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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/07/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 179/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMATUCCI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.25 , svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 5.2.25
pagina 1 di 6 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. Il sig. si è rivolto al Tribunale di Perugia affinché dichiarasse la falsità Parte_1 dell'avviso di ricevimento n. 12602864783 spedito dall' il 29 settembre 2005 presso CP_2
Viale Imperia di Riccione, dove l'attore non risiedeva più dal lontano 1985. L'avviso è stato consegnato in data 01.10.2005 a un soggetto di identità sconosciuta, con firma risultante apocrifa e non riconducibile alla mano del Inoltre, la fotocopia non è conforme Parte_1 all'originale perché riporta in alto a sinistra l'appunto “CART 080 2005 00987 08873003” che non esiste sull'originale.
2. Il aveva in precedenza richiesto alla Commissione Tributaria l'annullamento Parte_1 di una cartella di pagamento di € 2.240.317,17 (IVA anno 1997) emessa dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione ( , sostenendo che non gli era mai stata notificata e già in CP_2 quella sede aveva disconosciuto la firma.
in tale sede aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché la CP_2 notifica era avvenuta il 01.10.2005, presentando una fotocopia dell'avviso di ricevimento, ora oggetto della querela di falso
In appello, la , con sentenza n. Controparte_3
12/03/2020 del 13.01.2020 (R.G. 92/2019), ha rigettato il ricorso del Parte_1 sottolineando che per contestare correttamente una notificazione è necessario presentare una querela di falso anche se l'errore è dovuto a imperizia o negligenza. Il quindi, Parte_1 pur proponendo ricorso in Cassazione contro questa sentenza della giustizia tributaria, ha presentato querela chiedendo l'esclusione del documento giudicato falso dalle prove introdotte dall'Agenzia Entrate – Riscossione.
3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione di si è costituita avanti al Tribunale CP_1 contestando il merito della questione ed eccependo: 1) difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
2) difetto di competenza territoriale del foro di;
3) difetto di CP_1 legittimazione passiva;
4) difetto di interesse ad agire.
4. Il G.I. ha rimesso la causa al collegio per le questioni pregiudiziali sollevate dall' e CP_2 il Tribunale ha pronunciato sentenza n. 235/2022 del 17.2.22 con cui ha rigettato tutte le eccezioni processuali dell' (difetto di giurisdizione, competenza territoriale, CP_2 legittimazione passiva, interesse ad agire) e ha dichiarato inammissibile la querela di falso su due aspetti: 1) la firma sull'avviso di ricevimento non riconducibile all'attore e non capace di ingenerare errore poiché non riferibile al in ogni caso trattasi di Parte_1
pagina 2 di 6 perfezionamento o meno della notifica;
2) la differenza tra l'originale e la fotocopia dell'avviso riguardo all'annotazione "CART. ", non è stato ritenuto rilevante ai PartitaIVA_2 fini della prova del contenuto della raccomandata. Ha poi disposto la separazione dal procedimento in oggetto della querela rispetto a ciò che attiene alla contestazione dell'attore circa il fatto che il sottoscrittore apocrifo non fosse persona legittimata a ricevere il plico.
5. Il Sig. ha proposto appello ritenendo che il Tribunale ha errato nel Parte_1 dichiarare inammissibile la querela per carenza di interesse sulla base dell'evidenza che la firma sull'avviso (nome " ") non fosse riconducibile a quindi, non fosse tale Per_1 Parte_1 da ingannare il giudice.
Il Tribunale ha affermato la validità della notifica sebbene consegnata a terzi, ciò in forza dell'art. 26 DPR 602/73 secondo cui i soggetti abilitati alla consegna non sono solo i familiari e i conviventi, ma anche quelli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, nonché il portiere. Sostiene però l'TE che il Tribunale ha omesso di considerare che la spedizione era avvenuta a un indirizzo sbagliato, non corrispondente al domicilio fiscale/residenza di (art. 60 DPR 600/73 e 140 CPC). Parte_1
Sul punto insiste con l'evidenziare che il certificato storico di residenza (All. 5) dimostra che era emigrato all'estero nel 1985 e non era residente a Riccione. L non Parte_1 CP_1 ha poi mai prodotto l'originale dell'avviso di ricevimento, violando l'obbligo di conservazione.
Il Tribunale si sarebbe posto in contrasto la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la querela di falso in via principale è ammissibile se: il documento è contestato nella sua genuinità; è stato utilizzato come prova in un giudizio;
è idoneo a costituire mezzo di prova contro l'istante e il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante l'annotazione "CART.
0802005..." sulla fotocopia, sebbene questa sia l'unico collegamento tra l'avviso e la cartella di pagamento.
Ulteriore errore contestato alla decisione del Tribunale attiene all'onere probatorio per averlo posto a carico del così che avrebbe dovuto provare di aver ricevuto un Parte_1 contenuto diverso dalla cartella, nonostante la notifica fosse a un indirizzo errato.
In via istruttoria l'TE ha chiesto che sia ordinato ex art 210 c.p.c. all' CP_2
l'esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento n. 12602864783. Ha chiesto inoltre la ammissione di CTU al fine di acclarare se la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 12602864783 inviato dall'Agenzia delle Entrate
6. L'Avvocatura dello Stato si è costituita per aderendo alle conclusioni raggiunte CP_2 dal Tribunale ed evidenziando che la firma sulla ricevuta della notifica dell'1.10.05 è di
" e non è mai stata attribuita né è attribuibile al e, sempre sotto Persona_2 Parte_1
pagina 3 di 6 il profilo della inammissibilità della querela di falso, l'art 26 DPR 602/73 consente la consegna a terzi (es familiari, addetti alla casa). La difesa erariale ha evidenziato che
[...]
(madre di era residente a [...] fino alla morte ed essa Per_2 Parte_1 risulta quale sottoscrittrice della ricevuta dell'avviso. La notifica è avvenuta a via Imperia
7B, Riccione, indirizzo dichiarato come domicilio fiscale da nella dichiarazione dei Parte_1 redditi del 1993 e mai aggiornato fino al 2010. Il domicilio fiscale è vincolante per le notifiche tributarie (art. 60 DPR 600/73) e prevale sulla residenza anagrafica. Conclude per il rigetto dell'appello
7. Il procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia ha depositato il data
2.5.22 le sue conclusioni evidenziando le condizioni soggettive per l'ammissibilità della querela di falso (la provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale;
l'esatta individuazione ci ciò che dell'atto redatto dal pubblico ufficiale viene ritenuto coperto dalla c.d. forza fidefacente ovvero stando all'espressa indicazione della legge). Stigmatizza che l'atto in questione attiene alla documentazione del pubblico ufficiale che ha eseguito la notifica.
Il P.G. ritiene corretta la pronuncia di inammissibilità assunta dal Tribunale e conclude per il rigetto dell'appello.
8. La Corte, con ordinanza 7.10.22, ha rigettato le istanze istruttorie ritenendo che “… le istanze istruttorie dell'TE (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed espletamento di
c.t.u. calligrafica) sono irrilevanti perché è pacifico che la firma apposta sulla ricevuta della raccomandata sia di persona diversa da . Parte_1
motivi della decisione
9. Preliminarmente si pone l'eccezione dell'TE (posta con note scritte di udienza del 06.10.2022 e del 05.03.2025) con cui ha lamentato la violazione dell'art 345 cpc in relazione ai documenti allegati alla comparsa di costituzione dell' e indicati con le CP_2 lettere da A ad L (essenzialmente certificati anagrafici e di stato civile e trascrizioni in esito a denunce di successione) Di detti documento la Corte non terrà conto ai fini del decidere.
10. L'appello si appalesa infondato ed è da rigettare.
10.1. Nella esposizione dei motivi di appello la difesa del non sembra affrontare la Parte_1 ratio decidendi che sorregge la decisione del Tribunale rispetto alla quale non prende posizione,
In particolare, non sembra aver considerato le ragioni in base alle quali il Tribunale ha spiegato come è giunto a disporre la separazione del giudizio pagina 4 di 6 Il Tribunale ha esaminato se vi sono le condizioni per la eliminazione del documento, secondo le finalità che la legge assegna alla querela di falso che è quella di contestare l'autenticità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta (o legalmente considerata tale). Si tratta di un mezzo straordinario di prova volto a rimuovere l'efficacia probatoria legale di tali documenti. Posta la pacifica non riferibilità della firma nell'avviso di ricevimento al l'interesse dello stesso alla sua rimozione è legato all'efficacia Parte_1 probatoria legale attribuita dalla legge e che vincola il giudice, che in questo caso non sussiste.
10.2. Infatti, il Tribunale, ha disposto la separazione del giudizio poiché in assenza di un vincolo giuridico e dovendo esercitare il suo libero convincimento si è posta la necessità di verificare se “il sottoscrittore dello stesso fosse persona legittimata a ricevere il plico, essendo invece persona ignota ed estranea al destinatario.” (pag. 4) e ciò si correla al disposto dell'art
26 del DPR 602/1973.
Nel successivo paragrafo 3.3. ha precisato che la decisione è: “ volta ad accertare che la persona che ha apposto la firma sull'avviso non fosse veramente legittimata a farlo in quanto sconosciuta ed estranea alla famiglia, alla casa, all'ufficio o all'azienda è invece ammissibile sotto il profilo dell'interesse ad agire e deve essere decisa nel merito. Tuttavia, tenuto conto che non sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., pur richiesti da parte attrice, è necessario che il giudizio prosegua in parte qua con la prosecuzione dell'istruttoria, previa separazione dei procedimenti in due distinti: il presente, che viene definito, in cui permangono le due domande indicate al § 2 sub 1 e sub 2; un diverso procedimento che prosegue come da separata ordinanza.”
11. In ogni caso è opportuno far osservare, anche sulla scorta di quanto segnalato dalla
Procura Generale della Corte d'Appello di Perugia che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “L'efficacia probatoria privilegiata (fino a querela di falso) che l'art. 2700 cod. civ. riconosce all'atto pubblico (quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il primo dichiari avvenuti in sua presenza) non si estende al contenuto sostanziale delle dette dichiarazioni e, pertanto, in tema di notificazione di atti giudiziari, non copre la veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario dell'atto circa le qualità o le condizioni personali del destinatario della notificazione stessa, quale la situazione di convivenza, quanto questa non è frutto di indagini
o accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario ed è, per tale ragione, suscettibile di prova contraria, da parte dell'interessato, non tenuto alla querela di falso avverso il contenuto di
pagina 5 di 6 quelle dichiarazioni” (Cassazione civile, Sez. VI, ord. n. 20214 del 25 luglio 2019 – conf
Cassazione civile sez. II, 29/09/2017, n.22903).
12. Non giova ai fini impugnatori dell'TE l'aver insistito per evidenziare che la notifica è stata eseguita ad un indirizzo diverso rispetto alla sua attuale residenza. Come ha sottolineato l' , e la circostanza non è stata in alcun modo obiettata, la notifica è CP_2 avvenuta a via Imperia 7B, Riccione, si tratta dell''indirizzo dichiarato come domicilio fiscale da nella dichiarazione dei redditi del 1993 e mai aggiornato fino al 2010, la Parte_1 notifica è del 1.10.2005. Il domicilio fiscale è vincolante per le notifiche tributarie (art. 60
DPR 600/73) e prevale sulla residenza anagrafica.
13. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore indeterminabile del giudizio e tenuto conto dei parametri medi (scaglione da €
26.000,00 a € 51.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) fatta eccezione della fase istruttoria da liquidarsi ai minimi vista la ridotta attività espletata, vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte TE a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 8.469,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'TE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 1 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 179/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMATUCCI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.25 , svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 5.2.25
pagina 1 di 6 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. Il sig. si è rivolto al Tribunale di Perugia affinché dichiarasse la falsità Parte_1 dell'avviso di ricevimento n. 12602864783 spedito dall' il 29 settembre 2005 presso CP_2
Viale Imperia di Riccione, dove l'attore non risiedeva più dal lontano 1985. L'avviso è stato consegnato in data 01.10.2005 a un soggetto di identità sconosciuta, con firma risultante apocrifa e non riconducibile alla mano del Inoltre, la fotocopia non è conforme Parte_1 all'originale perché riporta in alto a sinistra l'appunto “CART 080 2005 00987 08873003” che non esiste sull'originale.
2. Il aveva in precedenza richiesto alla Commissione Tributaria l'annullamento Parte_1 di una cartella di pagamento di € 2.240.317,17 (IVA anno 1997) emessa dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione ( , sostenendo che non gli era mai stata notificata e già in CP_2 quella sede aveva disconosciuto la firma.
in tale sede aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché la CP_2 notifica era avvenuta il 01.10.2005, presentando una fotocopia dell'avviso di ricevimento, ora oggetto della querela di falso
In appello, la , con sentenza n. Controparte_3
12/03/2020 del 13.01.2020 (R.G. 92/2019), ha rigettato il ricorso del Parte_1 sottolineando che per contestare correttamente una notificazione è necessario presentare una querela di falso anche se l'errore è dovuto a imperizia o negligenza. Il quindi, Parte_1 pur proponendo ricorso in Cassazione contro questa sentenza della giustizia tributaria, ha presentato querela chiedendo l'esclusione del documento giudicato falso dalle prove introdotte dall'Agenzia Entrate – Riscossione.
3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione di si è costituita avanti al Tribunale CP_1 contestando il merito della questione ed eccependo: 1) difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
2) difetto di competenza territoriale del foro di;
3) difetto di CP_1 legittimazione passiva;
4) difetto di interesse ad agire.
4. Il G.I. ha rimesso la causa al collegio per le questioni pregiudiziali sollevate dall' e CP_2 il Tribunale ha pronunciato sentenza n. 235/2022 del 17.2.22 con cui ha rigettato tutte le eccezioni processuali dell' (difetto di giurisdizione, competenza territoriale, CP_2 legittimazione passiva, interesse ad agire) e ha dichiarato inammissibile la querela di falso su due aspetti: 1) la firma sull'avviso di ricevimento non riconducibile all'attore e non capace di ingenerare errore poiché non riferibile al in ogni caso trattasi di Parte_1
pagina 2 di 6 perfezionamento o meno della notifica;
2) la differenza tra l'originale e la fotocopia dell'avviso riguardo all'annotazione "CART. ", non è stato ritenuto rilevante ai PartitaIVA_2 fini della prova del contenuto della raccomandata. Ha poi disposto la separazione dal procedimento in oggetto della querela rispetto a ciò che attiene alla contestazione dell'attore circa il fatto che il sottoscrittore apocrifo non fosse persona legittimata a ricevere il plico.
5. Il Sig. ha proposto appello ritenendo che il Tribunale ha errato nel Parte_1 dichiarare inammissibile la querela per carenza di interesse sulla base dell'evidenza che la firma sull'avviso (nome " ") non fosse riconducibile a quindi, non fosse tale Per_1 Parte_1 da ingannare il giudice.
Il Tribunale ha affermato la validità della notifica sebbene consegnata a terzi, ciò in forza dell'art. 26 DPR 602/73 secondo cui i soggetti abilitati alla consegna non sono solo i familiari e i conviventi, ma anche quelli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, nonché il portiere. Sostiene però l'TE che il Tribunale ha omesso di considerare che la spedizione era avvenuta a un indirizzo sbagliato, non corrispondente al domicilio fiscale/residenza di (art. 60 DPR 600/73 e 140 CPC). Parte_1
Sul punto insiste con l'evidenziare che il certificato storico di residenza (All. 5) dimostra che era emigrato all'estero nel 1985 e non era residente a Riccione. L non Parte_1 CP_1 ha poi mai prodotto l'originale dell'avviso di ricevimento, violando l'obbligo di conservazione.
Il Tribunale si sarebbe posto in contrasto la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la querela di falso in via principale è ammissibile se: il documento è contestato nella sua genuinità; è stato utilizzato come prova in un giudizio;
è idoneo a costituire mezzo di prova contro l'istante e il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante l'annotazione "CART.
0802005..." sulla fotocopia, sebbene questa sia l'unico collegamento tra l'avviso e la cartella di pagamento.
Ulteriore errore contestato alla decisione del Tribunale attiene all'onere probatorio per averlo posto a carico del così che avrebbe dovuto provare di aver ricevuto un Parte_1 contenuto diverso dalla cartella, nonostante la notifica fosse a un indirizzo errato.
In via istruttoria l'TE ha chiesto che sia ordinato ex art 210 c.p.c. all' CP_2
l'esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento n. 12602864783. Ha chiesto inoltre la ammissione di CTU al fine di acclarare se la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 12602864783 inviato dall'Agenzia delle Entrate
6. L'Avvocatura dello Stato si è costituita per aderendo alle conclusioni raggiunte CP_2 dal Tribunale ed evidenziando che la firma sulla ricevuta della notifica dell'1.10.05 è di
" e non è mai stata attribuita né è attribuibile al e, sempre sotto Persona_2 Parte_1
pagina 3 di 6 il profilo della inammissibilità della querela di falso, l'art 26 DPR 602/73 consente la consegna a terzi (es familiari, addetti alla casa). La difesa erariale ha evidenziato che
[...]
(madre di era residente a [...] fino alla morte ed essa Per_2 Parte_1 risulta quale sottoscrittrice della ricevuta dell'avviso. La notifica è avvenuta a via Imperia
7B, Riccione, indirizzo dichiarato come domicilio fiscale da nella dichiarazione dei Parte_1 redditi del 1993 e mai aggiornato fino al 2010. Il domicilio fiscale è vincolante per le notifiche tributarie (art. 60 DPR 600/73) e prevale sulla residenza anagrafica. Conclude per il rigetto dell'appello
7. Il procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia ha depositato il data
2.5.22 le sue conclusioni evidenziando le condizioni soggettive per l'ammissibilità della querela di falso (la provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale;
l'esatta individuazione ci ciò che dell'atto redatto dal pubblico ufficiale viene ritenuto coperto dalla c.d. forza fidefacente ovvero stando all'espressa indicazione della legge). Stigmatizza che l'atto in questione attiene alla documentazione del pubblico ufficiale che ha eseguito la notifica.
Il P.G. ritiene corretta la pronuncia di inammissibilità assunta dal Tribunale e conclude per il rigetto dell'appello.
8. La Corte, con ordinanza 7.10.22, ha rigettato le istanze istruttorie ritenendo che “… le istanze istruttorie dell'TE (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed espletamento di
c.t.u. calligrafica) sono irrilevanti perché è pacifico che la firma apposta sulla ricevuta della raccomandata sia di persona diversa da . Parte_1
motivi della decisione
9. Preliminarmente si pone l'eccezione dell'TE (posta con note scritte di udienza del 06.10.2022 e del 05.03.2025) con cui ha lamentato la violazione dell'art 345 cpc in relazione ai documenti allegati alla comparsa di costituzione dell' e indicati con le CP_2 lettere da A ad L (essenzialmente certificati anagrafici e di stato civile e trascrizioni in esito a denunce di successione) Di detti documento la Corte non terrà conto ai fini del decidere.
