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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OL AL, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3549/23 R.G.
TRA
rappresentata dall'Avv.to Lauretta Parte_1
Alessandro, come in atti
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv.to Ida Rampino giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6 giugno 2023 la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere socia accomandataria ed amministratrice della Società “La primula di AN IS e c s.a.s.” e di essere regolarmente assicurata con l ex art. 4 nn. 1), 2), 7) D.P.R. n. CP_1
1124/65 (cfr. documentazioni agli atti DURC) in quanto socia lavoratrice;
che in data 09/01/2023, verso le ore 18:00 circa, si trovava all'interno dei locali dove esercita la sua attività di impresa e, salita su uno scaletto cadeva da un'altezza di circa 2,0 metri, riportando danni al braccio destro ed al viso nella parte destra (cfr. doc. medica allegata); che recatasi al Pronto Soccorso dell'“Ospedale del Mare”, le veniva diagnosticato: “trauma contusivo al polso destro] e trauma maxillo facciale” (cfr. cartella di pronto soccorso); che a causa del sovraffollamento del pronto soccorso del nosocomio la ricorrente decideva di recarsi presso un
1 centro diagnostico privato per praticare, anche su consiglio del curante, un rx polso destro da cui risultava “frattura dell'epifisi distale del radio” ed, in considerazione dei dolori al volto e al palato, praticava anche rx cranio da cui risultava “ verosimile frattura dell'arco zigomatico a dx, necessario dettaglio con esame TC”.
Considerato che i dolori provocati dal trauma occorsole, non si placavano, la Sig.ra , in data 13.01.2023, decideva di Pt_1 ricoverarsi presso la “Nuova clinica Santa Rita S.p.a.”, Unità Funzionale di Ortopedia ove, per la frattura al radio dx, si rendeva necessario intervento chirurgico e veniva applicato gesso armato con fili di kirschenner al polso destro;
il giorno 14.01.2023 veniva dimessa con la seguente diagnosi: “frattura scomposta al polso dx” e veniva prescritta adeguata terapia medica;
in data 18.01.2023, si sottoponeva a esame TC massiccio facciale presso il centro radiodiagnostico che evidenziava: “fratture a livello del Pt_2 complesso orbito – malare di dx con interruzione della parete laterale dell'orbita e disassamento dell'arcata zigomatico – temporale. Infrazione del pavimento della fossa cranica media fino al margine antero laterale della cavità glenoidea dell'ATM. Frattura del pavimento orbitale di dx con incarceramento di modica quota tessutale. Frattura della parete laterale del seno mascellare di dx da gran parte occupato da materiale siero – mucoso. Materiale sieromucosa occupa la quasi totalità del seno mascellare di sx. Ipertrofia dei turbinati inferiori e del turbinato medio di sx. Deviazione dx convessa del setto nasale. Quote sieromucose a livello delle cellette etmoidali. Non evidenti significative alterazioni delle strutture endo – orbitarie” (cfr. referto esame TC massiccio facciale del 18.01.2023); in data 26.01.2023, si recava a visita maxillo – facciale dal Prof. , Per_1 il quale le diagnosticava “ frattura con spostamento dell'arco zigomatico”; da ultimo, in data 13.02.2023, si sottoponeva a visita ortopedica, all'esito della quale le veniva diagnosticato: “Rimozione gesso e fili di Kirschenner, bendaggio otto giorni, esercizi di mobilizzazione attiva e passiva della mano, polso, gomito”.
All'infortunio occorso seguiva la denuncia all' di competenza CP_1 che con provvedimento del 26.01.2023, invitava la Sig.ra a Pt_1 fornire una descrizione dettagliata e circostanziata dell'evento occorsole (cfr. provvedimento del 26.01.2023); l' di CP_1 CP_1
2 ST di BI , dopo aver sottoposto la ricorrente a visita medico-legale, con provvedimento datato 29/03/2023, definiva il caso in maniera negativa con la seguente motivazione: “il caso viene definito negativamente perché non esiste nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata”.
Avverso il provvedimento di diniego era stata proposta formale opposizione ai sensi dell'art. 104 D.P.R. 1124/65, con esito negativo.
