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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/10/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 86/2025
TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
Parte ricorrente e Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
Parte resistente
Oggi 15 ottobre 2025, alle ore 11.03, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. BERSANI MICHELE, è presente il ricorrente Parte_1 pers Per contumace;
Controparte_1 Per I MURO in sostituzione dell'Avv. PEPE FERNANDO;
CP_1
Per 'Avv. CECI GIANFRANCO e l'Avv INNO SIMONE;
Controparte_2 Per 'Avv. ZIGNI VI MARIA;
Controparte_2
Viene introdotto il primo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono , nato il [...] in [...], Testimone_1 residente in San Giuliano Milanese. Professione magazziniere presso il Gigante. Conosco il ricorrente, lavora con noi da marzo 2020. Abbiamo lavorato con 29 Servizi, poi diventata nel 2022, poi nel luglio 2024 con EL. Il CP_3 nostro lavoro è sempre stato a Carpiano, ma da luglio 2024 lavoriamo nel magazzino de il a Bascape a Pavia.”. Il Pt_2 Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone s sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. del ricorso 6: Confermo la circostanza, ha sempre lavorato con noi a Carpiano, Via Aldo Moro. CP_1 è il Gigante. ha un magazzino. Preciso che con la società subentrata EL abbiamo la
[...] CP_1
2 mesi nel luglio-agosto 2024, poi ci siamo spostati a Bescape. Cap. 11: Ha lavorato di notte come me. è il consorzio, dà il lavoro a CP_4 CP_2 CP_4 dà il lavoro a per cui abbiamo lavorato io e il ricorrente, sempre da gennaio 2022 al CP_4 CP_3 024. Il nostr CP_3
Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Viene introdotto il secondo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire
Pag. 1 di 10 tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: "Sono , nato il Tes_1 Parte_3 25.01.1976 in Egitto, residente in Milano. Professione ora lavoro a Bescape, prima lavoravo in Carpiono Via Aldo Moro, insieme al ricorrente. era il datore di lavoro dal 2022 fino a maggio 2024.". Il Giudice procede, ai sensi CP_3 dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. 6: Abbiamo Lavorato a Carpiano Via Aldo Moro per il Gigante. Abbiamo lavorato per nel CP_5 periodo che ho detto. era a Carpiano. Ribadisco che lavoravamo entrambi per CP_4 CP_3 abbiamo lavorato per lei per due anni. Cap. 11: Confermo la circostanza che mi viene letta. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della CP_2 domanda e per l'accoglimento delle manleve. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della CP_2 domanda e per l'accoglimento delle manleve. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della CP_1 domanda e per l'accoglimento delle manleve-regresso. Ribadisce l'estraneità al rapporto di lavoro e l'adibizione del ricorrente all'appalto. Rappresenta che l'allegato 5 di parte ricorrente sembrerebbe introdurre un accollo con responsabilità diretta di Insiste per i trattamenti strettamente CP_1 retributivi. Insiste per la manleva piena ex art. 7 del contratto di appalto, che si estenderebbe alle spese di causa. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
o è el in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1 entat Avv. PEPE FERNANDO, presso il cui CP_1 P.IVA_2 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CECI GIANFRANCO, presso Controparte_2 P.IVA_3 il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ZIGNI Controparte_2 P.IVA_4
VI MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 03/02/2025, ha Parte_1 adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
(d'ora in avanti, anche solo “ ), con d'ora in avanti, anche
[...] CP_1 CP_1 solo ”), con (d'ora in avanti, anche solo “ ), con CP_1 Controparte_2 CP_2 [...]
(d'ora in avanti, anche solo “ ) deducendo del rapporto di lavoro alle Controparte_6 CP_2 dipendenze di per il periodo dal 1.1.2022 al 30.6.2024, in forza di un contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello 5° del C.C.N.L. Logistica,
Trasporto, Merci e Spedizione presso lo stabilimento sito in Carpiano, via Aldo Moro n. 4, nell'ambito dell'appalto tra la committente e la appaltatrice , che a sua volta ha sub-appaltato i servizi di CP_1 CP_2 facchinaggio alla società che a sua volta li ha affidati a datrice di lavoro. CP_2 CP_1
Il ricorrente ha domandato accertarsi il diritto al credito retributivo pari a € 7.029,30, comprensivo di: € Pag. 1 di 10 4.628,55 a titolo di TFR, € 1.185,50 a titolo di ferie non godute, € 123,00 a titolo di indennità ICE, € 157,63
a titolo di permessi non goduti, € 102,62 a titolo di esonero IVS, € 832 complessivi netti trattenuti nelle buste paga dei mesi di febbraio, marzo, aprile, luglio del 2024 con la seguente voce “cessione”.
Invocando la solidarietà della committente, appaltatrice e delle subappaltatrici ex art. 29 del d.lgs. n.
176/2003 il ricorrente ha domandato la condanna, in solido, delle resistenti, al pagamento dell'importo, per i titoli di cui in premessa, pari a complessivi € 7.029,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando l'adibizione del ricorrente all'appalto, CP_1 affermando la propria estraneità al rapporto di lavoro, contestando i conteggi, eccependo l'esclusione dalla solidarietà ex art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 dei trattamenti non strettamente retributivi, concludendo per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento della domanda di manleva verso CP_2 avente titolo nell'appalto e della domanda di regresso ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n.
