Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del
9.4.2025, sul ricorso ex 700 c.p.c. iscritto al n. 202-1 del RG dell'anno 2025, proposto da
(P.I/C.F.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, nei confronti del
[...]
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, Parte_2
(C.F./P.I.: ), in
[...] P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dalla dott.ssa Domenica
Togo, ed elettivamente domiciliati presso l' , sito in , Parte_2 Pt_2 alla Via Pascoli, n. 8; rilevato che la ricorrente ha agito in via cautelare, con ricorso depositato in data 25.2.2025, al fine di “disapplicare e/sospendere annullare gli effetti dei provvedimenti impugnati di cui agli allegati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ric orso, quale la reintegra del ricorrente la contestuale presa di servizio, nell'attesa della definizione del giudizio di merito, adottare ogni atto e comportamento necessario alla prosecuzione del rapporto di lavoro oggetto del contratto a termine stipulato come in allegato. Sempre in via cautelare ex articolo 700 disapplicare i provvedimenti allegati con cui è stata disposta la cancellazione dalle GPS, I Fascia sostegno per la Provincia di
, ADSS – SOSTEGNO PSICOFISICO II GR. – I FASCIA, nonché, la risoluzione unilaterale del Pt_2 contratto e ricollocare la ricorrente nella medesima posizione contrattuale e stipendiale precedentemente assunta in seguito alla risoluzione”; evidenziato come a sostegno del ricorso, la ricorrente abbia rappresentato come: a) avev a sottoscritto un contratto a tempo determinato quale supplente con cessazione al 30/06/2024; b) aveva conseguito in Spagna, il titolo di sostegno a seguito della frequentazione del “CURSO EN
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CORSO IN ATTENZIONE AL LE
SPECIFICHE ESIGENZE DI SOSTEGNO” in data 31/03/2024; c) il resistente aveva CP_1 rigettato la domanda volta al riconoscimento del detto titolo;
d) aveva impugnato tale provvedimento di rigetto dinanzi al TAR del Lazio il quale aveva sospeso “il processo nelle more e nell'attesa della decisione della Corte di Giustizia UE in merito alla spendibilità dei titoli esteri in Italia, nella fattispecie, per quelli analoghi a quello esibito dalla ricorrente”; con decreti n. 8372
e 948 del 2024 era stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale e risolto il contratto a tempo determinato di docenza;
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ritenuto preliminarmente di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di tutti i resistenti evocati in giudizio con l'eccezione del;
Controparte_1
considerato al riguardo, secondo l'orientamento consolidato del giudice della nomofilachia “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente generale ad esso Parte_2 preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in Controparte_2
rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza CP_1 dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di
"legittimazione passiva"” (così, Cass. civ., 32938/2021) e “Gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del , sono Controparte_2 privi di legittimazione processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P.R. n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti” (così,
Cass. civ., 32166/2021). Infine, rilevanza assume l'orientamento secondo il quale “l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n.
275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato”. (così, Cass. civ., 19158/ 2012); ritenuto che il ricorso cautelare non sia meritevole di accoglimento;
considerato al riguardo come l'autorità giurisdizionale amministrativa, adita per l'annullamento del provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna, ancorché abbia so speso il “processo a norma degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c. fino alla pubblicazione del provvedimento che definisce la questione pregiudiziale (causa C -340/24) sollevata con ordinanza n. 8867 del 3 maggio
2024”, in ogni caso abbia rigettato “la domanda cautelare proposta in via incidentale”; ritenuto che il rigetto della domanda di sospensiva del provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo estero privi la domanda cautelare del requisito del fumus boni iuris;
ritenuto parimenti insussistente il requisito del periculum in mora atteso che come risulta dalle allegazioni del resistente la ricorrente “ha stipulato un contratto dal 11/01/2025 al CP_1
10/06/2025 per n. 6 presso l'Ist Tecnico Commerciale - Carlo Cattaneo - San Miniato
(PITD070007)”;
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) spese al merito.
Si comunichi.
IL GIUDICE dott. Pierpaolo Vincelli RGC n. 202-1/2025 - Pagina 2 di 2