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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/12/2025, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr.Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 5379 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2017, avente ad oggetto: mediazione, vertente tra
P.IVA in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp. p.t., sig.ra Parte_1
rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
UR OC
Attrice
e c.f. rapp.ta e Controparte_1 C.F._1
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Paolo
Salemme
convenuta
, c.f. difensore di se Controparte_2 C.F._2
stesso e con l'avv. Angela Nicolò, in virtù di mandato in atti convenuto
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo Con atto di citazione, ritualmente notificato, la
[...]
evocava in giudizio Parte_1
e per ottenere, Controparte_1 Controparte_2
da ciascuno dei convenuti, il pagamento dell'importo di €
13.800,00, IVA inclusa, a titolo di compenso per l'attività
di mediazione espletata nell'interesse dei medesimi.
Premetteva l'istante: 1) di aver ricevuto verbalmente l'incarico, da parte della proprietaria, sig.ra
[...]
, di vendere l'immobile sito in Caserta- fraz. CP_1
Puccianello- alla via Marino 69; 2) di aver provveduto alla pubblicizzazione della vendita tramite il proprio sito,
prendendo anche contatti con possibili acquirenti, tra cui l'avv. col quale effettuava un Controparte_2
sopralluogo in data 17-02-2016, fornendo anche la documentazione richiesta ed elencando i costi a carico dell'acquirente, compresa la provvigione spettante all'Agenzia; 3) che, dopo alcuni contatti, l'avv. CP_2
manifestava delle perplessità in merito
[...]
all'acquisto, a causa dei lavori da farsi;
4) che l'Agenzia, peraltro, proponeva di interloquire con la proprietaria dell'immobile, per ottenere una riduzione del prezzo, stante gli interventi da effettuare;
5) che, nel corso dei successivi tentativi di interlocuzione con il pag. 2/13 potenziale acquirente, non riceveva risposta alcuna, se non un riscontro Whatsapp in cui riferiva che avrebbe CP_2
richiamato; 6) che, pochi giorni dopo il sopralluogo, la sig.ra comunicava la propria intenzione di CP_1
sospendere l'incarico all'agenzia, avendo concluso la vendita con altro acquirente;
7) che l' a seguito Pt_2
di aggiornamenti del proprio archivio, verificava che la vendita si era conclusa proprio con l'avv. il CP_2
quale aveva stipulato un preliminare di vendita con la
, in data 21-03-2016, a distanza di circa un mese CP_1
dall'avvenuto sopralluogo con l'Agenzia; 7) che, quindi,
provvedeva a costituire in mora i convenuti, senza ottenere riscontro positivo.
Concludeva, chiedendo dichiararsi che la compravendita si era conclusa per l'effetto dell'attività svolta dall'Agenzia e, conseguentemente, condannarsi i convenuti al pagamento dell'importo di € 13.800,00 ciascuno, o della somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi.
Vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva la quale deduceva: Controparte_1
1) che, a seguito di un incontro con la sig.ra le Pt_1
aveva effettivamente riferito della propria intenzione di pag. 3/13 vendere l'immobile, ma anche del fatto che non intendeva rilasciarle alcun mandato di mediazione, atteso che aveva conferito incarico ad altra agenzia, con carattere di esclusiva;
2) che non aveva mai pattuito un compenso per la mediazione, ma solo un cadeaux a titolo di riconoscenza per l'attività dell'Agenzia in caso di vendita;
3) che, pur informata dell'esistenza di un mandato in esclusiva a favore di altra agenzia, la mediatrice, dopo qualche giorno, aveva contattato la convenuta per far visionare l'abitazione ai coniugi che si erano CP_2
effettivamente recati presso l'abitazione per la prima ed unica volta il 17-02-2016; 4) che la non aveva mai Pt_1
comunicato alcunchè in relazione all'esito della visita né
in merito all'eventuale interesse dei potenziali acquirenti;
5) che la vendita si era conclusa, quindi, non per l'attività dell'attrice, ma del dr. Persona_1
che aveva consigliato di alienare l'immobile per conseguire liquidità ed investire poi una parte del ricavato in strumenti finanziari.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il quale sosteneva che, Controparte_2
avendo necessità di trasferire la propria residenza nel pag. 4/13 Comune di Caserta, nel gennaio 2016 aveva visionato vari immobili ed in particolare, in data 17-02-2016, quello per cui è causa, accompagnato sempre dalla sig.ra Pt_1
titolare dell'agenzia.
