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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1012/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso i difensori in CORSO ITALIA, 8 - 20122 MILANO (MI) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti TAVORMINA VALERIO e BOSURGI MIRIAM appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) – Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA R. CECCARDI, 2/10 - 16121 GENOVA
(GE) – rappresentato e difeso dall'Avv. PODESTA' STEFANO appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
1 di Genova, I sezione civile, G.U. dott. Paolo Gibelli, n. 1637/2023, pubblicata in data 4 luglio 2023 e non notificata:
1) respingere la domanda di accertamento di inefficacia ex art. 44 l.f. del pagamento di €
70.000,00 eseguito dai sigg.ri. e con bonifico in data 11 Parte_2 Parte_3
giugno 2019 a favore della Banca e la conseguente domanda di condanna della CP_2
alla restituzione del predetto importo;
2) condannare il (C.F./P.I. Controparte_1
) in persona del Curatore pro tempore, a rimborsare a P.IVA_2 Parte_1
gli importi pagati in forza della sentenza di primo grado e di cui al nostro doc. 3 fasc. appello, oltre interessi legali di mora dal pagamento al saldo ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato : “Piaccia a Controparte_1 codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni avversa istanza reietta,
I. in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare, ex artt. 348bis - 348ter c.p.c., all'esito della prima udienza, l'inammissibilità dell'appello frapposto da non avendo lo stesso alcuna ragionevole Parte_1 probabilità di essere accolto, per i motivi di cui in atti (domanda reiterata in un'ottica puramente tuzioristica, visto il predetto provvedimento del 22/03/2024);
II. in via subordinata, nel merito, per la denegata e non creduta ipotesi in cui, ma non si vede come, codesta Ecc.ma Corte ritenesse di non accogliere quanto richiesto al punto che precede formulato in via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare in ogni caso l'appello frapposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza oggetto di impugnazione,
[...]
N. 1637/2023 del Tribunale di Genova, emessa all'esito del giudizio N. 5657/2021 R.G., per i motivi di cui in atti;
III. in ogni caso, mandare il integralmente Controparte_1 assolto, per i motivi di cui in atti, con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 1637/2023 del 04/07/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa dal
[...]
(d'ora in poi, il ), nei confronti di Controparte_1 CP_1 al fine di sentir dichiarare l'inefficacia, ex artt. 40 e 67, 1° e Parte_1
2° comma, l. fall., del pagamento di euro 70.000,00 eseguito a favore della CP_2
convenuta in esecuzione di un accordo transattivo stipulato in violazione del principio della
2 par condicio creditorum, e, per l'effetto, al fine di sentir condannare Parte_1 alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.. Il Tribunale così decideva: «- Condanna parte convenuta a versare a parte attrice la somma di euro 70.000,00 oltre a interessi legali dalla data del pagamento revocato fino alla radicazione della causa e gli interessi moratori di causa per il periodo successivo;
- Compensa in toto le spese di lite tra le parti».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 14/11/2023.
[...]
Con comparsa si costituiva il , il quale instava per il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza in data 22/03/2024 la Corte rinviava all'udienza del 5/02/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 5/02/2025, il Consigliere Istruttore, con ordinanza comunicata il
17/02/2025, riservava la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) MOTIVO DI APPELLO – OMESSA ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI
IN ATTI NONCHÉ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE.
L'appellante, con un unico motivo articolato in tre sotto-censure, deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Genova ha ritenuto dubbia la
“provenienza” del pagamento della somma di 70.000,00 euro di cui il CP_1
chiedeva (e otteneva) la ripetizione.
2.1) PRIMA SOTTO-CENSURA – OMESSA ED ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI
FATTI.
