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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1098/24 R.G., promossa
DA
, nata a , il 15/08/1966 e residente in [...]Parte_1 Pt_1
Gregorio di Catania, via Marco Polo, 9, (C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliata in Tremestieri Etneo, via Magna Grecia, 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cirrone (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
– appellanti
Contro
nata a [...] [...] e ivi residentebin viale Del CP_1 Pt_1
Rotolo n. 44, c.f. CodiceFiscale_3
- appellata contumace
E contro
l' in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
C.F.: , con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14, ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato per il presente giudizio in Caltagirone, Viale Principe Umberto n.
160, presso lo studio dell' Avv. Maria Mantello (C.F. CodiceFiscale_4
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
[...]
- appellata avente ad oggetto: Usucapione Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 07/11/2019, Parte_1 citava in giudizio per accertare l'avvenuta maturazione del CP_1 possesso continuato, pacifico e non interrotto e il conseguente acquisto per intervenuta usucapione dell'autorimessa sita in Tremestieri Etneo, via
Carnazza n. 1/A.
L'attrice deduceva che in data 24 ottobre 1996, sottoscriveva con CP_1 contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il seguente
[...] immobile: autorimessa sita in Tremestieri Etneo, frazione Canalicchio, via
Carnazza n. 1/A, oggi n. 17 di circa metri quadrati quindici.
Il prezzo della compravendita era stabilito ed accettato, tra le parti, in complessive lire 36.000.000, di cui lire 23.000.000 pagate alla stipula del contratto preliminare anche a titolo di caparra confirmatoria mediante n. 3 assegni circolari emessi dal Credito Italiano, sede di;
lire 13.000.000 Pt_1 da pagarsi alla stipula dell'atto pubblico che doveva avvenire entro il 30 giugno 1997.
L'immobile in questione risultava sottoposto a pignoramento trascritto in data
30 novembre 1995 e il relativo contratto preliminare di compravendita era sospensivamente condizionato alla cancellazione di tale pignoramento entro il 31 dicembre 1998.
Il mancato avveramento della condizione avrebbe comportato la restituzione della somma di lire 23.000.000 versata a titolo di caparra confirmatoria ed il contratto preliminare si sarebbe considerato come mai stipulato.
Non essendo stato, tempestivamente, cancellato il suddetto pignoramento, e non essendo stato mai stipulato il contratto definitivo, parte attrice riteneva avere usucapito il suddetto bene.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata e insistendo affinché il Tribunale desse atto della propria volontà di dare esecuzione al preliminare. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Veniva chiamata in causa che si Controparte_3 costituiva contestando gli assunti attorei dei quali chiedeva il rigetto.
Istruita la causa, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 863/2024 pubbl. il
12/02/2024, rigettava la domanda di usucapione, con la compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 30/7/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda di usucapione e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo all'appello, di cui Controparte_3 chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
rimaneva contumace. CP_1
All'udienza del 10/6/2025, a seguito di discussione orale, la corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre dichiarare la contumacia di che, sebbene CP_1 regolarmente citata, non si è costituita.
1) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'appello proposta da . Controparte_3
1.1) La suddetta eccezione non coglie nel segno, atteso che non vi è prova in atti che la sentenza sia stata notificata in data 12/2/24, giorno stesso della sua emissione.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice del tutto ignorato le argomentazioni difensive poste a base della domanda in ordine al mutamento di animus possidendi derivante dal mancato avveramento della condizione di cui al preliminare.
2.1) Il gravame è infondato.
Giova osservare che nel caso che ci occupa l'odierna appellante riveste la posizione creditoria del promissario acquirente;
infatti, la stessa, in data 24 ottobre 1996, sottoscriveva con , contratto preliminare di CP_1 compravendita per l'autorimessa in oggetto, versando, 23.000.000 milioni di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
lire, quale acconto sul prezzo e caparra, e venendo immessa in pari data nel godimento del bene immobile.
La Suprema Corte ha costantemente ritenuto che il potere di fatto esercitato sul bene dal promissario acquirente, anche in presenza di preliminare ad effetti integralmente anticipati, sia qualificabile come detenzione: “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” ove non sia dimostrata una
“interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.” (Cass. civ. n.
29594/2021, Cass. n. 5211/16).
In un contratto ad effetti obbligatori, pertanto, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso, ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", prevista dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.
La detenzione, infatti, si differenzia dal possesso per il diverso elemento soggettivo che la connota, rappresentato da un semplice animus detinendi e non da un animus rem sibi habendi.
Ai fini dell'eventuale usucapione, la disposizione di cui all'art. 1141cc. impone un cambiamento del titolo che lega il preesistente possessore e chi detiene la cosa. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Tale cambiamento può derivare dall'intervento di un terzo o da un comportamento oppositivo di chi detenga il bene e inizi a comportarsi come possessore dello stesso.
Sull'argomento la Cassazione ha ritenuto che l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass. civ. n.
17376/2018).
Pertanto, l'interversione non può considerarsi automatica, ma deve concretizzarsi nell'esplicazione di una manifestazione esteriore.
Nel caso che ci occupa, l'appellante deduce che, alla scadenza del termine per la cancellazione del pignoramento, previsto nel preliminare di vendita, automaticamente la propria detenzione si è trasformata in possesso qualificato utile per usucapire il bene.
Non è stata, però, fornita alcuna prova in merito all'eventuale volontà dell'appellante di recedere dal suddetto preliminare, e, nello stesso tempo, di iniziare a godere dell'immobile “uti dominus”.
In ogni caso, volendo diversamente argomentare, nessuna prova è stata fornita dall'appellante in merito all'interversione nel possesso, atteso che tutte le azioni dalla stessa elencate quali la cura del suddetto immobile tramite il pagamento delle utenze (elettriche e idriche) e tutti gli interventi di manutenzione resisi necessari nel corso degli anni, l'utilizzo del bene anche da parte dei familiari e la partecipazione alle riunioni condominiali (essendo peraltro la stessa proprietaria di altro immobile nel medesimo stabile), riguardano comportamenti tenuti con la tolleranza dei proprietari, in virtù del preliminare di vendita, che non è mai stato risolto.
Pertanto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
2) Le spese seguono la soccombenza. Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia, come dichiarato dall'appellante (€.25.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 863/2024 pubbl. il
[...]
12/02/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata costituita che, liquida in complessivi Euro
2.906,00, di cui, €.567,00 fase di studio, €.461,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione e €. 956,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed
IVA se dovuta;
nulla sulle spese per la parte contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 24/6/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1098/24 R.G., promossa
DA
, nata a , il 15/08/1966 e residente in [...]Parte_1 Pt_1
Gregorio di Catania, via Marco Polo, 9, (C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliata in Tremestieri Etneo, via Magna Grecia, 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cirrone (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
– appellanti
Contro
nata a [...] [...] e ivi residentebin viale Del CP_1 Pt_1
Rotolo n. 44, c.f. CodiceFiscale_3
- appellata contumace
E contro
l' in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
C.F.: , con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14, ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato per il presente giudizio in Caltagirone, Viale Principe Umberto n.
160, presso lo studio dell' Avv. Maria Mantello (C.F. CodiceFiscale_4
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
[...]
- appellata avente ad oggetto: Usucapione Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 07/11/2019, Parte_1 citava in giudizio per accertare l'avvenuta maturazione del CP_1 possesso continuato, pacifico e non interrotto e il conseguente acquisto per intervenuta usucapione dell'autorimessa sita in Tremestieri Etneo, via
Carnazza n. 1/A.
L'attrice deduceva che in data 24 ottobre 1996, sottoscriveva con CP_1 contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il seguente
[...] immobile: autorimessa sita in Tremestieri Etneo, frazione Canalicchio, via
Carnazza n. 1/A, oggi n. 17 di circa metri quadrati quindici.
Il prezzo della compravendita era stabilito ed accettato, tra le parti, in complessive lire 36.000.000, di cui lire 23.000.000 pagate alla stipula del contratto preliminare anche a titolo di caparra confirmatoria mediante n. 3 assegni circolari emessi dal Credito Italiano, sede di;
lire 13.000.000 Pt_1 da pagarsi alla stipula dell'atto pubblico che doveva avvenire entro il 30 giugno 1997.
L'immobile in questione risultava sottoposto a pignoramento trascritto in data
30 novembre 1995 e il relativo contratto preliminare di compravendita era sospensivamente condizionato alla cancellazione di tale pignoramento entro il 31 dicembre 1998.
Il mancato avveramento della condizione avrebbe comportato la restituzione della somma di lire 23.000.000 versata a titolo di caparra confirmatoria ed il contratto preliminare si sarebbe considerato come mai stipulato.