Deduceva ancora: 1) che la documentazione fornita dall' non era idonea a fornire indicazioni utili, Pt_2
come da email indirizzata alla e mai riscontrata Pt_1
dalla stessa;
2) che, tramite conoscenze, aveva contattato il dr. che gli aveva prospettato la Persona_1
visita di vari immobili, tra cui quello sito in Caserta,
alla via Marino 69; 3) che, a seguito di ulteriori sopralluoghi presso l'immobile di via Marino, la trattativa veniva conclusa per il prezzo di € 460.000,00 inferiore di oltre 100.000,00 euro rispetto a quello prospettato dall'attrice.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda attrice e la condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio.
In corso di causa venivano concessi i termini ex art. 183
co. 6^ c.p.c., veniva espletata prova per testi e,
all'udienza cartolare del 16-06-2025, la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per il pag. 5/13 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va conseguentemente accolta, nei limiti di cui in motivazione.
Va in primo luogo ricordato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, dal quale questo Tribunale non ritiene di discostarsi, (cfr., ordinanza n. 11443 del 8.4.2022),
secondo cui “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attivita' intermediatrice, pur non richiedendosi che tra l'attivita' del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo;
e' sufficiente, infatti, che, la
"messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.
La prestazione del mediatore, pertanto, puo' ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti,
indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi pag. 6/13 conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioe',
che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalita' adeguata
(Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass.
n. 23438 del 2004).
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attivita'
intermediatrice, pur in assenza di un intervento del mediatore in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volonta' delle parti complesso ed articolato nel tempo, purche' il mediatore abbia messo in relazione le stesse, cosi' da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalita' adeguata (Cass. n. 869 del 2018; conf. Cass. n.
25851 del 2014)”.
La Suprema Corte, nella richiamata ordinanza n.11443 del
2022, ha sottolineato il principio per cui, “ai fini della configurabilita' del rapporto di mediazione, non e'
necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore,
ma e' sufficiente che la parte abbia accettato l'attivita'
pag. 7/13 del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018;
Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o piu' persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma e'
configurabile pure in relazione ad una materiale attivita'
intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicche', ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737
del 2010)”.
Nel caso di specie, dall'esame dell'istruttoria effettuata si evince che l'attrice ha svolto una serie di attività al fine di realizzare la vendita dell'immobile, dimostrata dalla documentazione in atti ed in particolare dal foglio di visite, dal verbale di sopralluogo del 17-02-2016, dall'annuncio sul sito internet, dalla documentazione relativa all'immobile,
consegnata dall'attrice e dalla corrispondenza via pag. 8/13 Whattsapp e via mail del 17.2.2016, intercorsa tra l'attrice ed il convenuto, avv. in atti. CP_2
Oltretutto, le dichiarazioni rese dai testi,
[...]
ed escussi nel Testimone_1 Testimone_2
corso del giudizio, le cui deposizioni sono state precise e concordanti, hanno sostanzialmente confermato l'assunto attoreo.
Non è stato provato, viceversa, l'intervento di altro mediatore nella conclusione dell'affare, anzi nell'atto di compravendita è espressamente specificato “che la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione”: né può assumere rilievo, in senso contrario,
l'intervento del sig. che in ogni caso Persona_1
non avrebbe potuto svolgere alcuna attività di mediazione nella vendita, essendo un consulente finanziario, come dichiarato dallo stesso nel corso dell'udienza del 4.4.2022
(sul punto, cfr. Cass.civ., sent. N. 4019 del 9.2.2023).
Ne consegue che l'affare trova il suo antecedente causale nell'attivita' dell'attrice, che si è conclusa con la messa in relazione delle parti, anche tenuto conto che l'acquisto del bene è avvenuto in data 11.5.2016, a distanza di soli 3 mesi dalla visita dell'immobile.
pag. 9/13 Ciò che conta, in sostanza, è la volontà delle parti di accettare il mediatore per metterle in relazione tra loro,
cosa che è avvenuta con la consegna dei documenti, con la comunicazione del prezzo di vendita e con i successivi contatti tra le parti, interrotti alcuni giorni dopo la visita.
Del resto, l'articolo 1754 c.c. definisce il mediatore come colui che mette in relazione le parti per la conclusione non gia' di un contratto ma di un affare,
sicche' il diritto alla provvigione sorge quando esso si ponga in rapporto causale con l'opera svolta,
indipendentemente dal suo intervento in tutte le fasi delle trattative o dalla diversita' di prezzo concordata in contratto (cfr. Cass. Civ., sez. 2^, ord. n.11443 del
8.4.2022).
Nel caso di specie, risulta determinante, in conclusione,
la circostanza che il mediatore abbia fornito alla venditrice il proprio apporto nella individuazione del soggetto interessato all'acquisto e che con lo stesso il contratto sia stato successivamente concluso.
Il diritto dell'attrice alla provvigione è quindi in rapporto causale con l'opera dalla stessa svolta, non pag. 10/13 essendo richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attivita' del mediatore e la conclusione dell'affare ma la "messa in relazione" ad opera del mediatore,
(certamente provata nella fattispecie) quale attivita'
costituente l'antecedente indispensabile per pervenire,
anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare medesimo (Cass. 10606/2001; Cass.
6703/2001; Cass. 2136/2000; Cass. 7048/97; Cass. 9350/90;
Cass. 5360/88).
Sul quantum, dall'esame degli atti di causa non risulta dimostrato alcun accordo tra le parti sulla percentuale del compenso spettante all'agenzia, non essendo rilevanti,
in tal senso, le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, estremamente generiche sul punto. Testimone_1
Di conseguenza, trovano applicazione i criteri sussidiari indicati dall'art. 1755, 2^ comma del c.c.: secondo gli usi della Camera di Commercio di Caserta, in atti, il compenso da riconoscere, in caso di mancata pattuizione, è
del 2% a carico di ciascuna delle parti.
In conclusione, tenuto conto che la compravendita è stata stipulata per l'importo complessivo di € 460.000,00,
ciascuno dei convenuti va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro pag. 11/13 9.200,00, I.V.A. inclusa, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n.147 del 2022, ridotti del 30%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del Parte_1
legale rapp. p.t., nei confronti di Controparte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_2
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna per le causali di Controparte_1
cui in premessa, al pagamento, in favore della
[...]
in persona del Parte_1
legale rapp. p.t., della somma di € 9.200,00, inclusa
I.V.A., oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna al pagamento, in favore Controparte_2
della in Parte_1
persona del legale rapp. p.t., della somma di €
9.200,00, inclusa I.V.A., oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
pag. 12/13 3) Condanna i convenuti e Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento Controparte_2
delle spese del giudizio in favore dell'attrice
[...]
che liquida in Parte_1
complessivi € 4.099,00, di cui 545,00 per spese ed euro 3.554,00 per compensi, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147 del 2022, ridotti del 30%, oltre al 15% per rimborso spese generali,
I.V.A., se dovuta e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. UR OC.
Santa Maria Capua Vetere, 12\12\2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr.Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 5379 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2017, avente ad oggetto: mediazione, vertente tra
P.IVA in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp. p.t., sig.ra Parte_1
rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
UR OC
Attrice
e c.f. rapp.ta e Controparte_1 C.F._1
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Paolo
Salemme
convenuta
, c.f. difensore di se Controparte_2 C.F._2
stesso e con l'avv. Angela Nicolò, in virtù di mandato in atti convenuto
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo Con atto di citazione, ritualmente notificato, la
[...]
evocava in giudizio Parte_1
e per ottenere, Controparte_1 Controparte_2
da ciascuno dei convenuti, il pagamento dell'importo di €
13.800,00, IVA inclusa, a titolo di compenso per l'attività
di mediazione espletata nell'interesse dei medesimi.
Premetteva l'istante: 1) di aver ricevuto verbalmente l'incarico, da parte della proprietaria, sig.ra
[...]
, di vendere l'immobile sito in Caserta- fraz. CP_1
Puccianello- alla via Marino 69; 2) di aver provveduto alla pubblicizzazione della vendita tramite il proprio sito,
prendendo anche contatti con possibili acquirenti, tra cui l'avv. col quale effettuava un Controparte_2
sopralluogo in data 17-02-2016, fornendo anche la documentazione richiesta ed elencando i costi a carico dell'acquirente, compresa la provvigione spettante all'Agenzia; 3) che, dopo alcuni contatti, l'avv. CP_2
manifestava delle perplessità in merito
[...]
all'acquisto, a causa dei lavori da farsi;
4) che l'Agenzia, peraltro, proponeva di interloquire con la proprietaria dell'immobile, per ottenere una riduzione del prezzo, stante gli interventi da effettuare;
5) che, nel corso dei successivi tentativi di interlocuzione con il pag. 2/13 potenziale acquirente, non riceveva risposta alcuna, se non un riscontro Whatsapp in cui riferiva che avrebbe CP_2
richiamato; 6) che, pochi giorni dopo il sopralluogo, la sig.ra comunicava la propria intenzione di CP_1
sospendere l'incarico all'agenzia, avendo concluso la vendita con altro acquirente;
7) che l' a seguito Pt_2
di aggiornamenti del proprio archivio, verificava che la vendita si era conclusa proprio con l'avv. il CP_2
quale aveva stipulato un preliminare di vendita con la
, in data 21-03-2016, a distanza di circa un mese CP_1
dall'avvenuto sopralluogo con l'Agenzia; 7) che, quindi,
provvedeva a costituire in mora i convenuti, senza ottenere riscontro positivo.