Con la prima sotto-censura, si duole dell'erronea e omessa Parte_1
valutazione delle risultanze documentali, da cui emergerebbe che il pagamento di
70.000,00 euro non è direttamente riferibile alla società in quanto eseguito, a CP_1
titolo personale, dai soci e Pt_2 Parte_3
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale – nell'affermare che «in ordine alla provenienza di tale pagamento permane un'area di incertezza e di carenza documentale»
(così, pag. 5 della sentenza impugnata) – avrebbe omesso di considerare che: a) i soci e erano terzi datori dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo fondiario Pt_2 Parte_3 erogato dalla Banca in favore della società (prod. 2 – ; b) , per CP_2 Parte_1 effetto dell'inadempimento della società, vantava un credito liquido ed esigibile di circa
190.000,00 euro;
c) l'accordo transattivo del 12/04/2019, concluso tra la società CP_1
e la a saldo e stralcio di ogni credito e a definizione del contenzioso pendente CP_2
3 dinanzi al Tribunale di Cuneo, prevedeva la liberazione degli immobili di proprietà di Pt_2
e all'ipoteca concessa a garanzia del mutuo, previo pagamento della somma di Parte_3
130.000,00 euro (prod. 6 – Banca); d) i due soci, quindi, avevano un autonomo e personale interesse all'estinzione del debito contratto dalla società, tanto da sottoscrivere l'atto formale di adesione alla transazione con l'Istituto di credito (prod. 8 – e CP_2 provvedere al pagamento della somma pattuita (prod. 9 – ; f) gli stessi e CP_2 Pt_2
con successivo accordo transattivo stipulato con il , dichiaravano Parte_3 CP_1 che «la somma di € 70.000,00 di cui alla transazione 12.04.2019 con Unione di Banca
Italiane S.p.a. [poi confluita in , n.d.r.], risulta proveniente da Parte_1 provvista personale degli stessi», precisando altresì che, dopo l'anzidetto pagamento,
«hanno inteso agire in rivalsa nei confronti del per il recupero dell'importo CP_1 pagato mediante insinuazione al passivo fallimentare» (cfr. art. 3 dell'accordo transattivo, prod. 21 – Banca).
Tanto premesso, sostiene che non vi sia alcuna ragione per Parte_1 supporre che il pagamento da parte dei due soci costituisca l'adempimento di un obbligo nei confronti della società, giacché: i) tale circostanza è espressamente esclusa dalle dichiarazioni contenute nell'art. 3 del contratto di transazione concluso con il
(prod. 21 – ; ii) il pagamento del terzo può anche essere sorretto da CP_1 CP_2
mero spirito di liberalità e finanche può essere eseguito contro la volontà del debitore ex art. 1180 c.c.; iii) la sottoscrizione, da parte dei due soci, dell'adesione all'accordo transattivo intervenuto tra la società e la non era un atto dovuto (cfr. prod. 8 – CP_2
; iv) quest'ultimo accordo non ha natura novativa (cfr. lett. d) ed e) prod. 6 – CP_2 CP_2
e, comunque, non ha determinato la caducazione dell'ipoteca iscritta sugli immobili dei due soci.
L'appellante, quindi, conclude la prima sotto-censura ribadendo che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, «le risultanze documentali escludono nel modo più assoluto che anche il pagamento di € 70.000,00 eseguito dai sig.ri Parte_2
e (e non solo il saldo di € 60.000,00) sia riferibile alla società fallita e Parte_3
che, perciò, sia inefficace ex art. 44 l.f. perché intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento» (sic, pag. 11 dell'atto di appello).
2.2) SECONDA SOTTO-CENSURA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 2697 E 2698 C.C. E DELL'ART. 44 L. FALL..
Con la seconda sotto-censura, lamenta la violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 2697 e 2698 c.c. nonché dell'art. 44 l. fall., in quanto il Tribunale di
4 Genova avrebbe errato nel porre a carico della l'onere della prova in ordine alla CP_2
riferibilità del pagamento eseguito dai due soci.