[...]
276/2003.
Si è ritualmente costituita in giudizio affermando la rispettiva estraneità al rapporto di Controparte_2 lavoro del ricorrente, contestando l'adibizione continuativa del ricorrente all'appalto con CP_2 contestando i conteggi, eccependo l'esclusione dalla solidarietà ex art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 dei trattamenti non strettamente retributivi, concludendo per l'accoglimento delle domande di manleva e di regresso verso e , previa compensazione con Controparte_2 Controparte_1 eventuali debiti verso Controparte_2
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei Controparte_2 fatti operata dal ricorrente, concludendo per l'accoglimento della domanda di regresso ex art. 29 del d.lgs.
n. 276/2003 verso Controparte_1
Non si è costituita in giudizio ed il Giudice, previa verifica Controparte_1 della regolarità e perfezionamento della notificazione, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e tramite l'escussione di testimoni (udienza del
15.10.2025, testimoni escussi e Testimone_1 [...]
). Testimone_2
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
A – Fatti non contestati.
Non sono in contestazione tra le parti i seguenti fatti: - il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del ricorrente alle dipendenze della società datrice di lavoro per il periodo dal 1.1.2022 al
30.06.2024 (v. cedolini paga docc. nn.
2-3 ric.); - la sede di lavoro situata in Carpiano;
- i contratti di appalto esistenti tra le società.
B – Appalti e affidamenti.
Pag. 2 di 10 È documentale la sussistenza di contratti di appalto di servizi tra le società resistenti presso il deposito sito in Carpiano: tra (società che incorpora doc. n. 3 fasc. ) e , tra CP_1 Controparte_7 CP_1 CP_2
e tra e qualificabile quest'ultimo come sub-appalto di servizi. CP_2 CP_2 CP_2 CP_1
Nessun rilievo, ai fini del presente giudizio, ha il cambio appalto ed il passaggio del personale alle dipendenze di una società terza ( . Il presente giudizio ha ad oggetto i crediti retributivi del Parte_4 ricorrente maturati nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore contumace.
B – 1 – I due testimoni escussi, colleghi di lavoro, hanno concordemente deposto sulla adibizione all'appalto del ricorrente per il periodo di cui è causa (sede di Carpiano, via Aldo Moro) e non vi è ragione di dubitare della loro attendibilità e credibilità (si vedano le deposizioni dei testimoni).
C – Crediti.
Giova osservare che la società datrice di lavoro, non costituitasi in giudizio, non ha fornito prova della giustificazione alla trattenuta in busta paga degli importi sotto la voce “cessione”, per i mesi di febbraio, marzo, aprile, luglio del 2024, posto che il contratto di finanziamento è stato estinto con decorrenza dal mese di febbraio del 2024 (doc. n. 7 ric.).
Si deve pertanto ritenere che nessuna causale – comunque non provata in giudizio da CP_1 presupponesse la trattenuta di € 208,00 mensili nelle buste paga predette.
Il ricorrente ha diritto alla restituzione degli importi trattenuti, aventi natura retributiva.
Con riferimento agli altri importi pretesi, essi trovano fonte documentale nel listino paga delle competenze di fine rapporto, del mese di luglio 2024 (doc. n. 3 ric.).
È noto che la busta paga: “ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento
(nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 30/01/2017, n. 2239; v. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 27/05/2022, n. 17312).
Provato il titolo negoziale del credito, allegato l'altrui inadempimento, sarebbe stato onere del datore di lavoro – rimasto contumace – provare il fatto estintivo o impeditivo.
Nulla di tutto ciò è stato provato e dunque il datore di lavoro e le resistenti, quali obbligate in solido, devono essere condannate al pagamento degli importi pretesi.
Si aggiunga che nessuna delle resistenti prende specifica posizione sul quantum di ciascuna delle pretese analitiche azionate dal ricorrente, contestando piuttosto l'adibizione del ricorrente all'appalto (confermata da tutti i testimoni escussi) o che i conteggi non siano precisi, che la busta paga riguarderebbe il datore di lavoro che la ha emessa, o che potrebbero essere presenti “errori contabili” o “materiali” nelle buste paga, omettendo di fornire puntuale approfondimento di tale argomentazione.
Pag. 3 di 10 È noto che: “la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.
09/08/2019, n. 21302).
Non essendo contestata, è opportuno prendere a riferimento la quantificazione del ricorrente.
Non vi è ragione di dubitare della natura retributiva del contributo IVS sulla retribuzione a motivo della continuativa presenza nelle buste paga del ricorrente.
D - Trattamenti retributivi.
Con le precisioni che si diranno, le somme avendo natura retributiva, si ritiene che i responsabili in solido siano comunque tenuti al pagamento delle stesse.
Si tratta di crediti, infatti, che si pongono in stretta corrispettività con la prestazione di lavoro (“trattamenti retributivi”) e di cui sono chiamati a rispondere il datore di lavoro e i co-obbligati in solido ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003.
Questo non vale, per loro natura, per il caso delle ferie non godute, i permessi e i ROL.
Questo Giudice condivide quanto motivato in maniera esaustiva da recente giurisprudenza di legittimità:
“in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” (art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003) dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista” (v. Cass. civ., Sez. lavoro,
21/01/2025, n. 1450).
Il principio è conforme a quanto a suo tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, i crediti da lavoro coperti dalla garanzia della solidarietà sono i soli crediti aventi natura strettamente retributiva
(Cass. 30/10/2018 n. 27678; Cass. 31768/2018; Cass. 19/05/2016 n. 10354). Da ciò discende l'applicazione del regime della solidarietà, ad es., al credito per T.F.R. e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti i quali hanno natura risarcitoria (v.
Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997
n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298).
Anche l'indennità ICE – presente sul solo cedolino delle competenze di fine rapporto -, in assenza di deduzioni al riguardo da parte del ricorrente e stante la natura presuntivamente indennitaria non partecipa del regime di solidarietà previsto dalla legge.
Consegue che per tali crediti deve essere condannato al pagamento il solo datore di lavoro.
E – Conseguenze e statuizione di condanna.
Pag. 4 di 10 Il ricorso,
per questi motivi
, deve essere accolto e le resistenti meritano di essere condannate in solido, quali affidatario, appaltatore, subappaltatore e committente, al pagamento delle differenze retributive in favore di parte ricorrente, pari a € 7.029,30 per Parte_1
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 primo comma c.c. (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di singola scadenza fino al saldo effettivo.
F – Manleva.
È fondata la domanda trasversale di verso dal momento che la clausola nel contratto CP_2 CP_2 di appalto, titolo con cui si fa garante di tenere indenne è valida ed efficace, in quanto CP_2 CP_2
l'obbligazione solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia
è l'appaltatore, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente (risultando così tutelato indirettamente il credito dei lavoratori)(lo schema è quello dell'art. 1298 c.c.)(in termini Cass. civ.
Sez. III, 17/12/2001, n. 15891; v. anche Corte d'Appello Cagliari, 20/04/1989).
Il che significa che la clausola di manleva1 non importa un esonero preventivo della responsabilità del committente (altrimenti violandosi il disposto dell'art. 1229 c.c.), connotandosi come strumento pattizio per riversare su altri (appaltatore) le conseguenze derivanti da una propria responsabilità (committente).
L'azione può essere promossa - come nel presente caso - nello stesso giudizio instaurato dal creditore- lavoratore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo,
l'adempimento nei confronti del creditore (cfr. Cass. 21 agosto 2003 n. 12300). Ne consegue che CP_2
(appaltatore) deve essere condannata a tenere indenne (subcommittente) “[…] da qualsiasi
[...] CP_2 pretesa e/o istanza eventualmente avanzata dai propri lavoratori così come di proprie subappaltatrici che, a qualsivoglia titolo, prestino o abbiano prestato servizio a favore dell'Appaltatore e/o sue subappaltatrici in relazione al presente contratto di appalto, assumendone in proprio ed a titolo esclusivo la responsabilità e tutti gli oneri relativi. Con il presente atto viene quindi espressamente esonerata la Committente da qualsiasi pretesa e/o richiesta economica che possa essere avanzata nei confronti della stessa per qualsiasi titolo, ragione o causale (anche risarcimento del danno o indennizzo) comunque dipendente o relativa ai predetti lavoratori (e così a titolo esemplificativo e non esauriente, retribuzioni, differenze retributive, accantonamenti del
TFR, versamenti contributivi e previdenziali, riconoscimento di lavoro subordinato, spese legali […]” (v. art. 16 del doc. n.
3 fasc. ). CP_2
Il presente patto di manleva è valido in quanto ha oggetto determinabile, con riferimento alle pretese
(retributive e risarcitorie, comprensive di spese legali) dei dipendenti dell'appaltatore per attività lavorative pregresse, comunque individuabili dal mallevato.
F - 1 – Regresso.
Non è stata pattuita una espressa manleva tra le parti del contratto di appalto del 21.12.2012 (docc. nn.
2-3 fasc. ), non essendovi traccia specifica nel tenore delle clausole 6, 7, 12, 13 del contratto prodotto. Le CP_1 clausole richiamate dalla resistente riguardano i rapporti con la appaltatrice CP_1 CP_2
e non fanno espresso riferimento a una manleva inerente rivendicazioni retributive di lavoratori.
[...]
Ogni riferimento alla osservanza di obblighi retributivi in capo alla appaltatrice è generico (v. clausola 7, pagina 10 del contratto di appalto).
La clausola n. 7 del contratto di appalto tra e doc. n. 2 fasc. ), CP_1 Controparte_2 CP_1 in particolare, è del seguente tenore: “[…] fermo restando che l'appaltatore rimarrà comunque responsabile in solido nei confronti della committente della perfetta esecuzione dei servizi subappaltati nonché del fatto del proprio subappaltatore, con particolare riferimento al rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni e sulla osservanza degli obblighi concernenti le retribuzioni e le assicurazioni sociali […]”. A tenore della clausola suddetta (intitolata diversamente “divieto di cessione del contratto/subappalto”) la responsabilità solidale (istituto ben differente da un patto di manleva) riguarda l'esecuzione del servizio e ogni aspetto concernente tale esecuzione, compresa l'assunzione di
“obblighi concernenti le retribuzioni” ma non riguardanti i rapporti di lavoro (i lavoratori non sono destinatari espressamente indicati di tale clausola), ma piuttosto, come è la volontà delle parti contraenti ad una lettura non atomistica ma sistematica dell'inciso, gli obblighi nei rapporti con lo Stato ed altri enti, come a titolo di esempio, (norme di prevenzione infortuni) e (assicurazioni sociali). CP_8 CP_9
Tuttavia, deve ritenersi fondata la domanda di regresso di verso avente titolo sull'art. 29 CP_1 CP_2 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, trattandosi di diritto previsto dalla legge in favore del coobbligato solidale secondo le regole comuni, da cui -vale precisarlo- esula il pagamento delle spese di un giudizio, appositamente liquidate in sentenza.
Si tratta di un'autonoma domanda di condanna condizionata all'effettivo e valido pagamento del coobbligato, legittimamente proponibile nell'unico giudizio in un'ottica di economia processuale.
L'avvenuto pagamento del debito solidale è una condizione dell'azione di regresso che, come è stato detto:
“[…] può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti
Pag. 6 di 10 del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione […]”(cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 13/04/2022, n. 11962).
In presenza di un appalto lecito, il committente, obbligato solidalmente con l'appaltatore per i debiti retributivi e contributivi verso i lavoratori ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, conserva il diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'appaltatore, obbligato principale, per quanto pagato in esecuzione della responsabilità solidale. Tale diritto non è influenzato da eventuali ingerenze del committente nella gestione dell'appalto, ove tollerate dall'appaltatore (v. Corte d'Appello
Brescia, Sez. lavoro, Sentenza, 07/01/2025, n. 185).
Di conseguenza, secondo l'interpretazione preferibile, deve essere condannata a pagare a CP_2 CP_1
l'importo a titolo di regresso a condizione che la seconda abbia pagato al creditore-lavoratore.
È parimenti fondata per motivi analoghi l'azione – qualificabile in termini di regresso – di verso CP_2
CP_1
È parimenti fondata per motivi analoghi l'azione – qualificabile in termini di regresso – di verso CP_2
CP_1
G – Spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di lavoro della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di credito di parte ricorrente per complessivi € 7.029,30 per i titoli di cui in parte motiva;
2) condanna a pagare al ricorrente l'importo di € 1.466,13 a Controparte_1 titolo di ferie, indennità ICE e permessi non goduti, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo
3) condanna , Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a pagare Controparte_2 CP_1 al ricorrente il residuo importo a titolo di TFR, trattenute indebite, esonero IVS, per complessivi €
5.563,17, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalle singole scadenze
Pag. 7 di 10 al saldo effettivo;
4) dichiara enuta a tenere indenne e manlevare Controparte_2 Controparte_2 di quanto la stessa si troverà a pagare in forza dei titoli di cui al capo precedente;
5) in accoglimento della domanda di regresso, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1299 c.c., previa condizione del pagamento effettuato, condanna pagare Controparte_2
a uanto questa abbia già pagato in forza dei titoli di cui al capo che precede;
CP_1
6) in accoglimento della domanda di regresso, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1299 c.c., previa condizione del pagamento effettuato, condanna Controparte_1
a pagare a quanto questa abbia già pagato in
[...] Controparte_2 forza dei titoli di cui al capo che precede;
7) in accoglimento della domanda di regresso, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1299 c.c., previa condizione del pagamento effettuato, condanna Controparte_1
a pagare a uanto questa abbia già pagato in forza dei titoli di
[...] Controparte_2 cui al capo che precede;
8) condanna altresì in solido ciascuna parte resistente, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
9) dichiara enuta a tenere indenne e manlevare Controparte_2 Controparte_2 di quanto la stessa si troverà a pagare in forza dei titoli di cui al capo precedente.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda, in termini, citata Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15891 del 2001, secondo cui: “costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui non può ritenersi vietata dall'art. 1229 Cod. Civ., ed è, quindi, valida, la cosiddetta “clausola di manleva”, normalmente inserita nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi […], con la quale, lasciando ferma la responsabilità del […] verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo del […], si consenta, tuttavia, a questa di riversare - come nella specie - su altri, ed anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità, a condizione, peraltro, che il terzo assuntore di tali oneri vi abbia un interesse, in difetto del quale il patto sarebbe nullo per mancanza o illiceità della causa (Cass., 7/4/1976, n. 1213 - Cass., 8/3/1980, n. 1543 - Cass., 6/8/1974, n. 2348 - Cass., 15/12/1980, n. 6489 - Cass., 13/5/1977, n. 1896 - Cass., 26/6/1973, n. 1853) […]”.