Concludeva, chiedendo dichiararsi che la compravendita si era conclusa per l'effetto dell'attività svolta dall'Agenzia e, conseguentemente, condannarsi i convenuti al pagamento dell'importo di € 13.800,00 ciascuno, o della somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi.
Vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva la quale deduceva: Controparte_1
1) che, a seguito di un incontro con la sig.ra le Pt_1
aveva effettivamente riferito della propria intenzione di pag. 3/13 vendere l'immobile, ma anche del fatto che non intendeva rilasciarle alcun mandato di mediazione, atteso che aveva conferito incarico ad altra agenzia, con carattere di esclusiva;
2) che non aveva mai pattuito un compenso per la mediazione, ma solo un cadeaux a titolo di riconoscenza per l'attività dell'Agenzia in caso di vendita;
3) che, pur informata dell'esistenza di un mandato in esclusiva a favore di altra agenzia, la mediatrice, dopo qualche giorno, aveva contattato la convenuta per far visionare l'abitazione ai coniugi che si erano CP_2
effettivamente recati presso l'abitazione per la prima ed unica volta il 17-02-2016; 4) che la non aveva mai Pt_1
comunicato alcunchè in relazione all'esito della visita né
in merito all'eventuale interesse dei potenziali acquirenti;
5) che la vendita si era conclusa, quindi, non per l'attività dell'attrice, ma del dr. Persona_1
che aveva consigliato di alienare l'immobile per conseguire liquidità ed investire poi una parte del ricavato in strumenti finanziari.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il quale sosteneva che, Controparte_2
avendo necessità di trasferire la propria residenza nel pag. 4/13 Comune di Caserta, nel gennaio 2016 aveva visionato vari immobili ed in particolare, in data 17-02-2016, quello per cui è causa, accompagnato sempre dalla sig.ra Pt_1
titolare dell'agenzia.
Deduceva ancora: 1) che la documentazione fornita dall' non era idonea a fornire indicazioni utili, Pt_2
come da email indirizzata alla e mai riscontrata Pt_1
dalla stessa;
2) che, tramite conoscenze, aveva contattato il dr. che gli aveva prospettato la Persona_1
visita di vari immobili, tra cui quello sito in Caserta,
alla via Marino 69; 3) che, a seguito di ulteriori sopralluoghi presso l'immobile di via Marino, la trattativa veniva conclusa per il prezzo di € 460.000,00 inferiore di oltre 100.000,00 euro rispetto a quello prospettato dall'attrice.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda attrice e la condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio.
In corso di causa venivano concessi i termini ex art. 183
co. 6^ c.p.c., veniva espletata prova per testi e,
all'udienza cartolare del 16-06-2025, la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per il pag. 5/13 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va conseguentemente accolta, nei limiti di cui in motivazione.
Va in primo luogo ricordato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, dal quale questo Tribunale non ritiene di discostarsi, (cfr., ordinanza n. 11443 del 8.4.2022),
secondo cui “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attivita' intermediatrice, pur non richiedendosi che tra l'attivita' del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo;
e' sufficiente, infatti, che, la
"messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.
La prestazione del mediatore, pertanto, puo' ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti,
indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi pag. 6/13 conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioe',
che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalita' adeguata
(Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass.
n. 23438 del 2004).
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attivita'
intermediatrice, pur in assenza di un intervento del mediatore in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volonta' delle parti complesso ed articolato nel tempo, purche' il mediatore abbia messo in relazione le stesse, cosi' da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalita' adeguata (Cass. n. 869 del 2018; conf. Cass. n.
25851 del 2014)”.
La Suprema Corte, nella richiamata ordinanza n.11443 del
2022, ha sottolineato il principio per cui, “ai fini della configurabilita' del rapporto di mediazione, non e'
necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore,
ma e' sufficiente che la parte abbia accettato l'attivita'
pag. 7/13 del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018;
Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o piu' persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma e'
configurabile pure in relazione ad una materiale attivita'
intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicche', ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737
del 2010)”.