L'appellante, in particolare, sostiene che gravava sul la prova che il CP_1
pagamento compiuto da e era riferibile alla società, poiché «uno degli Pt_2 Parte_3 elementi costitutivi dell'azione ex art. 44 l.f. è il pagamento eseguito dal fallito, che è perciò onere del fallimento dimostrare». Inoltre, la Banca aggiunge che, comunque, «la decisione
Con di porre a carico di l'onere della prova del “non pagamento” da parte del fallito si porrebbe pure in contrasto con l'art. 2698 c.c., posto che all'udienza del 26/10/2021 il fallimento si era espressamente riservato di provare la provenienza dalla società della provvista con la quale i garanti sigg.ri e avevano Parte_2 Parte_3 effettuato il pagamento alla Banca» (cfr. pag. 12 e 13 dell'atto di appello).
[...]
, quindi, insiste nel censurare la decisione del Giudice di primo grado per aver Pt_1
dichiarato inefficace il pagamento ex art. 44 l. fall. sebbene il non avesse CP_1
provato la riferibilità di detto pagamento alla società.
2.3) TERZA SOTTO-CENSURA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
2727 E 1180 C.C. E 115 C.P.C..
Con la terza sotto-censura, infine, l'appellante si limita a ribadire l'erroneità della sentenza impugnata per aver considerato dubbia la riferibilità del pagamento eseguito dai due soci, soggiungendo che il Tribunale: 1) «ha ritenuto insufficiente a provare il pagamento dei sig.ri e la contabile del bonifico bancario con Parte_2 Parte_3
considerazioni su circostanze prive di qualsiasi rilevanza o del tutto ipotetiche, in alcun modo correlate ai documenti in atti e finanche alle difese di controparte in violazione dell'art. 115 c.p.c.»; 2) «ha desunto la doverosità del pagamento dal mero fatto che il pagamento è stato eseguito da un terzo, ancorché a norma dell'art. 1180 c.c. il pagamento del terzo non postuli affatto un obbligo e possa essere eseguito finanche contro la volontà del debitore, con conseguente violazione degli artt. 2727 e 1180 c.c.» (così, pag. 14 dell'atto di appello).
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Nondimeno, pur provvisto di titolo, il pagamento contestato va revocato siccome successivo al fallimento. In ordine alla provenienza di tale pagamento permane un'area di incertezza e di carenza documentale. E' tuttavia certo che il pagamento avvenne prima della formale adesione dei due solventes in qualità di fidejussori, e che non vi fu chiara comunicazione del titolo per cui terzi pagavano per la società (come invece pare chiaro dopo la sottoscrizione dell'addendum). Il fatto che il
5 pagamento provenga da terzi non è ostativo alla revoca se il pagamento stesso è espressivo dell'adempimento di un obbligo del solvens verso la fallita. (cfr Cassazione civile, sez. VI, 03/11/2016, n. 22160). Ai fini di interesse è irrilevante che i mezzi per il pagamento provenissero dai soci garanti, contando piuttosto che il pagamento sia stato fatto nel diretto interesse delle società. A tale forma di pagamento si associa naturalmente una presunzione di doverosità dell'intervento del terzo posto che, in difetto, l'atto resta senza ragione. Il doc 7 di parte attrice ha tenore letterale tale da non consentire di comprendere se già per il primo pagamento (lo si ripete antecedente alla loro adesione alla transazione) i soci avessero agito come garanti e neppure, per il vero, se avessero agito con mezzi in origine loro. A fronte di una condizione di dubbio residuale si deve rammentare che, in presenza di una prestazione oggettivamente corrispondente ad un accordo tra due parti, la provenienza di tale prestazione da terzo (e per ragioni del terzo) deve essere dimostrata dalla parte convenuta in revocatoria, siccome contenuto di eccezione propria (Cassazione civile, sez. I, 12/06/2009, n. 13762). Il dubbio quindi si risolve in favore del fallimento. La revoca va disposta unicamente per il carattere post- fallimentare del fallimento. La valida transazione lascia sopravvivere il credito della banca per il suo integrale valore di euro 130.000,00 (salva la riduzione in ragione del secondo pagamento), ma lo stesso sarà saldato in moneta fallimentare.
