Sentenza 10 luglio 1989
Massime • 3
È ammissibile la proposizione, per la prima volta nel giudizio di Cassazione, della questione di legittimità costituzionale di una determinata norma, ove la questione medesima abbia funzione strumentale ai fini della decisione sul capo della sentenza investito con il ricorso. ( Conf 3802/85, mass n 441388; ( Conf 1973/85, mass n 439886).*
In ipotesi di recesso per necessità del locatore da un contratto di locazione non abitativa in regime transitorio, ai sensi degli artt. 73 (come modificato dall'art. 1-bis della legge n. 93 del 1979) della legge n. 392 del 1978, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale a favore del conduttore deve essere liquidata alla stregua della normativa vigente al momento in cui il recesso ha prodotto l'effetto estintivo del rapporto. (nella specie, in base al principio di cui alla massima, la S.C. nel cassare la pronuncia del giudice del merito che, trattandosi della stessa attività commerciale, aveva liquidato l'indennità non sulla base di 21 mensilità del canone corrente di mercato con riguardo ad una locazione, il cui recesso era stato riconosciuto con sentenza pronunciata nel 1981, ha ritenuto applicabile l'art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978 nell'originaria formulazione, senza le modifiche successivamente introdotte dallo art. 1 del d.l. n. 832 del 1986 convertito nella legge n. 15 del 1987). ( V 0583/87; ( V 0562/87; ( V 0337/86, mass n 443958; ( V 0349/85; ( V 5951/84, mass n 437616; ( V 0300/83).*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dell'art. 73 in relazione all'art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978, in quanto la disparità di trattamento con riguardo alla diversa Determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, nel caso in cui l'immobile rilasciato venga adibito all'Esercizio della stessa attività o di attività affine a quella esercitata dal conduttore, secondo che trattasi di cessazione della locazione in regime ordinario ovvero di recesso del locatore in regime transitorio, trova giustificazione nella diversità alle due situazioni, mentre nel secondo caso la Determinazione dell'indennità alla stregua di un numero inferiore di mensilità del canone corrente di mercato risponde alla ragionevole scelta di non rendere eccessivamente gravoso il recesso del locatore che agisce per necessità. ( V 0583/87; ( V 0300/83; ( Conf 1396/84, mass n 433491).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/07/1989, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1989 |
Testo completo
In ipotesi di recesso per necessità del locatore da un contratto di locazione non abitativa in regime transitorio, ai sensi degli artt. 73 (come modificato dall'art.
1-bis della legge n. 93 del 1979) della legge n. 392 del 1978, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale a favore del conduttore deve essere liquidata alla stregua della normativa vigente al momento in cui il recesso ha prodotto l'effetto estintivo del rapporto. (nella specie, in base al principio di cui alla massima, la S.C. nel cassare la pronuncia del giudice del merito che, trattandosi della stessa attività commerciale, aveva liquidato l'indennità non sulla base di 21 mensilità del canone corrente di mercato con riguardo ad una locazione, il cui recesso era stato riconosciuto con sentenza pronunciata nel 1981, ha ritenuto applicabile l'art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978 nell'originaria formulazione, senza le modifiche successivamente introdotte dallo art. 1 del d.l. n. 832 del 1986 convertito nella legge n. 15 del 1987). ( V 0583/87; ( V 0562/87; ( V 0337/86, mass n 443958; ( V 0349/85; ( V 5951/84, mass n 437616; ( V 0300/83).*