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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, all'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1652 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo DE CICCO Parte_1
RICORRENTE
E rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Andrea BOTTA e dall'avv. ISbetta LANZETTA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2 novembre 2021, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 12 agosto 2013 al 31 ottobre Parte_2
2015 e che il datore di lavoro era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Roma, ragione per la quale aveva proposto istanza di ammissione al passivo accolta con decreto del Tribunale di
Roma per la somma di €5.182,29 a titolo di ultime tre mensilità, ha convenuto in giudizio CP_1 lamentando che la domanda di accesso al fondo di garanzia per le somme indicate era stata respinta così come il ricorso amministrativo che era seguito. Ha chiesto pertanto al Tribunale la condanna dell' convenuto al versamento di quanto indicato oltre accessori e vinte le spese. CP_1
1.1. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso non sussistendo nella CP_1 specie i presupposti per l'accesso al fondo di garanzia.
2. Istruito il giudizio con produzioni documentali, invitati i procuratori delle parti alla discussione, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
3. L'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito il Fondo di garanzia avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento in favore di un lavoratore del
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
trattamento di fine rapporto. Gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 hanno esteso la garanzia oltre che al trattamento di fine rapporto anche alle ultime tre retribuzioni non percepite dal lavoratore per insolvenza del datore di lavoro. In particolare la norma prevede che il Fondo debba corrispondere al lavoratore le ultime tre mensilità non percepite a seguito di insolvenza del datore di lavoro purché la somma complessiva non superi il triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratto in ogni caso quanto dal lavoratore percepito a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi.
I presupposti per accedere alla tutela fornita dalle prestazioni a carico del Fondo sono, in alternativa, o la sentenza dichiarativa di fallimento e la conseguente ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo, ovvero, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla procedura fallimentare, uno stato di insolvenza del datore di lavoro.
Inoltre, si deve precisare che per i crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, e dunque per quelli relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e 2 del d. lgs. n. 80 del 1992, può riguardare soltanto le mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma primo ovvero dello stato di insolvenza.
4. Nel merito, il ricorrente ha chiesto al fondo di garanzia il pagamento delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2015. CP_
4.1. L' ha rigettato la domanda perché tali mensilità non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo. Nella difesa giudiziale, l ha precisato che le mensilità non CP_1 possono essere corrisposte in quanto il ricorso proposto dal ricorrente è stato depositato oltre i dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
4.2. Ebbene, deve ricordarsi che «per coloro che hanno cessato l'attività lavorativa prima dell'apertura della procedura concorsuale il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro insolvente ed eroga la prestazione previdenziale, allorchè le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse» (cfr. Cass.
23 febbraio 2023, n. 5594).
4.3. Nella specie, parte ricorrente ha dedotto che la ha depositato Parte_2 dinanzi al Tribunale di Roma il ricorso per l'apertura della procedura di concordato preventivo ex art. 161 legge fallimentare in data 6 novembre 2015, dalla quale si è poi arrivati alla dichiarazione di fallimento. La circostanza non è stata contestata da con le note conseguenze ex art. 115, CP_1 primo comma, c.p.c.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4.4. Ne consegue la fondatezza della domanda attorea, essendo le retribuzioni richieste collocate nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale. Invero, nel caso in cui più procedure concorsuali si succedano, senza una significativa soluzione di continuità, come accaduto nella specie, il lavoratore non può vedere precluso l'accesso al Fondo di garanzia per il solo fatto che l'inadempimento datoriale afferisce ad un periodo anteriore ai dodici mesi precedenti l'ultima delle procedure concorsuali, quando già nella prima il datore di lavoro aveva dichiarato uno stato di insolvenza, rimasto implicitamente riconosciuto anche da parte dell'Ufficio giudiziario che a quella prima procedura aveva dato corso, e mai venuto meno, appunto per essersi succedute le procedure senza alcuna effettiva cesura (in tal senso v. già App. Firenze 9 marzo 2018, in atti). CP_
5. In conclusione, deve essere condannato a pagare l'importo di €5.182,29, oltre accessori come per legge.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n, 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 1.100,00 e euro 5.200,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_
1. - condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €5.182,29, oltre accessori come per legge;
CP_
2. - condanna al pagamento delle spese legali che liquida in complessivi €1.016,00 di cui
€132,00 a titolo di spese legali ed €884,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 10 luglio 2025
GIUDICE
IS LO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, all'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1652 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo DE CICCO Parte_1
RICORRENTE
E rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Andrea BOTTA e dall'avv. ISbetta LANZETTA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2 novembre 2021, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 12 agosto 2013 al 31 ottobre Parte_2
2015 e che il datore di lavoro era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Roma, ragione per la quale aveva proposto istanza di ammissione al passivo accolta con decreto del Tribunale di
Roma per la somma di €5.182,29 a titolo di ultime tre mensilità, ha convenuto in giudizio CP_1 lamentando che la domanda di accesso al fondo di garanzia per le somme indicate era stata respinta così come il ricorso amministrativo che era seguito. Ha chiesto pertanto al Tribunale la condanna dell' convenuto al versamento di quanto indicato oltre accessori e vinte le spese. CP_1
1.1. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso non sussistendo nella CP_1 specie i presupposti per l'accesso al fondo di garanzia.