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TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
Parte ricorrente e Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
Parte resistente
Oggi 15 ottobre 2025, alle ore 11.03, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. BERSANI MICHELE, è presente il ricorrente Parte_1 pers Per contumace;
Controparte_1 Per I MURO in sostituzione dell'Avv. PEPE FERNANDO;
CP_1
Per 'Avv. CECI GIANFRANCO e l'Avv INNO SIMONE;
Controparte_2 Per 'Avv. ZIGNI VI MARIA;
Controparte_2
Viene introdotto il primo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono , nato il [...] in [...], Testimone_1 residente in San Giuliano Milanese. Professione magazziniere presso il Gigante. Conosco il ricorrente, lavora con noi da marzo 2020. Abbiamo lavorato con 29 Servizi, poi diventata nel 2022, poi nel luglio 2024 con EL. Il CP_3 nostro lavoro è sempre stato a Carpiano, ma da luglio 2024 lavoriamo nel magazzino de il a Bascape a Pavia.”. Il Pt_2 Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone s sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. del ricorso 6: Confermo la circostanza, ha sempre lavorato con noi a Carpiano, Via Aldo Moro. CP_1 è il Gigante. ha un magazzino. Preciso che con la società subentrata EL abbiamo la
[...] CP_1
2 mesi nel luglio-agosto 2024, poi ci siamo spostati a Bescape. Cap. 11: Ha lavorato di notte come me. è il consorzio, dà il lavoro a CP_4 CP_2 CP_4 dà il lavoro a per cui abbiamo lavorato io e il ricorrente, sempre da gennaio 2022 al CP_4 CP_3 024. Il nostr CP_3
Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Viene introdotto il secondo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire
Pag. 1 di 10 tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: "Sono , nato il Tes_1 Parte_3 25.01.1976 in Egitto, residente in Milano. Professione ora lavoro a Bescape, prima lavoravo in Carpiono Via Aldo Moro, insieme al ricorrente. era il datore di lavoro dal 2022 fino a maggio 2024.". Il Giudice procede, ai sensi CP_3 dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. 6: Abbiamo Lavorato a Carpiano Via Aldo Moro per il Gigante. Abbiamo lavorato per nel CP_5 periodo che ho detto. era a Carpiano. Ribadisco che lavoravamo entrambi per CP_4 CP_3 abbiamo lavorato per lei per due anni. Cap. 11: Confermo la circostanza che mi viene letta. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della CP_2 domanda e per l'accoglimento delle manleve. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della CP_2 domanda e per l'accoglimento delle manleve. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della CP_1 domanda e per l'accoglimento delle manleve-regresso. Ribadisce l'estraneità al rapporto di lavoro e l'adibizione del ricorrente all'appalto. Rappresenta che l'allegato 5 di parte ricorrente sembrerebbe introdurre un accollo con responsabilità diretta di Insiste per i trattamenti strettamente CP_1 retributivi. Insiste per la manleva piena ex art. 7 del contratto di appalto, che si estenderebbe alle spese di causa. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
o è el in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1 entat Avv. PEPE FERNANDO, presso il cui CP_1 P.IVA_2 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CECI GIANFRANCO, presso Controparte_2 P.IVA_3 il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ZIGNI Controparte_2 P.IVA_4
VI MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 03/02/2025, ha Parte_1 adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
(d'ora in avanti, anche solo “ ), con d'ora in avanti, anche
[...] CP_1 CP_1 solo ”), con (d'ora in avanti, anche solo “ ), con CP_1 Controparte_2 CP_2 [...]
(d'ora in avanti, anche solo “ ) deducendo del rapporto di lavoro alle Controparte_6 CP_2 dipendenze di per il periodo dal 1.1.2022 al 30.6.2024, in forza di un contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello 5° del C.C.N.L. Logistica,
Trasporto, Merci e Spedizione presso lo stabilimento sito in Carpiano, via Aldo Moro n. 4, nell'ambito dell'appalto tra la committente e la appaltatrice , che a sua volta ha sub-appaltato i servizi di CP_1 CP_2 facchinaggio alla società che a sua volta li ha affidati a datrice di lavoro. CP_2 CP_1
Il ricorrente ha domandato accertarsi il diritto al credito retributivo pari a € 7.029,30, comprensivo di: € Pag. 1 di 10 4.628,55 a titolo di TFR, € 1.185,50 a titolo di ferie non godute, € 123,00 a titolo di indennità ICE, € 157,63
a titolo di permessi non goduti, € 102,62 a titolo di esonero IVS, € 832 complessivi netti trattenuti nelle buste paga dei mesi di febbraio, marzo, aprile, luglio del 2024 con la seguente voce “cessione”.
Invocando la solidarietà della committente, appaltatrice e delle subappaltatrici ex art. 29 del d.lgs. n.
176/2003 il ricorrente ha domandato la condanna, in solido, delle resistenti, al pagamento dell'importo, per i titoli di cui in premessa, pari a complessivi € 7.029,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando l'adibizione del ricorrente all'appalto, CP_1 affermando la propria estraneità al rapporto di lavoro, contestando i conteggi, eccependo l'esclusione dalla solidarietà ex art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 dei trattamenti non strettamente retributivi, concludendo per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento della domanda di manleva verso CP_2 avente titolo nell'appalto e della domanda di regresso ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n.