Nel caso di specie, dall'esame dell'istruttoria effettuata si evince che l'attrice ha svolto una serie di attività al fine di realizzare la vendita dell'immobile, dimostrata dalla documentazione in atti ed in particolare dal foglio di visite, dal verbale di sopralluogo del 17-02-2016, dall'annuncio sul sito internet, dalla documentazione relativa all'immobile,
consegnata dall'attrice e dalla corrispondenza via pag. 8/13 Whattsapp e via mail del 17.2.2016, intercorsa tra l'attrice ed il convenuto, avv. in atti. CP_2
Oltretutto, le dichiarazioni rese dai testi,
[...]
ed escussi nel Testimone_1 Testimone_2
corso del giudizio, le cui deposizioni sono state precise e concordanti, hanno sostanzialmente confermato l'assunto attoreo.
Non è stato provato, viceversa, l'intervento di altro mediatore nella conclusione dell'affare, anzi nell'atto di compravendita è espressamente specificato “che la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione”: né può assumere rilievo, in senso contrario,
l'intervento del sig. che in ogni caso Persona_1
non avrebbe potuto svolgere alcuna attività di mediazione nella vendita, essendo un consulente finanziario, come dichiarato dallo stesso nel corso dell'udienza del 4.4.2022
(sul punto, cfr. Cass.civ., sent. N. 4019 del 9.2.2023).
Ne consegue che l'affare trova il suo antecedente causale nell'attivita' dell'attrice, che si è conclusa con la messa in relazione delle parti, anche tenuto conto che l'acquisto del bene è avvenuto in data 11.5.2016, a distanza di soli 3 mesi dalla visita dell'immobile.
pag. 9/13 Ciò che conta, in sostanza, è la volontà delle parti di accettare il mediatore per metterle in relazione tra loro,
cosa che è avvenuta con la consegna dei documenti, con la comunicazione del prezzo di vendita e con i successivi contatti tra le parti, interrotti alcuni giorni dopo la visita.
Del resto, l'articolo 1754 c.c. definisce il mediatore come colui che mette in relazione le parti per la conclusione non gia' di un contratto ma di un affare,
sicche' il diritto alla provvigione sorge quando esso si ponga in rapporto causale con l'opera svolta,
indipendentemente dal suo intervento in tutte le fasi delle trattative o dalla diversita' di prezzo concordata in contratto (cfr. Cass. Civ., sez. 2^, ord. n.11443 del
8.4.2022).
Nel caso di specie, risulta determinante, in conclusione,
la circostanza che il mediatore abbia fornito alla venditrice il proprio apporto nella individuazione del soggetto interessato all'acquisto e che con lo stesso il contratto sia stato successivamente concluso.
Il diritto dell'attrice alla provvigione è quindi in rapporto causale con l'opera dalla stessa svolta, non pag. 10/13 essendo richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attivita' del mediatore e la conclusione dell'affare ma la "messa in relazione" ad opera del mediatore,
(certamente provata nella fattispecie) quale attivita'
costituente l'antecedente indispensabile per pervenire,
anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare medesimo (Cass. 10606/2001; Cass.
6703/2001; Cass. 2136/2000; Cass. 7048/97; Cass. 9350/90;
Cass. 5360/88).
Sul quantum, dall'esame degli atti di causa non risulta dimostrato alcun accordo tra le parti sulla percentuale del compenso spettante all'agenzia, non essendo rilevanti,
in tal senso, le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, estremamente generiche sul punto. Testimone_1
Di conseguenza, trovano applicazione i criteri sussidiari indicati dall'art. 1755, 2^ comma del c.c.: secondo gli usi della Camera di Commercio di Caserta, in atti, il compenso da riconoscere, in caso di mancata pattuizione, è
del 2% a carico di ciascuna delle parti.
In conclusione, tenuto conto che la compravendita è stata stipulata per l'importo complessivo di € 460.000,00,
ciascuno dei convenuti va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro pag. 11/13 9.200,00, I.V.A. inclusa, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n.147 del 2022, ridotti del 30%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del Parte_1
legale rapp. p.t., nei confronti di Controparte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_2
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna per le causali di Controparte_1
cui in premessa, al pagamento, in favore della
[...]
in persona del Parte_1
legale rapp. p.t., della somma di € 9.200,00, inclusa
I.V.A., oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna al pagamento, in favore Controparte_2
della in Parte_1
persona del legale rapp. p.t., della somma di €
9.200,00, inclusa I.V.A., oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
pag. 12/13 3) Condanna i convenuti e Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento Controparte_2
delle spese del giudizio in favore dell'attrice
[...]
che liquida in Parte_1
complessivi € 4.099,00, di cui 545,00 per spese ed euro 3.554,00 per compensi, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147 del 2022, ridotti del 30%, oltre al 15% per rimborso spese generali,
I.V.A., se dovuta e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. UR OC.
Santa Maria Capua Vetere, 12\12\2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
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