2. Istruito il giudizio con produzioni documentali, invitati i procuratori delle parti alla discussione, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
3. L'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito il Fondo di garanzia avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento in favore di un lavoratore del
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
trattamento di fine rapporto. Gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 hanno esteso la garanzia oltre che al trattamento di fine rapporto anche alle ultime tre retribuzioni non percepite dal lavoratore per insolvenza del datore di lavoro. In particolare la norma prevede che il Fondo debba corrispondere al lavoratore le ultime tre mensilità non percepite a seguito di insolvenza del datore di lavoro purché la somma complessiva non superi il triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratto in ogni caso quanto dal lavoratore percepito a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi.
I presupposti per accedere alla tutela fornita dalle prestazioni a carico del Fondo sono, in alternativa, o la sentenza dichiarativa di fallimento e la conseguente ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo, ovvero, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla procedura fallimentare, uno stato di insolvenza del datore di lavoro.
Inoltre, si deve precisare che per i crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, e dunque per quelli relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e 2 del d. lgs. n. 80 del 1992, può riguardare soltanto le mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma primo ovvero dello stato di insolvenza.
4. Nel merito, il ricorrente ha chiesto al fondo di garanzia il pagamento delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2015. CP_
4.1. L' ha rigettato la domanda perché tali mensilità non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo. Nella difesa giudiziale, l ha precisato che le mensilità non CP_1 possono essere corrisposte in quanto il ricorso proposto dal ricorrente è stato depositato oltre i dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
4.2. Ebbene, deve ricordarsi che «per coloro che hanno cessato l'attività lavorativa prima dell'apertura della procedura concorsuale il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro insolvente ed eroga la prestazione previdenziale, allorchè le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse» (cfr. Cass.
23 febbraio 2023, n. 5594).
4.3. Nella specie, parte ricorrente ha dedotto che la ha depositato Parte_2 dinanzi al Tribunale di Roma il ricorso per l'apertura della procedura di concordato preventivo ex art. 161 legge fallimentare in data 6 novembre 2015, dalla quale si è poi arrivati alla dichiarazione di fallimento. La circostanza non è stata contestata da con le note conseguenze ex art. 115, CP_1 primo comma, c.p.c.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4.4. Ne consegue la fondatezza della domanda attorea, essendo le retribuzioni richieste collocate nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale. Invero, nel caso in cui più procedure concorsuali si succedano, senza una significativa soluzione di continuità, come accaduto nella specie, il lavoratore non può vedere precluso l'accesso al Fondo di garanzia per il solo fatto che l'inadempimento datoriale afferisce ad un periodo anteriore ai dodici mesi precedenti l'ultima delle procedure concorsuali, quando già nella prima il datore di lavoro aveva dichiarato uno stato di insolvenza, rimasto implicitamente riconosciuto anche da parte dell'Ufficio giudiziario che a quella prima procedura aveva dato corso, e mai venuto meno, appunto per essersi succedute le procedure senza alcuna effettiva cesura (in tal senso v. già App. Firenze 9 marzo 2018, in atti). CP_
5. In conclusione, deve essere condannato a pagare l'importo di €5.182,29, oltre accessori come per legge.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n, 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 1.100,00 e euro 5.200,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_
1. - condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €5.182,29, oltre accessori come per legge;
CP_
2. - condanna al pagamento delle spese legali che liquida in complessivi €1.016,00 di cui
€132,00 a titolo di spese legali ed €884,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 10 luglio 2025
GIUDICE
IS LO
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