Tanto premesso la ricorrente conveniva in giudizio l' al fine CP_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che l'infortunio del 09/01/2023 è occorso alla ricorrente durante lo svolgimento delle sue mansioni di socia accomandataria ed amministratrice unica de “La primula di AN IS e c s.a.s.”, e che pertanto l'evento è coperto dall'assicurazione dell' ; 2) Accertare e dichiarare che i CP_1 postumi invalidanti sofferti dalla ricorrente l'hanno resa totalmente e temporaneamente inabile al lavoro per gg. 90 o per il diverso periodo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa a mezzo di c.t.u. medico-legale che sin d'ora si richiede;
3) Per l'effetto condannare l' resistente al pagamento in CP_2 favore della ricorrente dell'indennità per ITT di cui all'art. 68 D.P.R. n. 1124/65 per la durata che verrà accertata in corso di causa con decorrenza dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio, oltre accessori di legge dalla debenza al soddisfo;
4) Accertare e dichiarare che i postumi derivanti dall'infortunio sul lavoro avvenuto in data 09/01/2023, determinano una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 10% o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa , in ogni caso pari o superiore al 6%, soglia minima di indennizzabilità ex D. Lgs. 38/2000; 5) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno biologico ai sensi del D.lgs. n.38 \2000 nella misura del 10% o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, in ogni caso pari o superiore al 6%, soglia minima di indennizzabilità ex D. Lgs. 38/2000; 6) Condannare l' in persona del l.r. a corrispondere alla medesima CP_1
l'indennizzo in capitale del danno biologico nella misura del 10% o nella diversa misura, maggiore o minore da accertare in corso di
3 causa, all'esito dell'espletanda C.T.U., oltre interessi dalla debenza al soddisfo;
7) Condannare l'Amministrazione convenuta in persona del suo legale rapp.te pro tempore al pagamento di tutte le somme che sarà tenuta ad erogare, oltre interessi legali ed il maggior danno da svalutazione monetaria;
8) Condannare l'Amministrazione convenuta in persona del suo legale rapp.te pro tempore al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto ribadendo l'assenza del nesso di causalità. Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, la causa è stata decisa.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni che seguono.
In via preliminare si osserva che la domanda di accertamento dell'infortunio quale infortunio sul lavoro e conseguente condanna dell'Ente al pagamento della rendita o dell'indennizzo è procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Tanto premesso alla luce degli accertamenti medico legali svolti dal CTU, condotti sulla base di ragionamento scientifico che questo GdL condivide, va osservato che l'evento occorso alla ricorrente va correttamente qualificato come infortunio sul lavoro. Invero dalla relazione medico legale emerge che gli esiti sono compatibili con la dinamica dell'infortunio lavorativo del 9 gennaio 2023 desumibile dalla documentazione in atti e dalla deposizione fornita dal teste il quale ha dichiarato di aver assistito Pt_1 all'infortunio occ ricorrente dichiarando “Ero presente quando la ricorrente è caduta da uno scaletto mentre sistemava un faldone. AD .- non so se è dipendente o se è proprietaria del negozio. AD – il giorno del sinistro era su uno scaletto. E' caduta sul lato destro con la faccia ed il braccio a terra ed è un attimo svenuta. Quando è rinvenuta le faceva male il braccio destro. Abbiamo chiamato il marito che l'ha portata a fare una
4 radiografia. In serata sono andato a casa sua e ho saputo che era stata portata all'ospedale del mare”. Riconosciuta la natura professionale dell'infortunio il CTU ha accertato la sussistenza del nesso eziologico sulla base di plurimi criteri ed in particolare: criterio cronologico, topografico, dell'idoneità dell'evento, criterio della continuità fenomenica e dell'esclusione, come analiticamente specificato ed argomentato nella relazione scritta alla cui integrale lettura si rinvia. Accertata la natura dell'evento traumatico occorso alla ricorrente in data 9 gennaio 2023 quale infortunio sul lavoro, oggetto del giudizio è anche la valutazione dei postumi residuati al predetto infortunio, con riferimento alle Tabelle di cui al D.L.vo 38 del 23.2.2000. Invero, in conseguenza alla introduzione della tutela del danno biologico (art. 13 del D. lgs. n. 38/2000) l'assicurato avrà diritto all'indennizzo del danno biologico in capitale (se il grado di menomazione permanente residuato è compreso tra il 6% e il 15%) e/o ad una rendita per danno biologico (se il grado di menomazione permanente residuato è pari o superiore al 16%). Tanto premesso alla luce degli accertamenti medico legali svolti va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di indennizzo del danno biologico, nella misura di legge, corrispondente al grado di invalidità del 9%, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo.
Invero il CTU all'esito degli accertamenti medico legali ha concluso nel senso che il ricorrente è affetto da postumi tali da determinare una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9 %.
Nell specifico, il consulente ha riscontrato all'esito anche dell'esame obiettivo locale che la Sig.ra ebbe a riportare:
1. Postumi Pt_1 stabilizzati di limitazione algicofunzionale della radio carpica destra da frattura di radio trattata con osteosintesi con metallo;
e di frattura scomposta orbito malare zigomatuca destra trattata conservativamente con ipoestesia del labbro superiore e lieve deficit articolare” esiti compatibili con la dinamica dell'infortunio lavorativo desumibile dalla documentazione agli atti e dalla deposizione anamnestica fornita dalla ricorrente. I postumi, conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso alla ricorrente, hanno prodotto un danno biologico nella misura del 9%.
5 Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale delle lesioni lamentate dalla ricorrente;
ritiene il Tribunale che la consulenza redatta si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene. Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento in favore CP_1 del ricorrente dell'indennizzo in capitale previsto dal D. Lgs. 38/2000 per un danno biologico, quantificabile nella misura del 9%, derivante dall'infortunio sul lavoro subito.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Non merita accoglimento la domanda volta a “dichiarare che i postumi invalidanti sofferti dalla ricorrente l'hanno resa totalmente e temporaneamente inabile al lavoro per gg. 90 con conseguente condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità per ITT di cui all'art. 68 D.P.R. n. 1124/65 per la durata che verrà accertata in corso di causa con decorrenza dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio”.
Questo Giudice ritiene che il ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio e, ancor prima l'onere di compiuta e specifica
6 allegazione cui è tenuto, che riguarda specificamente l'inabilità al lavoro;
in particolare, nel ricorso è genericamente dedotto che “per l'infortunio in oggetto, e per la diagnosi di cui sopra la ricorrente è stata in condizioni di totale inabilità lavorativa temporanea per gg. 90 così come valutato dal consulente di parte. Alla stessa, pertanto, spetta il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità per ITT ex art. 68 D.P.R. 1124/65 dedotto quanto eventualmente fruito a titolo di prestazioni previdenziali a copertura del medesimo evento infortunio ed incompatibili con essa”; tale generica formula di stile peraltro non è supportata da riscontri probatori in difetto di richieste istruttorie sul punto.
Orbene, la domanda sul punto è stata avanzata sulla base di una generica ed incompleta prospettazione dei fatti;
è di immediata evidenza che le allegazioni degli elementi di fatto a fondamento della domanda di riconoscimento ITT appaiono del tutto inidonei a fondare l'accertamento del diritto alla prestazione invocata.
Peraltro va osservato che a fronte dell'evento traumatico del 9 gennaio 2023 la denuncia/comunicazione di infortunio è stata presentata in data 25 gennaio 2023 ; è evidente che il tempo intercorso tra l'epoca dell'infortunio e quella di compilazione della certificazione sanitaria sulla scorta della quale è stata poi presentata la denuncia pone il ricorrente fuori tempo massimo per la comunicazione all' con conseguente sanzione ex art. 52 DPR CP_1
1124/1965, perché tanto emerge chiaramente dalle stesse deduzioni di parte istante;
inoltre non risulta documentata la conclusione dell'iter amministrativo non essendo versata in atti documentazione probatoria.
Le spese del giudizio vengono compensate per la metà considerato l'accoglimento parziale;
per il principio della soccombenza, l' CP_1 deve essere condannato al pagamento della restante metà delle spese processuali, che si liquidano, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
A carico di tale istituto, infine, vengono poste, altresì, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
7 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale dell'infortunio occorso a AN IS in data 9 gennaio 2023;
b) dichiara che il suddetto infortunio ha comportato una perdita dell'integrità psico-fisica nella misura del 9% dalla data del 9 gennaio 2023 ;
c) per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo favore, CP_1 dell'indennizzo del danno biologico corrispondente all'invalidità del 9 % dalla data del 9 gennaio 2023, nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
d) rigetta per il resto.
e) condanna l al pagamento della metà delle spese processuali CP_1 che liquida in € 950,00 per compenso professionale, con attribuzione, oneri accessori come per legge;
f) pone, altresì, a carico dell le spese di ctu. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il
In Torre Annunziata , il 9 dicembre 2025
Il Giudice
OL AL
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa OL AL, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'11 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3549/23 R.G.
TRA
rappresentata dall'Avv.to Lauretta Parte_1
Alessandro, come in atti
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv.to Ida Rampino giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6 giugno 2023 la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere socia accomandataria ed amministratrice della Società “La primula di AN IS e c s.a.s.” e di essere regolarmente assicurata con l ex art. 4 nn. 1), 2), 7) D.P.R. n. CP_1
1124/65 (cfr. documentazioni agli atti DURC) in quanto socia lavoratrice;
che in data 09/01/2023, verso le ore 18:00 circa, si trovava all'interno dei locali dove esercita la sua attività di impresa e, salita su uno scaletto cadeva da un'altezza di circa 2,0 metri, riportando danni al braccio destro ed al viso nella parte destra (cfr. doc. medica allegata); che recatasi al Pronto Soccorso dell'“Ospedale del Mare”, le veniva diagnosticato: “trauma contusivo al polso destro] e trauma maxillo facciale” (cfr. cartella di pronto soccorso); che a causa del sovraffollamento del pronto soccorso del nosocomio la ricorrente decideva di recarsi presso un
1 centro diagnostico privato per praticare, anche su consiglio del curante, un rx polso destro da cui risultava “frattura dell'epifisi distale del radio” ed, in considerazione dei dolori al volto e al palato, praticava anche rx cranio da cui risultava “ verosimile frattura dell'arco zigomatico a dx, necessario dettaglio con esame TC”.
Considerato che i dolori provocati dal trauma occorsole, non si placavano, la Sig.ra , in data 13.01.2023, decideva di Pt_1 ricoverarsi presso la “Nuova clinica Santa Rita S.p.a.”, Unità Funzionale di Ortopedia ove, per la frattura al radio dx, si rendeva necessario intervento chirurgico e veniva applicato gesso armato con fili di kirschenner al polso destro;
il giorno 14.01.2023 veniva dimessa con la seguente diagnosi: “frattura scomposta al polso dx” e veniva prescritta adeguata terapia medica;
in data 18.01.2023, si sottoponeva a esame TC massiccio facciale presso il centro radiodiagnostico che evidenziava: “fratture a livello del Pt_2 complesso orbito – malare di dx con interruzione della parete laterale dell'orbita e disassamento dell'arcata zigomatico – temporale. Infrazione del pavimento della fossa cranica media fino al margine antero laterale della cavità glenoidea dell'ATM. Frattura del pavimento orbitale di dx con incarceramento di modica quota tessutale. Frattura della parete laterale del seno mascellare di dx da gran parte occupato da materiale siero – mucoso. Materiale sieromucosa occupa la quasi totalità del seno mascellare di sx. Ipertrofia dei turbinati inferiori e del turbinato medio di sx. Deviazione dx convessa del setto nasale. Quote sieromucose a livello delle cellette etmoidali. Non evidenti significative alterazioni delle strutture endo – orbitarie” (cfr. referto esame TC massiccio facciale del 18.01.2023); in data 26.01.2023, si recava a visita maxillo – facciale dal Prof. , Per_1 il quale le diagnosticava “ frattura con spostamento dell'arco zigomatico”; da ultimo, in data 13.02.2023, si sottoponeva a visita ortopedica, all'esito della quale le veniva diagnosticato: “Rimozione gesso e fili di Kirschenner, bendaggio otto giorni, esercizi di mobilizzazione attiva e passiva della mano, polso, gomito”.
All'infortunio occorso seguiva la denuncia all' di competenza CP_1 che con provvedimento del 26.01.2023, invitava la Sig.ra a Pt_1 fornire una descrizione dettagliata e circostanziata dell'evento occorsole (cfr. provvedimento del 26.01.2023); l' di CP_1 CP_1
2 ST di BI , dopo aver sottoposto la ricorrente a visita medico-legale, con provvedimento datato 29/03/2023, definiva il caso in maniera negativa con la seguente motivazione: “il caso viene definito negativamente perché non esiste nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata”.
Avverso il provvedimento di diniego era stata proposta formale opposizione ai sensi dell'art. 104 D.P.R. 1124/65, con esito negativo.
Tanto premesso la ricorrente conveniva in giudizio l' al fine CP_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che l'infortunio del 09/01/2023 è occorso alla ricorrente durante lo svolgimento delle sue mansioni di socia accomandataria ed amministratrice unica de “La primula di AN IS e c s.a.s.”, e che pertanto l'evento è coperto dall'assicurazione dell' ; 2) Accertare e dichiarare che i CP_1 postumi invalidanti sofferti dalla ricorrente l'hanno resa totalmente e temporaneamente inabile al lavoro per gg. 90 o per il diverso periodo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa a mezzo di c.t.u. medico-legale che sin d'ora si richiede;
3) Per l'effetto condannare l' resistente al pagamento in CP_2 favore della ricorrente dell'indennità per ITT di cui all'art. 68 D.P.R. n. 1124/65 per la durata che verrà accertata in corso di causa con decorrenza dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio, oltre accessori di legge dalla debenza al soddisfo;
4) Accertare e dichiarare che i postumi derivanti dall'infortunio sul lavoro avvenuto in data 09/01/2023, determinano una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 10% o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa , in ogni caso pari o superiore al 6%, soglia minima di indennizzabilità ex D. Lgs. 38/2000; 5) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno biologico ai sensi del D.lgs. n.38 \2000 nella misura del 10% o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, in ogni caso pari o superiore al 6%, soglia minima di indennizzabilità ex D. Lgs. 38/2000; 6) Condannare l' in persona del l.r. a corrispondere alla medesima CP_1
l'indennizzo in capitale del danno biologico nella misura del 10% o nella diversa misura, maggiore o minore da accertare in corso di
3 causa, all'esito dell'espletanda C.T.U., oltre interessi dalla debenza al soddisfo;
7) Condannare l'Amministrazione convenuta in persona del suo legale rapp.te pro tempore al pagamento di tutte le somme che sarà tenuta ad erogare, oltre interessi legali ed il maggior danno da svalutazione monetaria;
8) Condannare l'Amministrazione convenuta in persona del suo legale rapp.te pro tempore al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto ribadendo l'assenza del nesso di causalità. Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, la causa è stata decisa.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni che seguono.
In via preliminare si osserva che la domanda di accertamento dell'infortunio quale infortunio sul lavoro e conseguente condanna dell'Ente al pagamento della rendita o dell'indennizzo è procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Tanto premesso alla luce degli accertamenti medico legali svolti dal CTU, condotti sulla base di ragionamento scientifico che questo GdL condivide, va osservato che l'evento occorso alla ricorrente va correttamente qualificato come infortunio sul lavoro. Invero dalla relazione medico legale emerge che gli esiti sono compatibili con la dinamica dell'infortunio lavorativo del 9 gennaio 2023 desumibile dalla documentazione in atti e dalla deposizione fornita dal teste il quale ha dichiarato di aver assistito Pt_1 all'infortunio occ ricorrente dichiarando “Ero presente quando la ricorrente è caduta da uno scaletto mentre sistemava un faldone. AD .- non so se è dipendente o se è proprietaria del negozio. AD – il giorno del sinistro era su uno scaletto. E' caduta sul lato destro con la faccia ed il braccio a terra ed è un attimo svenuta. Quando è rinvenuta le faceva male il braccio destro. Abbiamo chiamato il marito che l'ha portata a fare una
4 radiografia. In serata sono andato a casa sua e ho saputo che era stata portata all'ospedale del mare”. Riconosciuta la natura professionale dell'infortunio il CTU ha accertato la sussistenza del nesso eziologico sulla base di plurimi criteri ed in particolare: criterio cronologico, topografico, dell'idoneità dell'evento, criterio della continuità fenomenica e dell'esclusione, come analiticamente specificato ed argomentato nella relazione scritta alla cui integrale lettura si rinvia. Accertata la natura dell'evento traumatico occorso alla ricorrente in data 9 gennaio 2023 quale infortunio sul lavoro, oggetto del giudizio è anche la valutazione dei postumi residuati al predetto infortunio, con riferimento alle Tabelle di cui al D.L.vo 38 del 23.2.2000. Invero, in conseguenza alla introduzione della tutela del danno biologico (art. 13 del D. lgs. n. 38/2000) l'assicurato avrà diritto all'indennizzo del danno biologico in capitale (se il grado di menomazione permanente residuato è compreso tra il 6% e il 15%) e/o ad una rendita per danno biologico (se il grado di menomazione permanente residuato è pari o superiore al 16%). Tanto premesso alla luce degli accertamenti medico legali svolti va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di indennizzo del danno biologico, nella misura di legge, corrispondente al grado di invalidità del 9%, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo.
