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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 6855/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARTA Parte_1 C.F._1
NI
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SULIS Controparte_1 C.F._2
FA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“ -CHE la signora ed il signor contraevano, in Comune di San Controparte_1 Parte_1
OV SU (CA),in data 15dicembre 2001, matrimonio civile, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, Parte IN.9Anno 2001.
-CHE dall'unione, il 10febbraio AC era nata . Persona_1
-CHE con sentenza n. 3398/2010, depositata in data 9 dicembre2010, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
-CHE sussistendone i presupposti, con ricorso in data 25gennaio 2017, la signora domandava CP_1
lo scioglimento del matrimonio.
-CHE con sentenza n. 1126/2021, depositata in data 13 aprile 2021, il Tribunale, di Cagliari
richiamata la sentenza non definitiva n. 2734/2018, con la quale era stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio:
1) affidava in via esclusiva la minore nata il [...] a [...]_1 CP_1
nata a [...] l'[...], confermandone a fini anagrafici la residenza presso la madre;
2) assegnava la casa coniugale, sita in Portoscuso via Salvo D'Acquisto n. 10, alla ricorrente,
affinché vi abiti unitamente alla figlia minorenne;
3) disponeva che le decisioni di maggiore importanza relative alla vita della figlia minore, alle sue condizioni di vita, di salute, alla sua educazione ed istruzione ed alla scelta della sua residenza abituale, vengano assunte esclusivamente da;
Controparte_1
4) disponeva che potesse stare con la figlia in base agli accordi che avrebbe preso Parte_1
di volta in volta con la medesima;
5) disponeva che corrispondesse a a titolo di contributo per il Parte_1 Controparte_2
mantenimento della minore, la somma mensile di euro 600,00 da versare entro il giorno 5 di ogni
Pag. 2 a 4 mese presso il domicilio della madre. Somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale oltre al 70%
delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore;
6) disponeva che corrispondesse a a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 200,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente in base agli
Indici ISTAT sul costo della vita.
-CHE nelle more è divenuta maggiorenne, la medesima è studentessa universitaria e Persona_1
non economicamente autonoma.
-CHE, FERME LE ALTRE CONDIZIONI RELATIVE AL DIVORZIO, le parti hanno raggiunto un accordo in virtù del quale, il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 [...]
un assegno divorzile di euro 100,00 mensili e la somma mensile di euro 450,00 quale CP_1
contributo per il mantenimento della figlia , studentessa universitaria non Persona_1
economicamente autonoma. Entrambi detti importi dovranno essere corrisposti entro il giorno 5 di ciascun mese e dovranno essere aggiornati sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita. Il signor
, altresì, si obbliga a corrispondere il 50% delle spese straordinarie necessarie Parte_1
per richiamandosi esplicitamente quanto previsto nelle Linee Guida adottate dal Persona_1
Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017.
e , come sopra rapp.ti, difesie dom.ti, contrariis Controparte_2 Parte_1
reiectis, concludono, pertanto, affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
1) Prendere atto dell'accordo intercorso tra le parti in virtù del quale, a parziale modifica delle condizioni del divorzio già dichiarato, il signor si obbliga a corrispondere alla Parte_1
signora un assegno divorzile di euro 100,00 mensili e la somma mensile di euro Controparte_1
450,00 quale contributo per il mantenimento della figlia , studentessa universitaria Persona_1
non economicamente autonoma. Entrambi detti importi dovranno essere corrisposti entro il giorno
5 di ciascun mese e dovranno essere aggiornati sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita. Il
signor , altresì, si obbliga a corrispondere il 50% delle spese straordinarie Parte_1
Pag. 3 a 4 necessarie per richiamandosi esplicitamente quanto previsto nelle Linee Guida Persona_1
adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017.
2) Con spese e competenze integralmente compensate.”
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 1126/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari il
6/04/2021 e pubblicata il 13/04/2021,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 7/10/2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pag. 4 a 4