II) Con la transazione stipulata in data 12/4/2019 (doc. 6 fall. appellato) tra le parti, dopo avere premesso che
6 allo scopo di definire la predetta controversia assumevano gli impegni di cui alle clausole di seguito riprodotte:
III) dal bonifico costituente la produzione 7 di parte appellante
IV) dalla produzione n. 8 del fall. appellato (c.d. “'addendum”) risulta che i signori
[...]
Pt_2 Parte_3
7 V) Appare pertanto evidente: i) che il pagamento dell'importo di € 70.017,25 è stato eseguito dai signori e descrivendo la causale del bonifico come Pt_2 Parte_3
“accordo transattivo , esattamente come previsto nella clausola c) di tale CP_1
accordo stipulato in data 12/4/2019; ii) che, con lo stesso pagamento, eseguito in data
11/6/2019, viene corrisposta una quota dell'importo totale di € 130.000,00 che, in forza delle clausole b) e c) dell'accordo sopra riportate, si era impegnata CP_1
corrispondere esattamente entro la data del 11/6/2019 ; iii) che la successiva adesione dei medesimi, con il c.d. addendum, stipulato in data 25/6/2019, all'accordo transattivo, con l'assunzione dell'impego “a saldare l'importo ivi indicato”, riguarda l'importo ancora dovuto, sul totale di € 130.000,00, dopo il pagamento di € 70.017,25 eseguito in data 11/6/2019; iv) che pertanto il c.d. “addendum” non vale a dimostrare la riferibilità del pagamento in questione a terzi, come giustamente ritenuto nella sentenza impugnata, con conseguente revocabilità dello stesso ex art. 44 comma 2 legge fallimentare, in quanto eseguito dopo la dichiarazione di fallimento della (sentenza del 9/5/1919, pubblicata il CP_1
30/5/2019), in conformità alla Giurisprudenza secondo la quale: “I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione” (Cass. Sez. 3, 20/03/2020, n. 7477, Rv. 657470 - 02).
VI) Quanto all'art. 3 della transazione del 23/11/2021 (cfr. prod. 21, del fascicolo di parte appellata), stipulata tra i suddetti il , risulta che Parte_4 CP_1
8 Contrariamente a ciò che assume l'appellante, da tale dichiarazione, pur ammettendo che la provvista del pagamento provenisse da disponibilità dei predetti e si Parte_3 Pt_2
evince che il pagamento sarebbe stato eseguito dagli stessi per conto e comunque in luogo della società (tanto è vero che essi si riservano di agire in rivalsa nei confronti del fallimento) in quanto tale soggetto alla sanzione di inefficacia ez art. 44 l.fall., in conformità ai principi affermati dalla Giurisprudenza, in particolare Cass. Sez. 1, 19/07/2016, n.
14779, Rv. 640743 – 01, laddove, in motivazione, viene chiarito che “… gli stessi fatti estintivi del debito che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di ali. 67 I. fall., sono idonei a violare il principio della par candido creditorum se compiuti (secondo la disciplina anteriore alla riforma) nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (e a condizione, in tal caso, che sia provata la consapevolezza nell'altra parte dell'insolvenza del debitore), devono trovare la sanzione automatica di inefficacia, ex art. 44 1. fall., qualora intervengano a fallimento dichiarato. Sicché, ai sensi di tale norma, deve ritenersi inefficace, se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro, o per suo incarico (nei modi della delegazione, o dell'accollo cumulativo non allo scoperto), ovvero in suo luogo”.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellate le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; nulla è dovuto con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase
9 istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.00
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
impugnata pronunciata inter partes in data 04/07/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 07/04/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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