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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°8598/2022 R.G.L., promossa
D A
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Pt_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to SPARACINO MARIA GRAZIA, giusta procura generale in Notaio
Per_1
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1 Parte_2
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 06/09/2022, l' propose opposizione avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 711/2022 (n. 6100/2022 R.G.) notificato in data 27/07/2022, con cui gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.448,52, Parte_3
oltre accessori, spese legali e oneri di legge, di cui € 3.675,82 a titolo di TFR rimasto in azienda ed € 1.772,70 a titolo di retribuzioni ex D. Lgs. n. 80/1992, a carico del Fondo di Garanzia- , spettantigli per il rapporto di lavoro svolto alla dipendenze della Pt_1
dal 28.02.2017 al 07.06.2019, stante il fallimento della società e in forza CP_2 dell'ammissione al passivo ottenuto in data 27.01.2022.
L'opposta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio.
1 La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito l'opposizione va accolta.
L' ha, infatti, documentato (cfr. estratto contributivo e unilav) come la CP_3
convenuta, già dipendente della dal 06/02/2016, sia transitata alla Parte_4 CP_2
in data 28/02/2017 in seguito a procedura di affitto di ramo di azienda, per poi
[...]
tornare alle dipendenze della l termine del contratto di affitto, a partire dal Parte_4
08/06/2019.
Pertanto, visto che la P Trade SrL è fallita solo il 10/03/2021, la lavoratrice non poteva invocare l'intervento del Fondo di Garanzia, per il soddisfacimento di crediti
(vantati a titolo di TFR o ultime mensilità) maturati quando la datrice di lavoro era ancora in bonis.
Conforta tale soluzione il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate Pt_1
dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990 (ratione temporis applicabile), non opponibile all' Pt_1
stipulato per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale per i debiti pregressi”
(Cass. Sez. L., 04/02/2025, n. 2639).
L'opposizione va, pertanto, accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
2 Dichiara la contumacia di . Parte_3
In accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in Pt_1
complessivi euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°8598/2022 R.G.L., promossa
D A
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Pt_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to SPARACINO MARIA GRAZIA, giusta procura generale in Notaio
Per_1
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1 Parte_2
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 06/09/2022, l' propose opposizione avverso Pt_1
il decreto ingiuntivo n. 711/2022 (n. 6100/2022 R.G.) notificato in data 27/07/2022, con cui gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.448,52, Parte_3
oltre accessori, spese legali e oneri di legge, di cui € 3.675,82 a titolo di TFR rimasto in azienda ed € 1.772,70 a titolo di retribuzioni ex D. Lgs. n. 80/1992, a carico del Fondo di Garanzia- , spettantigli per il rapporto di lavoro svolto alla dipendenze della Pt_1
dal 28.02.2017 al 07.06.2019, stante il fallimento della società e in forza CP_2 dell'ammissione al passivo ottenuto in data 27.01.2022.
L'opposta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio.
1 La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito l'opposizione va accolta.
L' ha, infatti, documentato (cfr. estratto contributivo e unilav) come la CP_3
convenuta, già dipendente della dal 06/02/2016, sia transitata alla Parte_4 CP_2
in data 28/02/2017 in seguito a procedura di affitto di ramo di azienda, per poi
[...]
tornare alle dipendenze della l termine del contratto di affitto, a partire dal Parte_4
08/06/2019.
Pertanto, visto che la P Trade SrL è fallita solo il 10/03/2021, la lavoratrice non poteva invocare l'intervento del Fondo di Garanzia, per il soddisfacimento di crediti
(vantati a titolo di TFR o ultime mensilità) maturati quando la datrice di lavoro era ancora in bonis.
Conforta tale soluzione il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate Pt_1
dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990 (ratione temporis applicabile), non opponibile all' Pt_1
stipulato per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale per i debiti pregressi”
(Cass. Sez. L., 04/02/2025, n. 2639).
L'opposizione va, pertanto, accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
2 Dichiara la contumacia di . Parte_3
In accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in Pt_1
complessivi euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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