10. L'appello si appalesa infondato ed è da rigettare.
10.1. Nella esposizione dei motivi di appello la difesa del non sembra affrontare la Parte_1 ratio decidendi che sorregge la decisione del Tribunale rispetto alla quale non prende posizione,
In particolare, non sembra aver considerato le ragioni in base alle quali il Tribunale ha spiegato come è giunto a disporre la separazione del giudizio pagina 4 di 6 Il Tribunale ha esaminato se vi sono le condizioni per la eliminazione del documento, secondo le finalità che la legge assegna alla querela di falso che è quella di contestare l'autenticità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta (o legalmente considerata tale). Si tratta di un mezzo straordinario di prova volto a rimuovere l'efficacia probatoria legale di tali documenti. Posta la pacifica non riferibilità della firma nell'avviso di ricevimento al l'interesse dello stesso alla sua rimozione è legato all'efficacia Parte_1 probatoria legale attribuita dalla legge e che vincola il giudice, che in questo caso non sussiste.
10.2. Infatti, il Tribunale, ha disposto la separazione del giudizio poiché in assenza di un vincolo giuridico e dovendo esercitare il suo libero convincimento si è posta la necessità di verificare se “il sottoscrittore dello stesso fosse persona legittimata a ricevere il plico, essendo invece persona ignota ed estranea al destinatario.” (pag. 4) e ciò si correla al disposto dell'art
26 del DPR 602/1973.
Nel successivo paragrafo 3.3. ha precisato che la decisione è: “ volta ad accertare che la persona che ha apposto la firma sull'avviso non fosse veramente legittimata a farlo in quanto sconosciuta ed estranea alla famiglia, alla casa, all'ufficio o all'azienda è invece ammissibile sotto il profilo dell'interesse ad agire e deve essere decisa nel merito. Tuttavia, tenuto conto che non sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., pur richiesti da parte attrice, è necessario che il giudizio prosegua in parte qua con la prosecuzione dell'istruttoria, previa separazione dei procedimenti in due distinti: il presente, che viene definito, in cui permangono le due domande indicate al § 2 sub 1 e sub 2; un diverso procedimento che prosegue come da separata ordinanza.”
11. In ogni caso è opportuno far osservare, anche sulla scorta di quanto segnalato dalla
Procura Generale della Corte d'Appello di Perugia che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “L'efficacia probatoria privilegiata (fino a querela di falso) che l'art. 2700 cod. civ. riconosce all'atto pubblico (quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il primo dichiari avvenuti in sua presenza) non si estende al contenuto sostanziale delle dette dichiarazioni e, pertanto, in tema di notificazione di atti giudiziari, non copre la veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario dell'atto circa le qualità o le condizioni personali del destinatario della notificazione stessa, quale la situazione di convivenza, quanto questa non è frutto di indagini
o accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario ed è, per tale ragione, suscettibile di prova contraria, da parte dell'interessato, non tenuto alla querela di falso avverso il contenuto di
pagina 5 di 6 quelle dichiarazioni” (Cassazione civile, Sez. VI, ord. n. 20214 del 25 luglio 2019 – conf
Cassazione civile sez. II, 29/09/2017, n.22903).
12. Non giova ai fini impugnatori dell'TE l'aver insistito per evidenziare che la notifica è stata eseguita ad un indirizzo diverso rispetto alla sua attuale residenza. Come ha sottolineato l' , e la circostanza non è stata in alcun modo obiettata, la notifica è CP_2 avvenuta a via Imperia 7B, Riccione, si tratta dell''indirizzo dichiarato come domicilio fiscale da nella dichiarazione dei redditi del 1993 e mai aggiornato fino al 2010, la Parte_1 notifica è del 1.10.2005. Il domicilio fiscale è vincolante per le notifiche tributarie (art. 60
DPR 600/73) e prevale sulla residenza anagrafica.
13. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore indeterminabile del giudizio e tenuto conto dei parametri medi (scaglione da €
26.000,00 a € 51.000,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) fatta eccezione della fase istruttoria da liquidarsi ai minimi vista la ridotta attività espletata, vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte TE a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 8.469,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'TE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 1 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott. Claudio Baglioni
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