Non essendo stato, tempestivamente, cancellato il suddetto pignoramento, e non essendo stato mai stipulato il contratto definitivo, parte attrice riteneva avere usucapito il suddetto bene.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata e insistendo affinché il Tribunale desse atto della propria volontà di dare esecuzione al preliminare. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Veniva chiamata in causa che si Controparte_3 costituiva contestando gli assunti attorei dei quali chiedeva il rigetto.
Istruita la causa, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 863/2024 pubbl. il
12/02/2024, rigettava la domanda di usucapione, con la compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 30/7/24, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda di usucapione e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo all'appello, di cui Controparte_3 chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
rimaneva contumace. CP_1
All'udienza del 10/6/2025, a seguito di discussione orale, la corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre dichiarare la contumacia di che, sebbene CP_1 regolarmente citata, non si è costituita.
1) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'appello proposta da . Controparte_3
1.1) La suddetta eccezione non coglie nel segno, atteso che non vi è prova in atti che la sentenza sia stata notificata in data 12/2/24, giorno stesso della sua emissione.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice del tutto ignorato le argomentazioni difensive poste a base della domanda in ordine al mutamento di animus possidendi derivante dal mancato avveramento della condizione di cui al preliminare.
2.1) Il gravame è infondato.
Giova osservare che nel caso che ci occupa l'odierna appellante riveste la posizione creditoria del promissario acquirente;
infatti, la stessa, in data 24 ottobre 1996, sottoscriveva con , contratto preliminare di CP_1 compravendita per l'autorimessa in oggetto, versando, 23.000.000 milioni di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
lire, quale acconto sul prezzo e caparra, e venendo immessa in pari data nel godimento del bene immobile.
La Suprema Corte ha costantemente ritenuto che il potere di fatto esercitato sul bene dal promissario acquirente, anche in presenza di preliminare ad effetti integralmente anticipati, sia qualificabile come detenzione: “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” ove non sia dimostrata una
“interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.” (Cass. civ. n.
29594/2021, Cass. n. 5211/16).
In un contratto ad effetti obbligatori, pertanto, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso, ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", prevista dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.
La detenzione, infatti, si differenzia dal possesso per il diverso elemento soggettivo che la connota, rappresentato da un semplice animus detinendi e non da un animus rem sibi habendi.
Ai fini dell'eventuale usucapione, la disposizione di cui all'art. 1141cc. impone un cambiamento del titolo che lega il preesistente possessore e chi detiene la cosa. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Tale cambiamento può derivare dall'intervento di un terzo o da un comportamento oppositivo di chi detenga il bene e inizi a comportarsi come possessore dello stesso.
Sull'argomento la Cassazione ha ritenuto che l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass. civ. n.
17376/2018).
Pertanto, l'interversione non può considerarsi automatica, ma deve concretizzarsi nell'esplicazione di una manifestazione esteriore.
Nel caso che ci occupa, l'appellante deduce che, alla scadenza del termine per la cancellazione del pignoramento, previsto nel preliminare di vendita, automaticamente la propria detenzione si è trasformata in possesso qualificato utile per usucapire il bene.
Non è stata, però, fornita alcuna prova in merito all'eventuale volontà dell'appellante di recedere dal suddetto preliminare, e, nello stesso tempo, di iniziare a godere dell'immobile “uti dominus”.
In ogni caso, volendo diversamente argomentare, nessuna prova è stata fornita dall'appellante in merito all'interversione nel possesso, atteso che tutte le azioni dalla stessa elencate quali la cura del suddetto immobile tramite il pagamento delle utenze (elettriche e idriche) e tutti gli interventi di manutenzione resisi necessari nel corso degli anni, l'utilizzo del bene anche da parte dei familiari e la partecipazione alle riunioni condominiali (essendo peraltro la stessa proprietaria di altro immobile nel medesimo stabile), riguardano comportamenti tenuti con la tolleranza dei proprietari, in virtù del preliminare di vendita, che non è mai stato risolto.
Pertanto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
2) Le spese seguono la soccombenza. Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia, come dichiarato dall'appellante (€.25.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 863/2024 pubbl. il
[...]
12/02/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata costituita che, liquida in complessivi Euro
2.906,00, di cui, €.567,00 fase di studio, €.461,00 fase introduttiva, €.922,00 fase di trattazione e €. 956,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed
IVA se dovuta;
nulla sulle spese per la parte contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 24/6/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro