Sentenza 27 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2003, n. 8408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8408 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE084 08/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIJANG Oggetto Negozio giuridico. SEZIONE TERZA CIVILE Qualificazione. Invalidità. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23428/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente - 1605/00 Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron. 18526 Dott. Italo PURCARO - Consigliere Rep. 2239 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI - Ud.20/01/03 Dott. ON AMATUCCI Consigliere- ha pronunciato la seguente SE NTE NZA sul ricorso proposto da: CIRCI IO, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della F.C. L'Aquila Calcio s.r.l. elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 15, presso 10 studio dell'avvocato STEFANO BARATTELLI, dall'avvocato MARZIO DEL TOSTO, giusta delega difesa in atti;
- ricorrente
contro
DI GIOVANNIO GIOVANNI;
- intimato -
2003 e sul 2° ricorso n° 01605/00 proposto da: 9 99 9 DI GIOVANNIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, che 10 difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato LINO NISII, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
F.C. L'AQUILA S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 350/98 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 07/07/98 e depositata il 29/10/98 (R.G. 628/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Sergio BLASI (per delega Avv. Mario NUZZO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, a proposito dello svolgimento del processo, si legge quanto segue. "A seguito di un ricorso depositato il 13 ottobre 1990, con cui la F.C. di L'Aquila S.r.l. aveva dedotto di essere creditrice nei confronti di VA Di NT della somma di £. 40.000.000 in forza di un assegno bancario rimasto insoluto per mancanza di fondi, il Presidente del Tribunale di L'Aquila, con decreto emesso il 17 ottobre 1990, ingiungeva al DI GIOVANNIO di pagare al ricorrente la somma da questa pretesa. Avverso tale decreto proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 15 novembre 1990 il Di NT [....omissis...] Deduceva, quindi, che l'assegno era stato emesso, senza indicazione di data, al solo scopo di garantire che il calciatore dilettante ON SA, genero dell'opponente, nel corso della stagione calcistica 1989-1990 non esercitasse il diritto di trasferirsi presso una squadra militante nel campionato professionisti. Deduceva inoltre che l'assegno, in quanto riempito con una data di emissione falsa, ed in quanto rilasciato con funzioni di mera garanzia, era privo di valore come titolo di credito;
che il rapporto ad esso sottostante, in quanto instaurato in violazione delle norme federali calcistiche - che escludono, a pena di nullità, che una società dilettantistica possa pretendere somme per il trasferimento di un suo giocatore ad una società professionistica - doveva essere considerato nullo perché contrario a norme imperative [....omissis...] . Si costituiva in giudizio la F.C. L'Aquila [....omissis...] ed invocava il rigetto dell'opposizione. [....omissis...] 3 -Con sentenza 7/12/1994 18/4/1995 il Tribunale di L'Aquila rigettava l'opposizione e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali... " Proponeva appello Di NT VA. La F.C. s.r.l. si costituiva in giudizio e si opponeva all'appello chiedendone il rigetto. Con sentenza 7.7 29.10.1998 la Corte di appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, accoglieva l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava la nullità dell'accordo intercorso tra la F.C. l'Aquila e Di NT VA e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di L'Aquila il 17.10.90, sulla base di un assegno bancario di £ 40.000.000, rilasciato dal Di IA, perché tale somma non è dovuta;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la F.G. L'Aquila Calcio. Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato VA Di NT. VA Di NT ha anche depositato memoria. All'udienza del 30.10.02 questa Corte, rilevato che la parte ricorrente aveva ricevuto la comunicazione ex art. 377 ultimo comma c.p.c. senza il rispetto del termine di 20 gg previsto dalla norma stessa, ha rinviato la causa a nuovo ruolo. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto disporre la riunione dei ricorsi. Con l'unico motivo la ricorrente F.G. L'Aquila Calcio s.r.l. denuncia "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto" esponendo quanto segue. La 4 citazione giurisprudenziale richiamata dalla Corte (Cass. 28.7.81 n. 4845) oltreché significativamente essere unica e sola, appare anche obsoleta e non solo per la data del pronunciamento, ma soprattutto in relazione ad altra molto più recente ed attinente - nella fattispecie complessiva - al caso di specie (Cass. 24.9.94 n.7856) secondo la quale negozi posti in essere tra soggetti estranei all'ordinamento sportivo ancorché aventi attinenza all'attività sportiva, restano disciplinati soltanto dalle norme civilistiche che ne regolano il contenuto e gli effetti. Nel caso in esame soggetto "estraneo" all'ordinamento sportivo risulta essere il Di NT il quale, così come condiviso dal Giudicante di primo grado, pose in essere un negozio unilaterale recettizio condizionato da una causa meramente potestativa senza fissazione di termine, per cui al verificarsi stesso della condizione (tesseramento con altra Società), la F.C. L'Aquila richiese, come da accordi, l'adempimento della obbligazione negoziale. Né, così come chiarito dalla sentenza citata, controparte avrebbe potuto richiamare la normativa vigente in campo sportivo (rectius: in quello calcistico) in quanto la situazione calcistica non può essere preclusiva di situazioni giuridiche ordinarie per le quali lapalissiana è la responsabilità della parte inadempiente, con tutte le dovute conseguenze. "...Circa la prova dell'avvenuta condizione (trasferimento del calciatore SA), la stessa comunque non contestata, quantomeno in primo grado e, - quindi illegittima, come richiesta in appello - è stata fornita documentalmente, in corso di causa....". Il ricorso non può essere accolto. Occorre infatti rilevare che la motivazione della Corte di Appello appare fondata sulle seguenti due autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali è idonea da sola a sostenere la decisione: -A) nella specie le norme federali in questione non 5 hanno mera natura tecnico organizzativa perché, tutelando la libertà del calciatore, hanno ad oggetto una posizione soggettiva meritevole di tutela giuridica;
e necessariamente incidono sull'ordinamento generale e non solo sull'ordinamento interno sportivo;
-B) inoltre anche la giurisprudenza osserva che l'inidoneità del contratto a realizzare la propria funzione nell'ordinamento sportivo comporta pure nullità nell'ordinamento statale (nella sentenza si cita a tal punto Cass. 28.7.1981 n. 4845). Prendendo ora in esame quest'ultima ratio (sub B) va rilevato che essa fa riferimento alla corrente giurisprudenziale secondo la quale "Con riguardo al contratto di cessione di un calciatore, che sia stipulato fra societa sportive, l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della federazione italiana gioco calcio, quali quelle di cui agli artt 35, 37 e 38 (circa il divieto di cessioni temporanee nel settore dilettantistico, l'obbligo di sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle societa e del giocatore, nonche il deposito per la ratifica da parte della lega), se non costituisce ragione di nullita per violazione di legge, a norma dell'art 1418 cod civ, tenuto conto che la potesta regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art 5 della legge 16 febbraio 1942 n 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello dei rapporti intersoggettivi privati, determina l'invalidità e l'inoperatività del contratto medesimo, in relazione al disposto dell'art 1322 cod civ, atteso che esso, ancorche astrattamente lecito per l'ordinamento statuale come negozio atipico (nella specie, prima dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1981 n 91 sull'inquadramento della prestazione sportiva a titolo oneroso nell'ambito del lavoro subordinato), resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attivita sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello stato" (Cass. n. 4845 del 28/07/1981). Tale tesi giurisprudenziale (invalidità ex art. 1322 c.c.), lungi dall'essere rimasta isolata, è stata confermata dalla ben più recente sentenza n. 75 del 5.1.1994. Occorre aggiungere che la ritenuta applicabilità di detto assunto nella specie implica necessariamente che il Giudice di secondo grado ha qualificato il negozio giuridico in questione non come "negozio unilaterale recettizio condizionato”, ma come negozio bilaterale e piu precisamente come contratto bilaterale (atipico); ciò è del resto confermato dal contesto della motivazione e dall'uso del termine “contratto" (v. in particolare alla quindicesima riga di pag. 9; cfr. inoltre il termine "accordo" alla settima riga di pag. 7). La parte ricorrente non denuncia ritualmente specifici vizi in ordine a detto presupposto di fatto (oltre che di diritto) di tale seconda ratio (e cioè in ordine alla ritenuta sussistenza di un contratto e non di un negozio unilaterale); infatti la F.G. L'Aquila Calcio s.r.l. si limita ad espone la sua tesi (contraria a quella ora detta della Corte) in termini (in sostanza) meramente apodittici. Detta parte ricorrente inoltre non non denuncia ritualmente specifici vizi in ordine a questa seconda ratio nella parte in diritto che si basa sulla giurisprudenza sopra citata (ed anzi in realtà non la prende affatto in rituale considerazione). Il motivo di ricorso sembra avere qualche attinenza solo con la ratio A). Devono ritenersi dunque a questo punto giuridicamente irrilevanti (e quindi inammissibili) le doglianze concernenti detta ratio A) [doglianze che altrimenti avrebbero dovuto essere considerate comunque inammissibili in quanto fondate sull'estraneità all'ordinamento sportivo del Di NT;
e cioè su una tesi anche in fatto non trattata nell'impugnata sentenza e che la parte ricorrente non ha affermato di aver esposto in appello;
v. Cass. n. 724 del 18/01/2001: "Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto non risulti 7 trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita', al fine di evitare una statuizione di inammissibilita', per novita' della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qual atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa"] poiché la decisione è destinata a rimanere comunque ferma sulla base della ratio B), non ritualmente considerata. Il ricorso principale va dunque respinto. Deve invece ritenersi assorbito il ricorso incidentale in quanto condizionato, non solo per il suo contenuto ma anche perché espressamente qualificato come tale da VA Di NT (il quale ha denuncianto “violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 R. D. 21.12.1933 n. 1736. Omessa contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" esponendo che l'uso di un assegno postdatato o senza data come mezzo di garanzia deve ritenersi contrario alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 R.D. 1736/1933, e che nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale riemergerebbe pertanto questo diverso profilo di nullità). Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 20.1.2003. IL PRESIDENTEмурш IL CONSIGLIERE ESTENSORE Kan Aller DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 27 MAG 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzi nattista