma, di talchè si applica il principio generale indicato dalla S.C. secondo il quale, ottenuta una pronuncia di condanna nei confronti del debitore, non può, per difetto di interesse, richiedersi "ex novo" un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo. Non è contestato che la sentenza n. 30463/2001 del Tribunale di Roma è passata in giudicato ed è stata notificata alla debitrice munita di formula esecutiva prima dell'inizio del presente procedimento. Va pertanto confermata la sentenza impugnata quanto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. Va invece esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ritenuta dal giudice di primo grado, dovendosi reputare insussistente la mala fede o colpa grave nell'azione intrapresa da
, atteso che nel contenzioso in sede di esecuzione con Pt_1
l'appellata scaturito a seguito del giudizio di divisione e documentato in atti da , che ha preceduto Parte_1
l'iniziativa in via monitoria da parte dell'appellante, vi è stata, anche da parte dei giudicanti, incertezza sulla natura della statuizione contenuta nella sentenza n. 30436/2001 del Tribunale di Roma riguardante l'addebito dell'eccedenza ex art. 720 c.c. Per tale ragione, va rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata anche nel presente CP_2 giudizio. La Corte aderisce all'orientamento della S.C. secondo il quale la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è meramente accessoria e il rigetto della stessa non determina la parziale reciproca soccombenza (Cass. n. 9532 del 12/04/2017).
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, va annullata la statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta dal Tribunale a carico dell'odierno appellante, ferma per il resto l'impugnata sentenza.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte
8 appellante. Esse si liquidano secondo i valori minimi, avuto riguardo all'unicità della questione di diritto trattata, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (scaglione da 52.001 a 260.000), nella misura di euro 7.160 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla la statuizione di condanna dell'appellante al pagamento dell'importo di euro 2.000,00 ex art. 96 c.p.c., ferma per il resto l'impugnata sentenza;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 7.160 oltre a spese generali, Iva e CPA da distrarsi in favore dell'avvocato Mirko Bernard, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il giorno 24 febbraio 2025. Il Presidente estensore
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