[...]
276/2003.
Si è ritualmente costituita in giudizio affermando la rispettiva estraneità al rapporto di Controparte_2 lavoro del ricorrente, contestando l'adibizione continuativa del ricorrente all'appalto con CP_2 contestando i conteggi, eccependo l'esclusione dalla solidarietà ex art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 dei trattamenti non strettamente retributivi, concludendo per l'accoglimento delle domande di manleva e di regresso verso e , previa compensazione con Controparte_2 Controparte_1 eventuali debiti verso Controparte_2
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei Controparte_2 fatti operata dal ricorrente, concludendo per l'accoglimento della domanda di regresso ex art. 29 del d.lgs.
n. 276/2003 verso Controparte_1
Non si è costituita in giudizio ed il Giudice, previa verifica Controparte_1 della regolarità e perfezionamento della notificazione, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e tramite l'escussione di testimoni (udienza del
15.10.2025, testimoni escussi e Testimone_1 [...]
). Testimone_2
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
A – Fatti non contestati.
Non sono in contestazione tra le parti i seguenti fatti: - il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del ricorrente alle dipendenze della società datrice di lavoro per il periodo dal 1.1.2022 al
30.06.2024 (v. cedolini paga docc. nn.
2-3 ric.); - la sede di lavoro situata in Carpiano;
- i contratti di appalto esistenti tra le società.
B – Appalti e affidamenti.
Pag. 2 di 10 È documentale la sussistenza di contratti di appalto di servizi tra le società resistenti presso il deposito sito in Carpiano: tra (società che incorpora doc. n. 3 fasc. ) e , tra CP_1 Controparte_7 CP_1 CP_2
e tra e qualificabile quest'ultimo come sub-appalto di servizi. CP_2 CP_2 CP_2 CP_1
Nessun rilievo, ai fini del presente giudizio, ha il cambio appalto ed il passaggio del personale alle dipendenze di una società terza ( . Il presente giudizio ha ad oggetto i crediti retributivi del Parte_4 ricorrente maturati nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore contumace.
B – 1 – I due testimoni escussi, colleghi di lavoro, hanno concordemente deposto sulla adibizione all'appalto del ricorrente per il periodo di cui è causa (sede di Carpiano, via Aldo Moro) e non vi è ragione di dubitare della loro attendibilità e credibilità (si vedano le deposizioni dei testimoni).
C – Crediti.
Giova osservare che la società datrice di lavoro, non costituitasi in giudizio, non ha fornito prova della giustificazione alla trattenuta in busta paga degli importi sotto la voce “cessione”, per i mesi di febbraio, marzo, aprile, luglio del 2024, posto che il contratto di finanziamento è stato estinto con decorrenza dal mese di febbraio del 2024 (doc. n. 7 ric.).
Si deve pertanto ritenere che nessuna causale – comunque non provata in giudizio da CP_1 presupponesse la trattenuta di € 208,00 mensili nelle buste paga predette.
Il ricorrente ha diritto alla restituzione degli importi trattenuti, aventi natura retributiva.
Con riferimento agli altri importi pretesi, essi trovano fonte documentale nel listino paga delle competenze di fine rapporto, del mese di luglio 2024 (doc. n. 3 ric.).
È noto che la busta paga: “ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento
(nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 30/01/2017, n. 2239; v. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 27/05/2022, n. 17312).
Provato il titolo negoziale del credito, allegato l'altrui inadempimento, sarebbe stato onere del datore di lavoro – rimasto contumace – provare il fatto estintivo o impeditivo.
Nulla di tutto ciò è stato provato e dunque il datore di lavoro e le resistenti, quali obbligate in solido, devono essere condannate al pagamento degli importi pretesi.
Si aggiunga che nessuna delle resistenti prende specifica posizione sul quantum di ciascuna delle pretese analitiche azionate dal ricorrente, contestando piuttosto l'adibizione del ricorrente all'appalto (confermata da tutti i testimoni escussi) o che i conteggi non siano precisi, che la busta paga riguarderebbe il datore di lavoro che la ha emessa, o che potrebbero essere presenti “errori contabili” o “materiali” nelle buste paga, omettendo di fornire puntuale approfondimento di tale argomentazione.
Pag. 3 di 10 È noto che: “la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent.
09/08/2019, n. 21302).
Non essendo contestata, è opportuno prendere a riferimento la quantificazione del ricorrente.
Non vi è ragione di dubitare della natura retributiva del contributo IVS sulla retribuzione a motivo della continuativa presenza nelle buste paga del ricorrente.
D - Trattamenti retributivi.
Con le precisioni che si diranno, le somme avendo natura retributiva, si ritiene che i responsabili in solido siano comunque tenuti al pagamento delle stesse.
Si tratta di crediti, infatti, che si pongono in stretta corrispettività con la prestazione di lavoro (“trattamenti retributivi”) e di cui sono chiamati a rispondere il datore di lavoro e i co-obbligati in solido ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003.
Questo non vale, per loro natura, per il caso delle ferie non godute, i permessi e i ROL.
Questo Giudice condivide quanto motivato in maniera esaustiva da recente giurisprudenza di legittimità:
“in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” (art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003) dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista” (v. Cass. civ., Sez. lavoro,
21/01/2025, n. 1450).
Il principio è conforme a quanto a suo tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, i crediti da lavoro coperti dalla garanzia della solidarietà sono i soli crediti aventi natura strettamente retributiva
(Cass. 30/10/2018 n. 27678; Cass. 31768/2018; Cass. 19/05/2016 n. 10354). Da ciò discende l'applicazione del regime della solidarietà, ad es., al credito per T.F.R. e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti i quali hanno natura risarcitoria (v.
Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997
n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298).
Anche l'indennità ICE – presente sul solo cedolino delle competenze di fine rapporto -, in assenza di deduzioni al riguardo da parte del ricorrente e stante la natura presuntivamente indennitaria non partecipa del regime di solidarietà previsto dalla legge.
Consegue che per tali crediti deve essere condannato al pagamento il solo datore di lavoro.
E – Conseguenze e statuizione di condanna.
Pag. 4 di 10 Il ricorso,
per questi motivi
, deve essere accolto e le resistenti meritano di essere condannate in solido, quali affidatario, appaltatore, subappaltatore e committente, al pagamento delle differenze retributive in favore di parte ricorrente, pari a € 7.029,30 per Parte_1
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 primo comma c.c. (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di singola scadenza fino al saldo effettivo.
F – Manleva.
È fondata la domanda trasversale di verso dal momento che la clausola nel contratto CP_2 CP_2 di appalto, titolo con cui si fa garante di tenere indenne è valida ed efficace, in quanto CP_2 CP_2
l'obbligazione solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è obbligazione passiva prevista nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati: l'unico dei coobbligati che ne beneficia
è l'appaltatore, la cui obbligazione nei confronti dei dipendenti è garantita dal committente (risultando così tutelato indirettamente il credito dei lavoratori)(lo schema è quello dell'art. 1298 c.c.)(in termini Cass. civ.
Sez. III, 17/12/2001, n. 15891; v. anche Corte d'Appello Cagliari, 20/04/1989).
Il che significa che la clausola di manleva1 non importa un esonero preventivo della responsabilità del committente (altrimenti violandosi il disposto dell'art. 1229 c.c.), connotandosi come strumento pattizio per riversare su altri (appaltatore) le conseguenze derivanti da una propria responsabilità (committente).
L'azione può essere promossa - come nel presente caso - nello stesso giudizio instaurato dal creditore- lavoratore per ottenere la condanna di uno o più condebitori: in tal caso, la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo,
l'adempimento nei confronti del creditore (cfr. Cass. 21 agosto 2003 n. 12300). Ne consegue che CP_2
(appaltatore) deve essere condannata a tenere indenne (subcommittente) “[…] da qualsiasi
[...] CP_2 pretesa e/o istanza eventualmente avanzata dai propri lavoratori così come di proprie subappaltatrici che, a qualsivoglia titolo, prestino o abbiano prestato servizio a favore dell'Appaltatore e/o sue subappaltatrici in relazione al presente contratto di appalto, assumendone in proprio ed a titolo esclusivo la responsabilità e tutti gli oneri relativi. Con il presente atto viene quindi espressamente esonerata la Committente da qualsiasi pretesa e/o richiesta economica che possa essere avanzata nei confronti della stessa per qualsiasi titolo, ragione o causale (anche risarcimento del danno o indennizzo) comunque dipendente o relativa ai predetti lavoratori (e così a titolo esemplificativo e non esauriente, retribuzioni, differenze retributive, accantonamenti del
TFR, versamenti contributivi e previdenziali, riconoscimento di lavoro subordinato, spese legali […]” (v. art. 16 del doc. n.
3 fasc. ). CP_2
Il presente patto di manleva è valido in quanto ha oggetto determinabile, con riferimento alle pretese
(retributive e risarcitorie, comprensive di spese legali) dei dipendenti dell'appaltatore per attività lavorative pregresse, comunque individuabili dal mallevato.
F - 1 – Regresso.
Non è stata pattuita una espressa manleva tra le parti del contratto di appalto del 21.12.2012 (docc. nn.
2-3 fasc. ), non essendovi traccia specifica nel tenore delle clausole 6, 7, 12, 13 del contratto prodotto. Le CP_1 clausole richiamate dalla resistente riguardano i rapporti con la appaltatrice CP_1 CP_2
e non fanno espresso riferimento a una manleva inerente rivendicazioni retributive di lavoratori.
[...]
Ogni riferimento alla osservanza di obblighi retributivi in capo alla appaltatrice è generico (v. clausola 7, pagina 10 del contratto di appalto).