Invero il CTU all'esito degli accertamenti medico legali ha concluso nel senso che il ricorrente è affetto da postumi tali da determinare una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9 %.
Nell specifico, il consulente ha riscontrato all'esito anche dell'esame obiettivo locale che la Sig.ra ebbe a riportare:
1. Postumi Pt_1 stabilizzati di limitazione algicofunzionale della radio carpica destra da frattura di radio trattata con osteosintesi con metallo;
e di frattura scomposta orbito malare zigomatuca destra trattata conservativamente con ipoestesia del labbro superiore e lieve deficit articolare” esiti compatibili con la dinamica dell'infortunio lavorativo desumibile dalla documentazione agli atti e dalla deposizione anamnestica fornita dalla ricorrente. I postumi, conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso alla ricorrente, hanno prodotto un danno biologico nella misura del 9%.
5 Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale delle lesioni lamentate dalla ricorrente;
ritiene il Tribunale che la consulenza redatta si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene. Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento in favore CP_1 del ricorrente dell'indennizzo in capitale previsto dal D. Lgs. 38/2000 per un danno biologico, quantificabile nella misura del 9%, derivante dall'infortunio sul lavoro subito.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Non merita accoglimento la domanda volta a “dichiarare che i postumi invalidanti sofferti dalla ricorrente l'hanno resa totalmente e temporaneamente inabile al lavoro per gg. 90 con conseguente condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità per ITT di cui all'art. 68 D.P.R. n. 1124/65 per la durata che verrà accertata in corso di causa con decorrenza dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio”.
Questo Giudice ritiene che il ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio e, ancor prima l'onere di compiuta e specifica
6 allegazione cui è tenuto, che riguarda specificamente l'inabilità al lavoro;
in particolare, nel ricorso è genericamente dedotto che “per l'infortunio in oggetto, e per la diagnosi di cui sopra la ricorrente è stata in condizioni di totale inabilità lavorativa temporanea per gg. 90 così come valutato dal consulente di parte. Alla stessa, pertanto, spetta il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità per ITT ex art. 68 D.P.R. 1124/65 dedotto quanto eventualmente fruito a titolo di prestazioni previdenziali a copertura del medesimo evento infortunio ed incompatibili con essa”; tale generica formula di stile peraltro non è supportata da riscontri probatori in difetto di richieste istruttorie sul punto.
Orbene, la domanda sul punto è stata avanzata sulla base di una generica ed incompleta prospettazione dei fatti;
è di immediata evidenza che le allegazioni degli elementi di fatto a fondamento della domanda di riconoscimento ITT appaiono del tutto inidonei a fondare l'accertamento del diritto alla prestazione invocata.
Peraltro va osservato che a fronte dell'evento traumatico del 9 gennaio 2023 la denuncia/comunicazione di infortunio è stata presentata in data 25 gennaio 2023 ; è evidente che il tempo intercorso tra l'epoca dell'infortunio e quella di compilazione della certificazione sanitaria sulla scorta della quale è stata poi presentata la denuncia pone il ricorrente fuori tempo massimo per la comunicazione all' con conseguente sanzione ex art. 52 DPR CP_1
1124/1965, perché tanto emerge chiaramente dalle stesse deduzioni di parte istante;
inoltre non risulta documentata la conclusione dell'iter amministrativo non essendo versata in atti documentazione probatoria.
Le spese del giudizio vengono compensate per la metà considerato l'accoglimento parziale;
per il principio della soccombenza, l' CP_1 deve essere condannato al pagamento della restante metà delle spese processuali, che si liquidano, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
A carico di tale istituto, infine, vengono poste, altresì, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
7 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale dell'infortunio occorso a AN IS in data 9 gennaio 2023;
b) dichiara che il suddetto infortunio ha comportato una perdita dell'integrità psico-fisica nella misura del 9% dalla data del 9 gennaio 2023 ;
c) per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo favore, CP_1 dell'indennizzo del danno biologico corrispondente all'invalidità del 9 % dalla data del 9 gennaio 2023, nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
d) rigetta per il resto.
e) condanna l al pagamento della metà delle spese processuali CP_1 che liquida in € 950,00 per compenso professionale, con attribuzione, oneri accessori come per legge;
f) pone, altresì, a carico dell le spese di ctu. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il
In Torre Annunziata , il 9 dicembre 2025
Il Giudice
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