Articolo 1 della Legge 23 luglio 1980, n. 487
Versione
10 settembre 1980
Art. 1. Articolo unico

La Cassa per la formazione della proprieta' contadina puo' operare interventi anche a favore di cooperative di lavoratori della terra, sino alla concorrenza del 20 per cento delle disponibilita' finanziarie annuali, secondo i criteri stabiliti dall' articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 .

Entrata in vigore il 10 settembre 1980