La clausola n. 7 del contratto di appalto tra e doc. n. 2 fasc. ), CP_1 Controparte_2 CP_1 in particolare, è del seguente tenore: “[…] fermo restando che l'appaltatore rimarrà comunque responsabile in solido nei confronti della committente della perfetta esecuzione dei servizi subappaltati nonché del fatto del proprio subappaltatore, con particolare riferimento al rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni e sulla osservanza degli obblighi concernenti le retribuzioni e le assicurazioni sociali […]”. A tenore della clausola suddetta (intitolata diversamente “divieto di cessione del contratto/subappalto”) la responsabilità solidale (istituto ben differente da un patto di manleva) riguarda l'esecuzione del servizio e ogni aspetto concernente tale esecuzione, compresa l'assunzione di
“obblighi concernenti le retribuzioni” ma non riguardanti i rapporti di lavoro (i lavoratori non sono destinatari espressamente indicati di tale clausola), ma piuttosto, come è la volontà delle parti contraenti ad una lettura non atomistica ma sistematica dell'inciso, gli obblighi nei rapporti con lo Stato ed altri enti, come a titolo di esempio, (norme di prevenzione infortuni) e (assicurazioni sociali). CP_8 CP_9
Tuttavia, deve ritenersi fondata la domanda di regresso di verso avente titolo sull'art. 29 CP_1 CP_2 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, trattandosi di diritto previsto dalla legge in favore del coobbligato solidale secondo le regole comuni, da cui -vale precisarlo- esula il pagamento delle spese di un giudizio, appositamente liquidate in sentenza.
Si tratta di un'autonoma domanda di condanna condizionata all'effettivo e valido pagamento del coobbligato, legittimamente proponibile nell'unico giudizio in un'ottica di economia processuale.
L'avvenuto pagamento del debito solidale è una condizione dell'azione di regresso che, come è stato detto:
“[…] può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti
Pag. 6 di 10 del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione […]”(cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 13/04/2022, n. 11962).
In presenza di un appalto lecito, il committente, obbligato solidalmente con l'appaltatore per i debiti retributivi e contributivi verso i lavoratori ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, conserva il diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'appaltatore, obbligato principale, per quanto pagato in esecuzione della responsabilità solidale. Tale diritto non è influenzato da eventuali ingerenze del committente nella gestione dell'appalto, ove tollerate dall'appaltatore (v. Corte d'Appello
Brescia, Sez. lavoro, Sentenza, 07/01/2025, n. 185).
Di conseguenza, secondo l'interpretazione preferibile, deve essere condannata a pagare a CP_2 CP_1
l'importo a titolo di regresso a condizione che la seconda abbia pagato al creditore-lavoratore.
È parimenti fondata per motivi analoghi l'azione – qualificabile in termini di regresso – di verso CP_2
CP_1
È parimenti fondata per motivi analoghi l'azione – qualificabile in termini di regresso – di verso CP_2
CP_1
G – Spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di lavoro della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di credito di parte ricorrente per complessivi € 7.029,30 per i titoli di cui in parte motiva;
2) condanna a pagare al ricorrente l'importo di € 1.466,13 a Controparte_1 titolo di ferie, indennità ICE e permessi non goduti, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo
3) condanna , Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, a pagare Controparte_2 CP_1 al ricorrente il residuo importo a titolo di TFR, trattenute indebite, esonero IVS, per complessivi €
5.563,17, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dalle singole scadenze
Pag. 7 di 10 al saldo effettivo;
4) dichiara enuta a tenere indenne e manlevare Controparte_2 Controparte_2 di quanto la stessa si troverà a pagare in forza dei titoli di cui al capo precedente;
5) in accoglimento della domanda di regresso, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1299 c.c., previa condizione del pagamento effettuato, condanna pagare Controparte_2
a uanto questa abbia già pagato in forza dei titoli di cui al capo che precede;
CP_1
6) in accoglimento della domanda di regresso, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1299 c.c., previa condizione del pagamento effettuato, condanna Controparte_1
a pagare a quanto questa abbia già pagato in
[...] Controparte_2 forza dei titoli di cui al capo che precede;
7) in accoglimento della domanda di regresso, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1299 c.c., previa condizione del pagamento effettuato, condanna Controparte_1
a pagare a uanto questa abbia già pagato in forza dei titoli di
[...] Controparte_2 cui al capo che precede;
8) condanna altresì in solido ciascuna parte resistente, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
9) dichiara enuta a tenere indenne e manlevare Controparte_2 Controparte_2 di quanto la stessa si troverà a pagare in forza dei titoli di cui al capo precedente.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda, in termini, citata Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15891 del 2001, secondo cui: “costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui non può ritenersi vietata dall'art. 1229 Cod. Civ., ed è, quindi, valida, la cosiddetta “clausola di manleva”, normalmente inserita nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi […], con la quale, lasciando ferma la responsabilità del […] verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo del […], si consenta, tuttavia, a questa di riversare - come nella specie - su altri, ed anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità, a condizione, peraltro, che il terzo assuntore di tali oneri vi abbia un interesse, in difetto del quale il patto sarebbe nullo per mancanza o illiceità della causa (Cass., 7/4/1976, n. 1213 - Cass., 8/3/1980, n. 1543 - Cass., 6/8/1974, n. 2348 - Cass., 15/12/1980, n. 6489 - Cass., 13/5/1977, n. 1896 - Cass., 26/6/1973, n. 1853) […]”.
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