Decreto presidenziale 13 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 10 novembre 2022
Sentenza breve 12 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 10 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 12/01/2023, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00564/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11670/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11670 del 2022, proposto da
IT TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Commissione interministeriale Ripam;
- Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A;
- Ministero della Giustizia;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
GO OM LA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del calendario delle convocazioni dei vincitori per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto, pubblicato dall’amministrazione procedente il 30 settembre u.s. – poi modificato il 7 ottobre successive – nella parte in cui all’odierno ricorrente, a causa del punteggio ottenuto per un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante, non sarà consentito di prendere parte alla procedura di scelta delle sedi (che avverrà dal 12 al 20 ottobre p.v.) e di essere assegnato alla sede lavorativa spettante;
- della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», codice concorso DATA-CT, resa nota dall’amministrazione il 23 settembre u.s., nella parte in cui parte ricorrente non risulta ricompreso;
- dell’esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», sostenuta da parte ricorrente in data 22 giugno 2022, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 21 luglio u.s., nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 20,625, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 1, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione esaminatrice, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 1 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell’Avviso di convocazione e foglio istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui vi si prevede che la prova avrebbe avuto ad oggetto le materie indicate dal bando di concorso;
- per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui dovesse risultare lesiva degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
nonché per l’accertamento
dell’interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all’esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse (DATA-CT), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.
In esito allo svolgimento della prevista prova scritta, consistente nella somministrazione di n. 40 quesiti a risposta multipla, l’interessato appurava di aver ottenuto un punteggio pari a 20,625, dipeso dalla presenza, nel questionario somministratogli, di un quesito in materia di diritto pubblico manifestamente erroneo e/o fuorviante.
Questo il testo del quesito (n. 20) oggetto di contestazione:
“Di quante fase consta il procedimento di revisione costituzionale?
1. Tre;
2. Cinque;
3. Quattro”.
Il ricorrente, secondo quanto è dato evincere dall’esito della prova, ha scelto l’opzione di risposta “cinque”, ritenuta non corretta dalla procedente Amministrazione, con conseguente attribuzione di un punteggio negativo pari a - 0,375.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
Erroneità della formulazione del quesito n. 20 del questionario di parte ricorrente e della conseguente attribuzione del relativo punteggio. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost. Difetto di istruttoria e di motivazione. Difetto di proporzionalità. Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio del legittimo affidamento e del favor partecipationis.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 14 ottobre 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; e, con memoria depositata il successivo 29 ottobre, ha contestato la fondatezza del gravame, conseguentemente chiedendone la reiezione.
5. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.
6. Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, va rammentato che, con ordinanza n. 14579 del 10 novembre 2022, questa Sezione ha rilevato l’esigenza che il contraddittorio – inizialmente dalla parte rivolto nei confronti del sig. GO OM LA – venisse esteso nei confronti di tutti i soggetti, la cui posizione fosse suscettibile di essere pregiudicata in conseguenza dell’eventuale accoglimento del gravame; al riguardo, autorizzando la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami.
A tanto la parte ha provveduto, fornendo prova dell’espletamento dell’incombente con deposito documentale del 21 novembre 2022.
7. Ciò osservato, il ricorso si dimostra fondato.
8. È, in proposito, sufficiente al Collegio richiamare quanto da questa Sezione statuito con sentenza 21 settembre 2022, n. 12043.
Con tale pronunzia, in particolare, è stato ritenuto che:
- “la possibilità che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano quattro – come ritenuto corretto dalla commissione – è da subordinare alla prospettazione secondo cui nel testo dell’art. 138 sia stato espunto il riferimento alla “iniziativa” (quest’ultima, di contro, espressamente regolata, per il procedimento legislativo ordinario, dall’art. 71)”;
- “l’interpretazione più lineare dell’eliminazione della disposizione che limitava la possibilità dell’iniziativa all’ambito governativo e parlamentare non può certo intendersi nel senso di interdire l’iniziativa governativa, quanto, piuttosto, di estendere tale possibilità in favore degli altri soggetti che ne sono titolari per la legislazione ordinaria (il corpo elettorale in primo luogo)”;
- “la risposta ritenuta esatta dalla commissione (“quattro”) tale non è per ragioni anche strettamente testuali”, in quanto, “a parte l’obbligo di ricomprendere l’iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all’art. 138 della Costituzione contempla: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”, distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l’indizione (eventuale) del referendum (“quando (…) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”; mentre – specifica l’ultimo comma – “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”); la promulgazione; la pubblicazione”.
Conseguentemente, “secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei”.
8. Ribadita la piena condivisibilità di quanto dalla Sezione, come sopra, precedentemente ritenuto in ordine al quesito oggetto di odierna contestazione, va dunque rilevata la fondatezza del proposto gravame; in accoglimento del quale, dal punteggio riportato dal ricorrente va eliminata la penalità e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta, con conseguente superamento della prova oggetto del contendere e ammissione alle successive fasi concorsuali.
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato nei sensi e ai fini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente nella misura di € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarre in favore dei procuratori della parte stessa, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Giuseppe Bianchi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO